• Non ci sono risultati.

norme certificato regolare esecuzione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "norme certificato regolare esecuzione"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

www.studiopetrillo.com

Normativa di riferimento per la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori pubblici

Certificato di regolare esecuzione (art. 237 Regolamento LL.PP 207/2010) Collaudo dei lavori pubblici (art. 141, c. 3 Codice dei contratti)

Certificato di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

Collaudo dei lavori pubblici

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il

certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Riferimenti

Documenti correlati

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. L’appaltatore è responsabile della disciplina e

diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione o certificato sul conto finale.. La retribuzione del

Nella relazione n. 238/2021 il Rup ha certificato la congruità della spesa a consuntivo e la regolare esecuzione dei lavori eseguiti, autorizzando il pagamento alla ditta

Nella relazione n. 098/2021 il Rup ha certificato la congruità della spesa a consuntivo e la regolare esecuzione dei lavori eseguiti, autorizzando il pagamento alla ditta

Nella relazione n. 009/2020, il Rup ha certificato la congruità della spesa a consuntivo e la regolare esecuzione dei lavori eseguiti, autorizzando il pagamento alla ditta

Nella relazione n. 215/2019, il Rup ha certificato la congruità della spesa a consuntivo e la regolare esecuzione dei lavori eseguiti, autorizzando il pagamento alla ditta

Per lavori di questo ordine di grandezza il collaudo dei lavori è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che dovrà essere rilasciato dal Direttore dei Lavori entro 3 mesi

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le