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103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n

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RISOLUZIONE N. 115 /E

Roma, 16 dicembre 2014

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore degli enti previdenziali ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

L’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che “In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1°

luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.”

Il citato comma 6-bis dell’articolo 4 stabilisce, inoltre, che il predetto credito d’imposta:

- “va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014”;

- “non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive”;

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ____________

(2)

- “non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;

- “può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241;

Infine, “Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

388.”

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, si istituisce il seguente codice tributo:

 “6846”, denominato “Credito d’imposta a favore degli enti previdenziali, ai sensi dell’art. 4, c. 6-bis, D. L. n. 66/2014”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

“importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

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