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33 del 27 aprile 1984 Oggetto: Nuovo testo delle "Istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari agli invalidi del lavoro"

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 33 del 27 aprile 1984

Oggetto: Nuovo testo delle "Istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari agli invalidi del lavoro". Prestazioni economiche accessorie. Procedure d'acquisto delle protesi, apparecchi e presidi vari.

Tenuto conto che l'Istituto, nel vigente quadro legislativo (articolo 57 legge n. 833/1978; D.P.R.

del 18 aprile 1979; legge n. 251/1982; decreto del Ministro della Sanità del 2 marzo 1984 articolo 1, 3° comma), conserva la propria competenza all'erogazione delle prestazioni protesiche e dei presidi speciali agli invalidi del lavoro con l'obbligo di garantire i precedenti livelli d'intervento, si è ritenuto opportuno adeguare la relativa disciplina al costante progresso scientifico e tecnologico, perfezionando altresi il decentramento decisionale allo scopo di meglio aderire alle esigenze degli assicurati.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 settembre 1983, ha pertanto deliberato:

1) il nuovo testo delle "Istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari a favore degli invalidi del lavoro" (allegato n.1);

2) i criteri per l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie (allegato n.2);

3) le procedure di acquisto delle protesi, degli apparecchi e dei presidi vari (allegato n.3), recependo il nomenclatore tariffario di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed aggiornamenti, come base tecnica per la fornitura delle protesi e di presidi, secondo i limiti di prezzo ivi determinati.

PRINCIPI GENERALI

Sulla base delle citate delibere e del sopraesposto orientamento generale, qualora ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi che danno diritto alle prestazioni, devono essere applicati i seguenti criteri operativi:

1) è irrilevante la distinzione tra protesi "curativa" e protesi "medico-legale", per cui possono essere concessi presidi ritenuti necessari anche prima della stabilizzazione dei postumi;

2) il miglioramento funzionale ottenuto con l'uso della protesi (esempio: casi di ipoacusia da rumori) non può comportare una riduzione del grado d'inabilita poichè l'INAIL è tenuto ad indennizzare l'effettiva diminuzione della capacità lavorativa realizzatasi a causa del verificarsi dell' evento assicurato;

3) qualora protesi ed apparecchi di cui l'assicurato risulti dotato anche per cause extralavorative subiscano danni in occasione di lavoro, compete all'Istituto il rinnovo parziale o totale degli stessi e l'erogazione del trattamento economico per l'eventuale astensione lavorativa;

4) la fornitura di prestazioni protesiche, non previste dal nomenclatore-tariffario o per le quali i prezzi correnti risultino superiori a quelli ivi stabiliti, sarà decisa dalle Direzioni di Ispettorato, che individueranno, previa indagine di mercato, le ditte fornitrici;

5) le richieste di endoprotesi, protesi, apparecchi e presidi non contemplati nelle

"Istruzioni" (allegato n. 1) devono essere trasmesse, debitamente istruite sotto il profilo medico-amministrativo, a questa Direzione generale - Servizio prestazioni integrative per l'attuazione della procedura di cui all'articolo 23 delle citate istruzioni, in subordine alle seguenti condizioni:

a - la effettiva esigenza ai fini del recupero dell'integrità fisica o psichica dell'assicurato;

b - la non previsione della prestazione fra le competenze di altre strutture pubbliche (UU.SS.LL.,

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Regioni o Comuni).

1) NUOVO TESTO DELLE ISTRUZIONI PER LA FORNITURA DI PROTESI, DI APPARECCHI E DI PRESIDI VARI AGLI INVALIDI DEL LAVORO

(Allegato n.1)

L'allegato testo di istruzioni si articola in tre titoli:

titolo I: protesi e presidi forniti a carico della gestione ordinaria;

titolo II: protesi e presidi forniti a carico della speciale gestione;

titolo III: disposizioni generali

Si evidenziano, qui di seguito, le più significative innovazioni introdotte e si illustrano le modalità operative.

TITOLO I

PRESTAZIONI ASSICURATIVE Articolo 1

E' espressamente previsto che l'Istituto provveda non solo alla fornitura ed al rinnovo degli apparecchi di protesi e degli apparecchi capaci di ridurre il grado di inabilità, bensì anche alla riparazione degli stessi.

Articolo 2

Ai fini di agevolare l'operatività delle unità periferiche è stato previsto che la prescrizione della prestazione possa essere redatta non solo dal coordinatore medico, bensì anche da altro sanitario all'uopo delegato.

Articolo 3

Asportazione del cuoio capelluto Possono fornirsi parrucche di qualsiasi materiale.

All'atto della prescrizione dovrà tenersi conto delle caratteristiche merceologiche delle stesse secondo le motivate esigenze dell'invalido.

Articolo 4

Lesioni dell'apparato visivo

Per quanto attiene alle richieste di occhiali da parte di invalidi del lavoro, atteso che trattasi di fornitura non prevista dal nomenclatore tariffario, le unità periferiche dovranno collaborare, previa indagine di mercato, alla definizione di un tariffario uniforme a livello regionale.

E' stata prevista la possibilità di fornire anche le protesi oculari in vetro confezionate su misura.

Per alcuni tipi delle protesi in argomento si è rilevato che le ditte operanti sul mercato praticano prezzi sensibilmente eccedenti i limiti posti dal nomenclatore tariffario; ciò non costituirà preclusione alla fornitura da parte della competente Unità operativa. Peraltro per eventuali interventi sul piano generale la circostanza dovrà essere evidenziata alla Direzione dell'Ispettorato regionale e quindi segnalata alla Direzione generale.

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Articolo 5

Lesioni dentarie e maxillo-dentarie

Tale materia non e disciplinata dal nomenclatore tariffario e sfugge, a livello centrale, ad ogni possibilità di redeterminazione degli oneri in quanto ogni specialista odontoiatra pratica dei compensi quasi sempre individuali e quindi variabili.

Le Unità periferiche, per quanto attiene la scelta dello specialista odontoiatra, cui indirizzare gli assistiti, devono operare localmente al meglio, previa indagine di mercato tesa a verificare la professionalità dello specialista e l'efficienza della struttura nel suo complesso (in termini di ricettività, tempi di attesa, facilità di accesso per barriere architettoniche facilmente superabili anche da amputati di arti inferiori ecc.). L'unità periferica mediante un accordo di massima cercherà di ottenere, ove possibile, agevolazioni nei prezzi praticati.

Copia di detto accordo verrà inviata al competente Ispettorato regionale, unitamente ad eventuali successive variazioni, allo scopo di pervenire alla formazione di un elenco di specialisti a livello regionale che permetterà di verificare anche l'andamento dei prezzi ottenuti e delle successive variazioni.

Le protesi dentarie da erogare ai portatori di lesioni dentarie o maxillo-dentarie potranno essere confezionate anche in metalli nobili qualora la tecnica adottata ne esiga l'impiego assicurando una maggiore efficienza e durata.

Articolo 6

Lesioni dell'udito e lesioni auricolari Articolo 7

Lesioni laringo-tracheali

Anche nel campo delle lesioni laringo-tracheali si è provveduto ad ispirarsi al principio dell'apparecchio più idoneo per l'invalido nell'intendimento di raggiungere in ogni campo il massimo dei risultati tecnicamente possibili.

Articolo 8 Lesioni del rachide

Articolo 9

Lesioni degli arti superiori

La fornitura della protesi a comando mioelettrico, non più ancorata al presupposto della giovane età dell'invalido, viene effettuata direttamente dalle unità periferiche su più ampie valutazioni che tengano conto dell'esigenza di autonomia dell' interessato.

La verificata funzionalità della protesi a comando mioelettrico ha portato a prevedere altresì la fornitura di una protesi di ricambio dello stesso tipo.

La concessione del manipolatore - da innestarsi in alternativa alla mano nella protesi di cui sopra - è invece subordinata, per la sua specificità, all'espletamento di particolari attività lavorative.

I sei mesi previsti per la fornitura della seconda protesi (protesi di ricambio) sono stati posti quali tempi minimi per verificare la capacità di adattamento all'uso da parte dell'invalido e sono validi per tutti i presidi degli arti superiori.

Articolo 10

Accessori per protesi degli arti superiori Articolo 11

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Lesioni degli arti inferiori

Si prevede, su competenza decisionale delle unità periferiche, l'erogazione della protesi da bagno nell'intendimento di agevolare al massimo il reinserimento dell'amputato nella vita sociale.

Articolo 12

Accessori per protesi degli arti inferiori

I bastoni del tipo ritenuto più idoneo comprendono anche quei presidi similari, quali stampelle, tripodi, ecc., necessari per il mantenimento della stazione eretta e per una più ampia autonomia nella deambulazione dell'invalido.

Articolo 13

Cinti, ventriere, calze e simili

In tale ambito possono ricondursi anche i presidi da fornire agli ustionati (corpetti, collants compressivi, guanti, ecc.).

TITOLO II

PRESTAZIONI INTEGRATIVE Articolo 14

La speciale gestione di cui all'articolo 178 del Testo Unico provvede, a favore di invalidi titolari di rendita a termini revisionali scaduti o liquidati in capitale in base alle cessate leggi o assistibili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della speciale gestione stessa, alla prima fornitura, ai successivi rinnovi, alla riparazione e alla modifica di tutti i presidi contemplati dal Titolo I.

La competenza decisionale è dell'Unità periferica su prescrizione del coordinatore medico o di altro sanitario all' uopo delegato.

Per lesioni dipendenti da evento non assicurato provvedono le UU.SS.LL. competenti per territorio.

Articolo 15 Presidi particolari

Ad invalidi portatori di esiti di lesioni vertebrali mieliche sono forniti, tra gli altri, presidi:

a) effetti per la giacenza in letto e presidi antidecubito su autorizzazione dell'Unità periferica, secondo necessità, del tipo ritenuto più idoneo alle particolari lesioni, superando i preesistenti limiti di concessione e prevedendone il rinnovo, di regola ogni anno, oppure secondo lo stato di usura;

b) una carrozzella munita di dispositivo elettromeccanico che permetta la stazione eretta dell'invalido, a richiesta, in presenza di particolari condizioni di salute, di lavoro, di studio o di famiglia.

Tale presidio, la cui concessione ha carattere di eccezionalità ed è di competenza del Comitato tecnico grandi invalidi, e assegnato in alternativa alla carrozzella da casa.

Le unità periferiche dovranno trasmettere le relative istanze, corredate da relazione del coordinatore medico e dell'assistente sociale, alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative.

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Articolo 16

Attrezzature per il superamento di barriere architettoniche

A favore di invalidi portatori di esiti di lesioni mieliche e amputati di coscia non protesizzabili, oltre allo scivolo, intendendo per tale, in via generale, il piano inclinato utile esclusivamente al superamento di barriere non naturali, possono essere concessi montacarichi, intendendo per tali ogni elevatore adibito al trasporto esclusivo di persone.

La concessione una tantum, a richiesta, assume, diversamente che in passato, anche per lo scivolo, la forma della assunzione da parte dell'Istituto della spesa necessaria per la costruzione ed installazione dei presidi anzidetti.

L'assunzione della spesa da parte dell'Istituto consiste nella concessione all'invalido di pagamenti corrispondenti ai lavori effettuati, debitamente documentati a stati di avanzamento nelle opere più complesse e nel saldo della spesa stessa ad opera ultimata, a collaudo avvenuto e previo controllo da parte dell'Ufficio tecnico dell'Ispettorato regionale in ordine alla conformità dell'opera al progetto approvato.

La competenza decisionale e del Comitato tecnico grandi invalidi.

Le unità periferiche dovranno trasmettere alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative:

1) progetto dell'opera presentato dall'invalido, conforme alle vigenti disposizioni in materia urbanistica e di prevenzione infortuni e completo delle previste autorizzazioni da parte degli Uffici pubblici;

2) preventivo di spesa, con l'indicazione di come verrà effettuato il pagamento;

3) parere dell'Ufficio tecnico dell'Ispettorato regionale sulla conformità della documentazione presentata alle disposizioni citate al punto 1) e alla congruità della spesa richiesta per la costruzione dell'opera in relazione alle particolari esigenze dell' invalido;

4) relazione dell'assistente sociale;

5) relazione del coordinatore medico.

Considerato il notevole onere economico che la concessione di tali presidi potrebbe comportare, si raccomanda che ogni richiesta sia valutata tenendo conto della possibilità da parte dell'invalido di superare le barriere architettoniche con altri presidi (ad esempio carrozzelle superascale, ecc.).

Articolo 17

Attrezzature per ginnastica funzionale

E' prevista la fornitura di attrezzature per ginnastica funzionale (bicicletta statica, pesi, molle di estensione, ecc.) a richiesta, allo scopo di mantenere il tono muscolare degli invalidi e consentire loro una sia pure limitata attività motoria.

La competenza decisionale e dell'Unità periferica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 18

Prescrizione, collaudo e controllo

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Il coordinatore medico o altro sanitario all'uopo delegato effettua la prescrizione delle protesi, degli apparecchi e dei presidi in genere e provvede inoltre al collaudo.

L'Istituto è tenuto a garantirsi da ogni vizio di consegna mediante il collaudo che permette di verificare:

1) se la protesi o il presidio consegnato presenta le caratteristiche estetico-merceologico- funzionali richieste nella commissione;

2) se la funzionalità è in relazione alle condizioni fisiche e psichiche dell'invalido.

Per quanto attiene alle carrozzelle e agli orologi tattili, alla consegna, l'invalido sottoscriverà un atto dal quale risulti la data del ricevimento del presidio e l'obbligo di non alienarlo.

L'allegato n.7 riporta il fac-simile della scheda protesi uniformata alle attuali disposizioni. Le modalità inerenti la compilazione della stessa sono illustrate nell'apposito capitolo.

Articolo 19 Fornitura

Premesso che l'Istituto provvede, direttamente e secondo le procedure a parte illustrate, all'acquisto delle protesi, apparecchi e presidi da fornire agli invalidi, è stata effettuata la previsione che l'invalido, per comprovati motivi di urgenza, provveda direttamente all'acquisto.

Al realizzarsi della predetta ipotesi l'unità periferica potrà predisporre il relativo rimborso tenendo conto che l'ammontare dello stesso non dovrà eccedere il costo che l'Istituto avrebbe sostenuto nella previsione dell'acquisto diretto.

Articolo 20

Manutenzione e riparazione

Le Unità periferiche possono autonomamente autorizzare le riparazioni delle protesi, presidi ed apparecchi mentre restano a carico dell'assicurato le piccole spese inerenti all'ordinaria manutenzione del bene in dotazione, cui sono assimilati i rifornimenti periodici degli elementi necessari al funzionamento dello stesso.

Articoli 21 e 22

Rinnovi, modifiche e termini per i rinnovi

Le richieste di sostituzione di protesi, presidi ed apparecchi avanzate prima dei termini previsti dall'articolo 22 e salvo che non ricorrano le deroghe previste dall'articolo 21 dovranno essere autorizzate dagli Ispettorati regionali.

I presidi per i quali non sono previsti termini di rinnovo devono essere sostituiti a cura dell'Unità periferica in base all'accertato stato di usura.

In linea di massima i termini di rinnovo sono stati ridotti.

Articolo 23 Casi non previsti

Tutte le richieste di protesi, presidi ed apparecchi non previsti dal nuovo testo delle "Istruzioni"

devono essere esaminate dal Comitato esecutivo.

Pertanto, le Unità periferiche dovranno trasmettere le relative richieste debitamente istruite, secondo il punto 5 degli enunciati "Principi generali", alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative.

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2) PRESTAZIONI ECONOMICHE ACCESSORIE

Si è provveduto a dare organica disciplina alle prestazioni accessorie da erogare agli assicurati che per fruire dell'assistenza protesica siano avviati all'Officina ortopedica di Vigorso di Budrio o ad altra adeguata struttura o siano invitati presso gli Uffici dell'Istituto.

Nella fattispecie è dovuto lo stesso trattamento economico goduto dagli assistiti nell'ipotesi di convocazione presso gli Uffici dell'Istituto per accertamenti medico-legali od amministrativi (v.

delibera Consiglio di amministrazione del 26 luglio 1977 e circolari n. 87/1977 e n. 49/1981).

Per quanto attiene in particolare alle spese di viaggio rimborsabili agli assistiti protesizzati che presentino difficoltà di deambulazione e/o movimento, le Unità periferiche provvederanno a liquidare le stesse commisurandole alle tariffe del mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.

3) PROCEDURE DI ACQUISTO

Allo scopo di fornire all'intera materia un'organica e completa disciplina sono state anche riesaminate le modalità d'acquisto fin qui seguite, derivanti dalle procedure concorsuali di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

Tenuto conto che la fornitura di protesi non può essere assimilata all'approvvigionamento di beni e servizi in quanto i presidi e le apparecchiature protesiche sono comprese fra le prestazioni erogate agli assicurati ai sensi dell'articolo 66 del vigente Testo Unico e non entrano a far parte del patrimonio dell'Istituto; considerata la non idoneità di procedure al ribasso in presenza di un nomenclatore tariffario previsto dal legislatore al fine di uniformare forniture e prezzi sull'intero territorio nazionale garantendo il contenimento dei costi e la qualità del presidio; rilevata infine l'esigenza di una maggiore snellezza operativa, il Consiglio di amministrazione, su conforme parere dei Ministeri vigilanti, ha deliberato le seguenti modalità procedurali:

- il recepimento in via di principio del nomenclatore tariffario approvato con D.M. 31 dicembre 1980 e successive modificazioni ed aggiornamenti, come base tecnica per la fornitura delle protesi e dei presidi, secondo i limiti di prezzo ivi determinati;

- la formazione ed aggiornamento a cura degli Ispettorati regionali di elenchi di ditte disposte a fornire le prestazioni nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore con le dovute garanzie di qualità;

- l'avvio degli invalidi alle ditte prescelte, tenuto anche conto delle preferenze dagli stessi manifestate.

Già è stata, come noto, conferita la massima pubblicità a mezzo stampa per la istituzione degli elenchi innanzi indicati; gli Ispettorati regionali effettuate, se del caso, le indagini finalizzate alla verifica delle garanzie richieste, in ciò avvalendosi anche della collaborazione dei coordinatori sanitari, provvederanno alla formazione degli elenchi stessi ed alla loro diramazione alle Unità dipendenti.

Esigenze di particolari forniture non risolvibili nell'ambito locale o regionale, saranno soddisfatte utilizzando ditte operanti in regioni limitrofe.

Con decreto 3 novembre 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 17 novembre 1983 è stata prorogata, con l'aggiornamento dei prezzi riferiti ad alcuni presidi, la validità del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 23 luglio 1982.

Rimane fermo, a salvaguardia dei livelli delle prestazioni sanitarie nei confronti degli assicurati INAIL, ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 833/1978, che non opera nei confronti dell'Istituto la preclusione stabilita dall'articolo 3 del Decreto anzidetto, per cui è consentita, ove necessario, la fornitura di protesi e presidi non previsti dal nomenclatore tariffario o per i quali prezzi

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correnti risultino superiori a quelli ivi indicati.

4) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PROTESI

L'adozione del nomenclatore-tariffario, quale base tecnica per la fornitura delle protesi, ha portato, di conseguenza, ad accogliere nella prassi di lavoro anche gli stessi codici e le stesse nomenclature in esso previsti.

E' necessario, pertanto, che il coordinatore medico, all'atto di prescrivere la protesi, indichi sul mod. 21 SS "Relazione di visita medica" la descrizione e i codici indicati dal nomenclatore.

Detti dati saranno riportati dall'addetto all'Ufficio o Settore Infortuni/Rendite sul mod. 127/I

"Richiesta di prestazioni per l'assicurato", al fine di facilitare il riscontro amministrativo- contabile delle fatture all'atto del pagamento.

Si è provveduto, inoltre, a razionalizzare ed uniformare la specifica procedura, che è esposta negli allegati nn. 4 e 5, predisponendo una nuova edizione del mod. 114/I "Registro delle prestazioni protetiche", del mod.115/I "Scheda delle prestazioni protetiche", di cui al titolo I e II delle "Istruzioni" e 42 SS "Protesi fornite nell'anno 19..", di cui al titolo I delle suddette

"Istruzioni" (v. allegati nn. 6, 7 e 8).

5) ISTRUZIONI CONTABILI

a) Protesi e presidi forniti a carico della gestione ordinaria:

- al cap. 337, sottoconto 01, dovranno essere imputate le spese sostenute per l'acquisto e la riparazione delle protesi, apparecchi e presidi vari;

- al cap. 334, sottoconto 01, dovranno confluire i rimborsi a favore degli assistiti per indennita (salario perduto), viaggi e diarie.

b) Protesi e presidi forniti a carico della speciale gestione:

- al cap. 602, sottoconto 01, dovranno essere imputati gli oneri sostenuti per l'acquisto e la riparazione delle protesi, apparecchi e presidi vari;

- al cap. 604, sottoconto 01, dovranno essere contabilizzati i rimborsi agli invalidi delle spese di viaggio;

- al cap. 604, sottoconto 02, dovranno essere imputate le somme rimborsate agli invalidi per diarie viaggi.

Si precisa, infine che i pareri formulati dai Comitati consultivi provinciali in merito alla concessione di prestazioni integrative di competenza degli Organi collegiali, previsti nell'articolo 12, punto e) delle "Nuove norme di funzionamento" di detti Organi (cfr. circolare n. 38/1983) devono riferirsi all'andamento generale delle prestazioni stesse e non ai singoli casi.

La presente circolare abroga le precedenti disposizioni, per quanto diversamente disposto.

All. n.8

All. n. 1 alla circolare n. 33/1984

ISTRUZIONI PER LA FORNITURA DI PROTESI, DI APPARECCHI E DI PRESIDI VARI AGLI INVALIDI DEL LAVORO

TITOLO 1

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PRESTAZIONI ASSICURATIVE Art. 1

Ai sensi degli artt. 66, 90 e 236 del Testo Unico delle disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, definito in seguito, semplicemente "Testo Unico", l' INAIL provvede a favore degli infortunati e dei tecnopatici alla prima fornitura ed al rinnovo, quest'ultimo anche a termini revisionali scaduti, degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado di inabilità, nonchè alla riparazione e alla modifica degli stessi.

Art. 2

I presidi, oggetto delle istruzioni contenute nel presente titolo, sono forniti, previo accertamento dell'utilità della loro applicazione, con provvedimenti disposti direttamente dalle singole sedi su prescrizione del coordinatore medico o di altro sanitario all'uopo delegato.

Art. 3

(asportazione del cuoio capelluto)

Agli infortunati che abbiano riportato lo "scalp" totale o parziale sono fornite contemporaneamente due parrucche dello stesso tipo, e del materiale ritenuto più idoneo

Art. 4

(lesioni dell'apparato visivo)

Agli invalidi che abbiano riportato lesioni dell'apparato visivo sono forniti:

a) nei casi di semplici disturbi funzionali: un paio di occhiali adeguati;

b) nei casi di amaurosi unilaterale con conservazione del bulbo oculare: un paio di occhiali affumicati protettivi ed un paio di occhiali ove coesistano disturbi dell'occhio non infortunato;

c) nei casi in cui si rilevi una notevole differenza di rifrazione fra i due occhi (afachia monolaterale, astigmatismo con retrazione cicatriziale, cheratocono, ecc.) ed in tutti i casi in genere nei quali sia comprovata l'intollerabilità degli occhiali: una lente a contatto per l'occhio infortunato.

Ai fini della fornitura delle lenti a contatto, le Sedi terranno anche conto della tollerabilità del presidio, dell'età del soggetto, del tipo di attività lavorativa eventualmente svolta ed anche dello stato funzionale dell'occhio non infortunato.

La fornitura delle lenti a contatto può anche essere accordata ferme restando le condizioni di cui sopra, nei casi di infortunio lavorativo oculare monolaterale in cui si riscontri una preesistenza nell'altro occhio, secondo le ipotesi previste dagli artt. 79, 80, 81, 82 del Testo Unico;

d) nei casi di anoftalmo unilaterale: un paio di occhiali per eventuali disturbi funzionali dell'occhio superstite, un paio di occhiali affumicati protettivi ed una serie di tre protesi oculari in vetro, su misura.

Nei casi in cui sia accertata l'intollerabilità delle protesi oculari in vetro tradizionali per avvenuta retrazione cicatriziale della cavità orbitale o per altre cause che abbiano alterato i contorni della stessa: una sola protesi oculare in resina, confezionata su misura;

e) nei casi di cecità completa: un paio di occhiali affumicati e protesi in resina, ove applicabili.

Art. 5

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(lesioni dentarie e maxillo-dentarie) Ai portatori di lesioni dentarie o maxillo-dentarie sono fornite:

a) un protesi atta a ripristinare la funzione masticatoria confezionata con materiale idoneo, ivi compreso l'uso di metalli preziosi, nei casi nei quali sia da ritenersi tecnicamente necessario;

b) la ricostruzione o la sostituzione della protesi, se ritenuta necessaria per sopravvenuta inefficienza o per modificazione dello stato della bocca;

c) la riparazione o la sostituzione di apparecchi di protesi od anche di singoli elementi dentari protetici danneggiati a seguito di infortunio sul lavoro.

Art. 6

(lesioni dell'udito e lesioni auricolari)

Agli invalidi con menomazione bilaterale dell'udito e fornito un apparecchio elettroacustico nei casi in cui l'apparecchio stesso risulti atto a migliorare la funzione uditiva; inoltre agli invalidi che abbiano riportato l'asportazione di uno o di entrambi i padiglioni auricolari sono fornite protesi in resina nei casi in cui siano ritenute idonee a migliorare la ricezione delle onde sonore.

Art. 7

(lesioni laringo-tracheali)

Agli invalidi che a seguito di lesioni laringo-tracheali abbiano riportato la perdita o la diminuzione della funzione della fonazione e fornito un apparecchio elettrofonetico del tipo piu idoneo.

Art. 8 (lesioni del rachide) Agli invalidi portatori di lesioni a carico del rachide sono forniti:

a) per esiti di lesioni traumatiche del rachide che abbiano dato luogo a deformità regionali, a contratture muscolari dolorose, a fenomeni di spondilo-artrosi dichiaratamente post-traumatica:

un busto ortopedico;

b) per esiti di lesioni traumatiche a carico del segmento cervicale che abbiano dato luogo a contratture muscolari dolorose, a fenomeni di cervico-artrosi dichiaratamente post-traumatica:

una "minerva" del tipo piu idoneo.

Art 9

(lesioni degli arti superiori)

Agli invalidi portatori di menomazioni a carico degli arti superiori sono fornite:

a) per esiti di disarticolazione scapolo-omerale: una protesi estetica con estetizzazione della spalla, o, qualora tecnicamente possibile, una protesi mioelettrica;

b) per esiti di amputazione di braccio: una protesi estetica, o qualora ritenuta tecnicamente possibile, oltrechè meglio tollerabile, una protesi estetica modulare; qualora ne sussista la necessità può essere altresì fornita una protesi da lavoro con sistema per innesto automatico dei vari attrezzi od una protesi estetico-funzionale cinematica con articolazione del gomito a movimento di flesso-estensione attiva, polso con movimento di rotazione, mano cinematica prensile e gancio lavorativo intercambiabile, o una protesi mioelettrica;

c) per esiti di amputazione dell'avambraccio: una protesi estetica; qualora ne sussista la

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necessità può altresì essere fornita una protesi comune da lavoro con sistema per innesto automatico dei vari attrezzi od una protesi estetico-funzionale cinematica con invasatura del moncone ed appoggio olecranico, calotta in resina per movimento di pronosupinazione attiva, polso articolato, mano cinematica prensile e gancio lavorativo intercambiabile o una protesi mioelettrica;

d) per esiti di disarticolazione radiocarpica: una protesi estetica con o senza mano articolata a seconda della possibilità di applicazione o una protesi cinematica o una protesi mioelettrica;

e) per esiti di amputazione parziale della mano: una protesi per le dita mancanti;

f) per pseudo-artrosi di braccio o di avambraccio, stabilizzata, in quanto non ritenuto possibile un efficace trattamento chirurgico: un tutore ortopedico adeguato con o senza articolazione;

g) per mano cadente in esito a paralisi del radiale: un tutore adeguato.

Per quanto concerne la protesi a comando mioelettrico, essa potrà essere concessa nei casi in cui sia tecnicamente possibile la sua applicazione e principalmente nei casi in cui si tratti di soggetti in attività lavorativa o nei casi di comprovata necessità per rendere più autonomo l'invalido; nei casi in cui una particolare attività lavorativa lo richieda, può essere fornito un manipolatore da innestare alla protesi mioelettrica in alternativa alla mano.

Per tutti i presidi per lesioni degli arti superiori, può essere fornita una seconda protesi di ricambio con le stesse caratteristiche della prima, dopo almeno 6 mesi di adattamento all'uso.

Anche per la protesi mioelettrica, può essere fornita una protesi di ricambio, sempre comunque mioelettrica.

Art. 10

(accessori per protesi degli arti superiori)

Contemporaneamente alle protesi per amputazione di arto superiore sono forniti tutti gli accessori necessari (coprimoncone, maglia tubolare per moncone, maglia tubolare protettiva nei casi di tutore, attrezzi da lavoro, ecc.), oltre a due guanti protettivi.

Art. 11

(lesioni degli arti inferiori)

Agli invalidi portatori di menomazioni a carico degli arti inferiori sono fornite:

a) per accorciamento di un arto che raggiunga o superi i 2 cm.: due calzature ortopediche con adeguato rialzo e relative scarpe di accompagnamento;

b) per pseudo-artrosi del femore o della tibia nei casi in cui non sussista indicazione per un intervento chirurgico: due tutori ortopedici adeguati alla lesione e, nei casi in cui il tutore comprenda anche il piede, due paia di calzature;

c) per deformità post-traumatiche del piede non suscettibili di correzione chirurgica: due calzature ortopediche e due scarpe di accompagnamento;

d) per esiti post-traumatici, paralitici e spastici: due adeguati presidi ortopedici con relative calzature se necessario;

e) per appiattimento post-traumatico delle arcate plantari: due plantari ortopedici metallici, o in cuoio e sughero, a seconda del giudizio del medico;

f) per esiti di disarticolazione coxo-femorale: una protesi tradizionale o modulare con relativa

(12)

protesi di ricambio da fornirsi, con le stesse caratteristiche della prima, dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso;

g) per esiti di amputazione di coscia: una protesi tradizionale o modulare con freno automatico o bloccaggio al ginocchio od anche, a seconda delle indicazioni, con ginocchio policentrico ed una protesi di ricambio da fornirsi, con le stesse caratteristiche della prima, dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso;

h) per esiti di amputazione di gamba: una protesi tradizionale o a contatto totale ed una protesi di ricambio da fornirsi, con le stesse caratteristiche della prima, dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso;

i) per esiti di amputazione alla Gritti o disarticolazione di ginocchio: una protesi tradizionale o modulare ed una protesi di ricambio da fornirsi con le stesse modalita sopra riportate;

l) per esiti di amputazione alla Pirogoff, Chopart o Lisfrance: due protesi con relative calzature di rivestimento e scarpe di accompagnamento;

m) per esiti di disarticolazione alla tarso-metatarsica, esiti di amputazione ai metatarsi, esiti di disarticolazione di tutte le dita del piede con rigidita parziale delle dita dell'altro piede: due calzature ortopediche con relative scarpe di accompagnamento.

Per tutti gli esiti di amputazione di arto inferiore, potranno essere fornite:

a1) protesi in resina a contatto locale, a seconda dei casi con freno automatico o di bloccaggio al ginocchio o con ginocchio policentrico;

b1) protesi modulari e conseguentemente i relativi presidi di ricambio da fornirsi con le stesse modalità sopra riportate; ove ne risulti l'utilità, anche ai fini sociali, ricreativi e sportivi, si potrà fornire una protesi da bagno.

Art. 12

(accessori per protesi degli arti inferiori)

Contemporaneamente alle protesi ed agli apparecchi ortopedici per arti inferiori sono forniti gli accessori necessari e precisamente:

1) per le protesi di tipo tradizionale: tre coprimoncone di lana o di cotone per ogni protesi, un metro di maglia tubolare per ogni protesi del diametro adatto al moncone, un bastone del tipo ritenuto più idoneo, un plantare ortopedico metallico od in cuoio e sughero, per prevenire e correggere l'appiattimento del piede superstite, una calzatura di rivestimento per ogni apparecchio rotesico ed una calzatura di accompagnamento per il piede superstite, una chiave per registrare le articolazioni delle protesi con relative istruzioni per l'uso;

2) per le protesi in resina o modulari: un bastone del tipo ritenuto più idoneo, un plantare ortopedico come sopra, una calzatura di rivestimento per ogni apparecchio protesico ed una calzatura di accompagnamento per il piede superstite, una chiave per registrare le articolazioni delle protesi con relative istruzioni per l'uso.

Art. 13

(cinti, ventriere, calze e simili)

Agli invalidi portatori di ernia inguinale post-traumatica non operabile sono forniti, all'occorrenza, adatti presidi ortopedici, quali ventriere elastiche, cinti erniari, cinture pelviche e simili.

Agli invalidi portatori di varici post-traumatiche degli arti inferiori sono fornite: due calze elastiche per l'arto interessato o altro idoneo presidio contenitivo. Gli stessi presidi sono forniti

(13)

agli invalidi portatori di edemi post-traumatici, alterazioni circolatorie post-flebitiche ed in tutti quei casi nei quali vi sia una precisa indicazione medica.

TITOLO II

PRESTAZIONI INTEGRATIVE Art. 14

La "Speciale gestione" di cui all'art. 178 del Testo Unico provvede alla prima fornitura, ai successivi rinnovi, alla riparazione e alla modifica di tutti i presidi contemplati dal titolo I a favore di:

1) invalidi titolari di rendita per la quale sia scaduto l'ultimo termine per la revisione dell'invalidità, secondo gli artt. 83, 137 e 230 del Testo Unico, per lesioni dipendenti da infortunio o tecnopatia;

2) invalidi liquidati in capitale in base alle cessate leggi di tutela per lesioni dipendenti da infortunio o tecnopatia;

3) invalidi assistibili ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della speciale gestione approvato il 12 dicembre 1941.

I provvedimenti sono disposti direttamente dalle Sedi su prescrizione del coordinatore medico o di altro sanitario all'uopo delegato.

Art. 15 (presidi particolari)

1) Ad invalidi portatori di esiti di lesioni vertebrali mieliche comportanti paraplegia o tetraplegia flaccida o spastica, o paraparesi o tetraparesi flaccida o spastica, dipendenti da infortunio o tecnopatia, sono forniti oltre ad eventuale tutori ortopedici:

a) una sedia di comodo, un deambulatore, un letto con capra; effetti per la giacenza in letto (materasso - in lana o in crine o in gommapiuma o a molle - una tela cerata, sei lenzuola di cotone ad una piazza oppure quattro a due piazze, quattro traverse di cotone, quattro federe di cotone, due coperte di lana, un cuscino di lana o di gommapiuma), rinnovabili annualmente a seconda dello stato di usura; due padelle e due pappagalli, una ciambella in gomma; cateteri, raccoglitori di urina, schizzettone di vetro per lavaggi vescicali, bacinelle reniformi, pinze stringipene, guanti sterili monouso e assorbenti del tipo ritenuto piu idoneo, in quantità sufficiente; presidi antidecubito (un vello antidecubiti, un cuscino antidecubiti e un materasso antidecubiti) del tipo ritenuto più idoneo secondo le necessità e le particolari lesioni presentate dall'invalido; ventriere elastiche in lana, secondo necessità;

b) una carrozzella da casa del tipo ad autospinta, una carrozzella da passeggio con trazione a manovella nei casi sia accertata la possibilità di un uso vantaggiosi e scevro da pericoli;

c) una carrozzella munita di dispositivo elettromeccanico che permette la stazione eretta, a richiesta, nei casi in cui sia accertata dai sanitari e dal servizio sociale della Sede la necessità della stessa per particolari condizioni di salute, di lavoro, di studio o familiari; tale presidio viene concesso in alternativa alla carrozzella da casa di cui al punto b);

d) una carrozzella da passaggio con trazione a motore elettrico o a scoppio con cilindrata inferiore a 50 c.c., a richiesta, nei casi in cui sia accertata dai sanitari e dal servizio sociale della Sede la necessità e la possibilità di usare il presidio in maniera proficua, efficiente e scevra da pericoli, tenuto conto delle condizioni psicofisiche e delle situazioni socio-ambientali degli invalidi.

(14)

2) Ad invalidi per amputazione bilaterale di coscia quando l'applicazione di protesi si renda difficile o quando risulti di insufficiente rendimento pratico e ad invalidi per gravi deformità di entrambi gli arti inferiori con impossibilità quasi completa di deambulazione con qualsiasi presidio ortopedico, è fornita:

a) una carrozzella del tipo e secondo le modalita di cui al punto 1) lett. b) e d).

3) A grandi invalidi affetti da cecità è fornito, a richiesta, un orologio tattile da polso o da tasca.

Alla concessione dei presidi, su prescrizione del coordinatore medico della Sede o di altro sanitario all'uopo delegato, provvedono direttamente le Sedi, ad eccezione - per quanto riguarda la competenza decisionale - delle carrozzelle a motore (a scoppio ed elettrico), di quelle munite di dispositivo per la stazione eretta, per la concessione dei quali delibera il Comitato tecnico grandi invalidi.

Alla fornitura degli orologi tattili provvede la Direzione generale.

Art. 16

(attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche)

Agli invalidi portatori di lesioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 15 sono concessi "una tantum", a richiesta, scivoli e/o montacarichi sotto forma di assunzione della spesa per la loro costruzione ed installazione.

In merito alla concessione della prestazione delibera il Comitato tecnico grandi invalidi previo esame del progetto d'opera conforme alle disposizione di legge vigenti e del preventivo di spesa, corredati da parere dell'Ufficio tecnico dell'Ispettorato regionale.

Art. 17

(attrezzature per ginnastica funzionale)

Ad invalidi di esiti di lesioni vertebrali mieliche comportanti paraplegia o tetraplegia flaccida o spastica, dipendenti da infortunio o tecnopatia, potranno essere concessi, a richiesta, attrezzi atti a mantenere, per quanto possibile, il tono muscolare (bicicletta statica, parallele simmetriche, molle di estensione, pesi, tappetini in gommapiuma).

Alla fornitura di cui sopra provvedono direttamente le Sedi su prescrizione del coordinatore medico della Sede o di altro sanitario all'uopo delegato.

TITOLI III

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 18

(prescrizione, collaudo e controllo)

Alla prescrizione delle protesi, degli apparecchi e dei presidi in genere provvedono le Sedi a norma degli articoli 2 e 14 delle presenti istruzioni.

All'atto della consegna del presidio all'invalido il coordinatore medico della Sede o altro sanitario all'uopo delegato provvede ad un collaudo atto ad accertare se il presidio stesso sia stato costruito con materiale della qualità fissata nella prescrizione se sia rifinito a regola d'arte e se sia tecnicamente idoneo a perseguire lo scopo per il quale è stato fornito, e soprattutto, se sia ben tollerato dall'invalido.

Anche per quanto attiene alla prescrizione dei presidi particolari di cui agli articoli 15 e 17

(15)

provvedono le Sedi; il tipo di presidio da fornire deve essere individuato dal coordinatore medico della Sede o, da altro sanitario all'uopo delegato, in relazione alle condizioni fisiche e psichiche dell'invalido; sarà cura dello stesso sanitario, a consegna avvenuta, verificare la corrispondenza del presidio alla prescrizione.

Relativamente alle carrozzelle deve essere acquisito atto di consegna, unitamente all'impegno di non alienare il presidio stesso;

Per quanto attiene ai presidi di cui all'art. 16 la Sede provvederà - ad opera ultimata e prima dell'assunzione della spesa - ad un controllo atto ad accertare l'esecuzione dell'opera stessa in conformità al progetto esaminato dal Comitato tecnico grandi invalidi curando, per quanto attiene ai montacarichi, che l'assunzione della spesa avvenga successivamente al collaudo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Tutti i dati relativi al tipo di protesi, di apparecchio o di presidio fornito, alla data di consegna, al termine di scadenza, ai rinnovi ed alle riparazioni e modifiche devono essere annotati sulla scheda di protesi.

Art. 19 (fornitura)

Alla fornitura delle protesi, degli apparecchi e dei presidi provvede l'INAIL direttamente o attraverso ditte fornitrici.

Per comprovati motivi di necessità e urgenza, l'invalido che ne faccia richiesta può essere autorizzato a provvedere direttamente all'acquisto, con l'avvertenza che il rimborso della spesa da lui sostenuta non potrà in nessun caso eccedere l'onere che avrebbe affrontato l'INAIL per la fornitura diretta.

Il rimborso stesso è subordinato al collaudo o al controllo di cui all'articolo 18.

Art. 20

(manutenzione e riparazione)

Le riparazioni delle protesi, degli apparecchi e dei presidi sono eseguite a cura ed a spese dell'INAIL alla cui Sede territorialmente competente essi vanno presentati.

La ordinaria manutenzione e le piccole riparazioni intese a conservare in buone condizioni le protesi, gli apparecchi ed i presidi forniti, come pure il rifornimento periodico degli elementi necessari al loro funzionamento, sono a carico dell'invalido.

Art. 21 (rinnovi e modifiche)

A richiesta degli interessati puo essere disposto il rinnovi totale o parziale o la modifica del presidio in dotazione.

Gli invalidi, all'atto della richiesta, devono dimostrare che il presidio non è più usabile o e bisognevole di riparazione o di modifica.

Il rinnovo e subordinato alle seguenti condizioni:

a) che il presidio sia ancora necessario;

b) che sia trascorso il termine di rinnovo previsto per ogni presidio o per ciascuna parte di esso, salvo che ricorrano particolari condizioni di ambiente o di lavoro o fisiche dell'invalido che determinino una più rapida usura o non rispondenza del presidio;

(16)

c) che la riparazione non sia economicamente conveniente.

La modifica è subordinata alla possibilità di un uso più proficuo ed efficiente del presidio in presenza di mutate condizioni di ambiente, di lavoro, fisiche dell'invalido e che la stessa sia economicamente conveniente.

I relativi provvedimenti sono adottati direttamente dalle Sedi.

Art. 22

(termini per il rinnovo)

parrucche 2 anni

occhiali correttivi 1 anno

occhiali protettivi affumicati 2 anni

lenti a contatto 3 anni

protesi oculari in vetro 1 anno

protesi oculari in resina 5 anni

apparecchio elettroacustico 6 anni

apparecchio elettrofonetico 6 anni

apparecchi tutori per alterazioni vertebrali

(minerve, busti ortopedici, etc.) 2 anni protesi estetica per amputato di arto superiore 5 anni protesi lavorativa per amputato di arto

superiore 4 anni

protesi mioelettrica per arto superiore 6 anni protesi estetica per amputazione parziale di

mano 2 anni

tutori ortopedici per arto superiore 4 anni tutori ortopedici per arto inferiore 3 anni guanti in filo ritorto o in pelle protettiva o

cosmetici 1 anno

protesi per amputato di coscia o

disarticolazione alla coxo-femorale 4 anni protesi tradizionale per amputato di gamba 4 anni protesi a contatto totale per amputato di

gamba 4 anni

protesi per piede 2 anni

protesi modulare 5 anni

calzature ortopediche, calzature di

rivestimento, calzature di accompagno 1 anno

risuolatura 6 mesi

imbottitura 6 mesi

coprimoncone di lana 6 mesi

maglia tubolare per moncone 6 mesi

parti in plastica 3 anni

parti in cuoio o in metallo 2 anni

parti in celluloide 2 anni

plantari metallici 2 anni

(17)

Presidi particolari Carrozzelle:

Art. 23 (casi non previsti)

Eventuali richieste di protesi, di apparecchi e di presidi in genere non previsti dalla presente normativa devono essere sottoposte al Comitato esecutivo cui è riservata ogni decisione in merito.

allegato n. 2 alla circ. n. 33/1984

Prestazioni economiche accessorie a favore degli invalidi del lavoro che necessitano di assistenza protesica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 19 settembre 1983 ... omissis ...

d e l i b e r a

di erogare agli invalidi del lavoro, per la fornitura e l'adattamento di protesi e presidi speciali ed eventuali accertamenti, oltre il trattamento economico previsto per gli assicurati invitati presso gli Uffici per accertamenti medico-legali e amministrativi, il rimborso delle spese di viaggio commisurate al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo, valutate le difficoltà di deambulazione e movimento dell'assicurato.

All. n. 3 alla circ. n. 33/1984

Fornitura di protesi, apparecchi, presidi vari a favore degli invalidi del lavoro - Procedure di acquisto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

plantari in cuoio o in sughero 1 anno

bastoni di vario tipo 5 anni

puntale di gomma per bastoni secondo usura

chiave registrazione protesi 4 anni

da casa 6 anni

da passeggio 6 anni

con dispositivo per stazione eretta 6 anni

con motore a scoppio 10 anni

con motore elettrico 6 anni

camere d'aria per carrozzelle secondo usura

copertoni per carrozzelle secondo usura

ventriere, calze elastiche e simili 6 mesi

cinti erniari 1 anno

(18)

nella seduta del 19 settembre 1983 ... omissis ...

d e l i b e r a

1) il recepimento in via di principio del nomenclatore tariffario di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1980 e successive modificazioni ed aggiornamenti, come base tecnica per la fornitura delle protesi e dei presidi, secondo i limiti di prezzo ivi determinati;

2) l'adozione delle seguenti procedure per la fornitura delle prestazioni in esame:

a) formazione ed aggiornamento periodico a cura dei singoli Ispettorati di un elenco di ditte a livello regionale disposte a fornire le prestazioni, nel rispetto dei prezzi fissati dal suddetto nomenclatore, con le dovute garanzie di qualità dei prodotti, previa formulazione dei criteri per la formazione degli elenchi da parte della Direzione generale, che dovrà ispirarsi ai principi della massima pubblicizzazione;

b) avvio degli invalidi alle ditte prescelte, tenuto anche conto delle preferenze dai medesimi manifestate.

all. n. 4 alla circ. n. 33/1984

MODULO 114-I "REGISTRO DELLE PRESTAZIONI PROTETICHE"

E' stata predisposta una nuova edizione del mod. 114-I "Registro delle prestazioni protetiche"

per meglio rispondere alle nuove esigenze operative.

Su di esso vanno annotate tutte le protesi ed i presidi concessi sia come prestazioni assicurative di cui al titolo I del nuovo testo delle "Istruzioni per la fornitura di protesi, di apparecchi e di presidi vari agli invalidi del lavoro" sia come prestazioni integrative di cui al II titolo del sopracitato nuovo testo.

Tenuto conto che i dati relativi alle prestazioni integrative sono oggetto di rilevazioni statistiche separate è consigliabile che le relative annotazioni siano riportate in rosso.

In detto registro devono essere riportati i seguenti dati:

Colonna 1 - Numero d'ordine della prestazione concessa che dovrà essere riportata anche sulla scheda 115-I alla prima colonna.

Colonna 2 - Numero di infortunio o di rendita.

Colonna 3 - Codice delle gestioni (vedi codice amministrativo 2).

Colonna 4 - Cognome e nome dell'invalido.

Colonna 5 - Specie della fornitura.

Al fine di facilitare la rilevazione statistica degli apparecchi e delle protesi fornite ai sensi del titolo I del nuovo testo delle Istruzioni per la fornitura di protesi, dovrà essere utilizzata la nomenclatura riportata sul modulo 42-SS "Protesi fornite nell'anno 19..".

Colonne 6/7 - N. Fornitura o Rinnovo/Riparazione. Con una X verrà contrassegnata la colonna che interessa. MODULO 115-I "SCHEDA DELLE PRESTAZIONI PROTETICHE"

(19)

La nuova scheda è stata predisposta nominativa perchè possa comprendere i vari presidi protetici concessi all'invalido in dipendenza di uno o due infortuni e/o malattie professionali anche se di diversa gestione, ivi compresi quelli di competenza della speciale gestione in cui all'articolo 178 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

La stessa che assume anche una funzione di supporto contabile offre opportune garanzie: la numerazione delle schede intestate all'invalido, la firma del preposto che andrà riportata sulla copertina mod. 10-I/CIDI o sulla sopracopertina mod. 30-I o sulla sopracopertina per pratica di invalidi mod. 59-I.

La scheda si compone di due facciate: la prima riguarda le iniziali concessioni: la seconda i rinnovi e/o le riparazioni.

La prima facciata e predisposta per raccogliere i seguenti dati:

La parte sottostante va utilizzata:

1) nella ipotesi che l'assicurato abbia subito o subisca successivamente altro evento lesivo, che comporti la concessione di altro/i presidi;

2) nell'ipotesi che l'assicurato per lo stesso evento abbia diritto a piu protesi non va utilizzato il secondo spazio relativo ai dati indicati.

La seconda facciata è composta di due sezioni: la prima riguarda i rinnovi; la seconda le riparazioni e le parziali sostituzioni delle protesi fornite.

N...

numero progressivo delle schede che di volta in volta potranno essere intestate

all'assicurato;

Sede di denominazione dell'unità territoriale;

Cognome e nome dell'assicurato indirizzo dati anagrafici riguardanti l'assicurato;

Il preposto data e firma da apporre all'atto della istituzione della scheda;

Gest..Inf/MP n...del....RD.

n...del... dati indicativi del caso;

Postumi e note di carattere medico da compilare a cura del coordinatore medico o di altro sanitario all'uopo delegato;

N. d'ordine di protocollo protesi concessa

numero d'ordine della prestazione rilevabile dal mod. 114-I "Registro delle prestazioni protesiche";

Specie della fornitura tipo di protesi o di apparecchio fornito come da mod. 127-I;

Ditta fornitrice denominazione o ragione sociale del fornitore;

Data collaudo - scadenza

sulla prima riga va indicata la data di collaudo, sulla seconda riga la data di scadenza della garanzia sulla durata del presidio;

Fattura n.... data

sulla prima riga il numero della fattura trasmessa dal fornitore, sulla seconda riga la data della fattura;

Importo liquidatore- firma somma da liquidare;

data di pagamento- n. ordinativo sigla del liquidatore;

Visto contabile sigla dell'operatore di contabilità;

(20)

Va compilata con le stesse modalità di cui alla prima facciata, salvo riportare negli spazi predisposti il numero del caso e la gestione.

MODULO 42 - SS "PROTESI FORNITE NELL'ANNO 19.."

Sulla base dei principi informatori del nomenclatore tariffario è stata predisposta una edizione aggiornata del mod. 42-SS "Protesi fornite nell'anno 19..".

L'aggiornamento riflette la prima parte del modello in parola "Specie della fornitura" ove è stato riportato un più razionale raggruppamento delle protesi e/o apparecchi forniti.

Come per il passato in mod. 42-SS non va utilizzato per le rilevazioni statistiche delle protesi o presidi a carico della speciale gestione di cui all'art. 178 del Testo Unico citato.

All. n. 5 alla circ. n. 33/1984

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI PROTETICHE 1 - Ufficio o settore infortuni/rendite.

1.1 - Annota sul mod. 114-I "Registro delle prestazioni protetiche" i dati rilevabili dalla

"Richiesta di prestazioni per l'assicurato" mod. 127-I rilasciata per la fornitura di protesi o di altro presidio.

1.2 - Intesta il mod. 115-I "Scheda delle prestazioni protetiche" riportando anche i dati indicativi del caso.

1.3 - Appone sulla "Copertina di infortunio e di malattia professionale" mod. 10-I, ovvero quando sia stata costituita una rendita di inabilità sulla "Sopracopertina di infortunio con rendita di inabilità" mod. 30-I o sulla sopracopertina per pratica di invalidi mod. 59-I la data seguita dalla dicitura "Istituita scheda delle prestazioni protetiche".

1.4 - Sottopone contestualmente la pratica e la scheda alla firma del preposto all'Ufficio o Settore di lavoro.

1.5 - Invia la scheda, unitamente al fascicolo sanitario al coordinatore medico per le annotazioni di competenza.

1.6 - Indica negli appositi spazi della scheda: lo stesso numero di ordine di cui al mod. 114-I la specie della fornitura concessa, la ditta fornitrice, la data del collaudo allorchè sia stato effettuato e la data di scadenza della garanzia sulla durata del presidio.

1.7 - Provvede, ricevute le fatture dall'Ufficio affari generali, a controllare la esattezza degli addebiti in relazione alle prestazioni indicate ed al codice del nomenclatore tariffario riportato sul foglio b del mod. 127-I.

1.8 - Trascrive nell'apposito spazio il numero della fattura e la data della stessa nonche l'ammontare del pagamento da effettuare alla officina ortopedica seguito dalla sigla del liquidatore.

1.9 - Trasmette all'Ufficio o Settore contabilità la scheda e tutta la documentazione utile al pagamento.

2. Ufficio o settore contabilità

2.1 - Provvede, dopo i controlli di competenza, al pagamento indicando nell'apposito spazio, la data del pagamento ed il numero dell'ordinativo di pagamento, seguito dalla sigla

(21)

dell'operatore.

ADEMPIMENTI RELATIVI AL RINNOVO O RIPARAZIONE DI PRESTAZIONI PROTETICHE 3 Ufficio o Settore infortuni/rendite.

3.1 - Annota sul mod. 114-I "Registro delle prestazioni protetiche" i dati rilevabili dalla

"Richiesta di prestazioni per l'assicurato", mod. 127-I rilasciata per il rinnovo o riparazione di protesi e di altro presidio.

3.2 - Riporta nell'apposito spazio del mod. 115-I "Scheda delle prestazioni protetiche" lo stesso numero d'ordine di cui al mod. 114-I e nei successivi il codice di gestione, il numero di infortunio e il tipo di prestazione della quale si concede il rinnovo o riparazione, la ditta fornitrice, la data del collaudo allorchè sia stato effettuato e la data di scadenza della garanzia sulla durata del presidio.

3.3 - Vedi punti 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2 - 2.1 - di cui agli adempimenti relativi alla prima fornitura.

Allegato n.6 alla circ. n. 33/1984

REGISTRO DELLE PRESTAZIONI PROTETICHE

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