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I MEDICI E LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA COLPA GRAVE

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TAGETE 2 - 2015 Year XXI

ISSN 2035 – 1046

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I MEDICI E LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA COLPA GRAVE

Paolo Vinci 1

Il medico, nell’esercizio della propria attività presso l’Ente di appartenenza, assume l’obbligo di eseguire prestazioni medico-sanitarie di varia natura che, per errori od omissioni, potrebbero costituire per lui fonte di responsabilità civile o penale.

Alla responsabilità civile verso il paziente si aggiunge, limitatamente ai medici che operano presso gli Ospedali Pubblici e le Aziende Ospedaliere, anche una responsabilità amministrativa in relazione alla possibilità di dover risarcire danni di natura patrimoniale arrecati con colpa grave alla Struttura stessa o danni materiali ai beni di proprietà delle Strutture, quando sia stata accertata la loro responsabilità amministrativa, causativa di un danno erariale, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.

Esiste, infatti, una forma di responsabilità amministrativa che espone il medico che opera presso una Struttura pubblica al rischio di soggiacere ad un’azione di rivalsa per il rimborso di quanto eventualmente la Struttura stessa sia stata chiamata a pagare in conseguenza di un danno cagionato dal medico con colpa grave.

Sono tre gli elementi che concretizzano la responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio tra il sanitario e l’ente pubblico struttura sanitaria danneggiata; il nesso di causalità tra la condotta del sanitario ed il danno subito dall’ente, il c.d. danno erariale, determinato dal pagamento della somma da parte della struttura sanitaria pubblica, a causa dell’esaurimento del massimale o inesistenza o inoperatività della polizza di RC

1 Paolo Vinci - Avvocato Foro di Milano, docente a.c. di Diritto Sanitario, Università Milano Bicocca

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della stessa; infine, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ciò che permette l’azione di rivalsa della struttura sanitaria.

Le fonti di questa responsabilità si trovano all’art. 28 della Costituzione Italiana, il quale statuisce che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti” ed all’art. 22 del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), che così dispone: “L‘Impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23, è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato […]

L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19”.

Per danno ingiusto si intende quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia appunto commesso per dolo o colpa grave e la responsabilità personale dello stesso sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento questi sia obbligato per legge o per regolamento.

Ai sensi dell’art. 19 sopra citato, “L‘impiegato è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti” e “La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso”.

E’ molto difficile individuare una definizione di colpa grave, dal momento che le sentenze sull’argomento sono profondamente eterogenee. Non esiste, inoltre, una specifica legge atta ad individuare preventivamente le varie fattispecie, che vengono individuate di volta in volta dal Giudice competente sulla scorta di principi generali.

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Secondo la Sentenza della Corte dei Conti, sez. Calabria, 2 febbraio 2004, n. 64, “la distinzione tra colpa lieve e colpa grave risulta dal confronto tra il comportamento in concreto con quello che sarebbe stato necessario”; la Sentenza della Corte dei Conti, sez.

giur. Abruzzo, 2 novembre 2003, n. 585, ha invece ritenuto che essa consista in “un comportamento del tutto anomalo ed inadeguato, con evidente violazione dei comuni, elementari ed irrinunciabili canoni di corretta amministrazione e di sana gestione” e ancora, la Sentenza della Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, 17 luglio 2014, n.

124: “s’imputava al convenuto la gravità della colpa sia sotto il profilo dell’imperizia nell’esecuzione dell’intervento (per aver determinato nella paziente un danno iatrogeno con postumi permanenti), sia per il difetto di risultato (alla paziente non è stato corretto il valgismo da cui era affetta, pur non essendo emerse speciali difficoltà esecutive ovvero rilevate anomalie non eludibili o imprevedibili)”.

A seguito dell’introduzione della Legge Balduzzi, l’art. 3, comma 1 stabilisce che l'esercente la professione sanitaria non risponde penalmente per colpa lieve ove, nello svolgimento della propria attività, si attenga alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Sempre la Sentenza della Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, 17 luglio 2014, n.

124 sancisce: “pur riferita alla responsabilità penale, può esser letta come generale regola di perizia per l’interpretazione dell’operato del medico”.

Come noto, i rischi di responsabilità sanitaria sono in Italia in fortissimo incremento, sia in termini di frequenza, sia in termini di entità.

Varie sono le motivazioni dell’insorgenza delle indagini della Corte dei Conti, ad esempio esaurimento del massimale, inesistenza o inoperatività della polizza di RC della Struttura, segnalazioni obbligatorie da parte delle Strutture, notizie a mezzo della stampa.

La responsabilità professionale del medico è generalmente tutelata dall’Azienda di appartenenza tramite la stipulazione di polizze assicurative per la colpa lieve.

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Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del CCNL della Dirigenza Medica Pubblica dette tutele, che si intendono estese anche all’attività libero professionale svolta intramoenia, sono tuttavia soggette a rivalsa qualora il danno al paziente sia la conseguenza di atti od omissioni riconducibili a colpa grave del professionista.

Fino a qualche anno fa i medici potevano tutelarsi da questo rischio sottoscrivendo un addendum alla polizza della Struttura di appartenenza; oggi, invece, le Aziende non possono più permettere questa estensione di copertura, pertanto i singoli medici ed i singoli componenti del personale del S.S.N., per acquistare una copertura assicurativa individuale per la cosiddetta colpa grave, dovranno muoversi in maniera distinta rispetto alle polizze stipulate dalle singole Aziende Ospedaliere.

Oggigiorno i medici sono costantemente al centro del dibattito per questioni relative alla loro responsabilità ed alla copertura assicurativa personale e delle Strutture nelle quali operano, anche alla luce delle nuove frontiere della c.d. “autoassicurazione”

(come si è avuto modo di leggere nei mesi addietro su questa stessa rubrica), che non è, come molti hanno superficialmente pensato sotto la spinta propulsiva della novità, la panacea di tutti i problemi, ma addirittura può costituire un grave e penalizzante boomerang.

In questo quadro, dunque, diventa fondamentale che i Sanitari e più in generale tutti gli operatori del settore, prendano provvedimenti concreti per tutelarsi dall’egida della Corte dei Conti; la tendenza degli anni a venire, infatti, è sicuramente nel senso di una maggiore attenzione delle Aziende e della Corte dei Conti stessa agli esborsi effettuati a seguito di sinistri.

Le azioni di rivalsa sono destinate, dunque, a crescere in modo esponenziale in prospettiva futura ed è bene che i medici siano pronti a rispondere con validi mezzi di tutela.

Assicurarsi e, soprattutto, assicurarsi bene costituisce, quindi, un’opzione oramai fondamentale ed imprescindibile.

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Il ruolo e l’”importanza” delle Compagnie di assicurazione lievita così in modo esponenziale.

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