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Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A

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Senato della Repubblica

X V I I L E G I S L A T U R A

N. 2284

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2953)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’11 marzo 2016

Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile

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Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 2284

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non possa essere resa nota a persona diversa dal custode, che ha l’obbligo di soddisfarla entro breve termine, e prevedendo che la di-samina dei beni si svolga con modalità ido-nee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi ab-biano contatti tra loro;

11) riconoscere al creditore il potere di proporre istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo, regolamentando le modalità e i ter-mini di deposito, da parte del creditore asse-gnatario, della dichiarazione del nome del terzo nonché della dichiarazione di quest’ul-timo di volerne profittare, e prevedendo che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla pre-sentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente numero siano esclusiva-mente a carico del creditore, a favore del quale è fatto il trasferimento in caso di man-cato tempestivo deposito delle predette di-chiarazioni;

12) prevedere che, nell’esecuzione per espropriazione, l’opposizione all’esecu-zione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’asse-gnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 del codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

e) quanto ai procedimenti speciali:

1) potenziare l’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rap-porti tra processo e arbitrato, e razionaliz-zare la disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale, nonché riordinare le disposizioni dell’arbitrato in materia societaria mediante: l’estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell’ef-ficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorve-glianza e del consiglio di gestione, per le

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Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 2284

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; il coordina-mento con le disposizioni processuali e so-cietarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare attri-buendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall’articolo 34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui la società ha la sede legale;

2) ulteriore riduzione e semplifica-zione dei riti speciali, anche mediante omo-geneizzazione dei termini e degli atti intro-duttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;

f) introduzione di criteri, anche

me-diante limitazioni temporali, in ordine all’ec-cepibilità e alla rilevabilità d’ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo ci-vile;

g) introduzione del principio di

sinteti-cità degli atti di parte e del giudice, da at-tuarsi anche nell’ambito della tecnica di re-dazione e della misura quantitativa degli atti stessi;

h) adeguamento delle norme processuali

all’introduzione del processo civile telema-tico, anche modificando il codice di proce-dura civile, prevedendo altresì:

1) l’adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità di-gitale;

2) l’individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

3) il rilascio dell’attestazione di av-venuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del

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