• Non ci sono risultati.

Accertamento tributario: la foto di Google street view vale come prova

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Accertamento tributario: la foto di Google street view vale come prova"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

ORDINANZA

sul ricorso 2340/2015 proposto da:

CALVO FILOMENA, rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso dall'avvocato Vincenzo Giordano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietralata 120, presso lo studio dell'avvocato Gigliola Mazza Ricci;

- ricorrente - contro

AUGELLI LUCIA, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di CALDARELLA MARIA VINCENZA, rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata a margine del controricorso dall'avvocato Vittorio Nista, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Santiago dei Cile 8, presso lo studio dell'avvocato Franco Matera;

- controricorrenti - e

Civile Ord. Sez. 2 Num. 9977 Anno 2018 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: GRASSO GIANLUCA

Data pubblicazione: 23/04/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(2)

AUGELLI DOMENICO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 341/2014 della Corte d'appello di Bari, depositata il 17 marzo 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Ritenuto che con., ricorso per reintegra in possesso - depositato presso il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, notificato in data 4 ottobre 2001 - Primiano Augelli, in qualità di proprietario del fondo agricolo in agro di Lesina, contrada

"Limitoni", al foglio n. 1, particella n. 91, esteso per Ha 6.25.30, esponeva di aver venduto a Filomena Calvo, con atto pubblico in data 14 gennaio 1997, il fondo agricolo in agro di Lesina in contrada "Limitoni", foglio n. 1, particella n. 2127, esteso per Ha 5.00.00, confinante con la particella n. 2126 (ex 91) del foglio n.

1 di sua proprietà;

che il possesso dei rispettivi fondi confinanti, siccome frazionati e individuati dall'ing. Perrotta, era stato esercitato dai legittimi proprietari;

che i confini delle rispettive proprietà erano demarcati da picchetti apposti in sede di frazionamento;

che in data 10 settembre 2001 aveva costatato che i picchetti di confine erano stati divelti e che la sua proprietà era stata invasa lungo tutto il confine e per una profondità di metri 6 mediante aratura e rimozione dei tubi di irrigazione ivi posti, con spostamento di un rimorchio carico di concime e distruzione di piantine di broccoletti in coltivazione;

che il trattorista, Cosimo Panunzio, aveva dichiarato di aver eseguito l'aratura su incarico di Filomena Calvo;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(3)

che il ricorrente aveva appreso che a togliere i picchetti, a spostare i tubi e a rimuovere il rimorchio ubicati sulla striscia di terreno abusivamente occupata era stata Filomena Calvo, aiutata dal marito Salvatore Mattei e da un giovane non identificato;

che esso ricorrente aveva fatto togliere i picchetti, e che aveva dato incarico al geom. Melchionda Giovanni di redigere perizia giurata per la constatazione dell'accaduto e dei danni subiti;

che il 23 settembre 2001, approfittando della sua assenza, Filomena Calvo procedeva a una «nuova occupazione, allargando di circa due metri la striscia di terreno abusivamente occupata;

che nel giudizio si costituiva Filomena Calvo chiedendo il rigetto del ricorso per difetto dei presupposti;

che, escussi gli informatori, il tribunale rigettava la richiesta di provvedimento provvisorio di reintegra;

che, a seguito di riassunzione nel merito, il tribunale, espletate le prove orali richieste dalle parti, con sentenza depositata il 7 luglio 2006, rigettava il ricorso;

che avverso tale sentenza proponeva appello Primiano Augelli, cui resisteva con comparsa di risposta, Filomena Calvo;

che, con sentenza depositata il 17 marzo 2014, la Corte di Appello di Bari ha accolto l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata e in parziale accoglimento della domanda proposta da Augelli Primiano, ha ordinato a Filomena Calvo di reintegrare l'Augelli nel possesso della fascia di terreno della larghezza di mt. 3, lungo l'intero confine nord tra i fondi in agro di Lesina, contrada Limitoni, corrispondenti alle particelle n. 2127 e 2126 del fg. 1, larghezza calcolata dal bordo esterno del pozzo insistente sulla particella n. 2126 dell'Augelli. Ha inoltre condannato Filomena Calvo alla rifusione di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(4)

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Filomena Calvo sulla base di due motivi;

che si è costituita con controricorso Lucia Augelli, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della madre Maria Vincenza Caldarella, quali eredi di Primiano Augelli;

che Domenico Augelli non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce, in

via cumulativa, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti e l'omessa valutazione di risultanze probatorie (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.). Parte ricorrente si duole del parziale accoglimento dell'appello desunto dalla sola documentazione fotografica allegata alla perizia stragiudiziale prodotta in atti.

Contesta, al riguardo, il raggiungimento della prova della ragionevole presunzione di possesso, attesa l'insussistenza di una prova orale certa sull'esistenza o l'inesistenza del possesso e l'assenza di qualsiasi contestazione processuale della documentazione posta a fondamento della decisione. Si contesta altresì l'idoneità dei rilievi fotografici, in quanto prova atipica, a fornire la prova di quanto assunto a fondamento della pretesa di reintegra;

che il motivo è inammissibile;

che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 23 maggio 2014, n.

11511), assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a

-4-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(5)

tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero a enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13 giugno 2014, n.

13485);

che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende - con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (Cass. 9 aprile 2009, n.

8682);

che la valutazione compiuta dalla corte d'appello, sulla base delle risultanze istruttorie, non è dunque suscettibile di sindacato in questa sede, chiedendo parte ricorrente una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie;

che con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.

115 e 116 c.p.c., l'omessa valutazione delle risultanze della prova testimoniale e la carenza assoluta di motivazione sulle risultanze probatorie processuali (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.). Il ricorso, in particolare, denuncia l'omessa valutazione della prova testimoniale espletata nel corso il giudizio;

che il motivo è inammissibile;

che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.

5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv. con la legge n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

che, secondo la costante interpretazione di questa Corte, tale modifica deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione

-5-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(6)

(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella

"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "mòtivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione;

che nel caso di specie non si ravvisa l'omesso esame di un fatto decisivo, mirando le deduzioni proposte a una inammissibile e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, avendo la corte d'appello illustrato le ragioni che l'hanno indotta ad accogliere la domanda di reintegra nel possesso (rilievo della perizia stragiudiziale alla luce dei rilievi fotografici, a fronte della equivocità degli esiti della prova), né risulta alcuna anomalia

motivazionale riconducibile ai criteri indicati dalle Sezioni Unite;

che le spese seguono soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

-6-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(7)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 2200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, 'dichiara la sussistenza dei presupposti per il Versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 10 gennaio 2018.

TI

Funzionario Giudiziario;

poilawig v/4>N»

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Riferimenti

Documenti correlati

- che sostanzialmente il citato provvedimento, in seguito ad una attenta analisi della quantificazione del danno curricolare e della percentuale di riduzione

Di tale questione si rinviene solo un generico riferimento nella motivazione della sentenza, era pertanto onere del ricorrente riportare nel ricorso, in osservanza del principio di

Da un lato, l’obbligo di rinnovazione viene agganciato alla modifica in appello del giudizio di attendibilità della prova dichiarativa: «il giudice ha l’obbligo di (…) escutere

Ma questo, come abbiamo argomentato, non basta ad escludere l’attenuante invocata, dovendosi verificare, anche in via indiziaria, l’atteggiamento psicologico degli

di avere quindi a sua volta rilasciato interviste alla stampa e a trasmissioni radiofoniche sui canali nazionali per difendere il suo.. onore, mantenendo

223/1991” (come previamente individuate dal datore di lavoro), “con le quali ogni variazione deve essere razionalmente coerente” (così la decisione della fase sommaria

Su quest’ultimo punto va dunque rigettato il reclamo incidentale della Banca (diretto a far accertare la tempestività della procedura). Ciò posto, si tratta ora di stabilire quale

Va chiarito che la norma in oggetto, che nella sua formulazione originaria al co. 2 prevedeva che il contratto di lavoro intermittente potesse essere concluso anche per le