Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 1 del 12 gennaio 1981
Oggetto: Tecnici di radiologia: retribuzione da assumere a base per il calcolo della rendita.
È noto che la questione concernente la retribuzione da assumere a base per il calcolo della rendita in favore dei tecnici di radiologia, da tempo dibattuta per i problemi di ordine interpretativo posti dall'articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è regolata dalle disposizioni contenute nella circolare n. 7/1973 che - attribuendo alle previsioni della citata legge 1103 carattere integrativo - rinvia alla normativa dettata dal Testo Unico la determinazione della prestazione in parola.
Tale indirizzo, che è stato a lungo contestato e che ha dato sovente luogo a controversie giudiziarie risoltesi a volte con decisioni contrarie all'Istituto, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il rinvio alle norme contenute nella legge 93/1958, operato dalla legge 1103, deve ritenersi limitato alle sole disposizioni aventi carattere "normativo" con esclusione di quelle aventi valore
"economico".
Pertanto, è confermata la linea di condotta sin dall'inizio seguita dall'Istituto secondo la quale le rendite spettanti ai tecnici di radiologia ed agli allievi dei relativi corsi, debbono essere determinate secondo i criteri posti dagli articoli nn. 116 e 118 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: le fattispecie tuttora pendenti dovranno essere definite in conformità a dette indicazioni.
Invece, le rendite costituite, a seguito di sentenze passate in giudicato, in base alla normativa dettata dalla legge 93/1958 dovranno necessariamente essere mantenute ai livelli indicati dal Magistrato e coerentemente essere adeguate nel tempo alle retribuzioni rivalutate con gli appositi decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47.