• Non ci sono risultati.

574/72, concernente la fissazione trimestrale dei tassi di conversione delle monete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "574/72, concernente la fissazione trimestrale dei tassi di conversione delle monete"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 17 del 24 febbraio 1975

Oggetto: Regolamento C.E.E. n. 2639/74 del 15 ottobre 1974, che modifica l'articolo 107 del Regolamento C.E.E. n. 574/72, concernente la fissazione trimestrale dei tassi di conversione delle monete. Modifica dell'allegato alla circolare n. 108/1973.

In applicazione delle disposizioni contenute nelle istruzioni allegate alla circolare n. 108/1973 (v. parte II, pag. 11), la liquidazione delle indennità di temporanea ai lavoratori, vittime di infortunio o di malattia professionale in uno Stato membro della C. E. E., viene effettuata dalle Sedi mediante la conversione dell'importo - autorizzato dalle Istituzioni straniere competenti ed espresso in moneta estera - in lire italiane, sulla base del cambio medio del giorno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

A seguito dei mutamenti intervenuti nella situazione monetaria internazionale che hanno comportato un progressivo distacco del tasso di conversione delle monete dal valore reale del mercato, il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento n. 2639 / 74. Con tale atto normativo è stato modificato l'articolo 107 del Regolamento 574 / 72, concernente le modalità di conversione delle monete, ed è stato stabilito che i relativi tassi, a decorrere dal 1°

gennaio 1975, saranno determinati trimestralmente dalla Commissione delle Comunità Europee.

Pertanto, per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1975 i tassi di conversione per ciascuno Stato membro, da adottarsi per la liquidazione delle indennità di temporanea, sono così fissati:

Nel raccomandare alle unità operative la scrupolosa applicazione delle nuove misure si fa presente che questa Direzione generale provvederà a comunicare le variazioni che interverranno nei corsi di cambio sopra specificati.

La normativa in questione modifica le istruzioni impartite a pagina 11, parte II dell'allegato alla circolare n. 108/1973.

a) Paesi Bassi: 100 FL Lit. 25.088,8

b) Belgio e Lussemburgo: 100 FB o 100 Flux Lit. 1.728,98 c) Germania: 100.DM Lit. 25.696,8

d) Danimarca: 100 DKr Lit. 11.057,8 e) Regno Unito e Irlanda: 1 œ Lit. 1.555,35 f) Francia: 100 FF Lit. 14.086,7

Riferimenti

Documenti correlati