Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA Rionero in Vulture (PZ)
1 RACCOMANDAZIONI CHE I TITOLARI DESIGNATI POTRANNO COMUNICARE ALLE RISORSE DA LORO GESTITE PER IMPRONTARE L’AGIRE QUOTIDIANO ALLE REGOLE MINIME DEL BUON SENSO E NEL RISPETTO DELLA TUTELA DELLE PERSONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1) Il personale che viene a conoscenza di notizie riservate che riguardano una persona, ha l’obbligo di non rivelarle. La violazione di tale obbligo comporta non solo conseguenze sul piano giuridico ma anche su quello disciplinare e, soprattutto, in ambito sanitario può determinare in modo irreversibile la rottura del rapporto di fiducia che lega il paziente/utente al medico/infermiere o altro personale.
2) I colloqui con i pazienti/utenti debbono avvenire in luoghi che garantiscono la riservatezza, quali studi medici o ambulatori.
3) La comunicazione dei dati sanitari, quali ad esempio i referti, le diagnosi ecc.. debbono essere fatti direttamente al paziente interessato.
4) E’ possibile il trasferimento delle informazioni relative alla salute di un paziente a soggetti terzi, quali i familiari o il medico curante, solo se il titolare del dato ha fornito il consenso ed ha indicato il soggetto a cui l’informazione può essere resa.
5) Le chiamate dei pazienti /utenti dalla sala d’attesa all’ambulatorio debbono avvenire attraverso un codice numerico o alfa-numerico, evitando di chiamare con nome e cognome il paziente.
6) E’ possibile dare a terzi notizie relative alla presenza nei reparti o negli ambulatori di una persona, solo se quest’ultima ha espresso il consenso.
7) Il trasferimento di dati sanitari da un reparto all’altro deve avvenire avendo cura di oscurare i dati personali del paziente/utente. Se si tratta di referti saranno inseriti in un apposito contenitore privo di dicitura sul frontespizio, se si tratta di provette andranno adottate misure tali da non far rilevare la paternità dell’esame.