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nei locali ubicati in via/piazza all insegna con superficie

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Academic year: 2022

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1 ALLO SPORTELLO UNICO

ATTIVITA’PRODUTTIVE – ROSANDRA – DEI COMUNI DI MUGGIA E SAN DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

Copia della presente segnalazione certificata di inizio attività, munita dell’avvenuta presentazione, costituisce ricevuta ai sensi di legge e dovrà essere esposta al pubblico ed esibita su richiesta, agli Organi di Ispezione e Vigilanza.

Kopija sporočila o začetku delovanja, z žigom , predstavlja potrdilo o prejemu v smislu obstoječega zakona in mora biti izpostavljena kot dovoljenje in predložena nadzornim organom.

Copia del presente modello corredata degli estremi dell’avvenuta certificazione da parte dello SUAP va presentata al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia dove è ubicato l’esercizio entro 30 gg dall’effettivo verificarsi del fatto qualora non siano giunte da parte dello SUAP comunicazioni contrarie.

SALE GIOCHI

Segnalazione certificata di inizio attività

Il sottoscritto _________________________________________________________

nato a ___________________________________ in data _____________________

cod. fisc. __________________________ di cittadinanza ______________________

residente a _____________________ via/piazza _____________________________

tel. _______________________________ in qualità di:

titolare dell’omonima impresa individuale

legale rappresentante della sotto indicata società (ovvero: circolo privato, organizzazione, associazione, ente collettivo):

Ragione sociale o denominazione _________________________________________

cod. fisc. ______________________________ p.i. ___________________________

con sede in __________________ via/piazza ________________________________

n. iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto) _________________________

CCIAA di _____________________________________________________________

A I S E N S I

degli artt. 86 e 110 del TULPS 773/1931, del R.D. 06.05.1940 n. 635 (regolamento d’esecuzione del TULPS 773/1931), nonchè dell’art. 19 della legge 07.08.1990, n.

241, come modificato dalla Legge 14.05.2005 n. 80

D I C H I A R A

nei locali ubicati in via/piazza ______________________________________

all’insegna ________________________________________ con superficie

(2)

2

di mq. _________ ed un’area di vendita pari a mq. ____________

(N.B.: ai sensi dell’art. 1, c. 3 del Decreto del 18.01.2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e art. 4 c. 3 del Decreto del 27.07/.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per area di vendita si intende la superfcie dell’esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella dibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi),

avente una distanza superiore a 500 mt da scuole primarie e secondarie, impianti sportivi e centri parrocchiali ed altri centri di aggregazione giovanile, nonchè luoghi di culto, residenze per anziani e case di cura, così come prescritto all’art. 8 c. 1 lett. a) del Regolamento comunale per la prevenzione delle patologie da gioco compulsivo e per l’attività delle sale giochi, adottato con delibera consiliare n. 2 dd. 14.03.2012,

VERRA’ APERTA UNA NUOVA SALA GIOCHI in cui saranno installati:

n. ________ apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) del TULPS 1931

(1) max 4 apparecchi fino a 20 mq.

oltre 20 mq. 1 apparecchio ogni 5 mq. fino a max 75 apparrecchi (Decr. Direttoriale 27.07.2011 , art. 4)

n. ________ apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, c. 6, lett. b) del TULPS 1931

(2) da 50 a 100 mq fino a 30 vlt

da 101 a 300 mq. fino a 70 vlt

oltre 300 mq. fino a 150 vlt (Decr. Direttoriale 27.07.2011 , art. 4)

n. ________ apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, c. 7/a del TULPS 1931

(3) max 1 apparecchio ogni 5 mq. (Decr. Direttoriale 18.01.2007 art. 2)

n. ________ apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, c. 7/c del TULPS 1931

(4) max 1 apparecchio ogni 5 mq. (Decr. Direttoriale 18.01.2007 art. 2)

n. ________ apparecchi da gioco o da intrattenimento di altra tipologia (calciobalilla, biliardo, ping-pong, freccette, ecc....) ...

Art. 2 del Decreto Ministeriale 18.01.2007

N.B.: Nelle sale pubbliche da gioco il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6, non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita.

Saranno effettuati i seguenti giochi leciti:

...

...

Dovranno essere fornite le caratteristiche degli apparecchi da installare: fornitore, protocollo del nulla osta, matricola informatica dell’apparecchio o congegno assegnata dall’Amministrazione auonoma monopoli di stato.

(1) a. quelli dotati di attestato di conformità e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico nei quali, insieme con l’elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli. Il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di 4 secondi, distribuiscono vincite in denaro di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Non possono riprodurre il gioco del poker;

(2) b. quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa)

(3) elettromeccanici privi di monitor, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la partita prodotti di piccola oggettistica non converbili in denaro. Il valore di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita)

(4) (basati sulla sola abilità fisica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore. Il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro)

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3 DICHIARA INOLTRE

1. di non aver contravvenuto agli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS 773/1931;

2. di non rientrare nelle ipotesi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;

3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 31.05.1956, n. 575 (antimafia);

4. di essere in possesso del parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’A.S.S. n. 1 – Triestina per esercitare nel locale l’attività di sala giochi;

5. il locale è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, di sicurezza e antincendio;

6. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per la prevenzione delle patologie da gioco compulsivo e per l’attività delle sale giochi”, adottato con delibera consiliare n. 2 dd. 14.03.2012;

7. di essere a conoscenza della necessità di acquisire, ai fini del legittimo esercizio, il certificato di prevenzione incendi prescritto nel caso in cui la capienza dei locali superi le 100 presenze (Circolare Ministero dell’Interno prot. n.

22110/4109 del 14.12.1992);

8. che la destinazione d’uso del locale è commerciale;

9. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 110 del TULPS, come da ultimo modificato ai sensi dell’art. 22, n. 289/2002, ed ovverosia che, in caso di contravvenzione, qualora il contravventore medesimo risulti titolare di licenza di pubblico esercizio, la stessa è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di recidiva, ovvero di reiterazione delle violazioni (art. 8 bis L. 689/81), è revocata con Ordinanza Sindacale;

10.che gli apparecchi installati sono a norma delle vigenti disposizioni di legge, in quanto sono fisicamente accompagnati da copia del nulla osta di distribuzione, copia del nulla osta per la messa in esercizio, copia dei modelli F24 e della scheda esplicativa che devono essere tenuti all’interno del locale;

11.di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto direttoriale prot. n. CGV/50/2007 – Prescrizioni per l’isntallazione degli apparecchi;

12.di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 86 e 110 del TULPS come modificati dalla legge n. 266 del 23.12.2005 e come confermato con nota 557/PAS.1251.2001 del 12.02.2007 del Ministero dell’Interno, successive modifiche relativamente ai giochi è subordinata al solo rispetto dei requisiti di legge dei giochi ed all’esposizione della tabella dei giochi proibiti;

13.ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 dichiara inoltre che i locali in cui si svolge l’attività sono sorvegliabili.

SI IMPEGNA

1. all’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 3 c. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2007, per cui sono vietati l’ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto deve essere garantito anche attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento.

2. all’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.07.2011:

“Prescrizioni per l’installazione degli apparecchi”

1. gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun

caso, essere installati nei punti vendita di cui al precedente art. 3, qualora gli stessi si

(4)

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trovino all’interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto;

2. in nessun caso è consenta l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente art. 3;

3. il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto;

4. per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessario.”

3. a comunicare tempestivamente all’amministrazione comunale ogni modificazione del numero e nella tipologia dei ghiochi utilizzati, presentando conseguente dichiarazione di inizio attività.

ALLEGATI:

1) copia di documento d’identità in corso di validità 2) dichiarazione sostitutiva antimafia

3) copia planimetria locali con evidenziate le superfici occupate dagli apparecchi 4) copia del parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’A.S.S. n. 1 Triestina 5) copia dei nulla osta relativi agli apparecchi installati

Data _________________________________

Firma per esteso

_____________________________________

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come richiamato dall’art. 76 del D.P.R.

28/12/2000 n. 445.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli 19 e 20 della suddetta ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Informazioni rese dall’Amministrazione comunale ricevente la segnalazione certificata di inizio attività in applicazione della normativa sul procedimento amministrativo ed in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

- Amministrazione competente: Sportello Unico Attività Produttive ROSANDRA dei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle – Občina Dolina

- Oggetto del procedimento: SCIA apertura sala giochi

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5 - Responsabile Unico SUAP: dott. Massimo FERRETTI; Responsabile procedimento Comune di Muggia: dott. Massimo FERRETTI; Responsabile procedimento Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina: sig. Mitja LOVRIHA

- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Sportello Unico Attività Produttive ROSANDRA dei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle – Občina Dolina – sede principale: Muggia, p.le Caliterna s.n. – tel. 040 271562 – fax 040 273984. Sede distaccata: San Dorligo della Valle, loc.

Dolina n. 270 – tel. 040 8329239 – fax 040 228874

- il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accesso all’attività e al suo esercizio;

- L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 della legge 241/90, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

- Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

- Tipo dei dati personali trattati contenuti nella segnalazione certificata di inizio attività: dati essenziali affinché l’Ufficio addetto all’istruttoria possa svolgere le proprie attività istituzionali che non possono essere svolte mediante trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, con esclusione del trattamento di quelli sensibili. Tali dati personali saranno trattati nel rispetto e con le salvaguardie previste dal D. Lgs. n. 196/2003

La presente SCIA è valida ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.

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