• Non ci sono risultati.

264 e successive modificazioni e integrazioni, la nuova misura dell'assegno giornaliero è pari a L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "264 e successive modificazioni e integrazioni, la nuova misura dell'assegno giornaliero è pari a L"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 13 dell'11 marzo 1982

Oggetto: D.M. 4 maggio 1981 - Misura dell'assegno giornaliero dei lavoratori dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana -

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 maggio 1981 (all. 1) è stato stabilito che, nel periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983, per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni, la nuova misura dell'assegno giornaliero è pari a L. 7.350.

Detta misura resta soggetta alla contribuzione infortuni del 5%, mentre le eventuali integrazioni di detto assegno rimangono assoggettate alla tassazione ordinaria stabilita con D.M. 14 novembre 1978.

Si intendono confermate - in quanto non contrastanti con la presente - le disposizioni impartite con circolare n. 88/1976.

Si precisa, infine, che il predetto decreto - secondo quanto accertato presso le competenti Autorità - non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e pertanto può avere immediata attuazione.

Allegato alla circolare n. 13/1982

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTI gli artt. 59 e 61 della Legge 29.4.1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

VISTI gli artt. 1 e 3 della Legge 6 agosto 1975, n.418 che prevedono l'aumento, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT sia dell'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e sia dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capocantiere e del vice- capocantiere, assunti dagli Enti gestori;

VISTO il D.M. 12.12.1977 (pubblicato sulla G.U. del 9.1.78, n. 8) che, per il periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1979, ha fissato in L. 4.095 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 10.620 e L. 9.295 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa, rispettivamente, per il capocantiere ed il vice-capocantiere;

VISTO il D.M. 28.6.1979 (pubblicato sulla G.U. del 6.10.79, n.274) che, per il periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1981, ha fissato in L. 5.520 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in lire 14.715 e L.12.875 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa, rispettivamente, per il capocantiere ed il vice-capocantiere;

RILEVATO, in base ai criteri fissati dalla legge 6 agosto 1975 n.418, già citata, un aumento percentuale medio del costo della vita nell'ultimo biennio pari al 33,24%;

VISTO l'art. 23 della legge 21.12.1978, n. 845 che ha disposto la soppressione del "Fondo per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori";

VISTO l'art. 24 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria 1981);

CONSIDERATO che occorre procedere, per il biennio 1° luglio 1981 - 30 giugno 1983, all'adeguamento dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, nonché dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capocantiere e del vice-capocantiere;

CONSIDERATO altresì che, sulla base della predetta percentuale ottenuta (33,24%), l'aumento dell'assegno giornaliero previsto per i lavoratori avviati ai cantieri è di L.1.830, mentre l'aumento dei

(2)

contributi per la tutela previdenziale ed assicurativa e per il trattamento economico del capocantiere e del vice-capocantiere è, rispettivamente, di lire 4.890 e L.4.280;

D E C R E T A Art. 1

Per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni nel periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983 l'assegno giornaliero aumenta da L. 5.520 a L.7.350.

Art. 2

La misura dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa del capocantiere e del vice-capocantiere, assunti dagli Enti gestori, per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983, aumenta, rispettivamente da L. 14.715 a L. 19.605 e da L. 12.875 a L.17.155 giornaliere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Riferimenti

Documenti correlati

Sebbene il legislatore promotore della legge nel 1999 avesse mantenuto come stella polare nella produzione della norma il concetto cardine dell’efficientamento e del miglio-

I fabbricati presentano una tipologia in linea e sono disposti lungo lasse longitudinale nord-sud; ogni alloggio ha due affacci: la zona notte è disposta ad est e quella giorno

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare. Nuova

418, che prevedono l'aumento, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato

3.000 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e prevede l'aumento dell'assegno stesso, ogni biennio, con decorrenza 1° luglio 1977, in misura

Documento: Circolare n. 397, l'erogazione ai centralinisti telefonici privi della vista, occupati in forza della leggi sul collocamento obbligatorio, di una indennità

Si precisa inoltre che il Consorzio non ha contabilizzato le imposte anticipate pari ad € 85.846 relative alle perdite fiscali utilizzabili in compensazione dei