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ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RICORSO CON DOMANDA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.

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ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO CON DOMANDA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.

Del prof. Giuseppe Interlandi nato il 09.01.1971 a Catania ed ivi residente in via Frate Agnello n. 3 C. F. NTR GPP 71A09 C351V, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Sapienza C. F. SPN GNN 57H20 A028S pec

giovanni.sapienza@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095893050, con procura in calce al

presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Acireale Corso Italia n. 3/c,

CONTRO

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro “pro tempore”;

l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante “pro tempore”;

l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante “pro tempore”

PER LA DISAPPLICAZIONE E L’ANNULLAMENTO

della nota provvedimento promanante da noreply@istruzione.it trasmessa via mail al ricorrente il 29.06.2020, avente ad oggetto “Procedura di mobilità A.S. 2020/21. Invio risultato del movimento”, con cui è stato comunicato al prof. Giuseppe Interlandi “che, per l’a.s. 2020/21, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale presso: MEIS027008 – Verona Trento – Messina via Ugo Bassi IS. 148, Messina (98123), tipologia di posto: normale”

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Attenzione: La preghiamo di non rispondere a questa mail e di non utilizzare questa casella postale, il messaggio è generato automaticamente”;

di ogni altro atto, precedente e susseguente, e comunque collegato con il provvedimento impugnato

E PER LA STATUIZIONE

del diritto del prof. Giuseppe Interlandi: 1) ad essere trasferito, relativamente all’anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania, ex art.

33 della L. n. 104/1992, 2) oppure ad ottenere il passaggio di cattedra, relativamente all’anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso A034 Scienze e Tecnologie Chimiche presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania, ex art. 33 della L. n.

104/1992

PREMESSE DI FATTO

Per una migliore intelligenza dell’On.le Decidente riteniamo utile riassumere i fatti per cui è causa.

Il prof. Giuseppe Interlandi, docente di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2007, oggi classe di concorso A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie, abilitato all’insegnamento anche per la classe A034, ha sempre svolto con scrupolosità, dedizione e spirito di servizio la propria delicata attività professionale.

A causa della situazione di grave invalidità dei propri genitori sig. Francesco Interlandi e sig.ra Vittoria Russo, ed essendo l’unico componente della famiglia idoneo a prestare assistenza, il deducente, in servizio nell’anno scolastico 2019/20 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini Sersale sede staccata di IS Sersale CZISO1100L, quale docente di ruolo classe di concorso A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie, in data 19.04.2020 ha presentato domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado

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per l’anno scolastico 2020/2021, classe di concorso A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie, ed ha indicato quale sede Catania, città di residenza propria e dei genitori, ed in subordine Siracusa e Messina. In pari data ha presentato domanda per il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2020/2021, classe di concorso A034 Scienze e Tecnologie Chimiche, ed ha indicato quale sede Catania, città di residenza propria e dei genitori, ed in subordine Siracusa e Messina.

In ambedue le domande, e di trasferimento per la scuola secondaria di II grado, e per il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado, il prof. Giuseppe Interlandi ha allegato i seguenti documenti; “1 Interlandi Francesco – (Dichiaraz – ASL – Decreto Scuola L 104 Carta Identità) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Francesco – (Dichiaraz – ASL – Decreto Scuola L 104 Carta IdentitA) – 15 Aprile 2020 pdf del 15-04-2020) 2 Interlandi Giuseppe – (Allegato D) - 15 Aprile 2020.pdf del 17-04-2020) 3 Interlandi Giuseppe – (Allegato F) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Giuseppe – Allegato F – 15 Aprile 2020.pdf del 15-04-2020) 4 Interlandi Giuseppe – (Dichiaraz – Ricongiungimento e Legge 104 – Carta Identità) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Giuseppe – (Dichiarz Ricongiungimento e Legge 104 – Carta IdentitA) – 15 Aprile 2020.pdf del 17-04-2020) 5 Interlandi Roberto (2 Dichiaraz – Dipendenza Santa Sede – Carta Identità) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Roberto – (2Dichiaraz Dipendenza Santa Sede – Carta IdentitA 15 Aprile 2020.pdf del 15-04-2020) 6 Interlandi Sebastiano - (2 Dichiaraz – ASL – Carta identità) – 15 Aprile 2020.pdf del 15-04-2020) 7 Russo Vittoria – (ASL –Decreto Scuola Legge 104 – Carta Identità – Dichiaraz) – 15 Aprile 2020 (Russo Vittoria - (ASL – Decreto Scuola Legge 104 – Carta IdentitA – Dichiaraz) – 15 Aprile 2020.pdf del 15-04-2020), attestanti la disabilità dei propri genitori e l’impossibilità dei propri fratelli a prestargli assistenza.

Con nota provvedimento promanante da noreply@istruzione.it, avente ad oggetto

“Procedura di mobilità A.S. 2020/21. Invio risultato del movimento”, trasmessa via mail al

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ricorrente il 29.06.2020, è stato comunicato al prof. Giuseppe Interlandi, senza motivazione alcuna, “che, per l’a.s. 2020/21, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale presso:

MEIS027008 – Verona Trento – Messina via Ugo Bassi IS. 148, Messina (98123), tipologia di posto: normale”.

Il superiore atto è stato emanato senza considerare la situazione di grave disabilità dei genitori del deducente come appare documentalmente laddove risulta che il trasferimento è stato disposto senza tenere conto di alcuna precedenza, senza dire poi che la cattedra assegnata è tra comuni diversi, cioè Messina e sede carceraria di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’atto censurato è quindi marcatamente illegittimo, e pertanto deve essere disapplicato ed annullato. Al riguardo si enucleano i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 33 COMMI 3 E 5 DELLA L. N. 104/1992 E DELL’ART. 601 DEL DLT N. 297/1994 – VIOLAZIONE DELL’ART. 26 DELLA CARTA DI NIZZA E DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 13.12.2006 SUI DIRITTI DEI DISABILI RATIFICATA CON L. N. 18/2009 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

L’art. 33 della legge in didascalia citata stabilisce: “Agevolazioni … 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, … ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave. … 5. Il lavoratore di

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cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

A sua volta, il DLT. n. 297/1994 all’art. 601 recante “Tutela dei soggetti portatori di handicap”, prevede: “1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo. 2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Il combinato disposto degli articoli di legge sopra riportati prevede e stabilisce il diritto del lavoratore dipendente ad assistere una o più persone portatrici di handicap, e quindi scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della o delle persone da accudire, e ciò anche con riferimento all’istituto della mobilità.

Invero, il prof. Giuseppe Interlandi, docente di ruolo, classe di concorso A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie, risiede a Catania, insieme ai propri genitori sig. Francesco Interlandi e sig.ra Vittoria Russo, affetti entrambi da handicap in situazione di gravità, come documentalmente accertato da Strutture Pubbliche Ospedaliere con verbali definitivi e non soggetti a revisione.

Il deducente, come peraltro appare documentalmente, pur avendo due fratelli, è l’unico soggetto del proprio nucleo familiare in grado di prestare assistenza agli anziani, ed oltremodo malandati in salute, genitori.

Pertanto, l’odierno ricorrente titolare nell’anno scolastico 2019/20 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini Sersale sede staccata di IS Sersale CZISO1100L, in data 19.04.2020 possedendo tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, vedasi, tra l’altro, verbale definitivo e non soggetto a revisione promanante dalla ASL Catania

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Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap, avente quale data di definizione 09.03.2018, ove il sig. Interlandi Francesco viene riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”, verbale definitivo e non soggetto a revisione promanante dalla ASL Catania Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap, avente quale data di definizione 05.03.2018, ove la sig.ra Russo Vittoria viene riconosciuta

“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”, ha presentato domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2020/2021, ed ha indicato ben quindici sedi scolastiche ubicate presso l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania, città di residenza propria e dei genitori, ed in subordine Ambito Territoriale di Siracusa e Messina.

In pari data ha presentato domanda per il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2020/2021, classe di concorso A034 Scienze e Tecnologie Chimiche, ed ha indicato quindici sedi scolastiche allocate in Catania, città di residenza propria e dei genitori, e provincia, ed in subordine Siracusa e Messina.

Al riguardo è necessario attenzionare che il prof. Giuseppe Interlandi, in seno alla domanda di mobilità, è stato impossibilitato a dichiarare di usufruire del diritto di precedenza al trasferimento ed al passaggio di cattedra, stante l’esclusione operata dal portale telematico di istanze on line, sprovvisto del tutto di tale opzione. Pertanto, il diritto di precedenza non è stato indicato al solo fine di non incorrere nell’annullamento della domanda di trasferimento e della domanda di passaggio di cattedra, e/o nell’avvio di sanzioni disciplinari.

Però, il prof. Giuseppe Interlandi al fine di rendere concretamente edotta l’Amministrazione resistente sullo stato di grave disabilità dei propri genitori, in ambedue le domande, e di trasferimento per la scuola secondaria di II grado, e per il

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passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado, ha allegato i seguenti documenti: “1 Interlandi Francesco – (Dichiaraz – ASL – Decreto Scuola L 104 Carta Identità) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Francesco – (Dichiaraz – ASL – Decreto Scuola L 104 Carta IdentitA) – 15 Aprile 2020 pdf del 15-04-2020) 2 Interlandi Giuseppe – (Allegato D) - 15 Aprile 2020.pdf del 17-04-2020) 3 Interlandi Giuseppe – (Allegato F) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Giuseppe – Allegato F – 15 Aprile 2020.pdf del 15-04- 2020) 4 Interlandi Giuseppe – (Dichiaraz – Ricongiungimento e Legge 104 – Carta Identità) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Giuseppe – (Dichiarz Ricongiungimento e Legge 104 – Carta IdentitA) – 15 Aprile 2020.pdf del 17-04-2020) 5 Interlandi Roberto (2 Dichiaraz – Dipendenza Santa Sede – Carta Identità) – 15 Aprile 2020 (Interlandi Roberto – (2Dichiaraz Dipendenza Santa Sede – Carta IdentitA 15 Aprile 2020.pdf del 15-04-2020) 6 Interlandi Sebastiano - (2 Dichiaraz – ASL – Carta identità) – 15 Aprile 2020.pdf del 15-04-2020) 7 Russo Vittoria – (ASL –Decreto Scuola Legge 104 – Carta Identità – Dichiaraz) – 15 Aprile 2020 (Russo Vittoria - (ASL – Decreto Scuola Legge 104 – Carta IdentitA – Dichiaraz) – 15 Aprile 2020.pdf del 15-04-2020), Atti documentali che dimostrano “ictu oculi” la grave disabilità dei genitori, attestata da Strutture Pubbliche Ospedaliere, nonché l’impossibilità dei fratelli del ricorrente di prestare assistenza ai genitori.

E’ da aggiungere ancora che l’art. 13 del CCNI del comparto Scuola, recante “Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interno d’istituto” riconosce ed attribuisce il diritto di precedenza ai docenti nella mobilità provinciale, escludendola in quella interprovinciale.

La superiore disposizione contrattuale è palesemente illegittima ed errata per vari ordini di motivi.

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In primo luogo, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, regolato dall’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, il contratto collettivo nazionale integrativo non può mai avere un valore giuridico uguale o superiore alla legge, e nel caso che ci occupa, all’art. 33 della L. n. 104/1992, né tantomeno all’art. 601 del DLT. n. 297/1994.

Pertanto, il richiamo al CCNI è giuridicamente irrilevante.

Questo elemento già di per sé è troncante!

Ancora, al fine di evitare ingiuste ed ingiustificate discriminazioni tra docenti, se il diritto di precedenza è previsto ed attribuito in sede di mobilità provinciale, anche in ossequio all’art. 3 della Costituzione, a maggior ragione non può e non deve essere escluso in quella interprovinciale, perché sul piano oggettivo e logistico diviene difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile, ed ancor di più se il docente è l’unico referente.

La disabilità se c’è ed è provata per tabulas, come nel caso che ci occupa, vale sempre ed incondizionatamente senza alcuna discriminazione tra docenti, e senza nocumento per i familiari disabili! Infatti, la “ratio legis” non è quella di concedere benefici al docente, o tutelare l’interesse dell’Amministrazione, quanto di garantire al parente del dipendente del MIUR affetto da handicap la continuità dell’assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose.

A sostegno dell’assunto qui patrocinato vi è un concorde orientamento giurisprudenziale.

La Cass. Civ. sez. Lavoro con recentissima ordinanza n. 6150 del 01.03.2019 ha disposto:

“In materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla L. n. 53 del 2000 e dalla L. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore

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letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con L. n. 18 del 2009”.

Ancora, vedasi Cass. Civ. sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379: “Motivi della decisione … In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3 Cost., comma 2, dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte” (Cass. n. 9201/2012). Sul punto va rimarcato che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall’Italia con L. n. 18 del 2009 e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016)”. In senso conforme, recentissimamente Trib. Pisa sez. Lavoro n. 277/2018, Trib. Palermo sez. Lav. ord. n. 7021/2018, Trib. Cagliari sez. Lav. ord. del 07.09.2017, Trib. Messina sez. Lav. ord. del 01.08.2017 e del 31.08.2017.

Nihil aliud.

DOMANDA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART.

700 C.P.C.

(10)

Il “fumus” non abbisogna di ulteriori approfondimenti.

Nelle more della decisione del ricorso, stante il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente e soprattutto ai genitori dello stesso, disabili, come da verbali definitivi e non soggetti a revisione, promananti dalla ASL Catania Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap, avente quale data di definizione 09.03.2018, ove il sig.

Interlandi Francesco viene riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”, e quale data di definizione 05.03.2018, ove la sig.ra Russo Vittoria viene riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), dalla esecuzione dell’atto impugnato, si chiede che l’On.le Decidente, ex art. 700 c.p.c., sospenda il provvedimento censurato, si ripete adottato senza considerare la situazione di grave disabilità dei genitori del deducente come appare documentalmente laddove risulta che il trasferimento è stato disposto senza tenere conto di alcuna precedenza, senza dire poi che la cattedra assegnata è tra comuni diversi, cioè Messina e sede carceraria di Barcellona Pozzo di Gotto, e contestualmente disponga il trasferimento del prof. Giuseppe Interlandi quale titolare di cattedra classe di concorso A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania, ex art. 33 della L. n.

104/1992. Oppure disponga il passaggio di cattedra del prof. Giuseppe Interlandi, relativamente all’anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso A034 Scienze e Tecnologie Chimiche, presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania, ex art. 33 della L. n. 104/1992.

Del resto, anche per ragioni di continuità didattica nell’ambito scolastico, riteniamo, anche a livello meramente logico, che sia meglio un trasferimento od un passaggio di cattedra del docente titolare del diritto ad usufruire della L. n. 104/1992, piuttosto che una necessitata discontinuità lavorativa del docente stesso derivante dalla doverosa fruizione dei permessi in ossequio alla L. n. 104/1992, con conseguente grave nocumento anche per i discenti.

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Non riteniamo necessario aggiungere altro!

In forza delle superiori argomentazioni, e con riserva di aggiungere ulteriori motivi sulla base di quanto sarà richiesto di ufficio o prodotto da parte avversa, il prof. Giuseppe Interlandi

CHIEDE

che l’On.le Decidente, ex art. 700 c.p.c., preliminarmente sospenda l’esecuzione dell’atto impugnato e meglio in epigrafe descritto, e contestualmente disponga il trasferimento del prof. Giuseppe Interlandi titolare di cattedra classe di concorso A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie presso l’Ambito Territoriale di Catania, ex art. 33 della L. n. 104/1992, segnatamente in uno dei plessi indicati nella domanda di trasferimento secondo l’ordine di preferenza descritto dallo stesso, e precisamente: 1) CT I.S. E. Fermi – Eredia; 2) CT IIS Cucuzza – Euclide; 3) CT I.S. Mazzei – Sabin; 4) CT Serale Ist. Prof. Per l’Agr. e l’Ambient; 5) CT I.S. G. B. Vaccarini; 6) CT IIS Enrico De Nicola; 7) CT C351 Catania; 8) CT San Giovanni La Punta; 9) CT Acireale; 10) Giarre; 11) CT Catania. Oppure disponga il passaggio di cattedra del prof. Giuseppe Interlandi, relativamente all’anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso A034 Scienze e Tecnologie Chimiche presso l’Ambito Territoriale di Catania, ex art. 33 della L. n. 104/1992, e segnatamente in uno dei plessi indicati nella domanda di passaggio di cattedra secondo l’ordine di preferenza descritto dallo stesso, e precisamente: 1) CT ITI Cannizzaro; 2) CT Cannizzaro; 3) CT I.S. E. Fermi – Eredia; 4) CT F. Eredia corso serale; 5) CT I.S. G. B. Vaccarini; 6) CT C351 Catania; 7) CT H922 San Giovanni La Punta; 8) CT A028 Acireale; 9) CT E017 Giarre; 10) CT B428 Caltagirone; 11) CT Catania. Indi disapplichi ed annulli il provvedimento censurato, condannando le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei notevoli danni materiali e morali, subiti e subendi.

Il tutto con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

(12)

Ai fini del contributo unificato la causa è di valore indeterminabile; quindi si provvede al pagamento di € 259,00.

Si producono i seguenti documenti:

1) Copia della nota provvedimento promanante da noreply@istruzione.it trasmessa via mail al ricorrente il 29.06.2020, avente

ad oggetto “Procedura di mobilità A.S. 2020/21. Invio risultato del movimento”;

2) Copia dei dati identificativi della Scuola Comune Messina e sede carceraria di Barcellona Pozzo di Gotto.

3) Copia del movimento ottenuto: Cattedra esterna tra Comuni diversi;

4) Copia della domanda presentata dal prof. Giuseppe Interlandi per l’anno scolastico 2020/2021, avente ad oggetto: “Trasferimento per la Scuola Secondaria di II grado”;

5) Copia della domanda presentata dal prof. Giuseppe Interlandi per l’anno scolastico 2020/2021, avente ad oggetto: “Passaggio di cattedra per la Scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A034”;

6) Copia della autodichiarazione del prof. Giuseppe Interlandi datata 15.04.2020, ai fini del ricongiungimento con i genitori portatori di handicap;

5) Copia dell’Allegato D compilato dal prof. Giuseppe Interlandi, datato 15.04.2020;

6) Copia dell’Allegato F compilato dal prof. Giuseppe Interlandi, datato 15.04.2020;

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7) Copia di quanto allegato dal prof. Giuseppe Interlandi in seno alle domande di trasferimento e assegnazione di cattedra relativamente all’anno scolastico 2020/21, riguardante il padre sig. Francesco Interlandi, e segnatamente autodichiarazione di non essere in grado di effettuare l’assistenza al coniuge handicappato in situazione di gravità, verbale promanante dalla ASL Catania Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap avente quale data di definizione 09.03.2018 ove il sig.

Interlandi Francesco viene riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”, decreto del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.

Cucuzza Euclide di Caltagirone datato 06.09.2019 di concessione del beneficio della fruizione di tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza al proprio familiare sig. Francesco Interlandi, e documento di riconoscimento di quest’ultimo;

8) Copia di quanto allegato dal prof. Giuseppe Interlandi in seno alle domande di trasferimento e assegnazione di cattedra relativamente all’anno scolastico 2020/21, riguardante la madre sig.ra Vittoria Russo, e segnatamente verbale promanante dalla ASL Catania Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap avente quale data di definizione 05.03.2018 ove la sig.ra Russo Vittoria viene riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), decreto del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Cucuzza Euclide di Caltagirone datato 06.09.2019 di concessione del beneficio della fruizione di tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza al proprio familiare sig.ra Vittoria Russo, documento di riconoscimento di quest’ultima, e autodichiarazione di non essere in grado di effettuare l’assistenza al coniuge handicappato in situazione di gravità;

(14)

9) Copia di quanto allegato dal prof. Giuseppe Interlandi in seno alle domande di trasferimento e assegnazione di cattedra relativamente all’anno scolastico 2020/21, riguardante il fratello Sebastiano Interlandi, e segnatamente autodichiarazione di non essere in grado di effettuare l’assistenza alla madre handicappata in situazione di gravità, in quanto sofferente di patologia, certificato medico promanante dalla ASP di Catania datato 12.02.2018, riguardante Sebastiano Interlandi, documento di riconoscimento di quest’ultimo e autodichiarazione di non essere in grado di effettuare l’assistenza al padre handicappato in situazione di gravità, in quanto sofferente di patologia;,

10) Copia di quanto allegato dal prof. Giuseppe Interlandi in seno alle domande di trasferimento e assegnazione di cattedra relativamente all’anno scolastico 2020/21, riguardante il fratello Rev. Roberto Interlandi, e segnatamente autodichiarazione di non essere in grado di effettuare l’assistenza alla madre handicappata in situazione di gravità, in quanto lavoratore presso la Segreteria di Stato dello Stato della Città del Vaticano, decreto di nomina datato 03.11.2017 del Reverendo Roberto Interlandi promanante dal Sommo Pontefice Francesco, documento di riconoscimento di Roberto Interlandi e autodichiarazione di non essere in grado di effettuare l’assistenza al padre handicappato in situazione di gravità, in quanto lavoratore presso la Segreteria di Stato dello Stato della Città del Vaticano.

Salvis Juribus

Acireale Messina lì 24.09.2020

Avv. Giovanni Sapienza

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