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(1)1 CONVENZIONE tra la FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” (di seguito “Fondazione

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1 CONVENZIONE

tra

la FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” (di seguito “Fondazione”), con sede in Via Venezian 1, 20133 Milano, codice fiscale n. 80018230153, partita IVA n. 04376350155, in persona del Direttore Generale, dott. Gerolamo Corno

e

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per la Lombardia (di seguito denominata "INAIL”) con sede in Corso di Porta Nuova, 19, Codice Fiscale n. 01165400589, nella persona del Direttore Regionale della Lombardia, dott. Antonio Traficante

Premesso

 che in data 15 giugno 2011 la Fondazione ha approvato lo studio clinico dal titolo

“BioMILD: studio prospettico sull’efficacia dei microRNA plasmatici come test di prima linea per la diagnosi precoce del cancro polmonare” (lo “Studio”), da svolgersi presso la s.c. Chirurgia Toracica della Fondazione;

 che lo Studio prevede quale criterio di inclusione la pregressa esposizione professionale ad agenti cancerogeni quali l’amianto da parte dei soggetti arruolabili;

 che la Fondazione ha manifestato la volontà di attivare una collaborazione con INAIL in quanto unica realtà istituzionale in grado di identificare i soggetti con vera esposizione professionale ad amianto;

 che con nota 28 marzo 2013, INAIL ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con la Fondazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione vengono regolamentati i rapporti tra la Fondazione e l’INAIL nell’ambito della collaborazione scientifica, finalizzata ad attuare un programma di sorveglianza sanitaria di diagnosi precoce del carcinoma polmonare.

Responsabili scientifici della collaborazione sono il dott. Ugo Pastorino, Direttore della s.c.

Chirurgia Toracica per la Fondazione e la dott.ssa Tiziana Taroppio, Sovrintendente Medico Regionale, per INAIL

E’ fatta salva la facoltà che ciascuna delle parti, durante la vigenza della presente convenzione, sostituisca, in via unilaterale, i rispettivi responsabili scientifici.

Art. 2 – Obblighi delle Parti La Fondazione si impegna a:

 arruolare 4000 forti fumatori in un arco temporale di due anni che verranno sottoposti a TAC basale del torace, spirometria e prelievo di sangue per il miRNA test;

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 valutare se l’esame dei miRNA nel plasma sia in grado di migliorare l’efficacia della TAC spirale nella diagnosi precoce del cancro polmonare in individui ad alto rischio.

INAIL si impegna ad inviare, ad un numero massimo di 1000 lavoratori o ex lavoratori, di età compresa tra i 60 e i 75 anni, residenti nel comune di Milano o in comuni limitrofi, per i quali è stata certificata l’esposizione ad amianto, una comunicazione riservata, il cui testo è allegato (all.

A) e costituisce parte integrante della presente convenzione, con la quale gli interessati verranno informati sull’esistenza di una collaborazione, tra l’INAIL e la Fondazione, avente lo scopo di attuare un programma di sorveglianza sanitaria di diagnosi precoce del carcinoma polmonare, che prevede la possibilità di sottoporsi ad accertamenti sanitari a fini preventivi.

Tale comunicazione verrà inviata da Inail, secondo un piano di spedizione concordato con la Fondazione.

Art.3 – Costituzione del Gruppo di lavoro

A tal fine INAIL e Fondazione si impegnano a costituire un gruppo di lavoro, così composto:

per Inail: dott.ssa Tiziana Taroppio (responsabile sanitario) e dott.ssa Anna Bechis (funzionario amministrativo);

per la Fondazione: dott. Ugo Pastorino, Direttore s.c. Chirurgia Toracica, e dott. Stefano Sestini, Collaboratore Professionale presso la medesima struttura.

Il Gruppo di Lavoro così composto seguirà, attraverso incontri periodici di verifica, da tenersi a cadenza semestrale, tutte le fasi del progetto.

Art. 4 – Riservatezza

Le Parti, nelle persone dei Responsabili Scientifici, si impegnano a mantenere tutti i dati, informazioni, notizie e documenti forniti dall’altra Parte nonché i metodi e i sistemi utilizzati per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, nella più assoluta e completa segretezza, nonché di estendere tale obbligo ai responsabili ed a qualunque altra persona che, per qualsiasi motivo, possa venire eventualmente a conoscenza di tali dati, informazioni, notizie e documenti.

Tutti gli obblighi di cui al presente articolo sussisteranno alla scadenza o alla risoluzione anticipata della presente convenzione.

Art. 5 – Corrispettivi

Per le attività descritte non è previsto nessun corrispettivo tra le Parti.

Art. 6 – Pubblicazione e Proprietà Intellettuale

Ai sensi del Decreto Ministero Salute 12 maggio 2006, è garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati a cura delle Parti che hanno condotto lo Studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza e di tutela brevettuale.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di autore e di invenzioni, la proprietà dei dati e dei risultati del Progetto rimarrà in capo alle

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3 Parti. Eventuali risultati suscettibili di brevettazione ovvero di sfruttamento commerciale, verranno definiti con separato accordo da stipularsi in buona fede tra le Parti, tenuto conto dell’apporto di ciascuna di esse.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione entra in vigore a far tempo dalla data dell’ultima sottoscrizione e rimane valida per 2 anni. Potrà essere rinnovata in forma positiva e scritta su richiesta di una delle Parti da inoltrarsi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.

Art. 8 - Risoluzione

Ciascuna delle Parti può risolvere la presente convenzione prima della data fissata dall’art. 6 inviando all’altra Parte lettera-raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno previsto dalla parte risolvente come data di risoluzione anticipata della convenzione stessa.

Sono fatti salvi gli impegni assunti in base alla convenzione, fino alla data di comunicazione della risoluzione, nei limiti in cui essi non possono essere annullati. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata, ad alcun titolo, da ciascuna delle Parti in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto fino al momento della risoluzione anticipata.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, le Parti si atterranno alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 nel testo vigente, in tema di trattamento dei dati personali.

Nell’eventualità in cui uno dei titolari del trattamento di dati personali interessati dalla convenzione intendesse nominare la Fondazione quale responsabile esterno del trattamento, la Fondazione stessa affida tale responsabilità al dott. Ugo Pastorino, Direttore della s.c. Chirurgia Toracica.

Art. 10 – D. Lgs. n. 231/2001

La Fondazione, soggetta all’applicazione del D. Lgs. 231/2001, si impegna ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi ai propri Modello Organizzativo e Codice Etico nonché ad attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs. N.231/2001.

L’INAIL si impegna ad osservare le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel proprio Modelllo Organizzativo.

L’inosservanza da parte di una delle parti degli impegni assunti legittimerà una risoluzione immediata dal presente accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata a/r, contenente la contestazione degli addebiti di responsabilità e con la quale dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti fino alla risoluzione della presente convenzione.

La Fondazione dichiara di non aver mai subito sanzioni né di avere a proprio carico, allo stato attuale, alcun procedimento di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

La Fondazione si impegna, altresì, ad informare INAIL in ordine ad ogni eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che dovesse esserle mossa nella fase di esecuzione del presente accordo e di eventuali successive proroghe.

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4 Art. 11 – Controversie

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Art. 12 – Registrazione e spese

La presente convenzione sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Milano,

Per la Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”

Il Direttore Generale dott. Gerolamo Corno

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Per INAIL

Il Direttore Regionale per la Lombardia Dott. Antonio Traficante

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