Pernottamento nelle strutture qualificate “case ed appartamenti locati ad uso turistico
Dal 1° agosto 2013, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 12 luglio 2013, “Testo unico in materia di turismo”, è stato abrogato l’art. 48 della legge regionale n. 18 del 27 dicembre 2006, avente ad oggetto “case ed appartamenti locati ad uso turistico”.
In conseguenza della citata abrogazione la regolamentazione di tali immobili è demandata interamente alle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2013, il pernottamento nelle strutture qualificate “case ed appartamenti locati ad uso turistico” non è più assoggettato all’Imposta di soggiorno ed i gestori di tali strutture non sono più tenuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia, alla riscossione e al riversamento dell’imposta al Comune di Perugia.