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723 20/10/2020

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 14710 DEL 01/10/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

Area: POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI E LOTTA ALL'USURA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(GUGLIELMI BARBARA) (SIMEONE RAFFAELLA) (M. PAGANO) (A. BACCI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

(Zingaretti Nicola) ___________________________

IL PRESIDENTE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 14/10/2020 prot. 769 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale" e successive modificazioni - Adozione di nuovi criteri e modalità per la concessione ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, dei contributi per l'istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, delle Ragazze e Ragazzi e delle Bambine e Bambini.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

723 20/10/2020

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Oggetto: Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” e successive modificazioni - Adozione di nuovi criteri e modalità per la concessione ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, dei contributi per l’istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, delle Ragazze e Ragazzi e delle Bambine e Bambini.

LA GIUNTA REGIONALE Su proposta del Presidente della Regione,

VISTI gli artt. 117 e 121 della Costituzione italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, e in particolare l’art. 51, comma 4, ai sensi del quale “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata informazione dei potenziali interessati.”;

VISTA la legge n. 241/1990 e in particolare l’art. 12, commi 1 e 2, ai sensi dei quali “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro-aggregati per le spese.”;

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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13, “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del p.r. n. 26/2017;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, con cui la Regione concede ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, un contributo per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, nonché di quelli dei Bambini e Ragazzi;

VISTO l’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 20/2007, ai sensi del quale per l’anno 2021 agli oneri derivanti dalla stessa legge regionale si provvede mediante l’istituzione, nel programma 11 della missione 01, titolo 1, del “Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del su citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020 – 2022;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione”;

VISTO in particolare l’art 13 della su citata legge regionale n. 1/2020, “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;

VISTA la DGR 2 ottobre 2018, n. 552, “Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” - Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 del 25 gennaio 2008 - Adozione di nuovi criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l’istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi”;

CONSIDERATA la necessità, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 1/2020 e in particolare delle modifiche apportate alla legge regionale n. 20/2007 dal su citato art .13, di procedere all’adeguamento, per l’annualità 2021, della disciplina regionale relativa ai criteri e alle modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali in oggetto, di cui all’art. 6 della LR n. 20/2007;

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VISTI gli allegati A, B, C, D ed E, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, contenenti, rispettivamente:

 A, “Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale”;

 B, “Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani.”;

 C, “Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Bambine e dei Bambini.”;

 D, “Schema di regolamento-tipo istitutivo del Consiglio dei Giovani”;

 E, “Schema di regolamento-tipo istitutivo del Consiglio delle Ragazze e Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini”;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della nuova disciplina relativa alla concessione dei contributi, a decorrere dall’annualità 2021, contenuta nei suindicati allegati, al fine di ottemperare alle esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché di assicurare programmazione e trasparenza nella concessione dei contributi stessi;

RITENUTO, inoltre, opportuno, al fine di dare ampia diffusione alle iniziative regionali in materia di concessione dei contributi di cui in oggetto per gli anni successivi al 2020, di prevedere la pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, contenente la relativa modulistica, da adottarsi con atto dirigenziale pubblicato almeno 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande;

RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto sopra espresso,

- di approvare, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 20/2007 dall’art. 13 della legge regionale n. 1/2020, i nuovi criteri e modalità per la concessione, a decorrere dall’annualità 2021, dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l’istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, delle Ragazze e Ragazzi e delle Bambine e Bambini, contenuti negli allegati A, B, C, D ed E, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che i procedimenti in itinere di cui alla legge regionale n. 20/2007, i cui impegni sono stati assunti per la corrente annualità con le determinazioni dirigenziali n.

G05305/2020 e n. G05306/2020 e, per le annualità precedenti al 2020, confermati con determinazioni dirigenziali n. G03145/2020 e n. G03670/2020, continueranno a essere disciplinati in base ai criteri e alle modalità approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 552/2018;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale,

DELIBERA

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per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di approvare, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 20/2007 dall’art. 13 della legge regionale n. 1/2020, i nuovi criteri e modalità per la concessione, a decorrere dall’annualità 2021, dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l’istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, delle Ragazze e Ragazzi e delle Bambine e Bambini, contenuti negli allegati A, B, C, D ed E, di seguito specificati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

 A, “Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale”;

 B, “Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani.”;

 C, “Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Bambine e dei Bambini.”;

 D, “Schema di regolamento-tipo istitutivo del Consiglio dei Giovani”;

 E, “Schema di regolamento-tipo istitutivo del Consiglio delle Ragazze e Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini”;

2) di stabilire che i procedimenti in itinere di cui alla legge regionale n. 20/2007, i cui impegni sono stati assunti per la corrente annualità con le determinazioni dirigenziali n. G05305/2020 e n. G05306/2020 e, per le annualità precedenti al 2020, confermati con determinazioni dirigenziali n. G03145/2020 e n. G03670/2020, continueranno a essere disciplinati in base ai criteri e alle modalità approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 552/2018;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it .

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ALLEGATO A

Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.

1. Premessa

Le tematiche delle politiche in favore dei giovani hanno assunto negli ultimi tempi sempre maggiore importanza e diffusionetra le regioni, rafforzando il rapporto con il territorio e sviluppando nuove sinergie per rispondere ai bisogni emergenti delle giovani generazioni, nonché tra i livelli di governance nazionale ed europea, promuovendo azioni a favore della democrazia e del dialogo interculturale.

In Europa, in linea con quanto previsto dalla “Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” approvata dal Consiglio d’Europa nel 2003, si sono col tempo create realtà variegate, tutte imperniate sulla partecipazione giovanile alla vita e alla gestione amministrativa locale, mediante istituzionalizzazione di luoghi privilegiati di confronto e dibattito democratico circa argomenti e problematiche che riguardano da vicino la condizione giovanile.

Ne sono esempio i Conseils de Jeunesse in Francia, le Commissioni dei Giovani e i Consigli locali in Lussemburgo e in Belgio, i Parlamenti dei Giovani a Cipro e Malta, gli organismi partecipativi per i giovani in Grecia e in Spagna, l’associazionismo giovanile in Portogallo e in Germania, le strutture più specifiche per i giovani svantaggiati in Germania e nelle aree rurali della Polonia, come anche le organizzazioni di sostegno a progetti per giovani in Austria.

Queste realtà possono essere composte da rappresentanti dei Ministeri della Gioventù, dei Consigli Nazionali dei Giovani e dei Consigli locali e regionali dei giovani, ove esistenti, a dimostrazione che obiettivo comune è la creazione di un’Europa in cui l’integrazione sociale e democratica dei giovani è una delle principali priorità politiche condivise:

• sostenendo le capacità dei giovani di promuovere società inclusive e pacifiche,

• incoraggiando la partecipazione attiva e l'uguaglianza di genere,

• combattendo tutte le forme di discriminazione, sulla base dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In Italia, inizialmente in assenza di un quadro normativo nazionale, le Regioni e gli enti locali si sono confrontati con il graduale emergere della centralità delle politiche in favore dei giovani, avviando un processo di sperimentazione di nuovi strumenti di partecipazione giovanile.

Si è così diffuso sul territorio nazionale l’istituto della Consulta giovanile in ambito comunale/municipale, ovvero un organismo solitamente composto dai rappresentanti o delegati delle associazioni e degli altri organismi no profit del territorio e dei movimenti giovanili, che però non sempre si è dimostrato adeguato a innescare un processo di opportuno coinvolgimento di tutti i giovani.

E’ per questo motivo che, in alcune realtà locali, in luogo delle Consulte, si è invece preferito attivare un percorso più innovativo, prevedendo l’istituzione dei Consigli dei Giovani, ovvero organismi di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria, anche se non vincolante, su tutti gli atti amministrativi varati dal Comune che a vario titolo coinvolgono i giovani stessi.

A partire dal 2006, seppure da una ricerca non avente carattere di esaustività, risultavano costituiti e operanti Consigli dei giovani nei seguenti Comuni: Bressanone (Bolzano); Brunico (Bolzano);

Calenzano (Firenze); Certaldo (Siena); Cittaducale (Rieti); Norma (Latina), Percile (Roma), Posta (Rieti); S. Ambrogio sul Garigliano (Frosinone); Serrone (Frosinone); Spigno Saturnia (Latina).

Risultava inoltre operativo anche un Consiglio intercomunale/municipale dei Giovani della Locride (Comune capofila Siderno).

Con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), è stato riconosciuto dal Parlamento italiano il Forum Nazionale dei Giovani, una piattaforma nazionale formata da organizzazioni, associazioni e movimenti giovanili, composti da giovani che si identificano nei principi e nei valori del suo Manifesto, presieduto dal Ministro della Gioventù.

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All’art. 1, comma 153, di detta legge finanziaria 2005, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, è stata destinata una quota per l’anno finanziario di riferimento, per l’istituzione di un Fondo speciale, al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella collettività e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa, favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

Il 70 per cento del Fondo, a norma del successivo comma 154, è stato destinatoal finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei giovani, con sede in Roma, mentre il restante 30 per cento è stato ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali, proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio di riferimento.

Con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 470 a 477) è stato istituito il Consiglio Nazionale dei Giovani, organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani, nella interlocuzione con le istituzioni, per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.

Il Governo ha stanziato un apposito fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio previste dalla norma istitutiva.

Diversi i compiti del Consiglio:

si impegna a riconoscere e promuovere il dialogo tra le istituzioni e le organizzazioni giovanili;

promuove la cittadinanza attiva delle/dei giovani e, a tal fine, sostiene l’attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;

agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi delle/dei giovani a livello locale;

collabora con le Amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile, utili a definire le politiche per le/i giovani;

esprime pareri e formula proposte su atti normativi di iniziativa del Governo su materie che interessano le/i giovani;

partecipa ai forum associativi europei e internazionali incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi paesi;

può essere sentito, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni;

promuove e sostiene progetti d’interesse delle/dei giovani;

favorisce l’incontro di organizzazioni giovanili supportandone progettualità comuni in linea con le finalità e i principi fondamentali del Consiglio.

2. L’esperienza della Regione Lazio

In questo contesto più ampio, si colloca l’esperienza della Regione Lazio, che fin dall’inizio, al fine di promuovere e radicare la partecipazione dei giovani alla vita politica locale, ha previsto la promozione sul territorio regionale dei Consigli dei giovani con la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32,

“Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani”.

Con l’adozione della Deliberazione di Giunta Regionale del 17 gennaio 2006, n. 33, inerente alla modifica dei criteri di finanziamento e l’approvazione di una bozza di regolamento tipo (non vincolante per i Comuni), si è poi inteso sollecitare gli enti locali a sviluppare tale istituto di partecipazione, che può essere anche adottato d’intesa con altri Comuni, in ambito sovracomunale.

Per il tramite della struttura regionale della Presidenza “Politiche in favore dei giovani”, in accordo con i Comuni interessati, si è deciso, in una prima fase, di stabilire una data unica per lo svolgimento delle elezioni di tutti i Consigli dei giovani finanziati dalla Regione Lazio, ai sensi della D.G.R. n.

33/2006, e si è provveduto ad assicurare il necessario risalto sui mezzi di informazione locali, fornendo altresì il format grafico per la realizzazione del materiale inerente le consultazioni stesse (ad esempio logotipo del Consiglio dei giovani, facsimile scheda di votazione contenente i loghi della Regione e del Comune, locandine).

Contestualmente, al fine di promuovere la massima partecipazione dei giovani alle consultazioni, nonché l’informazione sulle finalità dei Consigli, un camper appositamente attrezzato ha toccato le 5 province del Lazio nella settimana antecedente le consultazioni.

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Con Deliberazione della Giunta Regionale del 20 ottobre 2006, n. 670, è stata avanzata la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”.

Tale proposta, esaminata con unanime voto favorevole dalla competente Commissione consiliare permanente il 17 gennaio 2007, è stata definitivamente approvata dal Consiglio Regionale il 27 novembre 2007 e successivamente promulgata dal Presidente della Regione Lazio (legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”).

Una prima differenziazione rispetto alla precedente legge regionale n. 32/2003 riguarda la fascia di età di riferimento, con la previsione dei Consigli dei Giovani, che prevedono una fascia di età dai 15 ai 25 anni, e dei Consigli dei Bambini e dei Ragazzi, la cui fascia di età va dagli 8 ai 14 anni.

Una importante innovazione è stata di recente introdotta con la legge regionale 27 febbraio 2020, n.

1, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cui art. 13(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”) apporta modifiche sostanziali al precedente dettato normativo.

Al fine di riconoscere a ciascuno un ruolo specifico in relazione alle diverse fasce di età, rimodulate in considerazione di un momento storico in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse, il su citato art. 13 prevede tre tipologie di Consigli:

1. Consigli dei Giovani (modifica dell’art. 1), in età compresa tra i 14 e i 25 anni;

2. Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi (modifica dell’art. 3), frequentanti la scuola secondaria di primo grado;

3. Consigli delle Bambine e dei Bambini (inserimento dell’art. 3 bis), frequentanti la scuola primaria.

Gli elementi costitutivi di tali Consigli sono i seguenti:

a) elezione diretta da parte di tutta la popolazione giovanile residente nel territorio di riferimento;

b) dotazione finanziaria prevista da un soggetto terzo rispetto al Comune/Municipio di riferimento, ovvero dalla Regione, unico ente avente potestà normativa e quindi in grado di definire una cornice di riferimento per tali istituzioni;

c) emissione di pareri di tipo preventivo e obbligatorio, sebbene di natura consultiva e non vincolante, sulle materie di interesse per tutti gli atti riguardanti i giovani che l’amministrazione comunale/municipale intende porre in essere;

d) approvazione di uno schema di regolamento tipo che, pur non essendo vincolante per i Comuni/Municipi che intendono istituire una o più tipologie di Consiglio, consenta di assicurare la necessaria omogeneità tra i Consigli istituiti e favorisca la creazione di un collegamento stabile tra i vari Consigli operanti in uno stesso ambito territoriale di riferimento (Regione ed Enti territoriali di area vasta).

Si sottolinea altresì che, affinché l’istituto del Consiglio dei giovani svolga, oltre alla basilare funzione di educazione alla cittadinanza attiva, anche quella di stimolo al ricambio generazionale della classe politica, occorre delimitare la soglia di uscita a 25 anni di età, in quanto l’obiettivo di lunga durata di tali istituzioni è che a questa età, e possibilmente anche prima, i giovani riescano ad accedere alle cariche amministrative locali.

Di grande rilevanza ai fini dell’educazione alla cittadinanza è infine la clausola di salvaguardia relativa alla presenza di giovani non maggiorenni (14-17 anni), in misura non inferiore a 1/3 rispetto alla composizione del Consiglio dei giovani.

3. Le finalità della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”.

Con la legge regionale n. 20/2007, così come modificata dall’art. 13 della legge regionale n. 1/2020, la Regione Lazio si propone di:

a) realizzare un sistema organico di partecipazione che, con diversi gradi e intensità, coinvolga direttamente bambini, ragazzi e giovani in un circuito virtuoso tale da favorire il ricambio generazionale negli organi amministrativi locali, ampliando e sviluppando la presenza giovanile attiva nei processi decisionali locali già avviata con la DGR n. 33/2006.

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Viene infatti previsto il sostegno economico regionale all’istituzione e alla gestione annuale dei Consigli delle bambine e dei bambini (scuola primaria), dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi (scuola secondaria di primo grado) e dei Consigli dei giovani (14-25 anni);

b) istituire una struttura di collegamento regionale tra i vari Consigli dei giovani promossi dagli enti locali (Rete regionale dei Consigli dei giovani), tale da garantire un proficuo interscambio sulle buone prassi e facilitare la partecipazione dei Consigli ai programmi comunitari inerenti alla partecipazione e i diritti di cittadinanza;

c) inserire nel forum regionale per le politiche giovanili, di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, i rappresentanti dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali;

d) promuovere il forum dei Consigli dei giovani, dei ragazzi e dei bambini operanti nel territorio regionale.

4. Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli dei giovani, dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi e dei Consigli delle bambine e dei bambini

Ai fini di un’ottimale ed incisiva attività dei Consigli e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 20/2007, si definiscono di seguito gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli dei giovani, dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi e dei Consigli delle bambine e dei bambini.

❖ Consigli dei Giovani a) Caratteristiche

- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale/municipale ratificata dal Consiglio comunale/municipale, ovvero mediante deliberazione del Consiglio comunale/municipale, secondo quanto previsto dal rispettivo statuto comunale/municipale;

- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune/Municipio di appartenenza ed aventi una età ricompresa tra i 14 e i 25 anni, calcolati rispetto alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;

- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri, di cui 1/3 obbligatoriamente di età ricompresa tra i 14 e i 17 anni;

- sono eletti con metodo proporzionale a scrutinio di lista1;

- sono presieduti da un Presidente eletto all’interno del Consiglio con voto segreto;

- le adunanze si svolgono presso la Sala Consiliare del Comune/Municipio di appartenenza, o in caso di Consiglio sovracomunale a turno nei rispettivi Comuni aderenti; le attività si svolgono presso una sede ad uso esclusivo del Consiglio, ove assegnata dall’amministrazione comunale/municipale.

b) Funzioni

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

- facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;

- promuovere l’informazione rivolta ai giovani;

- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;

- seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

c) Competenze

- presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale/municipale e alla Giunta;

- esprimere parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale/municipale, dal Sindaco/Presidente del Municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni;

- adottare tutti gli strumenti ritenuti efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato;

- coltivare i rapporti con l’associazionismo giovanile;

1 I Comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in sede di approvazione del regolamento istitutivo, possono adottare, in luogo del sistema proporzionale, il sistema elettorale con premio di maggioranza per lo schieramento di liste che abbia ottenuto la maggioranza assoluta, ferma restando la elezione del Presidente da parte del Consiglio e lo svolgimento delle elezioni su un turno unico.

(10)

- valutare l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;

- raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;

- presentare, entro la data stabilita dall’apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato, alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio comunale/municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio, relativa all’anno precedente.

d) Finanziamento

- Per l’attuazione del programma di attività, il Consiglio dei giovani si avvale del contributo eventualmente erogato con cadenza annuale dalla Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007;

- l’utilizzazione del contributo regionale eventualmente concesso viene deliberata dal Consiglio dei Giovani, nel pieno rispetto delle finalità e della ratio della normativa regionale di riferimento, ferma restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali/municipali.

❖ Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi

❖ Consigli delle Bambine e dei Bambini a) Caratteristiche

- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale/municipale, ratificata dal Consiglio comunale/municipale, di intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento;

- si rivolgono a tutti i ragazzi e i bambini residenti nel Comune/Municipio di appartenenza e frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria;

- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri;

- vengono eletti mediante presentazione di candidature ricomprese in un’unica lista;

- sono presieduti dal Sindaco eletto all’interno del Consiglio tra i candidati delle diverse classi che hanno riportato maggior numero di voti;

- si riuniscono presso la Sala Consiliare del Comune/Municipio di appartenenza, o in caso di consiglio sovracomunale/municipale a turno nei rispettivi Comuni/Municipi aderenti.

b) Funzioni

- promuovere la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;

- facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;

- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i ragazzi e i bambini in ambito locale;

- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni/Municipi;

- seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi e ai bambini in ambito locale.

c) Competenze

- esprimere pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale/municipale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali/municipali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune/Municipio, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere;

- formulare proposte e svolgere interrogazioni su materie di interesse.

d) Finanziamento

- Per l’attuazione del programma di attività, il Consiglio si avvale del contributo eventualmente erogato con cadenza annuale dalla Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007;

- l’utilizzazione del contributo regionale eventualmente erogato viene deliberata dal Consiglio d’intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento, ferma restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali/municipali.

(11)

5) Funzioni e compiti delle amministrazioni comunali/municipali

Le Amministrazioni comunali/municipali che istituiscono i Consigli dei Giovani e/o i Consigli delle ragazze e dei ragazzi e/o i Consigli delle bambine e dei bambini provvedono rispettivamente a:

❖ Consigli dei Giovani

- trasmettere al Consiglio dei giovani, periodicamente e in via preventiva, copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune/Municipio intende porre in essere nell’adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell’espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;

- invitare in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei giovani alle sedute del Consiglio Comunale/municipale;

- individuare, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all’amministrazione comunale/municipale, locali idonei da concedere in uso esclusivo al Consiglio dei giovani, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un

“Centro Giovanile” o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del Consiglio è collocata presso il “Centro Giovanile”;

- invitare il Presidente del Consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale/municipale che abbiano tra i punti all’ordine del giorno tematiche riguardanti i giovani;

- prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio stesso;

- coinvolgere in via prioritaria il Consiglio dei giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall’Amministrazione comunale/municipale.

❖ Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi

❖ Consigli delle Bambine e dei Bambini

- promuovere almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale/municipale con il Consiglio;

- richiedere al Consiglio pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza e/o interesse;

- prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio stesso.

6) Rapporti con la Regione Lazio

La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20, e in qualità di organo terzo rispetto ai Consigli e all’Amministrazione comunale/municipale, svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività dei Consigli giovanili e sull’applicazione della normativa regionale.

La Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture politiche e/o gestionali, provvede alle seguenti funzioni:

❖ Consiglio dei Giovani

a) concede ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, contributi ai fini della istituzione e della gestione dei Consigli comunali, sovracomunali o municipali dei giovani, stabilendone gli importi massimi, nonché le modalità e i criteri di attribuzione;

b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali, disponendo l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;

c) coordina la “Rete regionale dei Consigli comunali, sovracomunali e municipali dei giovani”, istituita presso il competente Assessorato regionale;

d) cura, ai sensi della L.R. 7 dicembre 2007, n. 20, presso la Direzione regionale competente, l’elenco regionale dei Consigli comunali/municipali, in cui sono inseriti i Consigli stessi, ripartiti in base alla loro tipologia e all’ente locale di riferimento, previa comunicazione da parte degli enti medesimi, da trasmettere alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla loro costituzione;

e) promuove e favorisce l’organizzazione di meeting dei Consigli dei giovani sul territorio regionale;

f) cura lo svolgimento e l’attuazione dei programmi di scambio tra i Consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;

(12)

g) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali/municipali al fine di assicurare l’ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei giovani;

h) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale.

❖ Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi

❖ Consiglio delle Bambine e dei Bambini

a)concede ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, contributi ai fini della istituzione e della gestione dei Consigli comunali, sovracomunali o municipali delle ragazze e dei ragazzi, nonché dei Consigli delle bambine e dei bambini, stabilendone gli importi massimi e le modalità e i criteri di attribuzione;

b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;

c) d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei Consigli delle ragazze e dei ragazzi/Consigli delle bambine e dei bambini promuove annualmente un forum dei Consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;

d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali/municipali al fine di assicurare l’ottimale espletamento delle attività del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi/Consiglio delle bambine e dei bambini;

e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all’attuazione della normativa regionale.

7. Enti territoriali di area vasta

Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazzi e bambini possono istituire appositi Consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i Consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale.

(13)

ALLEGATO B

Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani.

1. Scopo e oggetto dei contributi

La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente i giovani dai 14 anni ai 25 anni di età, in modo da facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale.

I contributi di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani (d’ora in poi denominati Consigli dei Giovani).

2. Enti interessati

Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, singoli o associati, nonché i Municipi.

3. Modalità di inoltro della domanda

La domanda di contributo per le spese necessarie ai fini dell’istituzione o della gestione dei Consigli dei Giovani, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’ente locale, deve essere inoltrata alla competente struttura di gestione della Regione Lazio, mediante invio di posta elettronica certificata (PEC).

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione in copia conforme.

4. Termine di presentazione della domanda

A pena di inammissibilità, la presentazione della domanda di contributo deve avvenire entro la data stabilita dall’apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato.

5. Criteri di ammissibilità della domanda

A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti in copia conforme:

a) per l’istituzione

- l’atto formale di istituzione, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale;

- apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l’atto istitutivo.

b) per la gestione

- adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale dei giovani e ratificato dall’Amministrazione comunale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;

- adozione di un preventivo delle spese dettagliato, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

(14)

6. Valutazione della domanda

Ai fini della determinazione dell’importo del contributo, si procede come segue:

a) per l’istituzione sono previsti un massimo di punti 5 o 6 (Unione di Comuni), di cui:

• punti 3 per la trasmissione di idonea documentazione comprovante:

- la formale istituzione del Consiglio dei Giovani, secondo i criteri definiti al punto 5a), - l’indicazione che le elezioni saranno svolte entro l’anno solare di riferimento,

- l’adozione del relativo preventivo delle spese inerenti alle procedure elettorali;

• punti 1 per l’indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, e/o in base alla presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;

• punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti all’istituzione del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario;

• punti 1 in caso di Consigli promossi da una unione formale di più Comuni, con indicazione del comune capofila.

b) per la gestione sono previsti un massimo punti 5, di cui:

• punti 1 per l’adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio dei Giovani e ratificato con determinazione dall’Amministrazione Comunale;

• punti 1 per l’adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale;

• punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, e/o in base alla presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;

• punti 1 per la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo entro la data stabilita dall’apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato, di una relazione annuale sullo stato della condizione giovanile e delle politiche giovanili nel territorio di riferimento, relativa all’anno precedente;

• punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti all’attuazione del programma annuale di attività del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario.

7. Formazione delle graduatorie

A seguito dell’istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di due distinte graduatorie, una per l’istituzione e una per la gestione dei Consigli dei Giovani.

A parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l’ente locale con maggior numero di abitanti.

In mancanza di indicazione in domanda del numero degli abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, il numero degli abitanti verrà acquisito dal sito istituzionale dell’ISTAT www.istat.it .

8. Limiti dei contributi

Ai Consigli dei Giovani è destinato il 70% dello stanziamento previsto dall’apposito capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per finanziare le domande di nuove istituzioni dei Consigli e delle gestioni di quelli già operanti.

Ai fini dell’ottimizzazione della concessione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l’altra, qualora necessario.

L’entità dei contributi concedibili per l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani è pari a

€ 1.000,00 (euro mille) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della domanda.

Gli importi massimi di spesa annuale da ammettere al contributo, nell’ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto richiedente, sono pertanto pari a € 6.000,00 (euro seimila) per l’istituzione e € 5.000,00 (euro cinquemila) per la gestione.

(15)

9. Erogazione dei contributi

Il contributo concesso per l’’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50 (cinquanta) per cento dell’importo complessivo all’atto dell’approvazione delle graduatorie dei beneficiari;

- il restante 50 (cinquanta) per cento a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta conformemente al punto 12 del presente allegato.

10. Tipologie di spesa

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) Per l’istituzione dei Consigli dei Giovani

a.1) spese inerenti alle procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale et similia);

a.2) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell’istituzione del Consiglio;

a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole et similia);

a.4) spese inerenti alla costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali (nella misura massima del 15% del contributo);

a.5) spese inerenti all’acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche et similia) da destinare all’uso esclusivo del Consiglio nella misura massima del 50% del contributo;

a.6) spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 20% del contributo.

b) Per la gestione dei Consigli dei Giovani

b.1) spese inerenti all’attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;

b.2) spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 20% del contributo;

b.3) spese inerenti all’acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all’uso esclusivo del Consiglio nella misura massima del 30% del contributo.

Non sono ammissibili in alcun modo spese inerenti al pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio o di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne.

11. Rinnovo

Alla scadenza naturale del Consiglio dei Giovani, ovvero in caso di prolungata inattività dello stesso, si procede al rinnovo del Consiglio mediante domanda di gestione, con specifica che trattasi di rinnovo, alla quale allegare la seguente documentazione:

- copia conforme dell’atto di istituzione del Consiglio, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale, e dell’apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l’atto istitutivo;

- preventivo delle spese relative alle procedure elettorali per rinnovo, di cui al punto 10, lett. a), da adottarsi con Deliberazione di Giunta comunale.

12. Rendicontazione

La rendicontazione del contributo regionale concesso per i Consigli dei Giovani deve pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dall’erogazione dell’acconto e deve essere idonea a giustificare le spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Ai fini dell’erogazione del saldo, pari al 50% del contributo concesso, la rendicontazione deve contenere:

- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute;

- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le spese sostenute dall’Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato.

Saranno liquidate solo le spese effettivamente e debitamente rendicontate.

(16)

13. Controlli

L’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani avviene secondo le seguenti modalità:

1) controlli puntuali mediante esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune;

2) controlli a campione presso i soggetti beneficiari, mediante verifica della realizzazione del programma di attività.

Tali controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e l’inibizione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

Il controllo puntuale ed il controllo a campione non sono tra loro alternativi: lo svolgimento del controllo puntuale non preclude la possibilità che i soggetti beneficiari possano essere anche oggetto di controllo a campione.

14. Revoca dei contributi

Si procede alla revoca totale o parziale del contributo regionale concesso e all’eventuale recupero delle somme erogate nei seguenti casi:

a) per l’istituzione

- mancata istituzione del Consiglio dei Giovani entro l’anno solare di presentazione della domanda;

- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 12;

- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 10;

b) per la gestione

- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio dei Giovani entro e non oltre 12 (dodici) mesi dell’erogazione dell’acconto del contributo concesso;

- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 12;

- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

In caso di revoca, si procederà al recupero delle somme erogate.

(17)

ALLEGATO C

Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Bambine e dei Bambini.

1. Scopo e oggetto dei contributi

La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente le ragazze e i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e le bambine e i bambini frequentanti la scuola primaria, in modo da facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale.

I contributi di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e lettera b bis), della citata legge regionale sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie rispettivamente ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Ragazze e dei Ragazzi (d’ora in poi denominati Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi) e dei Consigli comunali, municipali e sovracomunali delle Bambine e dei Bambini (d’ora in poi denominati Consigli delle Bambine e dei Bambini).

2. Enti interessati

Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, singoli o associati, nonché i Municipi, d’intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento.

3. Modalità di inoltro della domanda

La domanda di contributo per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli delle Bambine e dei Bambini deve essere debitamente firmata dal legale rappresentante dell’ente locale e inoltrata alla competente struttura di gestione della Regione Lazio, mediante invio di posta elettronica certificata (PEC).

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione in copia conforme.

4. Termine di presentazione della domanda

A pena di inammissibilità, la presentazione della domanda di contributo deve avvenire entro la data stabilita dall’apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato.

5. Criteri di ammissibilità della domanda

A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti in copia conforme:

a) per l’istituzione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini

- atto formale di istituzione, da adottarsi con Deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con Deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale, d’intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento;

- apposito regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l’atto istitutivo.

b) per la gestione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, d’intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento:

- adozione di un programma di attività annuale, approvato con Deliberazione della Giunta comunale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;

- adozione di un dettagliato preventivo delle spese, adottato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

(18)

6. Valutazione della domanda

Ai fini della determinazione dell’importo del contributo, si procede come segue:

a) per l’istituzione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini sono previsti un massimo di punti 3, di cui:

• punti 1 per la trasmissione dell’atto istitutivo e dell’apposito regolamento comprovanti la formale istituzione del Consiglio, secondo le modalità previste al punto 5a);

• punti 1 per l’indicazione che le elezioni saranno svolte entro l’anno solare di riferimento;

• punti 1 per la formale adesione delle rispettive istituzioni scolastiche di riferimento.

b) per la gestione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio delle Bambine e dei Bambini sono previsti un massimo di punti 2, di cui:

• punti 1 per l’adozione di un programma di attività annuale, approvato con Deliberazione della Giunta comunale;

• punti 1 per l’adozione di un dettagliato preventivo delle spese, adottato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

7. Formazione delle graduatorie

A seguito dell’istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di quattro distinte graduatorie:

➢ graduatoria per l’istituzione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi;

➢ graduatoria per la gestione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi;

➢ graduatoria per l’istituzione dei Consigli delle Bambine e dei Bambini;

➢ graduatoria per la gestione dei Consigli delle Bambine e dei Bambini.

A parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l’ente locale con maggior numero di abitanti.

In mancanza di indicazione in domanda del numero degli abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, il numero degli abitanti verrà acquisito dal sito istituzionale dell’ISTAT www.istat.it .

8. Limiti dei finanziamenti

➢ Ai Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi è destinato il 15% dello stanziamento previsto dall’apposito capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per il finanziamento della domanda di nuove istituzioni dei Consigli e delle gestioni di quelli già operanti.

Ai fini dell’ottimizzazione della concessione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l’istituzione e per la gestione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l’altra, qualora necessario.

➢ Ai Consigli delle Bambine e dei Bambini è destinato il 15% dello stanziamento previsto dall’apposito capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per il finanziamento della domanda di nuove istituzioni dei Consigli e delle gestioni di quelli già operanti.

Ai fini dell’ottimizzazione della concessione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l’istituzione e per la gestione dei Consigli delle Bambine e dei Bambini, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l’altra, qualora necessario.

L’entità dei contributi concedibili per l’istituzione e per la gestione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli delle Bambine e dei Bambini è pari a € 1.000,00 (euro mille) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della domanda.

Gli importi massimi di spesa annuale da ammettere al finanziamento, nell’ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto richiedente, sono pertanto pari a € 3.000,00 (euro tremila) per l’istituzione e a € 2.000,00 (euro duemila) per la gestione.

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9. Erogazione dei contributi

Il contributo concesso per l’istituzione e per la gestione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli delle Bambine e dei Bambini verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50 (cinquanta) per cento dell’importo complessivo all’atto dell’approvazione delle graduatorie dei beneficiari;

- il restante 50 (cinquanta) per cento a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta conformemente al punto 11 del presente allegato.

10. Tipologie di spesa

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) per l’istituzione sia dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi che dei Consigli delle Bambine e dei Bambini:

a.1) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell’istituzione del Consiglio (opuscoli, materiale divulgativo et similia);

a.2) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (eventi, manifestazioni, incontri, convegni nelle scuole et similia);

a.3) spese inerenti all’acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche et similia) da destinare all’uso esclusivo del Consiglio nella misura massima del 50% del finanziamento;

a.4) spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce/toner per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 20%

del finanziamento.

b) per la gestione sia dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi che dei Consigli delle Bambine e dei Bambini:

b.1) spese inerenti all’attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;

b.2 spese inerenti all’acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all’uso esclusivo del Consiglio nella misura massima del 50% del finanziamento.

b.3) spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce/toner per stampanti, materiali di cancelleria, et similia) nella misura massima del 30%

del finanziamento;

Non sono ammissibili in alcun modo spese inerenti al pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio o di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne.

11. Rendicontazione

La rendicontazione del contributo regionale concesso per i Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli delle Bambine e dei Bambini deve pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dall’erogazione dell’acconto e deve essere idonea a giustificare le spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Ai fini dell’erogazione del saldo, pari al 50% del contributo concesso, la rendicontazione deve contenere:

- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute;

- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le spese sostenute dall’Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato.

Saranno liquidate solo le spese effettivamente e debitamente rendicontate.

12. Controlli

L’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per l’istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani avviene secondo le seguenti modalità:

1) controlli puntuali mediante esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune;

2) controlli a campione presso i soggetti beneficiari, mediante verifica della realizzazione del programma di attività.

(20)

Tali controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e l’inibizione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

Il controllo puntuale ed il controllo a campione non sono tra loro alternativi: lo svolgimento del controllo puntuale non preclude la possibilità che i soggetti beneficiari possano essere anche oggetto di controllo a campione.

13. Revoca dei contributi

Si procede alla revoca totale o parziale del contributo regionale concesso e all’eventuale recupero delle somme erogate nei seguenti casi:

a) per l’istituzione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli delle Bambine e dei Bambini

- mancata istituzione del Consiglio entro l’anno solare di presentazione della domanda;

- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;

- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

b) per la gestione dei Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi e dei Consigli delle Bambine e dei Bambini

- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio entro e non oltre 12 (dodici) mesi dell’erogazione dell’acconto del contributo concesso;

- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;

- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

In caso di revoca, si procederà al recupero delle somme erogate.

Riferimenti

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