TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Ufficio del Dirigente amministrativo DS
G/Z01'f
Prot. 5~in.t./6.1.1-1
Verona, 20/01/17
OGGETTO: determinazione del valore nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro concernenti il rapporto di pubblico impiego-limiti di esenzIone
Al Direttore amministrativo coordinatore area civile Alla Cancelleria lavoro
sede p.c.
Alla Presidente
Al Giudice coordinatore settore lavoro Alle Cancellerie civili
sede
Il dirigente amministrativo,
letto il quesito (all.1) proposto dal Direttore amministrativo coordinatore dell'area civile che, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n0237 del 2015, chiede se debba procedersi ad una modifica delle tabelle di esenzione in uso presso la cancelleria del lavoro;
vista la direttiva distrettuale del 19.07.2012 che, in relazione alle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro e concernenti il rapporto di pubblico impiego, disponeva che il limite di esenzione previsto dall'art.9 c.l bis del DPR nOl15/2002 per le cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro e concernenti il rapporto di pubblico impiego, pari a tre volte l'importo stabilito dall'art.76 DPR 115/2002, potesse essere elevato ex art.92 dpr 115/2002, norma, quest'ultima, riguardante il processo penale;
considerato che l'elevazione del limite di reddito attraverso l'applicazione di una norma espressamente prevista in ambito penale non appare condivisibile, viepiù se si considera che la predetta estensione determina un minor gettito per l'Erario in mancanza dei presupposti di esenzione previsti dalla norma;
letta la sentenza della Corte Costituzionale che, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115, peraltro, ha osservato che ''/' intrinseca diversità dei modeili del processo civile e di quello penale non consente significative comparm(joni tra le discipline ad essi applicabill';
visto il parere (all.2) espresso dalla Presidente del Tribunale in data 14.11.2016;
letta la nota (all.3) del Dirigente amministrativo della Corte di Appello di Venezia, in data 19.01.2017, che, aderendo alle osservazioni proposte dal Tribunale di Verona, ha assicurato la diffusione della nuova linea interpretativa tra tutti gli Uffici del distretto,
DISPONE
che il limite di reddito previsto dall'art.9 c.l bis del DPR nOl15/2002 per le cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro e concernenti il rapporto di