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Articolo 3 (Disposizioni finali e transitorie) Si prevede che le Regioni dispongano di un anno per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2

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Academic year: 2022

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Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Segreteria Generale Aggiunta Riforme Istituzionali, del Federalismo

Via Po 21, 00198 Roma

T +39 06 8473452 – 495 F+39 06 8473302 riforme.istituzionali@cisl.it

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Aderente alla CES e alla Confederazione Internazionale dei Sindacati

Ddl costituzionale su soppressione delle Province

Il Consiglio dei Ministri dell’ 8 settembre u.s. ha approvato un disegno di legge costituzionale sulla “ Soppressione degli enti intermedi”, ovvero le Province. Il provvedimento deve essere ancora inviato al Parlamento, quindi potrebbe subire alcune modifiche. Seguirà poi l’ iter di revisione costituzionale previsto dall’ articolo 138, ovvero due successive approvazioni da parte di entrambi i rami del Parlamento, ad intervallo non minore di 3 mesi una dall’ altra, e se nella seconda approvazione non si dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, vi sarà il referendum confermativo.

Forniamo di seguito una sintesi dei contenuti del testo nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, e di seguito alcune prime valutazioni.

ANALISI

Articolo 1 (Soppressione del livello territoriale di governo provinciale)

L’ articolo prevede la soppressione del riferimento alla Provincia, quale ente costituente la Repubblica, negli articoli 114 (elementi costitutivi della Repubblica), 117 (funzione legislativa),118 (funzioni amministrative), 119 (federalismo fiscale),120 (poteri sostitutivi),132 (distacco di comuni), 133 (città metropolitane) della Costituzione.

Articolo 2 (Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)

L’ articolo integra l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, rimettendo alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l’istituzione sull’intero territorio regionale di forme associative fra i Comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta. Sempre alla legge regionale spetta stabilire gli organi di governo, le funzioni e la legislazione elettorale.

Articolo 3 (Disposizioni finali e transitorie)

Si prevede che le Regioni dispongano di un anno per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2. La forma associativa entrerà a regime, nelle singole Regioni, a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale suddetto, determinando l’estinzione della Provincia stessa.

In caso di inerzia regionale, la Provincia, sempre a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale, è soppressa ed i Comuni che ne fanno parte sono costituiti ope legis in unione di comuni per lo svolgimento di funzioni di area vasta. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Regione di intervenire con propria legge per istituire le forme associative previste dall’articolo 2.

Al comma 4 si prevede che le Regioni sopprimano gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta: tali funzioni, infatti, spettano alle forme associative istituite con legge regionale ovvero alle unioni di comuni istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Le Regioni, in ogni caso, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, al fine di svolgere funzioni di governo di area vasta: tali funzioni debbono essere esercitate mediante le forme associative istituite con legge regionale.

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2 Il comma 5 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, lo Stato provveda all’adeguamento della disciplina concernente l’autonomia finanziaria e tributaria di Regioni e Comuni.

Il comma 6 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni della legge costituzionale alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 7 rimette alla legge dello Stato la razionalizzazione della presenza dei propri organi periferici, adeguandola alle determinazioni delle leggi regionali.

Il comma 8 prevede che dalla attuazione di quanto previsto dalla legge costituzionale debba derivare, in ogni Regione, una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.

COMMENTO

Riservandoci ulteriori approfondimenti e quindi valutazioni più compiute in base anche alle possibili modifiche e/o integrazioni che il provvedimento potrà subire prima dell’ avvio dell’ iter parlamentare, la Cisl, che da tempo sostiene la necessità di eliminare il livello provinciale al fine di ridurre i costi della politica e di semplificare gli assetti istituzionali, non valuta positivamente il disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio dei Ministri a causa delle forti ambiguità e degli aspetti problematici presenti nel testo.

Innanzitutto il fatto che la legge regionale, oltre ad istituire le “forme associative dei Comuni”

destinate a prendere il posto delle province da sopprimere, ne disciplini gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale, desta il sospetto di una riedizione delle province, con il rischio che la riforma proposta si risolva in una semplice “decostituzionalizzazione” del livello provinciale, che, di fatto, anche se sotto nuova denominazione, rimarrebbe come livello amministrativo (depone in tal senso anche l’ affermazione del ministro Calderoli in merito alla intenzione di creare “nuove province regionali”)

La Cisl ritiene invece che la nuova articolazione istituzionale debba prevedere soltanto 3 livelli:

Stato, regioni e comuni, e che quindi le unioni dei comuni (forme associative di comuni) o alternativamente le città metropolitane, siano da configurare come livello comunale tassativamente sostitutivo rispetto alle province eliminate.

L’ altro aspetto problematico del provvedimento riguarda la tempistica della riforma. La previsione che le regioni dispongano di un anno dall’ approvazione della modifica costituzionale per l’attuazione delle forme associative dei comuni, le quali, a loro volta, entreranno a regime, nelle singole Regioni, a decorrere dalla cessazione del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di scadenza del termine annuale suddetto, determinando l’estinzione della Provincia stessa, comporta un allungamento indebito dei tempi. Se infatti la riforma costituzionale non dovesse essere approvata definitivamente entro la prossima primavera, quando avrà luogo la prossima tornata elettorale amministrativa, in alcune realtà la soppressione della provincia non avverrebbe prima del 2015.

La Cisl quindi richiede un impegno politico forte per un effettiva riforma istituzionale che semplifichi e riduca i livelli amministrativi, e critica la mancata presentazione dell' altro provvedimento annunciato, riguardante l’ altra riforma che riteniamo ugualmente urgente ed importante, ovvero la riduzione del numero dei parlamentari e il varo del bicameralismo differenziato, con l' istituzione del Senato delle autonomie, funzionale ad un assetto federale delle istituzioni.

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