Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 13 dell'11 marzo 1982
Oggetto: D.M. 4 maggio 1981 - Misura dell'assegno giornaliero dei lavoratori dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana -
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 maggio 1981 (all. 1) è stato stabilito che, nel periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983, per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni, la nuova misura dell'assegno giornaliero è pari a L. 7.350.
Detta misura resta soggetta alla contribuzione infortuni del 5%, mentre le eventuali integrazioni di detto assegno rimangono assoggettate alla tassazione ordinaria stabilita con D.M. 14 novembre 1978.
Si intendono confermate - in quanto non contrastanti con la presente - le disposizioni impartite con circolare n. 88/1976.
Si precisa, infine, che il predetto decreto - secondo quanto accertato presso le competenti Autorità - non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e pertanto può avere immediata attuazione.
Allegato alla circolare n. 13/1982
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTI gli artt. 59 e 61 della Legge 29.4.1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;
VISTI gli artt. 1 e 3 della Legge 6 agosto 1975, n.418 che prevedono l'aumento, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT sia dell'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e sia dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capocantiere e del vice- capocantiere, assunti dagli Enti gestori;
VISTO il D.M. 12.12.1977 (pubblicato sulla G.U. del 9.1.78, n. 8) che, per il periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1979, ha fissato in L. 4.095 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 10.620 e L. 9.295 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa, rispettivamente, per il capocantiere ed il vice-capocantiere;
VISTO il D.M. 28.6.1979 (pubblicato sulla G.U. del 6.10.79, n.274) che, per il periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1981, ha fissato in L. 5.520 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in lire 14.715 e L.12.875 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa, rispettivamente, per il capocantiere ed il vice-capocantiere;
RILEVATO, in base ai criteri fissati dalla legge 6 agosto 1975 n.418, già citata, un aumento percentuale medio del costo della vita nell'ultimo biennio pari al 33,24%;
VISTO l'art. 23 della legge 21.12.1978, n. 845 che ha disposto la soppressione del "Fondo per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori";
VISTO l'art. 24 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria 1981);
CONSIDERATO che occorre procedere, per il biennio 1° luglio 1981 - 30 giugno 1983, all'adeguamento dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, nonché dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capocantiere e del vice-capocantiere;
CONSIDERATO altresì che, sulla base della predetta percentuale ottenuta (33,24%), l'aumento dell'assegno giornaliero previsto per i lavoratori avviati ai cantieri è di L.1.830, mentre l'aumento dei
contributi per la tutela previdenziale ed assicurativa e per il trattamento economico del capocantiere e del vice-capocantiere è, rispettivamente, di lire 4.890 e L.4.280;
D E C R E T A Art. 1
Per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni nel periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983 l'assegno giornaliero aumenta da L. 5.520 a L.7.350.
Art. 2
La misura dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa del capocantiere e del vice-capocantiere, assunti dagli Enti gestori, per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983, aumenta, rispettivamente da L. 14.715 a L. 19.605 e da L. 12.875 a L.17.155 giornaliere.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.