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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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Academic year: 2022

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n.

289

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O:

Modifica e integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 3270 di data 30.12.2009 e s.m.i. avente ad oggetto "Definizione per la formazione professionale iniziale (di base) della figura professionale di Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero, delle linee guida per l'avvio del percorso formativo quadriennale, delle competenze finali generali per l'area professionale del primo anno nell'ambito del macrosettore "Servizi di animazione turistico-sportiva"

e del relativo orario degli insegnamenti.

Il giorno 24 Febbraio 2012 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER

ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI ALESSANDRO OLIVI

FRANCO PANIZZA UGO ROSSI

Assenti: TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

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LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il D.P.R 31.08.1972, n. 670;

- visto il D.P.R 1.11.1973, n. 689;

- vista la legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

- vista la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente l'ordinamento della formazione professionale, che vige nelle more dell’attuazione della LP 5/2006, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lettera b);

- vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che in particolare sancisce la realizzazione di profili educativi culturali e professionali per i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza provinciale in tale materia, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c) (articolo 2, comma 1 lettera h);

- visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- visto il Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

- visto l’art. 13, comma 1 quinquies della Legge 2 aprile 2007, n. 40, che prevede l’adozione di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

- visto il regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

- visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma

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622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali, di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

- visto il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l'avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011;

- vista la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004;

- vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, del 18 dicembre 2006;

- vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, del 23 aprile 2008;

- vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

- visto l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU);

- vista l'integrazione al Protocollo d'Intesa del 12 giugno 2002 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia Autonoma di Trento sottoscritto il 29 luglio 2003 che riconosce, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c) della legge 53/2003, i percorsi vigenti in provincia di Trento nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale di cui al punto 7 dello stesso Accordo quadro citato;

- visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;

- visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;

- visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;

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- visto l’Accordo tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

- visto “l’Accordo in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome del 25 febbraio 2010, per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale”;

- visto l’Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226, recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 15.06.2010 (pubblicato sulla G.U. n. 164 dd 16.07.2010);

- visto il Piano di lavoro, definito nell’Accordo di cui al precedente alinea, per la messa a regime dell’Istruzione e Formazione Professionale condiviso nell’ambito di un apposito tavolo interistituzionale composto dal Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e Comunità Montane, di data 16 dicembre 2010, riguardante l’adozione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2003 dd 03.09.2010 con la quale la Provincia di Trento ha recepito gli Accordi del 25 febbraio 2010 e del 29 aprile 2010, sopra citati, e ha consentito di avviare, a partire dall’anno formativo 2010- 2011, il riassetto dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, alla luce del nuovo quadro nazionale e garantire il riconoscimento nazionale dei titoli in uscita dai percorsi;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 138 di data 03.02.2012 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni, e i e relativi allegati, del 27 luglio 2011, recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 11.11.2011 (pubblicato sulla G.U. n. 296 dd 21.12.2011 – Supplemento ordinario n. 269) e l’Accordo della Conferenza Unificata, del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), con il quale vengono individuate nell’Allegato 1, le aree professionali con lo scopo di

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costituire per le figure nazionali di riferimento, un referenziale omogeneo per il mondo economico e delle professioni;

- visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), e in particolare il capo I e III del Regolamento medesimo;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3270 di data 30.12.2009, modificata con deliberazione n. 219 dd 12.02.2010,. con la quale veniva definita, per la formazione professionale iniziale (di base), la figura professionale di Tecnico dei servizi di animazione turistico- sportiva e del tempo libero e le linee guida per l'avvio del percorso formativo quadriennale, venivano individuate le competenze finali generali per l'area professionale del primo anno del percorso e il relativo orario degli insegnamenti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3002 dd 23.12.2010, che modifica la deliberazione di cui al precedente alinea, con la quale si è proceduto a:

- declinare i risultati dell’apprendimento in competenze, abilità e conoscenze, secondo il format definito a livello nazionale, per il I e II anno del percorso;

- definire il quadro orario degli insegnamenti dell’area professionale del II anno;

- visto il Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2011- 2012, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1822 di data 26.08.2011, che prevede, nell’ambito delle azioni per lo sviluppo ed il miglioramento dell’attività formativa, la prosecuzione nella verifica e monitoraggio della sperimentazione nell’ambito del percorso di Tecnico dei Servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero;

- considerato che si rende ora necessario procedere con la definizione del quadro di riferimento, per l’area professionale, delle competenze finali del terzo anno del percorso di Tecnico dei Servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero e del quadro orario degli insegnamenti;

- rilevato inoltre che coloro che nell’anno formativo 2011-2012 sono iscritti al terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale in Provincia di Trento, proseguono, fino alla completa definizione dei piani di studio provinciali del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale, il percorso secondo l’ordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2467 dd 18.11.2005, modificata e integrata con le deliberazioni n. 661 dd 30.03.2007 e n.

1939 dd 1.08.2008, così come definito nel sopra citato Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2011-2012;

- considerato conseguentemente che, per quanto riguarda l’area culturale le competenze finali generali per l’area culturale ed il relativo orario di insegnamento fanno riferimento, come per tutti gli altri percorsi della formazione professionale, a quanto definito nella sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 2467 del 18 novembre 2005, così come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1939 di data 1 agosto 2008;

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- considerati gli esiti delle visite di monitoraggio al primo e secondo anno e dell’attività di progettazione del terzo anno del percorso, e in particolare la rilevazione fatta circa gli esiti delle valutazioni previste durante gli allenamenti degli studenti presso le società sportive di appartenenza, che hanno messo in evidenza la necessità di ricalibrare nel primo, secondo e terzo anno, ai fini del computo dell’orario annuale, il monte ore riconosciuto per attività di allenamento, di cui al primo paragrafo “Approccio metodologico-progettuale peculiare del percorso formativo” dell’Allegato D della Deliberazione della Giunta provinciale n. 3270 di data 30.12.2009;

- considerati conseguentemente i contributi ed i risultati prodotti dal gruppo di lavoro che hanno consentito l’elaborazione degli allegati di cui alla presente deliberazione, con particolare riferimento:

- alla modifica, a seguito dell’attività di monitoraggio del primo e secondo anno e dell’attività di progettazione del terzo anno, delle Linee Guida di cui all’Allegato D della Deliberazione della Giunta provinciale n. 3270 di data 30.12.2009, per la parte relativa al monte ore annuo di attività di allenamento riconosciuto, nel primo biennio e nel terzo anno. In particolare il capoverso:

“Ai fini del computo dell’orario annuale, le ore riconosciute per attività di allenamento sono mediamente pari a 6 ore settimanali per un monte annuo complessivo di 204 ore”, viene sostituito con il seguente: “Ai fini del computo dell’orario annuale, il monte ore annuo complessivo di attività di allenamento riconosciuto è mediamente pari a 170 ore nel primo biennio e pari a 155 ore nel terzo anno”;

- alla declinazione, per l’area professionale, dei risultati dell’apprendimento in competenze, abilità e conoscenze, del terzo anno del percorso;

- alla definizione del quadro orario degli insegnamenti dell’area professionale del terzo anno e all’adeguamento del quadro orario del biennio a seguito della rimodulazione del monte ore annuo di attività di allenamento riconosciuto ai fini scolastici.

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 12.02.2012 che approva i modelli di scheda personale di valutazione intermedia e finale dei percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione professionale, e in particolare l’Allegato 2 “Modello di scheda personale di valutazione per il I, II e III anno dei percorsi quadriennali nell’ambito del Macrosettore Servizi di animazione turistico sportiva”;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di modificare e sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato D della deliberazione della Giunta provinciale n. 3270 di data 30.12.2009, denominato “Linee guida per l’avvio del percorso formativo quadriennale nel macrosettore “Servizi di animazione turistico-sportiva” , con l’Allegato 1

“Linee guida per il percorso formativo quadriennale di Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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2. di modificare e integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 3270 di data 30.12.2009, come da ultimo modificata con le deliberazioni n. 219 dd 12.02.2010 e n. 3002 dd 23.12.2010, citate in premessa, con l’Allegato 2 denominato “Risultati dell’apprendimento, per l’area professionale, del terzo anno del percorso quadriennale di Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di modificare, integrare e sostituire l’Allegato C della deliberazione della Giunta provinciale n. 3270 di data 30.12.2009 e s.i., denominato “Orario degli insegnamenti del primo anno di macrosettore“Servizi di animazione turistico- sportiva”, e l’Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 3002 dd 23.12.2010 denominato “Quadro orario degli insegnamenti dell’area professionale, del secondo anno di macrosettore Servizi di animazione turistico- sportiva”, con l’Allegato 3 denominato “Quadro orario degli insegnamenti dell’area professionale, del primo, secondo e terzo anno del percorso di Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che le competenze finali generali per l’area culturale ed il relativo orario di insegnamento fa riferimento, come per tutti gli altri percorsi di Istruzione e formazione professionale, a quanto definito nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2467 del 18 novembre 2005, così come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1939 di data 1 agosto 2008;

5. di confermare le rimanenti parti del dispositivo della deliberazione della Giunta Provinciale n.3270 dd 30.12.2009, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 dd 12.02.2010, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 3002 di data 23.12.2010;

6. di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione, non consegue alcun onere diretto a carico del Bilancio Provinciale.

SM

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