• Non ci sono risultati.

Bonus teatro 2021 in versione light: credito d’imposta scende al 4,18 per cento dell’importo richiesto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Bonus teatro 2021 in versione light: credito d’imposta scende al 4,18 per cento dell’importo richiesto"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Prot. n.

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

1.1. La percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 è pari al 4,1881 per cento.

1.2. L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L’articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 (Decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0334497.26-11-2021-U

(2)

dal vivo, che nell'anno 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 4 del citato articolo 36-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro previsto dal comma 6 del medesimo articolo 36-bis.

In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 ha previsto, tra l’altro, che:

 la comunicazione delle spese per accedere al credito d’imposta poteva essere inviata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021;

 ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa (10 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo di cui al punto precedente.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in base alle istanze validamente presentate a tutto il 15 novembre 2021, è risultato pari a 238.769.850 euro, a fronte di 10 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 4,1881 per cento (10.000.000 / 238.769.850) dell’importo del credito richiesto.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

(3)

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

Riferimenti

Documenti correlati

50% Per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la

78/2015, l’art 7 prevede l’estensione anche alla TARES della facoltà di affidamento dei controlli al soggetto gestore del servizio rifiuti e la proroga al 31 dicembre 2015 del

Il provvedimento si rivolge a tutti i prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato un esercente residente in Italia per l'accettazione di strumenti

Nota: Come si deduce dalla relazione illustrativa al decreto in esame, ai fini del beneficio non rileva il grado di competenza del personale: possono partecipare alle attività

Il credito d’imposta riconosciuto a favore delle persone fisiche che nel 2016 hanno sostenuto spese per la videosorveglianza va indicato nella dichiarazione dei redditi..

63 del 2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione

324 INDUSTRIA MOLITORIA DENTI S.R.L... SI LEONI LORENZO

Le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare, fino al 30 giugno 2021,