Il rischio evitabile in Medicina Riabilitativa
Dr. Pasquale Pace
U.O. di Medicina Riabilitativa INRCA\IRCCS Ancona Segretario Generale SIMFER (Società Italiana di Medicina
Fisica e Riabilitazione), Ancona
Tagete 4-2005
Tagete n. 4-2005 Ed. Impronte
IL FISIATRA ED IL FISIOTERAPISTA : RESPONSABILITÀ A.Marra, Giudice II Corte d'Appello Penale di Milano
Archivio di Ortopedia e Reumatologia, vol.116 -n.1. 2005 p.22 Ist.G.Pini ed. MILANO
• Le sentenze della Cassazione che si sono occupate di vicende in cui siano stati
coinvolti fisiatri e fisioterapisti sono veramente poche.
• Ciò perché gli eventi lesivi, collegati
all'esercizio di entrambe le attività, sono stati in questi ultimi anni molto rari.
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IL FISIATRA ED IL FISIOTERAPISTA : RESPONSABILITÀ A.Marra, Giudice II Corte d'Appello Penale di Milano
Archivio di Ortopedia e Reumatologia, vol.116 -n.1. 2005 p.22 Ist.G.Pini ed. MILANO
• Per quanto concerne il fisiatra i criteri per la valutazione della sua responsabilità colposa per imperizia professionale sono quelli costantemente sanciti dalla Corte di Cassazione
• Il parametro di riferimento per stabilire se egli abbia
operato o meno correttamente è quello della preparazione tecnica richiesta non da un medico generalista bensì da uno specialista nel settore.
• Il paziente deve solo provare di aver subito un
peggioramento delle sue condizioni di salute a seguito delle terapie del fisiatra.
• Spetterà a quest’ultimo poi dimostrare di aver operato nel pieno rispetto delle regole professionali e di quelle di
comune prudenza e che quindi l'evento lesivo deve ritenersi dovuto a caso fortuito.
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Tabelle di rischio ASSITALIA Scala da 1 a 10
• Medicina Riabilitativa 3
• Ortopedia e Traumatologia 6
• Chirurgia Estetica 10
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IL LAVORO IN TEAM : RESPONSABILITÀ
• La responsabilità personale deve essere continuamente rapportata con la responsabilità collettiva.
• Ciascuno risponde solo delle specifiche competenze stabilite dai profili professionali, regole deontologiche e leggi (responsabilità individuale).
• Più professionisti sanitari potranno essere ritenuti responsabili di un danno (responsabilità in concorso).
• Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile nelle prestazioni sanitarie rese in team, bisogna integrare il principio di affidamento con quello della responsabilità personale di tutti i suoi componenti in un quadro operativo che presuppone programmazione (non autoritarismo), controllo (non abbandono) ed espressione attenta di critica (non cieca esecuzione di ordini). (Marra)
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• Il capo team (ex primario) prima di dare inizio alla prestazione, deve indicare i compiti assegnati ad ogni
singolo componente attraverso una vera e propria delega.
• Deve poi controllare l'operato non solo del personale
medico ma anche di quello non medico. E ciò in quanto la teoria dell'affidamento, introdotta per temperare la
responsabilità del capo team, presuppone che in una
ripartizione di compiti all'interno dell'equipe colui che ne ha la gestione possa ed in alcuni casi debba delegare
singole parti del trattamento ad altri componenti dell'equipe che abbiano particolari specializzazioni.
• Solo una delega effettiva ed espressa delle funzioni, infatti, può comportare il trasferimento e\o lo stemperamento della responsabilità
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IL FISIATRA ED IL FISIOTERAPISTA : RESPONSABILITÀ A.Marra, Giudice II Corte d'Appello Penale di Milano
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• In riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico
• Che non sempre è un fisiatra o uno specialista. Può anche essere un MMG (NdR)
• Una prescrizione medica
eccessivamente dettagliata per certi versi viola lo spirito di tali leggi, nella parte in cui si
riconosce che il fisioterapista agisce con autonomia
professionale.
• Per contro una prescrizione eccessivamente generica configura una richiesta di
carattere amministrativo più che un'attività medica prescrittiva.
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Congresso ARS, OOMM“Le professioni sanitarie come rischio sociale” Torino 31\01\04.
• In Italia il risarcimento del danno presuppone comportamenti dolosi e colposi del medico che
integrano la fattispecie di illecito penale,
contrariamente a quanto accade nei Paesi anglosassoni e nel resto di Europa ove gli eventi lesivi non voluti
costituiscono un illecito solo civile. I medici sono
“lavoratori a rischio” . In 20 anni di attività un medico ha l’80% di probabilità di ricevere un avviso di
garanzia.
• E’ quindi sempre più impellente, tra l’altro,
promuovere una maggiore cultura organizzativa della sicurezza volta a migliorare il percorso assistenziale e
a ridurre al minimo gli errori in medicina.
La Professione 1-2\04 pag.11
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Aspetti organizzativi del lavoro in Medicina Riabilitativa
• Linee guida
• Protocolli
• Procedure
• Profili di cura
• Audit clinico periodico
• ECM
• Consenso informato
• Corretta tenuta della cartella clinica
• Lavoro in team interprofessionale con e per l’utente
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Malpractice
Il Sole 24oreSanità n.25\04 pagg. 17 e 25
• Negli USA il 4% dei ricoveri in un anno (33 milioni e mezzo) è dovuto a malpractice con la morte di 100.000 persone.
• Nel Regno Unito uno studio su 1000 cartelle cliniche ha dimostrato che nel 5,5% dei casi c’era stata malpractice e che in un terzo di questi si era avuta la morte del paziente.
• Secondo il Tribunale dei Diritti del malato ogni anno in Italia 14.000 persone muoiono a causa di eventi avversi inattesi soprattutto in ortopedia, oncologia, ginecologia e chirurgia generale.
• D’altra parte, secondo la Amami (Ass. medici accusati di malpractice ingiustamente), di tutti i colleghi portati in giudizio due su tre vengono assolti. (Lite temeraria)
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TEAM
ROSS BRAWN – DIRETTORE TECNICO DELLA FERRARI –
DALLA LECTIO DOCTORALIS PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA AD HONOREM IN INGEGNERIA
ANCONA 05\12\03
• Together
• Everybody
• Achieves
• More
• Insieme
• ognuno
• ottiene
• di più
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ASPETTI FONDANTI DELLA PROFESSIONE E DELLA RESPONSABILITA’ DEL FISIATRA
simfer 2003
• multidimensionalità dell’approccio.
• promozione dell’intero potenziale della persona
• modelli di relazione fra il professionista e l’utente (paziente-famiglia) di supporto, consultivo e non prescrittivo
• coinvolgimento di diverse figure professionali nel processo riabilitativo
• stretta interconnessione fra gli aspetti
specificamente clinici e gli aspetti organizzativi degli interventi.
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Responsabilità civile e penale
• Nella nostra legislazione non esistono
norme particolari per giudicare civilmente e penalmente la responsabilità del medico e degli altri professionisti per cui bisogna
rifarsi alle norme generali stabilite dal codici.
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La responsabilità civile del medico
• Ogniqualvolta che un paziente si rivolge al
medico, viene tacitamente concluso con lo stesso un contratto - contratto d’opera intellettuale.
• L’opera consiste nell’attività di cura diretta a
prestargli le cure necessarie per ottenere un certo risultato (guarigione, stabilizzazione,
miglioramento della qualità della vita ecc.)
tenendo presente lo stato della migliore scienza e esperienza.
• Per altri è obbligazione dei mezzi
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QUALIFICARE IL SISTEMA DELLA OFFERTA
• Centralità dei bisogni della utenza
Presa in carico• Evidence Based Medicine
Prove di efficacia
• Appropriatezza
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• , ma nel contempo è tenuto a controllare e vigilare che la svolgano correttamente e quindi a rimediare a quegli errori non settoriali e comunque di facile individuazione.
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Aspetti organizzativi del lavoro in Medicina Riabilitativa (2)
• Identificazione delle possibili cause di rischi clinici e di eventi avversi per
prevenire e\o rimediare in tempi utili
• Audit clinico periodico per la verifica delle attività svolte e per l’adeguamento alle
migliori prassi professionali e comportamentali.
• Il Sole 24 Ore Sanità n.18\04 pag. 10-1
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Aspetti organizzativi del lavoro in Medicina Riabilitativa (3) APPROPRIATEZZA
Grado di utilità della prestazione rispetto al problema clinico e allo stato delle conoscenze
24 ore sanità manag. 09\03
• A. PROFESSIONALE
• Intervento giusto al paziente giusto
• Al momento giusto e per il tempo giusto
• A.ORGANIZZATIVA
• Nel posto giusto (setting)
• Dal professionista giusto
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• L'individuazione del soggetto responsabile diviene complessa quando il paziente vittima dell'evento lesivo è stato poi successivamente
assistito dal fisioterapista
• Non è più un esercente una professione sanitaria ausiliaria bensì un
"professionista sanitario". il fisioterapista non ha più mansioni ma solo funzioni professionali il fisioterapista non ha più mansioni ma solo funzioni professionali
• A tale nuova posizione, tuttavia, come stabilisce l'art. 1, comma 2 della Legge N. 42/99, è collegata l'assunzione rispetto al passato di ben più gravose
responsabilità penali e civili in relazione agli eventi lesivi che colpiscano i pazienti.
Tagete n. 4-2005 Ed. Impronte
Doctor news
• Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti "ex lege" portatori di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; e l'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di
lavoro.(www.dirittosanitario.net)
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Responsabilità pluridisciplinare
nel team riabilitativo interprofessionale
• Il lavoro in team comporta che la divisione dei compiti coesiste con la necessità di coordinare le singole attività e pertanto la responsabilità personale deve essere
continuamente rapportata con la responsabilità collettiva.
• Ognuno non è completamente autonomo perché i suoi atti si definiscono anche in relazione a quelli degli altri.
• Più professionisti sanitari potranno essere ritenuti responsabili di un danno (responsabilità in concorso).
• D’altra parte ciascuno risponde solo delle specifiche competenze stabilite dai profili professionali, regole deontologiche e leggi. (responsabilità individuale).
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