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24 del 27 aprile 1990 Oggetto: Retribuzioni convenzionali ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 24 del 27 aprile 1990

Oggetto: Retribuzioni convenzionali ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare. Nuova retribuzione convenzionale per l'anno 1990.

Alcune associazioni di datori di lavoro hanno manifestato perplessità in ordine a quanto esposto al secondo capoverso della prima pagina della circolare n. 42/1989, laddove è stabilito che la retribuzione convenzionale, valevole ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare, è riferita alle giornate di effettiva presenza al lavoro e che nel computo di dette giornate sono considerate non solo quelle in cui il lavoratore presta effettivamente la sua opera ma anche quelle che vengono retribuite in forza di legge o di contratto.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interessato anch'esso alla questione, ha chiarito che il suddetto criterio ha formato oggetto di costante orientamento soltanto rispetto al rapporto di lavoro subordinato nel quale la base imponibile viene determinata, come è noto, dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Nel caso dei familiari in parola, invece, stante la peculiarità del rapporto di collaborazione familiare, manca una retribuzione effettiva stabilita da legge o da contratto e, pertanto, il contributo deve necessariamente essere versato, sulla base della retribuzione convenzionale, soltanto per le giornate in cui il lavoratore è fisicamente presente nel posto di lavoro e non anche per quelle di "assenza retribuita" quali ferie, festività, permessi, ecc.. Poiché si ritiene di poter condividere tali indicazioni, quanto esposto al riguardo nella menzionata circolare n. 42/1989 va considerato abrogato e sostituito dalla interpretazione ministeriale anzidetta.

Si fa, inoltre, presente che la retribuzione convenzionale computabile ad ogni effetto per i soggetti in parola e fissata, dal 1° gennaio 1990, in L. 42.560 giornaliere, in conformità all'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1988 secondo il quale, a partire dalla citata data del 1° gennaio 1990, la suddetta retribuzione seguirà automaticamente le variazioni apportate alla retribuzione annua per la rivalutazione delle rendite ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

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