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98/1975, indicata come data di cessazione della rendita sul mod

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 24 del 20 marzo 1991

Oggetto: Liquidazione in capitale della rendita ai sensi dell'articolo 75 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Valore capitale da devolvere in eredità.

Al fine di disciplinare, in maniera chiara ed univoca, i casi in cui l'importo della rendita liquidata in capitale ai sensi dell'articolo 75 del Testo Unico debba essere devoluto in eredità a seguito del decesso del titolare, si impartiscono le seguenti istruzioni.

Innanzitutto, a modifica di quanto disposto con la lettera ai Signori Direttori degli Ispettorati regionali del 7 novembre 1984, si stabilisce che anche in tale ipotesi il caso sia segnalato secondo l'attuale procedura meccanizzata per le rendite al Servizio meccanizzazione, con le eccezioni delle due fattispecie espressamente previste alla pagina 3.

Ai fini della individuazione della data di riferimento del calcolo del valore capitale, occorre distinguere le seguenti eventualità:

1) che il decesso del reddituario si verifichi dopo l'ultimo procedimento revisionale:

la data di riferimento del calcolo del valore capitale è quella fissata dalla circolare n. 98/1975, indicata come data di cessazione della rendita sul mod. 1/S M Prest. ai sensi della circolare n. 63/1975 e del Notiziario n. 11/1974 e precisamente:

- nel caso che all'atto del procedimento revisionale si riscontri un peggioramento dei postumi, il primo mese successivo alla data in cui l'assicurato ha avanzato la domanda ovvero l'Istituto ha inviato il modulo di invito a visita;

- nel caso che, nel corso del procedimento in questione, si riscontri un miglioramento dei postumi, il primo mese successivo alla data in cui l'Istituto comunica il risultato conclusivo della revisione tramite mod.

1/SM Prest.

Ove il decesso del reddituario intervenga in data anteriore a quella di decorrenza del provvedimento di liquidazione in capitale, deve essere assunta come data di riferimento del relativo calcolo la data del decesso. E ciò anche se l'esito della visita non sia stato ancora notificato all'interessato.

2) che il decesso si verifichi dopo la "cristallizzazione" della rendita per scadenza dei termini stabiliti (13 anni + 210 giorni per gli infortuni e 16 anni + 210 giorni per le malattie professionali) dalla data della relativa costituzione senza che sia stato esperito l'ultimo procedimento revisionale: la data di riferimento del calcolo del valore capitale è quella di decorrenza della prima rata successiva alla comunicazione all'interessato -sempre tramite mod. 1/S M Prest.- del provvedimento di liquidazione in capitale adottato nei suoi confronti.

Qualora il decesso intervenga dopo la scadenza dei detti termini e prima della relativa comunicazione, deve essere assunta come data di riferimento quella del decesso.

3) che il decesso si verifichi a decennio (o quindicennio) maturato, entro il successivo triennio prescrizionale senza che sia stato esperito l'ultimo procedimento revisionale:

- ove dalle risultanze degli atti di cui è in possesso, il medico ritenga sussistenti le condizioni previste dall'articolo 75 del Testo Unico (danno permanente compreso tra l'11% ed il 15% ormai immodificabile), si procede alla liquidazione in capitale della rendita con riferimento alla data del decesso.

Ai superstiti va inviata la dovuta comunicazione con il modulo anzidetto e va loro corrisposta la relativa somma in eredità;

- nell'ipotesi che non sia possibile un attendibile giudizio medico sulla immodificabilità dei postumi, si cessa la rendita per morte senza far luogo a liquidazione in capitale.

In base alle vigenti disposizioni, come è noto, nell'anno in cui si effettua la rivalutazione delle rendite i casi di liquidazione in capitale che dovrebbero essere segnalati al Servizio meccanizzazione dopo il rateo di

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aprile vengono tenuti in sospeso per essere messi in pagamento dopo il 30 giugno successivo, aggiornati in base al minimale in vigore dal 1° luglio.

Tale procedura non può trovare applicazione per le ipotesi oggetto della presente circolare, in quanto il valore capitale stesso non può essere riferito a data successiva a quella della morte dell'assicurato e la base retributiva da assumere per il calcolo deve essere quella a tale data in vigore.

Al riguardo si possono verificare due ipotesi:

- la Sede, dopo aver segnalato il caso al Servizio meccanizzazione per la capitalizzazione, viene a conoscenza del decesso dell'assicurato avvenuto prima del 1° luglio: si deve azzerare telefonicamente il relativo importo, segnalando la cessazione della rendita per morte al Servizio meccanizzazione e chiedere il nuovo valore capitale riferito alla data del decesso;

- la Sede, prima di aver segnalato il caso al Servizio meccanizzazione per la capitalizzazione, viene a conoscenza del decesso dell'assicurato avvenuta prima del 1° luglio: si deve segnalare la cessazione del caso per morte al Servizio meccanizzazione e chiedere il calcolo del valore capitale riferito alla data del decesso.

In entrambe le ipotesi anzidette il calcolo del valore capitale va richiesto fuori della procedura meccanizzata per le rendite, a mezzo lettera diretta alla Consulenza statistico-attuariale nella quale vanno indicati i seguenti dati:

- Sede N. codice

- Cognome e nome dell'infortunato - N. rendita e controcodice

- gestione

- data di infortunio

- data di costituzione della rendita

- data di riferimento del calcolo (quella della morte) - grado di inabilità iniziale e finale

- data di nascita dell'infortunato

- specie e data di nascita degli aventi diritto alle quote integrative.

Resta inteso che il valore capitale viene corrisposto al netto dei ratei eventualmente erogati dopo la data di cessazione della rendita.

A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali da considerarsi come interessi compensativi che non presuppongono dunque alcuna intimazione o messa in mora, afferenti il periodo intercorrente fra il giorno di riferimento del calcolo e quello dell'effettivo saldo.

Eventuali fattispecie che presentino motivi di perplessità dovranno essere sottoposte a questa Direzione Generale - Servizio prestazioni assicurative.

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