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Aggiornamento super bonus 110% Abolizione della seconda rata IMU Rifinanziamento del fondo di garanzia per gli enti non commerciali

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Aggiornamento super bonus 110%

Abolizione della seconda rata IMU

Rifinanziamento del fondo di garanzia per gli enti non commerciali

Dott. Antonio Fiorilli – 30/9/2020

(2)

Aggiornamento sul super bonus 110%

• Spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1°

luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021

• Da ripartire tra gli aventi diritto

• 5 (cinque) quote annuali di pari importo

• Art. 119 D.L. n. 34/2020 – Circolare Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 24/E

• Provvedimento dell’8 Agosto 2020:

• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli

intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori

commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;

• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

(3)

Beneficiari: possessori o detentori

• Condomini

• dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (max 2);

• dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ed enti/società assimilati di "in house providing";

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

• ONLUS, ODV e APS iscritte nei relativi registri;

• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito

registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili

adibiti a spogliatoi.

(4)

Condomini

• Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi agevolati sono valide con un numero di voti favorevoli che rappresenti:

• la maggioranza degli intervenuti

• almeno un terzo del valore dell’edificio.

No istituti religiosi

Sì per la quota di spesa relativa alle spese sostenute in un «condominio»

(5)

Interventi traina(n)ti - 1

• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico)

• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria

• Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus)

• Non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti

alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli)

(6)

Interventi traina(t)i – subordinati ai trainanti

• efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr.

Tabella seguente)

• installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.

• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993

• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati

negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

(7)
(8)

Adempimenti

(9)

Lavori che possono fruire della cessione/sconto (Art. 121 d.l. 34/2020)

• riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus: quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (attenzione al beneficio 50% o 65%; 7085% su parti comuni condominiali) – art. 14 D.L. 63/2013

• adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;  5 anni

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020 (c.d. bonus facciate) – 90%

in 10 anni senza limite di spesa

• installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

• Non di interesse per gli enti ecclesiastici:

• recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici

(10)

Alternativa alla detrazione – sconto/cessione (art. 121 d.l. 34/2020)

• Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

• Cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione

spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri

intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

(11)

Attenzione – art. 121 d.l. n. 34/2020

• Credito d’imposta utilizzato in compensazione F24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite

• Quota credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso

• Credito d’imposta fruito con la stessa ripartizione in quote annuali

con la quale sarebbe stata fruita la «detrazione»

(12)

IMU – imposta municipale propria

• Nuova Imu – caratteristiche principali (Art. 1 commi 738/783 L. 160/2019)

• A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei

commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,

con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del

comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono

aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al

comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del

tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge

27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e

confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1

della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la

maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di

variazione in aumento.

(13)

Esenzioni e versamenti

• Esenzioni (759)

• g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

• (755) In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il

versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

(14)

Versamento ENC

• Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento (16 novembre – 106 comma 3-bis d.l. rilancio). I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

(15)

• (757) Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di

riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle

finanze, entro il 28 ottobre (16 novembre) dello stesso anno. Ai fini

della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre (16 novembre), si applicano le

aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

(16)

Dichiarazione

• 770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la

dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno

dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto

inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012,

n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle

more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i

contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui

al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

(17)

IMU - deduzione

• 772. L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

• 773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della

determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti

e professioni dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi

prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi

a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

(18)

Comodato

• 777. Facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

• a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

• […]

• e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o

ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per

l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

(19)

Novità d.l. «Agosto»

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

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Fondo di garanzia (art. 13 d.l. liquidità)

• 12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della

garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli

enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi

civilmente riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma, per ricavi

si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque

denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato

dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31

dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato

dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31

dicembre 2018.

(21)

Lett. m) art. 13

• copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di societa' tra professionisti nonche' di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.

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