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Consorzio di bonifica dell'Oristanese: Consorzio di bonifica di Milis

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INDICE

Premessa

pag. 2

1.

Introduzione storica

pag. 4 1.1. La legislazione agraria dall’Unità d’Italia pag. 6 1.2. La politica agraria fascista pag. 10

2. L’organizzazione amministrativa e consorziale

pag. 16

della bonifica

2.1.Organi centrali pag. 16

2.2

.

Organi periferici pag. 17

3.

I Consorzi di bonifica

pag.19

4.

Il credito agrario

pag. 21

5.

La natura giuridica degli enti di bonifica

pag. 24

6. L’Archivio del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese

pag. 41

6.1. Il Censimento generale pag. 43

7.

Il fondo del Consorzio di Bonifica di Milis

pag. 246

7.1.Il Censimento del fondo di Milis pag. 246

8.

L’inventario del fondo del Consorzio di

pag. 255

Bonifica di Milis

9.

Appendice

pag. 309

10.

Legislazione e fonti

pag. 316

11.

Bibliografia

pag. 320

(2)

PREMESSA

In Provincia di Oristano, come del resto in gran parte della Sardegna, non esistono molte imprese o industrie, le attività economiche predominanti sono infatti il terziario e l’agricoltura.

Partendo da queste indicazioni, mi sono informata sui vari enti agricoli presenti nel territorio e sulla loro storia, recandomi, anzitutto, nell’archivio storico del Comune di Oristano e, successivamente, nell’archivio di Stato.

Le mie ricerche iniziali non mi avevano pienamente soddisfatto, tuttavia, ero rimasta incuriosita da alcuni faldoni che si riferivano alla costruzione di strade agricole nel circondario della città. Ho dunque chiesto informazioni ai dipendenti dell’archivio di Stato sulla documentazione relativa alla bonifica della Pianura del Campidano di Oristano. Mi è stata così segnalata la presenza, nelle vicinanze, del Consorzio di bonifica dell’Oristanese.

Pensando di aver finalmente imboccato la strada giusta, ho prontamente contattato telefonicamente i responsabili dell’ente, chiedendo di poter visitare l’archivio e visionare la documentazione presente al suo interno. Finalmente, questa visita soddisfò tutte le mie aspettative, in quanto avevo a disposizione una notevole mole di documenti riguardanti l’intera provincia di Oristano, a partire dagli anni trenta fino ai nostri giorni. Essendo fermamente decisa a realizzare uno studio di archivistica contemporanea, ho pensato di puntare la mia attenzione sul più importante ente agricolo della provincia, il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, situato in via Cagliari n. 138 ad Oristano.

I dirigenti dell’ente si mostrarono entusiasti e fin da subito mi diedero la piena disponibilità per svolgere uno studio sul loro archivio.

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Ho quindi compiuto un sopralluogo nei depositi e mi sono fatta illustrare dal personale il criterio in base al quale era stato organizzato l’archivio.

Prima di addentrarmi sul contenuto dell’Archivio e sull’analisi della documentazione contenuta in ciascuna delle dieci sale che lo compongono, è però necessario illustrare, partendo dalla storia delle bonifiche, la storia complicata del nostro ente e i molteplici cambiamenti che ha conosciuto nel tempo, secondo un preciso percorso archivistico che deve, prima di tutto indagare le carte e avere perfetta padronanza del soggetto che le ha effettivamente prodotte. Il nostro esame ci ha peraltro condotto al necessario approfondimento della storia istituzionale di tutti quegli enti d’irrigazione e di bonifica che, in varie fasi, sono poi confluiti nel Consorzio di bonifica dell’Oristanese.

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INTRODUZIONE STORICA

La storia della bonifica si perde nella notte dei tempi; in genere, le prime opere di bonifica nella penisola italiana si fanno risalire al periodo dell’impero romano. Proprio in quest’epoca, contemporaneamente allo sviluppo dell’agricoltura, Giulio Cesare ideò infatti una grande bonifica che, come ci narra lo storico Svetonio, fu poi intrapresa dall’imperatore Claudio. Il soldato romano, alla fine della carriera, veniva premiato con degli appezzamenti di terreno, diventando a sua volta un proprietario terriero. Sempre durante l’Impero Romano, fu creato il contratto di enfiteusi, che può essere considerato come un primo provvedimento per promuovere le bonifiche. In base a tale contratto, ad un libero cittadino veniva concesso un terreno con la clausola di migliorarlo. Si procedeva, altresì, alla scissione della proprietà in due distinte parti: il diretto e l’utile dominio. Il concedente, quindi, riserbava a sé, con carattere di perpetuità, il diretto dominio del fondo e percepiva un canone annuo; inoltre, esigeva il miglioramento del fondo, pena la caducità. La concessione in enfiteusi aveva per oggetto fondi pubblici, perciò è da considerarsi come un’azione governativa per promuovere e favorire le bonificazioni.

Le più antiche bonificazioni non sono da ricercarsi fra i terreni malarici, ma fra quelli più facilmente e meno pericolosamente riconducibili a coltivazione, infatti, man mano che veniva a mancare il terreno si emigrava alla conquista di nuove terre.

Al contrario di quanto si pensa, la bonifica non nacque come rimedio alla malaria, morbo originario dell’Asia, importato dai navigatori per gli scambi commerciali (denominata dai romani aer grevis); quanto, piuttosto,

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come strumento per riportare a regime i canali e consentire in modo più facile la coltivazione del terreno.

I sistemi e le opere di bonifica del periodo medievale non possono essere trattati uniformemente, ma variano a seconda del territorio e delle istituzioni che lo governavano. In questa sede, ci limiteremo a trattare soltanto la realtà territoriale più importante per la storia della bonifica: il papato.

Fu Sisto V che, nell’ambito della riorganizzazione dell’amministrazione dello stato pontificio, emanò la bolla Immensa Aeterni Dei, con la quale creò la Sacra Congregazione cardinalizia delle acque, presieduta da un cardinale prefetto. Questa nuova congregazione, che aveva il compito di soprintendere all’intero regime delle acque, continuò ad operare fino all’epoca moderna.

Pio VII, con il motu proprio del 6 luglio 1816, lasciò a tale ente soltanto la giurisdizione economica e amministrativa. La Congregazione era composta da: una segreteria, che promulgava i decreti e gli ordini emanati dal prefetto della Congregazione e governava il personale dell’azienda idraulica; una computisteria, che si occupava del conteggio delle spese dei lavori effettuati e dei bilanci dell’ente. Con un nuovo motu proprio, nel 1817, il Papa creò il Consiglio d’Arte, un corpo tecnico di ingegneri. Infine, c’era il Consiglio dei lavori idraulici, costituito da tre ingegneri con le veci d’ispettori ed il professore di matematica dell’università pontificia.

Nelle zone periferiche dello Stato Pontificio, l’amministrazione delle acque era affidata a 5 Legazioni ed a 4 Prefetture delle acque, sotto le cui dipendenze esistevano i Consorzi, cioè le Deputazioni locali delle acque.

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1.1.

LA LEGISLAZIONE DELL’ UNITA’ D’ITALIA

Il 17 marzo 1861 venne unificata l’Italia e il 1 giugno 1866 entrò in vigore il Codice Civile Italiano, in cui sono contenute diverse disposizioni che regolano i rapporti tra le leggi ordinarie e l’esercizio dell’agricoltura. Nonostante l’unificazione politica, non esisteva all’epoca un’ Italia agricola.

La legge del 28 giugno 1866, per la soppressione delle Corporazioni religiose, fece passare al demanio dello Stato una grande quantità di beni rustici. La legge del 15 agosto 1867 provvide alla liquidazione dei beni ecclesiastici e alla vendita dei beni delle Corporazioni soppresse. Con questa asta pubblica si voleva favorire il sorgere e l’espansione della piccola proprietà, ma il risultato fu l’allargamento della media proprietà e il rafforzamento del latifondo.

Il Ministro dell’Agricoltura Carlo Cadorna, con decreto del 23 dicembre 1886, istituì i Comizi agrari, per rappresentare meglio gli interessi dell’agricoltura.

I Comizi agrari dovevano essere istituiti in ogni capoluogo di circondario, con l’incarico di promuovere l’agricoltura per mezzo:

• di consigli, al Governo, sui metodi per migliorare le condizioni del sistema agrario;

• della raccolta per il Governo o per la propria Deputazione provinciale, di notizie sull’agricoltura;

• della divulgazione delle migliori tecniche agricole e dei diversi tipi di coltura;

• della collaborazione all’esecuzione dei provvedimenti che fossero emanati per incoraggiare il progresso dell’agricoltura;

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• della promozione nei concorsi ed esposizioni di prodotti agrari e di macchine agricole.

Potevano far parte del Comizio tutti coloro che ne facevano richiesta. La funzione di questo organismo era disciplinata in base al regolamento emanato con R.D. dell’8 dicembre 1878 dal Ministro dell’Agricoltura. Nel 1869 si erano costituiti in Italia 281 Comizi agrari, soprattutto

nell’Italia Settentrionale; in Sardegna, invece, nacquero tardivamente. Esistevano, però, altre associazioni e accademie agrarie quali:

l’Accademia di Verona; l’Accademia dei Georgofili di Firenze, nata nel 1753, e la Società d’Acclimatazione ed agricoltura. Queste stesse associazioni, dal 1860 al 1880, hanno dato origine ad una letteratura agraria. Nel 1870, il Ministro dell’Agricoltura, con il pieno accordo del Ministro dei Lavori Pubblici, nominò una commissione per studiare i metodi per il risanamento dell’Agro Romano. In base ai dati raccolti, il senatore Salvagnoli promulgò la legge dell’11 dicembre 1878, per provvedere al miglioramento igienico della città e della campagna di Roma, tramite la bonificazione dell’Agro Romano.

La relazione sulle condizioni dell’agricoltura nel quinquennio 1870-1874 fu un abbozzo di inchiesta agraria amministrativa. Per trovare una soluzione ai vari problemi dell’agricoltura, con una legge del 15 maggio 1877, fu ordinata un’inchiesta sulle condizioni dell’agricoltura e delle classi agricole, da eseguire in due anni, ma, in realtà, fu necessario prolungare la verifica fino al 1882. In base a tale inchiesta, l’Italia fu divisa in dodici circoscrizioni, ciascuna affidata ad un commissario che, tramite un questionario compilato dai tecnici locali, doveva reperire il maggior numero di notizie sul proprio territorio. Per ogni zona si doveva effettuare la descrizione sommaria delle condizioni geografiche, topografiche, geologiche, idrografiche e climatologiche.

Secondo questa indagine, i motivi della crisi agricola italiana, erano da ricercarsi :

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• nella vendita improvvisa dei beni demaniali, che attrasse i capitali disponibili e li distolse dai miglioramenti delle terre, che richiedevano più tempo;

• nell’enormità delle imposte che assorbivano quasi un terzo del credito netto della proprietà rurale.

Il 18 dicembre 1862, il Ministro Pepoli attuava un primo tentativo di sistemazione delle varie leggi sulle bonifiche, presentando alla Camera un disegno di legge nel quale intendeva coordinare la legislazione esistente in materia.

Nel 1864 fu presentato il progetto Manna e, nel 1868, il progetto del Ministro Broglio. Quest’ ultimo, oltre a porre in luce la necessità di una sistemazione delle leggi sulla bonifica, prospettò per la prima volta una visione pubblicistica dell’impresa della Bonifica; infatti si era già affermata la concezione della bonifica come impresa necessaria di pubblica utilità.

Non era stata, però, ancora concepita l’idea dell’intervento diretto dello Stato nell’esecuzione di opere di bonifica; lo Stato figurava solo come uno spettatore passivo. La legge Baccarini del 1882 consacrò, invece, l’intervento dello Stato nell’esecuzione della bonifica, la promuoveva attraverso i Consorzi, diventando una situazione giuridica attiva.

La legge Ganala del 1886 riguardava soltanto le bonifiche eseguite dai privati: lo Stato concorreva nella spesa, riservandosi la preventiva approvazione dei progetti ed il collaudo delle opere. Incitava, inoltre, i privati all’esecuzione delle opere di bonifica, attraverso i Consorzi, che erano ancora privati.

Nella legislazione d’anteguerra e, in parte, in quella dell’immediato dopoguerra, esisteva una concezione unilaterale di bonifica che aveva come finalità il prosciugamento, la liberazione delle acque, di vasti territori, oppure l’irrigazione in quella zona in cui l’acqua era scarsa.

I legislatori, d’altra parte, non si erano voluti occupare della bonifica agraria, per paura di essere sospettati di favorire indebitamente l’interesse

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privato. Si faceva strada la necessità di attuare una bonifica pubblica, ovvero di dotare le zone di bonifica dei servizi pubblici indispensabili quali: acqua potabile, strade, nascita di borgate rurali.

Il dopoguerra è stato il periodo più buio per la nostra agricoltura, poiché le industrie della guerra decisero di investire i guadagni nei terreni, acquistando e rivendendo dei fondi. Il commercio delle terre ne aveva distorto la valutazione, contribuendo ad elevare il prezzo dei prodotti e ad aggravare il costo della vita.

L’Onorevole Pantano, come soluzione, proponeva la fondazione a Roma di un Istituto Nazionale per la colonizzazione interna con la valorizzazione del patrimonio agricolo nazionale.

Le sue funzioni dovevano essere quelle di:

• agevolare la costituzione ed il funzionamento di cooperative agrarie, che si proponevano l’acquisto e la coltivazione delle terre;

• favorire la diffusione della piccola proprietà od affittanza rurale e, dove non fosse possibile il suo frazionamento, la coltura razionale del latifondo;

• incoraggiare e promuovere le trasformazioni agricole, lo sviluppo delle industrie agrarie, della zootecnica, il miglioramento delle abitazioni rurali;

• promuovere ed incoraggiare la costituzione e lo sviluppo delle piccole cooperative agricole;

• coordinare le bonifiche agrarie dei terreni incolti o insufficientemente coltivati, con le bonifiche idriche e sanitarie;

• favorire le istituzioni che avessero di mira l’elevazione intellettuale ed economica dei lavoratori della terra;

• promuovere la costituzione di borgate rurali nelle zone colonizzabili lontane dai centri abitati.

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1.1.

IL PERIODO FASCISTA

Il fascismo nacque in città, ma fu nelle campagne che si affermò sotto forma di squadrismo e dilagò con grande rapidità. Era un “partito di intellettuali” che fondava il suo programma sul modernismo di ascendenza futurista.

I suoi obiettivi di fondo erano: a) consolidare il regime;

b) conferire prestigio internazionale all’Italia e farne una grande potenza.

Il fascismo ha come pilastro della sua ideologia il ruralismo, cioè l’esaltazione della vita semplice dei campi, come simbolo della vita nuova e del contadino, pronto a lasciare l’aratro per imbracciare il fucile, come un soldato dell’antica Roma.

La politica demografica di Benito Mussolini si concretizzò in due grandi battaglie: la battaglia delle nascite e quella del grano. Quest’ultima serviva ad aumentare le derrate alimentari della penisola, in modo da incentivare la procreazione della popolazione italiana.

Secondo Mussolini “La Bonifica Integrale del territorio Nazionale è

una iniziativa, il cui compimento basterà da solo a rendere gloriosa, nei secoli la Rivoluzione delle Camicie Nere”.

Con il Testo Unico del 30 dicembre 1923 n. 3256 si gettano le basi dell’allargamento dei poteri d’intervento statale, fino ad obbligare i proprietari dei terreni ad eseguire parte della bonifica. Questa concezione, che voleva separare in due problemi distinti la bonifica dall’irrigazione, venne superata dal Testo Unico del R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3256 che segnò un passo avanti nella legislazione delle bonifiche che trattava ancora di bonifica idraulica.

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Il decreto legislativo del 18 maggio 1924 n. 723, conosciuto anche come Legge Serpieri, è la pietra miliare di una visione più completa della bonifica, considerata non più esclusivamente come bonifica idraulica, ma anche agraria, idonea cioè, a conseguire la trasformazione fondiaria del terreno.

Il Serpieri disse: “Bonificare integralmente un determinato territorio

significa provvederlo di quella permanente attrezzatura tecnica che è necessaria, per renderlo adatto ad accogliere un sistema di produzione intensivo, capace di far vivere la più densa popolazione con il miglior uso della terra e dell’acqua”.

La circolare del 18 maggio 1924 n. 8744 del Ministero dei L.L. P.P., sancì l’unificazione della bonifica idraulica con quella di bonifica agraria e si trasformò nel concetto unico della trasformazione fondiaria.

Il R.D.Legge del 4 luglio 1925, istituì presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato permanente del grano, con lo scopo di studiare i mezzi per favorire la produzione granaria. Sempre nell’ambito della battaglia del grano, fu promossa la propaganda e la dimostrazione agraria attraverso il D.L. del 29 luglio 1925. Vennero date istruzioni per l’istituzione di nuove sezioni di cattedra ambulante dell’agricoltura, nelle zone del Mezzogiorno e delle isole; in ogni Comune si doveva impiantare un campo dimostrativo di circa un ettaro per l’istruzione professionale dei contadini.

La Legge del 24 dicembre 1928 n. 3134, detta Legge Mussolini, riunì tutte le precedenti disposizioni legislative in materia di bonifica ed opere pubbliche in un unico corpus legislativo. A tal proposito il Duce disse: ”E’

uno sforzo che può inorgoglire un popolo: la terra riscattata, e con la terra gli uomini, e con gli uomini la razza”.

Il 25 luglio 1928, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Governo, approvò il disegno di legge n. 3134 sulla bonifica integrale.

Il 4 ottobre dello stesso anno il Capo del Governo indirizzò ai prefetti del regno una circolare per rendere loro noto che :

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• il disegno di legge presentato alla Camera per la bonifica integrale del territorio nazionale prevedeva così larghi sussidi per ogni opera di bonifica;

• l’Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica ed Irrigazione, si era assicurata adeguati mezzi di finanziamento a condizioni convenienti e tali da poter corrispondere ad ogni richiesta;

• data la legge e i mezzi di attuazione disponibili, era un obbligo dei proprietari singoli o consorziati di predisporre progetti tecnici per la trasformazione dei loro fondi, in modo da poterla attuare nel più breve tempo possibile.

Il Capo del Governò comunicò ai prefetti di accertarsi, attraverso un rapporto mensile, sull’estensione delle bonifiche che si andavano iniziando nelle singole province, sui lavori compiuti, sulle prospettive dei lavori futuri, sulla manodopera che veniva occupata e sull’aumento della popolazione rurale che si andava sistemando nei territori di bonifica.

Questa legge si occupava, inoltre, del concorso dello Stato nelle spese dipendenti dall’esecuzione delle seguenti opere:

a) opere di bonifica e di irrigazione;

b) costruzione di acquedotti rurali provvisti di acqua potabile; c) costruzione di borgate e fabbricati rurali isolati;

d) costruzione di strade poderali;

e) produzione di energia elettrica con scopi agricoli e di bonifica.

Esso provvede va, anche, a garantire le obbligazioni emesse da Consorzi di proprietari e le spese iniziali dei Consorzi stessi.

Il disegno di legge, inoltre, attribuiva al Governo la facoltà di emanare norme aventi forza di legge, per modificare o integrare le disposizioni vigenti sulla bonifica e sul credito agrario e per regolare i rapporti tra proprietari e conduttori e disciplinare la riunione delle particelle di proprietà.

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Oggi è in vigore il Testo Unico del R.D.L. n. 215 del 13 febbraio 1933. L’articolo uno del presente T.U. definisce la bonifica come un fenomeno complesso, in quanto abbraccia la realizzazione di problemi igienici, demografici, economici e sociali, di problemi idraulici, di problemi montani forestali e, soprattutto, la risoluzione del problema finale della trasformazione dell’ordinamento produttivo.

Questo nuovo tipo di bonifica, che ha eliminato la distinzione fra bonifica idraulica, bonifica agraria e bonifica pubblica, ha preso il nome di Bonifica Integrale. Il suo scopo è quello di prosciugare un terreno paludoso per ottenere nuove terre da coltivare.

L’impresa di bonifica si svolge in due periodi: il primo, in cui sono eseguite le opere statali o di competenza statale, e il secondo, in cui sono eseguite le opere private o di competenza privata. La bonifica, quindi, risulta dal complesso delle opere pubbliche e private di bonifica. Quando la bonifica sembrava necessaria e i privati non ne facevano richiesta, si attuava una bonifica di Stato: i proprietari o i Consorzi idraulici preparavano progetti di prosciugamento. Lo Stato si limitava, invece, all’approvazione di quei progetti e, dopo aver giudicato sugli eventuali ricorsi contro di essi, dichiarava obbligatoria la bonifica, in rapporto alle minoranze dissenzienti. Il regime fascista affermò la superiorità del diritto dello Stato sul diritto individuale, proclamando nel T.U. del 1932 l’obbligatorietà della bonifica agraria, ricorrendo alla minaccia dell’esproprio, così come aveva già previsto la legge Serpieri.

I Consorzi idraulici, una volta promotori ed arbitri delle opere di bonifica, oggi sono considerati solo concessionari dello Stato, per la loro esecuzione. Questo mutamento è dovuto al fatto che essi sono stati trasformati in enti parastatali, cioè partecipi della autorità e della funzione dello Stato. I consorzi idraulici, in origine, erano soltanto la rappresentanza legale e l’organo esecutivo della volontà dei proprietari delle terre comprese nel perimetro consorziale. In seguito all’obbligo imposto ai proprietari di eseguire i

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miglioramenti fondiario-agrari nei terreni compresi nelle zone di bonificamento, la legge ha stabilito, però, anche delle facilitazioni:

• mutui di favore al 4 % per l’esecuzione delle prescritte opere fondiarie ammortizzabili in 45 annualità;

• esonero decennale dell’imposta sui nuovi fabbricati;

• esonero decennale dell’imposta sui terreni, quando risultino di esse compiute tutte le opere di trasformazione prescritte; ed esonero ventennale sull’aumento del reddito derivante dai miglioramenti eseguiti;

• esonero decennale dalla tassa sul bestiame mantenuto nelle nuove stalle;

• rivoluzione delle tasse di registro ed ipotecarie sugli atti di compravendita e di enfiteusi, sui contratti di affitto e miglioria;

• esenzione di qualunque imposta per 20 anni a favore dei centri di colonizzazione e delle borgate rurali;

• premi e sussidi fino al 25 % della spesa per la costruzione di strade poderali, per la provvista di acqua potabile e di irrigazione, per la costruzione di centri di abitazione rurale e per ogni altra iniziativa utile ai fini del bonificamento.

Nel convegno di Firenze del 1934, all’Accademia dei Georgofili, si discusse sul diverso valore da conferire all’opera bonificatrice del Governo. Serpieri ha sempre difeso il primato dell’aspetto produttivo della bonifica, mentre Luigi Razza e Edmondo Rozzoni sostenevano la preminenza dell’aspetto sociale. Non a caso, dopo poco tempo, Serpieri venne allontanato dalla sua carica e prese il suo posto Edmondo Rozzoni.

Nel 1937 divenne sottosegretario alla Bonifica Giuseppe Tassinari, a partire da quell’anno Mussolini rilanciò il programma di bonifica integrale “dal Campidano in Oristano … alla bonifica friulana e istriana”, dando

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risalto alla finalità sociale con particolare riguardo alla colonizzazione, cioè all’insediamento della popolazione agricola nei poderi bonificati.

Per il Tassinari, il problema del latifondo era un problema di bonifica integrale nei suoi due aspetti di opere pubbliche di bonifica (strade, risanamento igienico, villaggi rurali) totalmente a carico dello Stato, e opere di competenza privata a carico dei singoli proprietari, con il contributo dello Stato. Per lui, ciò che caratterizzava la legge Mussolini, fu lo stretto coordinamento fra le opere pubbliche e quelle attinenti ai singoli fondi.

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2. L’ORGANIZZZAZIONE AMMINISTRATIVA E

CONSORZIALE DELLA BONIFICA

Quando parliamo di ordinamento amministrativo della Bonifica Integrale, intendiamo il complesso di organi centrali e periferici mediante il quale si svolgeva l’attività bonificatrice dello Stato.

2.1. GLI ORGANI CENTRALI

Benito Mussolini, nel discorso tenuto all’Assemblea del Partito Nazionale Fascista il 14 settembre 1929, annunciava la costituzione del Sottosegretariato per la bonifica integrale, che fu poi disposto con il R.D. del 12 settembre 1929, con il fine di concentrare il potere in un unico organo governativo. Alle dipendenze del Sottosegretariato per la bonifica integrale, competevano i servizi relativi:

• alla bonifica idraulica e alle opere di sistemazione montana; • alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse;

• alle opere di irrigazione;

• agli acquedotti rurali, alle strade di trasformazione fondiaria; dell’Agro Romano, alle borgate ed ai fabbricati rurali;

• alla ripartizione della spesa delle opere di bonifica idraulica ed al recupero delle quote dovute allo stato dagli Enti locali e dai proprietari interessati.

Un ulteriore organo statale era la Milizia Nazionale Forestale che, in base all’articolo 2 della Legge del 13 dicembre 1928 n. 3141, è chiamata a disimpegnare tutti i servizi dell’amministrazione forestale, cioè i servizi di

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rimboschimento e di incoraggiamento alla selvicoltura ed all’apicoltura, i servizi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

Fu istituito, inoltre, un Comitato Speciale per la Bonifica Integrale, in base all’articolo 3 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, che veniva interpellato per valutare le proposte di classificazione dei nuovi comprensori soggetti alla bonifica integrale, e le proposte di espropriazione di terreni a carico di quei privati proprietari inadempienti agli obblighi di eseguire le opere private di bonifica.

2.2. GLI ORGANI PERIFERICI

Con la Legge del 13 giugno 1935 n. 1220 furono creati gli Ispettorati Provinciali della Agricoltura, che rappresentavano gli uffici esecutivi locali del Ministero della Agricoltura e Foreste. Questi si occupavano dell’indirizzo tecnico dell’agricoltura, delle attività di formazione professionale, dell’assistenza tecnica e del miglioramento della produzione agricola; inoltre, si interessavano di tutti i progetti di opere per cui fosse richiesto il sussidio finanziario o il concorso del Ministero della Agricoltura e Foreste.

Allo scopo di incrementare la produzione agricola e lo svolgimento della lotta antimalarica, furono istituiti con la LEGGE del 18 aprile 1926 n. 731 i Consigli Provinciali delle Corporazioni della sezione agricola e forestale.

Il principale organo periferico della bonifica era il prefetto della Provincia che, in base all’articolo 13 della Legge del 22 giugno 1933 n. 851, poteva far sospendere l’esecuzione dei lavori quando questi ostacolavano il naturale scopo delle acque. Il prefetto poteva rendere obbligatoria, per i privati proprietari di terreni, l’esecuzione di lavori atti ad eliminare le piccole raccolte di acqua. Nelle opere di competenza statale provvedeva a favorire i provvedimenti dell’amministrazione centrale competente.

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Esercitava, inoltre, il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei consorzi di bonifica, con obbligo di apporre il visto o procedere all’approvazione di taluni atti amministrativi deliberativi dei consorzi stessi; istruiva e rispondeva ad eventuali ricorsi amministrativi, da parte di proprietari interessati, contro atti o fatti illegittimi imputati ai Consorzi di bonifica. I Consorzi, infine, erano tenuti a trasmettere ogni quindici giorni al prefetto tutte le deliberazioni adottate.

Col R.D. Legge del 15 dicembre 1936 n. 2400, venne abolita l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, creata con R.D. Legge del 26 aprile 1928 n. 1017. Gli atti giuridici dei Consorzi che erano soggetti al controllo di merito dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione era ora sottoposto all’approvazione del Prefetto.

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3. I CONSORZI DI BONIFICA

Il legislatore, in considerazione dell’importanza della figura dei Consorzi, all’interno della riforma sulla Bonifica Integrale, decise di dedicare 19 articoli alla loro amministrazione. Con i RR. DD. del 20 maggio 1926 n. 1154 e del 13 agosto 1926 n. 1907, si ravvisa il compimento della trasformazione dei Consorzi irrigui, da enti privati in enti pubblici. Da questo momento, la creazione, l’organizzazione e il funzionamento dei Consorzi irrigui vennero regolati in riferimento all’interesse generale e alla valorizzazione per finalità agricole di utilità nazionale. Secondo le nuove disposizioni, lo statuto del Consorzio non costituiva più la manifestazione pura e semplice della volontà dei consorziati, ma doveva essere sottoposto all’approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, cui era attribuita anche la facoltà di apportarvi modificazioni. Il Re, sentito il Consiglio di Stato, poteva, in caso di irregolare funzionamento, sciogliere l’amministrazione del Consorzio. Secondo il Serpieri “mirabile strumento è il consorzio, nel

quale io vedo il mezzo per superare la vecchia antitesi fra Stato ed iniziativa privata”.

La costituzione dei Consorzi era in genere facoltativa, infatti potevano essere costituiti, secondo l’articolo 54 del T. U., dai proprietari degli immobili che avrebbero tratto beneficio dalla bonifica dei terreni. In casi eccezionali potevano, anche, essere costituiti d’ufficio con decreto reale, promosso dal Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, quando il ministro, constatata la mancanza di iniziative, riconoscesse l’urgenza di provvedere per mezzo del consorzio, alla bonifica di un comprensorio.

La costituzione volontaria aveva inizio con l’atto di proposta, presentata dai proprietari del comprensorio, che avevano interesse a costituire il consorzio: seguiva un’adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della provincia, e qualora la proposta raccogliesse il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questi rappresentassero almeno il quarto della superficie del territorio, veniva trasmessa al Ministero, che avrebbe

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promosso il decreto reale. Qualora alla proposta fossero state prodotte opposizioni, queste erano decise dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste, che emetteva un provvedimento definitivo e, come tale, impugnabile da parte degli interessati in Consiglio di Stato.

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4. IL CREDITO AGRARIO

Uno dei grandi problemi dell’agricoltura italiana è stata la mancata copertura delle spese necessarie al risanamento dei fondi. Era necessario creare degli enti di credito agrario, che realmente supportassero gli agricoltori.

La prima legge sul credito agrario risale al 1869 e dava al Governo la facoltà di autorizzare la formazione di istituti, aventi per fine il compimento di operazioni di credito a favore di agricoltori.

Il tentativo non ebbe molta fortuna, perché i buoni agrari erano titoli pagabili a vista e le operazioni di credito agrario sono a lunga scadenza.

Fu promulgata una nuova legge nel 1887 ma, anche questa non fu risolutiva.

Il Governo si rese conto che, viste le differenti realtà agricole presenti in Italia, era necessario adottare provvedimenti singoli per le diverse regioni. Infatti, con la Legge del 2 agosto 1897 fu istituita la Cassa Ademprivile della Sardegna.

Il Ministro dell’Economia nazionale presentò alla Camera dei Deputati il decreto del 29 luglio 1927, per l’ordinamento del credito agrario, in modo tale che confluissero capitali verso l’agricoltura. Le operazioni di credito agrario furono ripartite in due distinte categorie: il credito di esercizio ed il credito di miglioramento. Le operazioni di esercizio fornivano all’agricoltore i capitali necessari per l’ordinaria gestione dell’azienda agricola: bestiame, macchine, attrezzi e concimi. Le operazioni di miglioramento servivano alla costituzione di piantagioni ed alla trasformazione colturale, alla realizzazione di fabbricati rurali e strade poderali. L’articolo 13 della legge indica gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario: le Casse agrarie, i Monti Frummentari e Nummari trasformati in casse comunali di credito agrario, sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Economia Nazionale.

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L’azione creditizia degli istituti veniva coordinata da speciali istituti: • in Toscana, da un istituto federale di credito agrario, costituito tra il

Monte dei Paschi di Siena, le casse di risparmio e la banca cooperativa di credito agricolo di Firenze;

• in Sardegna, da un istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale si sono fuse le casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari.

Le Casse di Credito Agrario sono le eredi dei Monti Frumentari e Nummari, la cui origine risale al XVII secolo. I Monti di Soccorso avevano in giurisdizione un terreno comunale che veniva messo a disposizione di tutti gli abitanti. L’amministrazione dell’ente era tenuta dal Rettore della Parrocchia, che disponeva i turni di lavoro del fondo, infatti i poveri contribuivano con il lavoro gratuito, mentre i ricchi mettevano a disposizione il loro bestiame. Della gestione del Monte si occupava anche un censore agrario, che aveva la funzione di sorvegliare sul suo funzionamento. Il raccolto del primo anno costituiva il capitale con il quale il Monte iniziava la sua attività, e lo distribuiva fra i richiedenti. In Sardegna, i re piemontesi, potenziarono i Monti con lo scopo di aumentare le derrate alimentari della popolazione. Essi servivano anche a distribuire i prodotti in quanto, attraverso le denunzie delle produzioni, il Governo veniva a conoscenza del fabbisogno locale e delle eccedenze che potevano essere destinate all’esportazione. In genere, a metà settembre veniva pubblicato un proclama in ogni villaggio, secondo il quale, tutti coloro che avessero preparato dei terreni per la semina, dovevano richiedere alla giunta locale la quantità di semente ed il numero dei buoi necessari per il lavoro. Le dichiarazioni venivano seguite dal censore, coadiuvato da cinque probiviri, che poi le sottoponeva all’approvazione delle giunte diocesane. Il Monte di Soccorso era diviso in due monti:

• Granario per il prestito delle sementi; • Nummario per i prestiti in denaro.

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Venivano offerte delle garanzie, tramite il raccolto dell’anno precedente o con il bestiame. L’amministrazione destinava una parte delle somme restanti alle opere di pubblica utilità, come la manutenzione delle strade e la costruzione di fontane.

Lo Stato decise di riordinare i Monti di Soccorso, inserendoli all’interno degli organi comunali, con la Legge del 15 maggio 1851.

Il 2 agosto del 1897 venne istituita in Sardegna la Cassa Ademprivile, che si doveva occupare anche della ricostituzione dei Monti e provvedere al loro finanziamento. Il 10 novembre 1907 furono disciplinati i Monti con la creazione della Cassa Ademprivile di Cagliari e Sassari.

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Estensione del comprensorio del Consorzio di bonifica dell’Oristanese.

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5. STORIA ISTITUZIONALE DEGLI ENTI

5.1. IL CONSORZIO DI BONIFICA DI MILIS

Il 25 luglio del 1880 è stato costituito il Consorzio Irriguo di Milis, in base al R.D. del 28 febbraio 1886, che riuniva in un testo unico le precedenti leggi sui consorzi d’irrigazione (n. 1790 del 25 dicembre 1883 e n. 3731 del 28 febbraio 1886).

Il 25 aprile 1929, il re Vittorio Emanuele III, ha riconosciuto agli effetti di legge il Consorzio d’irrigazione di Milis, costituito nell’assemblea generale dei proprietari interessati, che ebbe luogo nel comune di Milis il giorno 13 gennaio 1929.

Nel corso della seduta della deputazione provvisoria del 24 febbraio 1929 fu nominato presidente Collu Beniamino ed approvato lo statuto del Consorzio, il quale stabiliva che:

Il consorzio ha per scopo la costituzione, l’esercizio e la manutenzione di opere di irrigazione, secondo apposito progetto tecnico. Il consorzio potrà provvedere anche al bonificamento agrario dei terreni ed ottenere le funzioni di consorzio di bonifica, tenendo distinte le relative gestioni.

Sono soci i proprietari dei terreni compresi nel perimetro del consorzio, ed eventualmente, i proprietari dei terreni, ai quali è possibile estendere successivamente l’irrigazione, qualora l’acqua disponibile sia superiore ai bisogni dei fondi già consorziati. Essi hanno il diritto di usare l’acqua loro concessa, con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni dello statuto e del regolamento.

Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (direzione generale della bonifica) tramite la circolare n. 9 del 7 luglio 1959 inviata ai prefetti informava che:

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i consorzi agricoli si sarebbero dovuti dotare di un nuovo statuto, che prevedesse una più adeguata regolamentazione del diritto di voto ed assicurasse una più larga partecipazione dei consorziati alle assemblee elettorali. Serviva, inoltre, per attuare il ripristino delle amministrazioni consortili ordinarie nei consorzi, la cui gestione era affidata ai commissari straordinari. Nel caso in cui perdurasse l’esigenza della gestione straordinaria, sarebbe stato opportuno che l’opera del commissario fosse assistita da una consulta di consorziati, rappresentati dalle varie categorie di proprietari interessati. L’assessore all’Agricoltura e alle Foreste della Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 4376 del 6 agosto 1964, ha decretato il riconoscimento della natura giuridica pubblica di questo consorzio riconoscendolo Consorzio di Bonifica in base al R. D. del 13-2-1933 ; lo stesso ente è tenuto ad approvare un nuovo statuto consorziale, revocando quello relativo al Consorzio di Irrigazione.

Il 1 settembre 1968, con deliberazione del consiglio d’amministrazione, il consorzio approvava il nuovo statuto, in base al quale i fini del consorzio erano:

1. esecuzione su richiesta e per conto di proprietari consorziati delle opere e manutenzione delle medesime;

2. vigilanza sull’adempimento delle direttive del piano generale di bonifica;

3. ricomposizione delle proprietà frammentate; 4. assunzione delle funzioni di consorzio idraulico;

5. delegato tecnico per la trasformazione e quotizazzione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici;

6. realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;

7. promozione alla costituzione di cooperative ed altri organismi associativi.

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Il consorzio, nell’espletamento dei compiti di vigilanza, teneva informato l’assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste della Regione Autonoma della Sardegna, sull’attuazione del piano generale di bonifica.

In un’assemblea della deputazione amministrativa del 21 aprile 1981, una delegazione del consorzio di bonifica di Milis, guidata dal presidente Efisio Pinna, ha chiesto al presidente del Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano di potergli presentare una mozione per la fusione dei due consorzi. Questa proposta prevedeva: la progettazione e l’esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio. Si occupava anche della manutenzione e dell’esercizio delle opere di competenza statale, dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque; dell’assistenza della proprietà consorziata, nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione; infine, della progettazione e dell’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontario e obbligato.

Per rispondere a questa mozione è stata creata un’apposita commissione che, analizzando la situazione, ha rilevato che Milis si trovava in difficoltà per il carico del personale dipendente, col quale era in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il costo annuale di tale personale era superiore al gettito annuale dei contributi ordinari, a carico della proprietà consorziate, nonostante le sue tariffe fossero tra le più alte; era quindi necessaria una riduzione dell’organico dei dipendenti che, però, non era ipotizzabile neanche in caso di fusione.

In base ai dati di questa relazione, si intuisce che dalla fusione si sarebbero avvantaggiati entrambi i consorzi: il Consorzio di bonifica di Milis avrebbe ceduto i dipendenti al consorzio di Oristano, preservando i posti di lavoro e diminuendo le sue spese. Dalla sua parte, il Consorzio di bonifica del Campidano, avrebbe avuto il vantaggio di acquisire terreni e personale con esperienza.

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Il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 125, datato il 6 ottobre 1981, riconobbe la fusione dei due consorzi.

Il 3 maggio 1982, una nota dell’assessorato regionale dell’Agricoltura ha notificato l’approvazione del nuovo statuto.

5.2. IL CONSORZIO IRRIGUO DI BAULADU

Il Consorzio Irriguo di Bauladu, costituito il 30/12/1945, aveva la funzione di provvedere all’irrigazione dei terreni del suddetto territorio nella stagione estiva. Nel 1960, il consorzio irriguo si è trasformato nel consorzio di bonifica di Bauladu. Il decreto n. 6551/922 del Presidente della Giunta Regionale Autonoma della Sardegna dell’11 giugno 1966, notificava la soppressione del Consorzio Irriguo di Bauladu e l’inclusione del suo comprensorio in quello del Consorzio di bonifica di Milis, al fine di un migliore conseguimento degli scopi della bonifica integrale.

5.3. IL CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA TIRSO

In base all’articolo n. 70 della legge sulle bonificazioni del 30 dicembre 1923 n. 3256, che promuoveva la costituzione di consorzi di bonifica, un gruppo di proprietari terrieri, il 12 marzo 1926, decise di riunirsi per creare il Consorzio di I categoria del territorio in Destra Tirso.

Il 4 luglio 1926 si svolse la riunione, suddivisa in due distinte sezioni, per la costituzione del consorzio e per la nomina della Deputazione provvisoria. La prima si tenne nell’Ufficio Municipale di Cabras, in base alla convocazione del Prefetto, e vide la partecipazione dei sindaci di Cabras, Solanas, Donigala Fenugheddu, Nuraxinieddu, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Nurachi e Zeddiani; la seconda sezione si tenne nella scuola elementare di Narbolia, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Narbolia, Riola, Baratili S.Pietro, Solarussa, Tramatza e S.Vero Milis. La

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riunione ebbe un buon esito, infatti si mostrarono tutti favorevoli alla costituzione del Consorzio di bonifica in Destra Tirso.

Il 9 marzo 1947, venne modificato il comprensorio di bonifica, comprendente le zone delimitate dalle regioni “Piscu a Predi” da una parte e dal “Monte Pamu” e Nuraghe Columbus nel comprensorio di Is Benas-Benetutti.

Nel 1953, ci fu l’inclusione dei territori del Sinis appartenenti al Comune di S. Vero Milis e Riola, che presentavano effettivo interesse ai fini della bonifica.

La circolare n. 105 del 30 dicembre 1954 del Ministro dell’Agricoltura e Foreste, invitava i consorzi di bonifica a modificare i propri statuti, per quanto concerne la composizione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, attenendosi allo schema proposto dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, ai fini di assicurare un più efficace controllo sulla gestione consorziale.

5.4. IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL CAMPIDANO

MINORE

Il R. D. n. 2311 del 27 ottobre 1927 classificò il territorio del Campidano di Oristano come comprensorio soggetto a trasformazione fondiaria di pubblico interesse, a norma dei D.D. LL. 18 maggio 1924 n. 753 e 29 novembre 1928 n. 2464.

I proprietari terrieri interessati si riunirono a Simaxis, in data 6 maggio 1928; durante tale adunanza, la maggioranza aderì alla costituzione del consorzio e, di conseguenza, si procedette all’elezione della Deputazione provvisoria dell’ente. Il re, presa visione di tale documentazione, decretò il 2 febbraio 1931 la costituzione del consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio del comune di Simaxis e della frazione di S.Vero Congiu e del Comune di Oristano (frazione di Silì), sulla base dell’elenco delle proprietà interessate riconobbe la deputazione provvisoria del nuovo ente.

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Nel 1932 fu promulgato un nuovo D.L. (n. 5442 del 17 novembre) che stabilì l’ampliamento del Consorzio del Campidano Minore per la trasformazione fondiaria del territorio del Comune di Simaxis, delle frazioni S.Vero Congiu e del Comune di Oristano frazione di Silì. Si stabilì, inoltre, che la Società Bonifiche Sarde continuasse a provvedere all’esercizio e manutenzione del canale, costruito sia come allacciante le acque di S. Giusta che come canale di irrigazione per il territorio in sinistra del fiume, anche nella parte ricadente nel comprensorio del consorzio.

Il 10 dicembre 1931 venne approvato lo statuto del Consorzio del Campidano Minore.

Il ministro Serpieri, il 6 maggio 1932, decretò l’approvazione delle modifiche agli articoli 1 e 30 dello statuto del consorzio del Campidano Minore, secondo la deliberazione della deputazione amministrativa del 19 marzo 1932. Il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, per incarico dell’Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e d’Irrigazione, invitò il Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano ad unificare gli uffici amministrativi e tecnici con il Consorzio Destra Tirso. Restarono, però, le due gestioni completamente separate e si stabilì il regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico (in base all’articolo 62 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215).

Il 12 ottobre 1936, il ministro Canelli, Segretario di Stato per l’Agricoltura e per le Foreste, approvava il nuovo statuto del Consorzio di bonifica del Campidano Minore.

Il principe Umberto di Savoia, il 1 febbraio 1946, con decreto luogotenenziale n. 1607/492, approvava l’ampliamento del comprensorio del Consorzio di Bonifica del Campidano Minore per i territori di S. Giusta. L’Assessore all’Agricoltura e alle Foreste della Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 863/8 del 10 giugno 1955, approvava le varianti di modifica agli articoli 8, 10, 11, 20, 30, 39 e 45 dello statuto del Consorzio di Bonifica del Campidano Minore, accettate dal consiglio dei delegati dell’ente, con la deliberazione n. 5 del 5 aprile 1955. L’Assessorato all’Agricoltura e alle

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Foreste della Regione Autonoma della Sardegna, il 14 gennaio 1961 inviava una lettera al Consorzio di bonifica del Campidano Minore per informarlo che, visti i recenti danni causati alle proprietà del comprensorio dallo stagno di Cabras, in seguito allo straripamento delle acque dovuto alla mancata esecuzione di adeguate opere di bonifica, si era deciso di inserire questo consorzio all’interno del Raggruppamento dei Consorzi Riuniti di Bonifica di Oristano. In merito a tale lettera, il consiglio dei delegati del suddetto consorzio, riunitosi in data 16 gennaio 1961, deliberava parere favorevole al raggruppamento del Consorzio di bonifica dello Stagno di Cabras, con gli uffici dei Consorzi Riuniti per la bonifica del Campidano di Oristano. La delibera del consiglio dei delegati, dell’ 11 ottobre 1963, approvava il nuovo statuto del consorzio, che entrò in vigore solo dopo l’approvazione da parte dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste.

Il 16 gennaio 1964, con il decreto n. 4241, della Regione Autonoma della Sardegna, venne approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica del Campidano Minore.

5.5. L’UFFICIO UNICO

L’Ufficio Unico è stato creato in base al R.D. n. 1358 del 19 febbraio 1934 che stabiliva: “salvo restando la personalità giuridica degli enti, si

dispone il raggruppamento con sede in Oristano(Cagliari) degli uffici amministrativi e tecnici del Consorzio di Bonifica Destra Tirso e del Campidano Minore”.

Tale organismo fu affidato a Siviero Emilio che fu incaricato di studiare e proporre le norme per il nuovo ordinamento consortile e di provvedere allo scioglimento degli uffici tecnici ed amministrativi dei due consorzi di bonifica. Il regolamento prevedeva che i consorzi, pur conservando la propria personalità giuridica, si avvalessero di un Ufficio Consorziale Unico, con sede in Oristano. Gli organi dell’ente erano: il Comitato dell’ufficio consorziale

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unico, costituito dai presidenti dei consorzi raggruppati e da due membri per ciascun consorzio, eletti nel proprio seno dai consigli dei delegati.

All’Ufficio consorziale unico competeva :

• deliberare sulla nomina del primo presidente;

• esaminare e risolvere in prima istanza le controversie che potessero sorgere sull’applicazione del presente regolamento;

• proporre le varianti al presente regolamento che si rendessero necessarie per raggiungere un maggior coordinamento nei servizi in comune;

• deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese in comune;

• deliberare il regolamento organico del personale fissando il trattamento degli impiegati;

• provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale.

Il primo presidente durava in carica tre anni e poteva essere riconfermato. A lui spettava il compito di:

• convocare e presiedere il comitato dei presidenti; • dare corso alle deliberazioni adottate dal comitato;

• sovrintendere alla disciplina del personale e al funzionamento dell’Ufficio Unico;

• predisporre l’istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del comitato dell’ufficio consorziale unico;

• ordinare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese comuni.

Il ministro Serpieri, Segretario di Stato per l’Agricoltura e per le Foreste, con decreto n. 5580/1 del 17 agosto 1934, approvava il regolamento

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per il funzionamento dell’Ufficio Unico dei consorzi di bonifica “Destra Tirso” e “Campidano Minore”.

5.6 LO STAGNO DI CABRAS

Il 17 dicembre 1928 veniva costituito con R.D. il Consorzio di Bonifica dello Stagno di Cabras. Il 22 febbraio 1930 il ministro Serpieri approvava lo statuto del nuovo ente. Il 23 agosto 1933 veniva riconosciuto, dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, l’ampliamento ed il perimetro del consorzio. Nel 1935, il presidente del consorzio veniva nominato dal Ministro dell’Agricoltura, mentre il consiglio d’amministrazione era composto dai proprietari, nominati su designazione della Confederazione Fascista degli Agricoltori.

Il 21 maggio 1951, il Consorzio di Bonifica dello Stagno di Cabras richiedeva il passaggio del comprensorio dello Stagno di Cabras e delle paludi limitrofe al Consorzio di Bonifica del Destra Tirso. L’attuazione di tale bonifica avrebbe reso fertili le paludi, con il conseguente maggior sviluppo dell’agricoltura.

Il 26 febbraio 1964, con decreto n. 2366/125 B.S. della Regione Autonoma della Sardegna, l’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste dichiarava soppresso il Consorzio di Bonifica dello Stagno di Cabras. Le motivazioni dell’abolizione sono da attribuirsi ai periodici allagamenti, causati dalle acque dello stagno di Cabras nel Comune omonimo e nelle zone limitrofe, con conseguenti gravi danni alle colture e con pericolo per gli stessi abitanti. Tali inondazioni avvenivano a causa della mancata esecuzione di adeguate opere di bonifica atte a contenere in caso di piogge abbondanti, le acque entro i confini dello stagno.

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5.7. IS BENAS

L’8 maggio 1950, nel corso dell’assemblea del comune di Riola Sardo, si deliberava il passaggio del comprensorio di bonifica Is Benas e relativa strada, al Consorzio di Bonifica Destra Tirso. Il 10 luglio 1950, il consiglio dei delegati respingeva la proposta del Comune di Riola di assorbire nel consorzio il comprensorio di Is Benas - Benetutti. Il consorzio di Bonifica Destra Tirso ha deciso di includere nel comprensorio solo i terreni di Riola già compresi nell’atto costitutivo originario del consorzio approvato con R.D. del 1926.

5.8. IL CONSORZIO DI BONIFICA DI ARBOREA

Il Consorzio di bonifica di Arborea è stato costituito il 7 maggio 1957, in base al decreto n. 7822/430 del presidente della Giunta Regionale. La gestione venne affidata ad un commissario straordinario, tramite nomina dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste. Fu prevista nella sua persona l’attribuzione di tutti i poteri deliberanti ed esecutivi di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, il compito di sistemare il catasto consorziale, di proporre lo schema di statuto e di procedere alle elezioni per la nomina degli ordinari organi consorziali, entro 5 mesi dalla notifica del decreto.

Il decreto n. 3745 del 7 giugno 1962 approvava lo statuto, dopo aver preso visione della delibera commissariale del 3/8/1962.

Il 7 settembre 1966, con decreto n. 4983, venne approvato un nuovo statuto che, nel 1973, con decreto n. 7182, fu nuovamente modificato.

Le competenze dell’ente sono:

• la progettazione e l’esecuzione in concessione delle opere di bonifica e di competenza statale,così come di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio;

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• la manutenzione e l’esercizio delle opere di competenza statale;

• l’esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, di quelle occorrenti a dare scolo alle acque;

• l’assistenza alle proprietà consorziate: nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione; nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario; • la vigilanza sull’adempimento delle direttive del piano generale di

bonifica;

• la ricomposizione delle proprietà frammentate; • l’adempimento della funzione di consorzio idraulico;

• l’ adempimento della funzione di delegato tecnico per la trasformazione e quotizzazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici;

• la realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio.

Gli organi del consorzio sono: A. l’assemblea;

B. il consiglio dei delegati; C. la deputazione amministrativa; D. il presidente;

E. il collegio dei revisori dei conti;

5.9. IL CONSORZIO DI BONIFICA DI TERRALBA,

MARRUBIU, URAS, MOGORO

Il 4 ottobre 1953, nella sala del consiglio comunale, sentita la relazione di Emilio Cuccu, sindaco di Terralba, relativa alla costituzione del Consorzio di bonifica di Terralba, Marrubiu, Uras, Logoro, si deliberava l’istituzione del comitato promotore.

Si nominò, come presidente, Emilio Cuccu, sindaco di Terralba. Assenti i rappresentati del comune di Mogoro, il comitato promotore si impegnò a

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portare a Mogoro, ai proprietari terrieri e al Comune, l’invito a partecipare, con propri rappresentanti, alle adunanze.

L’11 ottobre 1953, a Mogoro, in una sala del caseggiato comunale, si riunirono: Grussu Terenzio, sindaco, Melis Giuseppe, Scanu Giovanni, Broccia Bernardino, Secchi Attilio. Udita la relazione del presidente Cuccu Emilio, si dispose che la deputazione provvisoria fosse formata da alcune persone del comitato, riservando a ciascun Comune un numero proporzionale di rappresentanti, in base all’estensione del territorio facente parte del consorzio.

La Deputazione provvisoria del consorzio di bonifica, in data 26 settembre 1954, decretò l’approvazione dell’atto costitutivo, dello statuto consorziale e la nomina della deputazione provvisoria. Con il decreto n. 7223/431 del 7 maggio 1957, il presidente della giunta regionale decretò la costituzione del Consorzio di Bonifica del Campidano di Terralba, Uras, Mogoro, S.Giusta, Marrubiu, Palmas Arborea con sede in Marrubiu.

L’Assessore all’Agricoltura e alle Foreste, con decreto n. 4102 del 22 agosto 1963, approvò lo statuto del consorzio di bonifica di Terralba, Marrubiu, Uras, Mogoro.

Il 28 giugno 1963, l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste trasmise uno schema di statuto tipo e una copia della circolare 26/4/1963 n. 9 del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, con invito a voler adottare entro il 12 agosto 1963 le nuove norme in applicazione del D.P.R. 23/6/1962 n. 947. Le relative delibere consorziali di modifica agli statuti dovevano essere trasmesse per l’approvazione a questo assessorato.

Il 23 settembre 1961, con decreto n. 3487, fu approvato il nuovo statuto del consorzio, deliberato dal commissario straordinario dell’ente il 13 aprile 1961.

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5.10. IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI

TERRALBA E ARBOREA

Fu stabilita, con decreto P.G.S. del 19 /8/1977, la fusione in un unico consorzio di bonifica del Campidano di Terralba, Marrubiu, S.Giusta, Uras, Mogoro, Palmas Arborea e di Arborea nel Consorzio di bonifica della Piana di Terralba e Arborea con sede in Marrubiu; venne approvato con lo stesso decreto lo statuto.

5.11. IL CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO PER

L’UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE DEL TIRSO

Il Consorzio di bonifica di II Grado è stato riconosciuto con D.P.G.R.S. n. 15696/598 del 17-11-1964, nel quale si decretava che:

 il Consorzio di bonifica di II grado tra i consorzi di Arborea e del Campidano di Terralba era soppresso;

 salvo restando la personalità giuridica, le attribuzioni istituzionali e l’organizzazione dei consorzi di bonifica di Destra Tirso, Campidano Minore, Arborea, Campidano di Terralba, era costituito tra essi un Consorzio di bonifica di 2 Grado, con lo scopo di predisporre la realizzazione di mezzi per la integrale utilizzazione irrigua delle acque del fiume Tirso;

 l’amministrazione dell’ente era temporaneamente affidata ad un commissario, da nominarsi dall’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste, che aveva anche il compito di creare lo statuto.

Il suo statuto è stato approvato con decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma della Sardegna n. 4703, del 17 settembre 1965: il consorzio, ente di diritto pubblico è retto dallo statuto ed

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ha sede in Oristano. Ne fanno parte del consorzio i seguenti consorzi elementari:

• Consorzio di bonifica del Campidano Minore; • Consorzio di bonifica della Piana di Terralba; • Consorzio di bonifica Destra Tirso;

• Consorzio di bonifica di Arborea.

Le finalità istituzionali del consorzio sono:

a. lo studio, la progettazione e l’esecuzione in concessione delle opere d’invaso e di derivazione del Tirso e dei suoi affluenti, per l’irrigazione dei comprensori dei consorzi elementari;

b. la manutenzione e l’esercizio delle opere di presa, degli impianti di sollevamento, dell’asta dei canali adduttori principali di interesse comune di due o più consorzi elementari e dei manufatti ad essi inerenti;

c. la distribuzione dell’acqua di irrigazione dalle opere comuni di presa e di adduzione ai comprensori dei consorzi elementari, curandone la ripartizione fra di essi in base ai quantitativi di acqua spettanti a ciascuno;

d. il finanziamento delle spese per la costruzione delle opere;

e. il coordinamento delle attività dei consorzi elementari per l’esecuzione delle opere e di queste con le opere del consorzio di secondo grado, per la migliore utilizzazione delle acque di irrigazione;

f. l’assunzione delle funzioni di consorzio idraulico e di quelle di utilizzazione idrica;

g. la realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economica-agraria del comprensorio, anche a mezzo di attività sperimentali, dimostrative e divulgative;

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h. la promozione della costituzione di cooperative e di altri organismi associativi, nonché le iniziative tendenti all’addestramento delle maestranze nel settore agricolo.

Gli organi del consorzio sono:

• il consiglio dei delegati; • la deputazione amministrativa; • il presidente del consorzio; • il collegio dei revisori.

Il Consiglio dei Delegati è composto di 18 membri, nominati dai consorzi elementari.

Il contributo complessivo imposto dal consorzio di secondo grado è ripartito in diciottesimi: ciascun consorzio elementare nomina un delegato per ogni diciottesimo posto a suo carico. Ai consorzi che non raggiungano un diciottesimo del contributo complessivo è, peraltro, ugualmente assegnata la rappresentanza di un delegato. Ove si verifichi tale ipotesi, si procede innanzitutto all’attribuzione di un delegato ai consorzi che non lo raggiungano. I rimanenti posti saranno ripartiti fra gli altri consorzi, proporzionalmente alle rispettive contribuenze.

La deputazione amministrativa è composta dal presidente del consorzio, dal vicepresidente e da 5 membri.

Il collegio di revisore dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio dei delegati, anche tra persone estranee al consorzio. Uno di questi potrà essere nominato su richiesta dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura; la loro carica ha durata quinquennale.

Nel corso della deliberazione amministrativa n. 110 del 29/10/1986 è stato modificato lo statuto consorziale negli articoli 2-9-13-17-24-27, è stato

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poi in questa forma approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale col decreto n. 30/51/88 del 14 ottobre 1988.

5.12. IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL CAMPIDANO DI

ORISTANO-CONSORZIO DI BONIFICA DELL’

ORISTA-NESE

Il D.P.G.R.S. n. 9155/2753 del 26/8/1970 stabilisce che è stata approvata la fusione del Consorzio di Bonifica del Campidano Minore con il Consorzio di Bonifica Destra Tirso, aventi sede in Oristano, e la conseguente creazione di un unico Consorzio denominato Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano.

Il D.P.G.R.S. n. 125 del 6/10/1981 dispone la fusione del Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano con il Consorzio di Bonifica di Milis, conservando il nome di Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano. La deliberazione n. 7 del 30/6/1984, del consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano, approva un nuovo statuto del consorzio. I suoi compiti istituzionali consistono: nella proposizione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere di competenza pubblica e privata, attinenti alle bonifiche, allo sviluppo delle produzioni agricole, alla difesa del suolo e dell’ambiente nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale e ai piani di sviluppo economico e sociale degli organismi del comprensorio e delle comunità montane. Il consorzio provvede fra l’altro:

• alla progettazione ed all’esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale o regionale e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio;

• alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di competenza statale o regionale;

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• all’esecuzione e alla manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà e di quelle occorrenti a dare scolo alle acque;

• alla vigilanza sull’adempimento delle direttive dei piani di bonifica o altri piani territoriali o di sviluppo in vigore; alla ricomposizione delle proprietà frammentate;

• all’assunzione delle funzioni di consorzio idraulico, nonché a quelle di utilizzazione idrica;

• all’assunzione della funzione di delegato tecnico per la trasformazione o quotizzazzione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economica-agraria del comprensorio;

• alla realizzazione della lotta antiparassitaria delle piante e delle colture; • alla forestazione; alla tutela del territorio e dell’ambiente;

• alla promozione della costituzione di cooperative o di altri organismi associativi, nonché alle iniziative tendenti all’addestramento delle maestranze nel settore agricolo.

La deliberazione n. 8 del consiglio dei delegati del 31/1/1992 modificava gli articoli 23 e 36 dello statuto consortile, stabilendo che sono ineleggibili, o decadono dalla carica, le persone che sono state riconosciute colpevoli di infrazione della disciplina consorziale.

La Regione Autonoma della Sardegna, il 6 dicembre 1996, ha decretato, in base alla legge regionale del 14-5-1984 n. 21, la fusione tra i consorzi di bonifica, mirando a far coincidere i comprensori consortili con unità idrografiche funzionali. A tal proposito vengono fusi: il Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano, il Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea ed il Consorzio di Bonifica di 2 grado per l’utilizzazione delle acque del Tirso. Questa fusione sarà direttamente seguita dal commissario straordinario Italo Bussa, Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

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6. L’ARCHIVIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

DELL’ORISTANESE

Sito a Oristano, in via Cagliari n. 138, l’archivio storico occupa attualmente ben 10 sale:

• nella prima sala si trovano, ordinati in base al medesimo titolario, i documenti del Consorzio in Destra Tirso, del Consorzio del Campidano Minore e dell’Ufficio Unico; negli ultimi scaffali sono collocati anche i documenti del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese; va annotata, inoltre, la presenza di un nutrito numero di libri e di raccolte di riviste;

• nella seconda sala troviamo soprattutto i registri relativi al Consorzio in Destra Tirso, al Consorzio del Campidano Minore, all’Ufficio Unico e al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese;

• la terza, quarta e quinta sala sono comunicanti e contengono tutta la documentazione dell’Ufficio Tecnico, in parte sistemato in faldoni ed in parte costituito da mappe e progetti sciolti. Sono le uniche sale delle

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