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La normativa sui cosmetici

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Academic year: 2021

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La normativa sui cosmetici

Il Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito le regole, armonizzate a livello europeo, per la produzione, la distribuzione, la valutazione e il controllo di eventuali effetti avversi relativi ai cosmetici. Inoltre, assicura la rintracciabilità di un prodotto cosmetico lungo tutta la filiera fino al consumatore. Infatti, entrato in vigore nella sua completezza dall’11 luglio 2013, garantisce che i prodotti cosmetici sul mercato siano sicuri per la salute umana in corrette condizioni d’uso. Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici che rispondano alle prescrizioni del Regolamento. Nonostante questo, però, è possibile che si verifichino degli effetti indesiderabili: gli effetti indesiderabili sono definiti come“reazioni avverse per la salute umana attribuibili alle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico”gli effetti indesiderabili gravi sono definiti come effetti indesiderabili che inducono incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso.

Per affrontare questo fenomeno presso il Ministero della salute è attiva la “cosmetovigilanza” che in seguito all’acquisizione delle segnalazioni di effetti indesiderabili procede alla raccolta e alla valutazione dei dati e alla diffusione dell’informazione in ambito europeo. Tutte le segnalazioni ricevute sono conservate nella banca dati di cosmetovigilanza. A volte sul mercato possono essere presenti dei cosmetici contraffatti. di seguito la definizione dal Regolamento Europeo n. 1383/2003 del 22 luglio 2003: “Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio

commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali”.

Elenco delle principali normative di riferimento per i cosmetici e Allegati

CIRCOLARE del Ministero della Salute – 07 agosto 2015 Sorveglianza sul mercato dei prodotti cosmetici ai sensi del Regolamento CE N. 1223/2009. Indicazioni alla Persona responsabile sui prodotti per le unghie

o DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005 n.206 (in Suppl.ordinario n. 162 alla Gazz.Uff., 8 ottobre, n. 235). - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (CODICE DEL CONSUMO) (1) (A)

Dimensione del file: 356 KB Download: 46

o DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2006/257/CE) del 9 febbraio 2006 che modifica la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli Ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici

Dimensione del file: 3 MB Download: 247

o REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici

Dimensione del file: 2 MB Download: 198

o REGOLAMENTO (UE) N. 344/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2013(Testo rilevante ai fini del SEE) che modifica gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici Dimensione del file: 1 MB Download: 61

o REGOLAMENTO (UE) N. 655/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici Dimensione del file: 716 KB Download: 66

o RETTIFICA della Commissione Europea n. 866 - 08 agosto 2014 Circolari Ministero Salute (attuazione 1223/2009)

Dimensione del file: 40 KB Download: 89

o CIRCOLARE del Ministero della Salute - 07 agosto 2015 Dimensione del file: 106 KB Download: 105

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