Ufficio attività strumentali Processo lavori e
manutenzioni
Spett.le
Daikin air conditioning s.p.a.
Via Milano, 6
20097 San Donato Milanese (Mi) fad@pec.daikin.it
nicola.perini@daikin.it daniela.paluzzi@daikin.it
e, p.c. Al Responsabile della Direzione territoriale Inail di Catania
“ “ Al Direttore dell’esecuzione del contratto Ing. Francesco Paolo Grimaldi
“ “ Alla Consulenza tecnica edilizia regionale
Oggetto: manutenzione straordinaria dei n. 2 gruppi frigo di marca DAIKIN dell’impianto di condizionamento della Sede Inail di Catania, via Cifali, 76/a.
CIG 7099585ADF.
Determinazione n. 932 del 13/06/2017.
Con riferimento alla Vs. offerta pervenuta con nota e-mail del 23/05/2017, acquisita in pari data al prot. 8260 di questa Direzione regionale, e al successivo miglioramento economico dell’offerta medesima di cui al preventivo di spesa inoltrato con nota e-mail del 26/05/2017, che unitamente alla presente si trasmettono, si autorizza codesta Società ad eseguire l’intervento di manutenzione sttraordinaria dei n.
2 gruppi frigo di marca DAIKIN dell’impianto di condizionamento della Sede Inail di Catania, via Cifali, 76/a, per l’importo di € 23.800,00 oltre IVA al 22% pari ad € 5.236,00 per un totale di € 29.036,00.
L’inizio dei lavori affidati dovrà essere preliminarmente concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto reperibile ai seguenti recapiti: tel. 091/6705420 e-mail f.grimaldi@inail.it
Il responsabile unico del procedimento è il sig. Barocchieri Filippo dell’Ufficio attività strumentali di questa Direzione regionale.
L’intervento di cui alla presente lettera ordinativo dovrà essere avviato, come concordato, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della presente e completato a perfetta regola d’arte entro i successivi 15 giorni.
Classificazione: gestione patrimonio immobiliare Processo: lavori e manutenzioni - SL
Macroattività: gestione immobili
Attività: manutenzione straordinaria dei n.2 gruppi frigo di marca DAIKIN dell’impianto di condizionamento
Tipologia: Lettera ordinativo Fascicolo: anno 2017
Sottofascicolo: Sede territoriale INAIL di Catania
Codesta ditta, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori oltre il termine fissato, dovrà corrispondere all'Istituto una penale stabilita nella misura dell’1 per mille, quantificata in € 23,80 (euro ventitre/80) per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’entità complessiva della penale non potrà superare quanto disposto dal comma 3 dell’art. 145 del d.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii.
A lavori ultimati, il pagamento verrà effettuato, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, entro 60 gg., a mezzo bonifico bancario, previo accertamento della regolarità contributiva (Durc) ed il rilascio di regolare esecuzione.
Si informa che in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e finanze 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, l’Inail a decorrere dal 06 giugno 2014 non può accettare le fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.
Nella tabella seguente è riportato il codice univoco ufficio al quale dovrà essere spedita, tramite il sistema di interscambio, la fattura elettronica relativa all’intervento in argomento.
UNITA'
ORGANIZZATIVA CODICE UNIVOCO
UFFICIO CIG OGGETTO DEL CONTRATTO RIFERIMENTO
AMMINISTRAZIONE
INAIL DIREZIONE
REGIONALE SICILIA S1JX0T 7099585ADF
manutenzione straordinaria dei n.2 gruppi frigo di marca DAIKIN dell’impianto di condizionamento della Sede Inail di Catania, via Cifali, 76/a.
SIMEA
L’Inail, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura elettronica all’ordine di acquisto, chiede di compilare, con il valore presente nella colonna RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE della suddetta tabella, il campo della fattura elettronica avente ID e
“Nome Tag XML” rispettivamente “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella
“Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013”
consultabile al seguente indirizzo:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_
tabellare_1.0.pdf.
Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, all’art.1, primo comma, lettera a), ha ampliato l’ambito di applicazione della norma che consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta (IVA) al momento in cui è eseguito il pagamento delle
fatture (c.d. split payment), inserendo anche l’Inail tra gli Enti assoggettati a tale regime fiscale.
Dal 1° luglio 2017, tutte le fatture che saranno emesse dai fornitori di questo Istituto, dovranno, pertanto, riportare nell’apposito campo esigibilità IVA il valore “S”
che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente a questo Istituto il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto.
Si precisa che codesto fornitore potrà provvedere all’emissione della fattura elettronica solo a seguito di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, in linea con le disposizioni di cui all’art. 307 del d.p.r. 207/2010.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., la ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si conviene che questa amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r., la presente lettera ordinativo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
La ditta si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
La ditta, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all’amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia di Palermo.
La ditta si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il fornitore si obbliga a trasmettere all’amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante che nel relativo sub‐contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, restando inteso che l’amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Il Direttore regionale dott. Giorgio Soluri
all.c.d.t.