• Non ci sono risultati.

Appalti. Facoltà per la S.A. di stipulare il contratto, ma obbligo conclusione procedimento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Appalti. Facoltà per la S.A. di stipulare il contratto, ma obbligo conclusione procedimento"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

16/11/21, 13:24

1/4

Pubblicato il 22/10/2021

N. 00569/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00386/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2021, proposto da

Ditta Pagano Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terracina, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

(2)

16/11/21, 13:24

2/4

del silenzio rifiuto rispetto alla mancata convocazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto con il Comune di Terracina, con declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso in riferimento all’affidamento dei lavori di Manutenzione dei locali comunali denominati Palazzo Braschi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, l’atto notificato a mezzo pec in data 24 maggio 2021 e depositato il successivo 8 giugno, con cui la Ditta Pagano Giuseppe, premesso di essere l’aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Terracina per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei locali comunali denominati Palazzo Braschi, ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo del Comune resistente di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto d’appalto;

Considerato, che la ricorrente rappresenta che nonostante i ripetuti solleciti e diffide alla Stazione Appaltante, non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, il tutto benché la Ditta Pagano Giuseppe avesse dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti oggetti e soggettivi e pur avendo trasmesso la documentazione propedeutica alla stipulazione;

Considerato, che secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio “Il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione per la sottoscrizione del contratto non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio-sollecitatorio e derogabile (eventualmente anche in ragione della necessità di completare l'acquisizione della documentazione necessaria). Laddove la stipulazione non avvenga in tale termine, all'aggiudicatario è riconosciuto il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio nascente dalla sua offerta (con il rimborso delle spese contrattuali documentate e ferma, in presenza dei relativi presupposti, l'eventuale responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione). Tuttavia, ove

(3)

16/11/21, 13:24

3/4

l'impresa intenda conseguire il contratto, reputandolo vantaggioso o comunque opportuno, ha la possibilità di ricorrere avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo. Per contro, l'Amministrazione, a seguito del decorso del termine anzidetto (e in assenza di formale comunicazione dell'aggiudicatario), non perde la facoltà di concludere il negozio, ma, laddove persista il pubblico interesse sotteso all'attivazione della procedura concorsuale, può ed anzi è tenuta a stipulare il contratto con l'aggiudicatario” (T.A.R. Liguria, sez. I, 22/03/2021, n. 248);

Ritenuta, pertanto, la fondatezza del ricorso, essendo indubbio l’obbligo del Comune di Terracina di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza del ricorrente e risultando parimenti evidente l’illegittimità del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve essere ordinato al Comune di Terracina ex art.

117 del c.p.a., di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

Ritenuto, nel caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione resistente, di nomina sin d’ora Commissario ad acta il Responsabile della Direzione competente della Regione Lazio o funzionario da lui delegato, che provvederà a concludere il procedimento in luogo del Comune resistente, con addebito di spese a carico della medesima Amministrazione;

Ritenuto, che le spese del giudizio devono seguire soccombenza;

P.Q.M.

(4)

16/11/21, 13:24

4/4

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 386/21 lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Terracina di provvedere entro il termine di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Terracina alle spese e competenze del giudizio, che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre Spese generali, Iva e Cpa.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberto Maria Bucchi Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

Riferimenti

Documenti correlati

CONSIDERATO che la Regione Calabria ha sottoscritto a Roma, in data 17 dicembre 2009, un Accordo concernente il Piano di Rientro dai disavanzi del settore

8 prevede c he " La Reg ione intende,' tenuto conto delle esperienze in corso, avviare lattivit àdi presa in carico dei pazienti cronici (Diabete, BPCO , Sco mpenso Card iaco,

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata

-le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto-tecnico amministrativo

che decorso il termine di diffida, ovvero quello ulteriore di 90 (novanta) giorni, le strutture destinatarie del presente provvedimento saranno oggetto di

− il controllo di compatibilità della variante, così come richiesto dal Comune di Trani con provvedimento n°14965 del 14 aprile 2016, venne concluso con l’adozione

Le funzioni del R.U.P., nella prospettazione attorea, si estendono – oltre che alle incombenze espressamente individuate dal Codice dei contratti pubblici e dal

di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Tecnologie Avanzate srl con sede in Lungo Dora Voghera 36/A cap 10153, Torino (TO)