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REP. N. 246COMUNE DI TREVIGLIOPROVINCIA DI BERGAMOCONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANODI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO “LA COR-TE”: VARIANTEREPUBBLICA ITALIANA

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REP. N. 246

COMUNE DI TREVIGLIO PROVINCIA DI BERGAMO

CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO “LA COR- TE”: VARIANTE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì VENTIQUAT- TRO (24) del mese di APRILE, nella Residenza Comu- nale in Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Se- gretario Generale del Comune di Treviglio (BG), au- torizzato a rogare in forma pubblica amministrati- va tutti i contratti nei quali il Comune sia par- te, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli En- ti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e suc- cessive modificazioni, sono comparsi i signori:

ASSOLARI PIER LUIGI, nato a Treviglio (BG), il 21 luglio 1960, C.F. SSLPLG60L21L400X, il quale inter- viene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI TREVIGLIO”, P.I. 00230810160, ente pubblico terri- toriale, con sede in Treviglio (BG), Piazza L. Ma- nara, n. 1, di seguito denominato anche Comune,

Reg.to a Treviglio il 09/05/2014 Serie: 1T n. 1172

esatti Euro 555,00

Trascritto a BERGAMO il 22/05/2014

al n. 18666 R.G.

al n. 13575 R.P.

di importo € 35,00

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che rappresenta in qualità di Dirigente dei Servi- zi Tecnici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Te- sto Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e succes- sive modificazioni, dell’art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regola- mento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, del provvedimento di conferimento incarico dirigenziale prot. n.

37479 del 25.7.2012.

ALBANO GIOACHINO, nato a Milano il 3 dicembre 1944, C.F. LBNGHN44T03F205O, residente a Milano in Viale Regina Giovanna n.8, il quale dichiara di in- tervenire al presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società “D.M.L. GESTIONI IMMO- BILIARI S.R.L.” (P.I. 08127810151), REA della C.C.I.A.A. di Milano n. 1203973, con sede legale a Milano in via Romagnoli, n. 1, di seguito denomina- ta anche Società Attuatrice;

Comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono perso- nalmente certo,

P R E M E S S O

- che, con atto rep. 201 del 1.10.2012 rogito Se- gretario Comunale, registrato a Treviglio il

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19.10.2012 al n. 152 Serie 1 e trascritto a Berga- mo il 31.10.2012 ai nn. 47048/31865 R.G./R.P., è stata stipulata la convenzione per l’attuazione del Piano di Lottizzazione residenziale denominato

“La Corte”, interessante le aree di cui al foglio 9 mappali nn.17265, 17266, 17267, con contestuale cessione gratuita delle aree per standard urbani- stici (aree identificate in N.C.T. del Comune di Treviglio con il foglio 9, mappali n. 17266 e n.

17267), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 16.9.2010 ed approvato definiti- vamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.24 del 29.3.2011 ed in variante all'allora vigen- te Piano Regolatore Generale;

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.

12 del 7.2.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il Piano di Gover- no del Territorio in vigore dal 30.5.2012 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio- ne Lombardia);

- che, in data 4.6.2013 prot. n. 28264, la società D.M.L. Gestioni Immobiliari s.r.l. ha presentato proposta di Variante al Piano di Lottizzazione me- desimo, successivamente integrata in data 23.7.2013 prot. n. 36780, in data 31.7.2013 prot.

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n. 38382 ed in data 23.10.2013 prot. n. 52362, con- sistente nella possibilità di applicazione dei pa- rametri edificatori previsti dal Piano di Governo del Territorio e, più precisamente, dall’Ambito di Trasformazione AT 1c (completamento residenziale) del Documento di Piano, relativamente alla Superfi- cie Utile di Pavimento edificabile (mq. 3.500 di cui mq. 2.800 per residenza (R), mq. 530 per atti- vità del settore commerciale (Pc), mq. 170 per at- tività del settore terziario (Pd) ed all’altezza massima degli edifici (n. 5 piani), fermo restando quant’altro previsto dalla precitata convenzione urbanistica, in ordine ai parametri di calcolo del Piano di Lottizzazione, standard, cessioni ed as- servimenti previsti, anche in considerazione che il rapporto di permeabilità e la dotazione dei ser- vizi risultano già ampiamente soddisfatti e confor- mi a quanto previsto dalla scheda dell'Ambito di Trasformazione At 1c come riportata dall'elabora- to F4 (Disposizioni di Attuazione) del Documento di Piano (standard minimo previsto mq. 2050 di cui mq. 820 a verde, mq. 1230 a parcheggi standard re- perito mq. 2814,66 di cui mq. 1053,60 a verde, mq.

1236,21 a parcheggi e e mq. 524,85 per pista cicla- bile e accesso al verde;

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- che, trattandosi di proposta di variante al Pia- no di Lottizzazione al fine di renderlo conforme alle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio, la stessa è stata adottata dalla Giun- ta Comunale con deliberazione n. 157 del 13.11.2013, esecutiva a termini di legge;

- che, a seguito dell'espletamento dell'iter previ- sto dalla Legge, la variante del Piano di Lottizza- zione è stata definitivamente approvata con delibe- razione della Giunta Comunale n. 24 del 19.2.2014, esecutiva a termini di legge;

- che la variante del Piano di Lottizzazione è com- posta dalla seguente documentazione:

a) schema di atto modificativo di convenzione;

b) tavola 3/A planivolumetrico e destinazione d'u- so;

- che, la Società Attuatrice è oggi proprietaria del solo terreno censito in N.C.T. del Comune di Treviglio con il foglio 9, mappale 17265, di ha 3795, seminativo irriguo, cl. 3, R.D. euro 17,64, R.A. euro 27,44, avendo in adempimento degli obbli- ghi convenzionali come sopra ricordato trasferito al Comune le aree di cui al foglio 9 mappali 17266, 17267;

TUTTO CIÒ PREMESSO

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le parti come sopra costituite convengono e stipu- lano quanto segue

ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante e so- stanziale del presente atto.

ART. 2 - Il Comune di Treviglio, come sopra rappre- sentato autorizza la proposta di variante, presen- tata dalla Società D.M.L. Gestioni Immobiliari s.r.l., come sopra rappresentata, consistente nel- la modifica dell'art. 6 dell'originaria convenzio- ne urbanistica rep. 201 del 1.10.2012 rogito Se- gretario Comunale, registrata a Treviglio il 19.10.2012 al n. 152 Serie 1^ e trascritta a Berga- mo il 31.10.2012 ai nn. 47048/31865 R.G./R.P. di attuazione del Piano di Lottizzazione denominato

"La Corte", così come deliberato dalla Giunta Comu- nale con deliberazione n. 24 del 19.2.2014 di ap- provazione definitiva della variante al P.L., come segue:

ART. 6 - PARAMETRI EDIFICATORI E AREE STANDARD DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO

I parametri edificatori sono i seguenti:

- Superficie edificabile = mq. 4.372,95 - Altezza massima = n.5 piani

- Superficie utile pavimento max = mq. 3.500,00 di cui:

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- Superficie residenza = mq. 2.800,00 - Superficie commerciale = mq. 530,00 - Superficie terziario = mq. 170,00

Standard reperiti da cedere o asservire all'uso pubblico mq. 2.814,67

di cui:

- verde = mq. 1.053,60 - parcheggi = mq. 1.236,21 - pista ciclabile = mq. 487,91

- accesso al verde (arretramento obbligatorio via- bilità) = mq. 36,95.

Le aree così come dimensionate dal presente artico- lo sono individuate con retini colorati nell'alle- gato B alla tav. 4/A, meglio richiamato nelle pre- messe della presente convenzione.

La Società si impegna, con successivo e separato atto da stipularsi entro trenta giorni dal collau- do delle opere, ad asservire dette aree all’uso pubblico.

A garanzia della realizzazione delle opere per at- trezzare le aree da asservire all’uso pubblico vie- ne prestata polizza fidejussoria rilasciata da ZU- RICH di Milano n. 319A2039 il 27.9.2012 che copre l’intero importo della loro esecuzione che si sti- ma in €. 95.000,00.

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La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debi- tore principale e non trova applicazione l’art.

1944, comma 2° c.c..

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussio- ne a semplice richiesta del Comune, senza neces- sità di preventiva diffida o messa in mora, col so- lo rilievo dell’inadempimento. Ancorché la garan- zia sia commisurata all’importo delle opere da as- servire, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connes- se all’attuazione della Convenzione, da questa ri- chiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa creare pregiudizio al Comune. La garanzia co- pre altresì le sanzioni amministrative, sia di ti- po pecuniario che ripristinatorio o demolitorio ir- rogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazio- ne della Convenzione, divenute inoppugnabili e de- finitive.

Il Comune svincolerà la garanzia fideiussoria suc- cessivamente all’approvazione di idoneo collaudo tecnico o certificato di regolare esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione da effet- tuarsi a cura e spese della Società Attuatrice.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’a-

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rea asservita ad uso pubblico perpetuo e delle sue attrezzature saranno a carico della Società Attua- trice fino alla formalizzazione della loro cessio- ne a terzi che si assumeranno gli obblighi di cui al presente comma.

Viene inoltre stabilito già in questa sede che le aree asservite ad uso pubblico perpetuo saranno li- beramente accessibili 24 ore su 24 e sette giorni su sette senza specifica riserva da parte della So- cietà Attuatrice.

Resta inteso che la Società Attuatrice si impegna a realizzare, prima di ogni altra opera edilizia, il basamento delle recinzioni che delimitano i lot- ti nonché il cordolo di divisione fra la superfi- cie in lato est della via Bergamo e la superficie destinata ad uso pubblico perpetuo al fine di faci- litare la realizzazione delle opere di urbanizza- zione da parte del Comune.

ART. 3 - Fermo restando la validità e l’efficacia degli elaborati elencati all’art. 16 della conven- zione urbanistica originaria, formanti parte inte- grante e sostanziale della convenzione stessa, le Parti convengono la sostituzione della sola tav.

3/A – PLANIVOLUMETRICO SEZIONI – PROSPETTI E DESTI- NAZIONI D’USO, che viene allegata al presente atto

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per formarne parte integrante e sostanziale, nell’intesa che trattasi di copia su supporto in- formatico conforme al documento originale su sup- porto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs n.

82 del 7.3.2005.

ART. 4 – Fatta eccezione per i nuovi contenuti ap- provati con la presente convenzione, resta ferma ed invariata l’attuazione del Piano di Lottizzazio- ne nei termini ed alle condizioni già pattuite nel- la convenzione urbanistica originaria rep. 201 in data 1.10.2012 più volte richiamata.

ART. 5 – La Società Attuatrice autorizza il Conser- vatore dei Registri Immobiliari, esonerandolo da o- gni responsabilità, alla trascrizione della presen- te convenzione affinché siano noti a terzi gli ob- blighi assunti in variante rispetto a quelli già assunti con la sottoscrizione dell’originaria con- venzione urbanistica

ART. 6 – Tutte le spese, diritti, imposte e tasse relativi alla stipulazione della presente conven- zione ed ogni altra connessa e conseguente per da- re attuazione al Piano sono a carico della Società Attuatrice. Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità te- lematica mediante il Modello Unico Informatico uti-

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lizzando il software UniMod. Il contratto sarà pro- dotto all’Agenzia dell’Entrate mediante piattafor- ma Sister.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ri- cevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informa- tici, su undici intere facciate oltre tre righe, dandone lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, ivi com- preso l'allegato A), quale parte integrante e so- stanziale del quale ho omesso la lettura per e- spressa dispensa avutane dalle stesse parti con di- chiarazione di loro piena conoscenza ed accettazio- ne, con firma elettronica consistente nell'acquisi- zione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 52-bis della Legge 16.2.1913 n.89 e s.m.i..

In presenza delle parti, io Segretario Generale, dopo la conversione in file PDF del documento ana- logico firmato dalle parti, chiude il contratto ap- ponendo la propria firma digitale.

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