• Non ci sono risultati.

1 del 12 gennaio 1981 Oggetto: Tecnici di radiologia: retribuzione da assumere a base per il calcolo della rendita

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 del 12 gennaio 1981 Oggetto: Tecnici di radiologia: retribuzione da assumere a base per il calcolo della rendita"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 1 del 12 gennaio 1981

Oggetto: Tecnici di radiologia: retribuzione da assumere a base per il calcolo della rendita.

È noto che la questione concernente la retribuzione da assumere a base per il calcolo della rendita in favore dei tecnici di radiologia, da tempo dibattuta per i problemi di ordine interpretativo posti dall'articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è regolata dalle disposizioni contenute nella circolare n. 7/1973 che - attribuendo alle previsioni della citata legge 1103 carattere integrativo - rinvia alla normativa dettata dal Testo Unico la determinazione della prestazione in parola.

Tale indirizzo, che è stato a lungo contestato e che ha dato sovente luogo a controversie giudiziarie risoltesi a volte con decisioni contrarie all'Istituto, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il rinvio alle norme contenute nella legge 93/1958, operato dalla legge 1103, deve ritenersi limitato alle sole disposizioni aventi carattere "normativo" con esclusione di quelle aventi valore

"economico".

Pertanto, è confermata la linea di condotta sin dall'inizio seguita dall'Istituto secondo la quale le rendite spettanti ai tecnici di radiologia ed agli allievi dei relativi corsi, debbono essere determinate secondo i criteri posti dagli articoli nn. 116 e 118 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: le fattispecie tuttora pendenti dovranno essere definite in conformità a dette indicazioni.

Invece, le rendite costituite, a seguito di sentenze passate in giudicato, in base alla normativa dettata dalla legge 93/1958 dovranno necessariamente essere mantenute ai livelli indicati dal Magistrato e coerentemente essere adeguate nel tempo alle retribuzioni rivalutate con gli appositi decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47.

Riferimenti

Documenti correlati

Analogamente ai criteri seguiti negli anni precedenti, la nuova retribuzione va assunta per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per

Attesa la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite, al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali

64/1987, si comunica che, con effetto dal 1° luglio 1987, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da

25, la retribuzione convenzionale annua, da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica nelle

Rimane pertanto confermata la disciplina in atto precedentemente alla emanazione della legge citata, secondo la quale le rendite spettanti ai tecnici di

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale

Oggetto: Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa

Con riferimento alla RDO in oggetto, preso atto del mancato riscontro alla richiesta di documentazione formulata in data 15 gennaio 2019 prot.. 764, il seggio