DELIBERAZIONE N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 2002
Clausola contra legem
La clausola di capitolato speciale che prevede, tra gli oneri a carico dell'appaltatore, la verifica della fattibilità funzionale e completezza dei progetti esecutivi, architettonico ed impiantistico, nonché, ove necessario, lo sviluppo a livello costruttivo dei relativi elaborati, che, firmati da un ingegnere o da un architetto iscritto all'Albo professionale, dovranno essere sottoposti alla Direzione lavori per l'approvazione da parte della stazione appaltante, spostando sull'appaltatore responsabilità proprie del committente, costituisce clausola contra legem, fermo restando che l'appaltatore resta comunque responsabile (a titolo extracontrattuale o precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede, anche se concretizzatesi in omissioni e reticenze o in assunzioni di responsabilità, superficialmente o dolosamente affermate con riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.