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L’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990: il preavviso di rigetto quale strumento di collaborazione tra la pubblica amministrazione e il privato

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Rivista

Pubblicata in inter

Ge

Direttore Responsa Marco Cardilli

FASCI

Registrata nel reg

ista di diritto amministrati

nternet all’indirizzo www.amministrativa

Diretta da

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

nsabile Coordinamento Edit

Luigi Ferrara, Giuseppe Eg Carlo Rizzo, Francesco Rota

SCICOLO N. 7-8/201

estratto

registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/ ISSN 2036-7821

rativo

tivamente.com

Editoriale

Egidio Iacovino, ota, Valerio Sarcone

2017

(2)

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D Angelo Piazza, Alessandra Pioggia giuli, Helene Puliat, J. Sánchez-Me

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Enrico Carloni, Stefano Gattamelat darelli, Anna Corrado,Fabrizio Ce Interlandi, Bruno Mercurio, Giusep

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice strandrea, Germana Panzironi, M Sciascia, Raffaello Sestini, Leonard massetti, Italo Volpe.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino Ambrogio De Siano,Fortunato Ga simo Pellingra, Stenio Salzano, Fra

Rivista di diritto amministrativo

o D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Mer ggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambr

esa Martínez, AndryMatilla Correa.

, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo F elata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di Sa Cerioni, Gaetano Natullo, Paola Saracini, Mari

seppe Doria, Salvatore Villani.

fice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Ange Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, , Vinc ardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo

ino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Con Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Te

erloni, Giuseppe Palma, mbrenghi, Annamaria

An-lo Forte, Ruggiero di Pace, i San Luca, Francesco

Car-ario Cerbone, Margherita

ngelo Mari, Gerardo Ma-incenzo Schioppa, Michel do Storto, Alessandro

To-Contessa, Marco Coviello, nta, Filippo Lacava, Mas-a TerrMas-acciMas-ano.

(3)

Fascicolo n. 7-8/2017

L’art. 10 bis della le

getto quale strume

amm

Sommario

1. La ratio del nuovo art. 10 b

mento autorizzatorio del subap

della comunicazione di cui all’

del preavviso di rigetto. ̶ 6. Co

avviso: illegittimità del provv

zione e provvedimento finale.

1. La ratio del nuovo art. 10 bis 241 del 1990.

L’art. 10 bis della nuova legge n rubricato “Comunicazione dei m all’accoglimento dell’istanza”, è s dall’art. 6 della L. n. 15 dell’11 f cosi recita: “Nei procedimenti parte il responsabile del pr l’autorità competente, prima adozione di un provvedime comunica tempestivamente agli che ostano all’accoglimento de Entro il termine di dieci giorni d della comunicazione, gli istanti h di presentare per iscritto le loro eventualmente corredate da d comunicazione di cui al p interrompe i termini per procedimento che iniziano n decorrere dalla data di presen

Rivista di diritto amministrativo

la legge n. 241 del 1990: il prea

umento di collaborazione tra l

mministrazione e il privato

di Ad

0 bis della legge n. 241 del 1990. ̶ 2. L’appl

bappalto. – 3. Una garanzia partecipativa? ̶

all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. ̶ 5.

. Competenza ad effettuare la comunicazion

ovvedimento finale? ̶ 8. Il termine intercorr

le. ̶ 9. La motivazione del provvedimento fin

bis della legge n.

e n. 241 del 1990, ei motivi ostativi , è stato introdotto 11 febbraio 2005 e nti ad istanza di procedimento o a della formale imento negativo, gli istanti i motivi della domanda. ni dal ricevimento ti hanno il diritto loro osservazioni, a documenti. La primo periodo r concludere il nuovamente a esentazione delle osservazioni o, in manca termine di cui al Dell’eventuale mancato osservazioni è data ragio del provvedimento finale. al presente articolo non procedure concorsuali e materia previdenziale e seguito di istanza di part previdenziale”.

In altre parole, il preavviso con la legge n. 15 del 2005 quale, nell’ambito dei pro di parte, il responsabile l’autorità competente, p provvedimento negativ l’interessato dei motivi ost dell’istanza, concedendo a per produrre osservazion documentali a propria dife

Pag. 3 di 10

reavviso di

ri-ra la pubblica

Adriano Tortora

pplicabilità al

procedi-̶ 4. Forma e modalità

5. I possibili contenuti

zione. ̶ 7. Mancato

pre-corrente tra

comunica-o finale.

ancanza, dalla data del al secondo periodo. to accoglimento di tali gione nella motivazione le. Le disposizioni di cui non si applicano alle i e ai procedimenti in e assistenziale sorti a parte e gestiti dagli enti viso di rigetto, introdotto 005, costituisce l’atto col procedimenti ad istanza ile del procedimento o , prima di adottare il ativo, rende edotto ostativi all’accoglimento o allo stesso un termine zioni scritte o elementi difesa.

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Come si evince dal tenore letter

bis della legge n. 241 del 1990, si t

avente natura endoprocedimen deve essere adottato in fase prede espletamento dell’istruttoria “s possibile l’instaurazione di un v contraddittorio endoprocediment necessario, ed aumentare così l cittadino di ottenere dalla stessa interessa (…)1”. La ratio del preav

è collegata alla garanzia del con attuazione del principio procedimento; all’osservanza d buon andamento, economicità dell’azione amministrativa e alla contenzioso.

Il difetto della comunicazione di art. 10 bis della legge n. 241 d illegittimo il provvedimento fi primo approccio non sembra come la disposizione di cui all’a legge n. 241 del 1990 costitui innumerevoli espressioni di que trasparenza che già ispirava originario della legge n. 241 d viene ribadito esplicitamente dell’articolato, come emendato d novella. In secondo luogo la su sembra avere una finalità contenzioso: il nuovo ist nell’incentivare possibili me autocorrezione, previene la molt procedimenti.

Di questo avviso una senten Lombardia3, ove si legge quanto

10 bis della legge n. 241 d disciplinare l’istituto del c.d. rigetto, ha lo scopo di far c

1Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007 n 2 Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 200

Cons. Stato, Sez. II, 7 ottobre 2005 n. 5203

3 Tar Lombardia, Sez. IV, 12 dicembre 20

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tterale dell’art. 10 si tratta di un atto entale, il quale redecisoria, previo “sì da rendere n vero e proprio entale, a carattere sì le chances del ssa P.A. ciò che gli reavviso di rigetto contraddittorio, in o del giusto dei principi di ità ed efficienza alla deflazione del di cui al suddetto 1 del 1990, rende finale2. Ad un

ra potersi negare ll’art. 10 bis della ituisca una delle quel principio di rava la stesura 1 del 1990 e che te nel comma 1 to dall’art. 1 della suddetta norma à deflattiva del istituto infatti, meccanismi di oltiplicazione dei ntenza del TAR nto segue: “L’art. 1 del 1990, nel .d. preavviso di r conoscere alle 07 n. 4828. 56. 2005 n. 5196 (ord.za); 203 (parere). e 2013 n.2826. Amministrazioni in contra motivazioni da esse assu dell’istruttoria espletata, q e giuridiche, dell’interes contribuire a far assu competenti una diversa d derivante, appunto dalla gli interessi in campo e possibile riduzione del con La ratio dell’istituto c l’impressione che “l’iter destinato ad assumere in marcato le vesti di strume di comunicazione tra il det e (quantomeno) il destinat

2. L’applicabilità

autorizzatorio del subapp

Nobile negli inten nell’applicazione: queste utilizzate da taluna dottri dell’art. 10 bis della legge n sottolinearne al contem quanto ad applicabilità5. C

possibile che l’istituto d norma si applichi autorizzatorio del subap impulso di parte, ma no nelle procedure concorsua Eppure altra dottrina6

proponendo un’interpre restrittiva della norma, la “Le disposizioni di cui al si applicano alle procedure punto di sostenere che s riferirebbe esclusivament

4 S. TARULLO, L’art. 10 bis de

preavviso di rigetto tra garanzia p istruttoria, 2005, 2, in www.giusta

5 Cfr. R. DE NICTOLIS, I contrat

forniture, III, Milano, 2007, 217.

6 S. TARULLO, op. cit., 3.

ntraddittorio rispetto alle ssunte in base agli esiti a, quelle ragioni, fattuali ressato che potrebbero assumere agli organi a determinazione finale, lla ponderazione di tutti o e determinando una contenzioso fra le parti”. conferma per tanto

ter procedimentale sia

e in modo sempre più mento istituzionalizzato detentore della funzione natario di essa”4.

al procedimento

appalto.

tenti ma limitato este sono le parole ttrina per tessere le lodi ge n. 241 del 1990 ma per empo un forte limite . Ci si chiede come sia o di cui alla suddetta i al procedimento bappalto, che inizia su non trovi applicazione suali.

ovvia a tale lacuna pretazione in chiave , laddove statuisce che al presente articolo non ure concorsuali”, fino al e siffatta limitazione si ente ai concorsi per

della legge n. 241 del 1990: il ia partecipativa e collaborazione

stamm.it

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Fascicolo n. 7-8/2017

l’assunzione nel pubblico i procedure selettive per il c dell’idoneità per l’iscrizione neg professionali o comunque alle ammissione alla stipula di cont alle dipendenze delle amministrazioni.

Tuttavia sembra non potersi nea a priori un’interpretazione più a possa ricomprendere anche le p corsuali tout court e non da ulti mento autorizzatorio del subappa L’applicabilità dell’art. 10 bis del del 1990 nell’ambito del procedi zatorio del subappalto risponde logica parzialmente diversa a que sua non applicabilità alle procedu

strictusensu. Se è vero che nell’am

cedure concorsuali la celerità è conduttore, nell’ambito del suba be esserlo la cautela, che ben potr la veste di contraddittorio rinforz dall’art. 10 bis7.

In conclusione, sembrerebbe irra ritenere applicabile il suddetto a cedimento autorizzatorio del sub al solo fine di evitare la proposiz istanze di affidamento in subap ziali contenziosi, a fronte del dini to dalla stazione appaltante nei prima istanza; sembrerebbe pe giormente costruttivo ammettere tente a un contraddittorio con la s tante stessa.

3. Una nuova garanzia partecip

L’art. 10 bis della legge n. 241 de richiama le indicazioni già conte della Commissione Nigro, intr meccanismo rafforzato di contr

7 R. DE NICTOLIS, op. cit., 218.

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impiego, alle l conseguimento egli albi e collegi lle procedure di ontratti di lavoro lle pubbliche neanche escludere iù amplia che non le procedure con-ultimo il procedi-ppalto. della legge n. 241 edimento autoriz-nderebbe ad una quella sottesa alla edure concorsuali l’ambito delle

è il vero motivo bappalto dovreb-otrebbe assumere forzato esplicitato irragionevole non to articolo al subappalto, e ciò osizione di nuove bappalto e poten-diniego manifesta-nei riguardi della per tanto

mag-ere il sub la stazione

appal-cipativa?

del 1990, di fatto ontenute nel testo introducendo un ontraddittorio nei

procedimenti avviati su is pone in linea col principi mento, in virtù del quale tenuta ad ascoltare i nell’ipotesi di adozione di getto dell’istanza8. La spec

vo modello partecipativo fonda sul rapporto dialet zione e cittadino e sul div dimentale in cui è concess venire e partecipare: rappo to da uno squilibrio e ispi tra Amministrazione e am cora più tendente a favo collaborativa e relazionale dino può confrontarsi dir screzionalità della scelta fi fatti, non si prevede nella nella quale le alternative d interessi emergenti nel pro cora in divenire – bensì predecisionale, in quanto l il dovere di esprimere ed e ostano all’accoglimento d quale in tale fase risulta or compiuto nel proprio cont garanzia partecipativa di c legge n. 241 del 1990 si sos te in due differenti opport ti, consente ai soggetti ch

8 Il testo della Commissione Ni

casi in cui il procedimento ha soggetto diverso da colui al qua le, l’amministrazione è tenuta della propria determinazione ad in ordine alla richiesta da lui ava

9 D. VAIANO, Preavviso di rig

traddittorio nel procedimento PERFETTI, Le riforme della L. 7 ranzia della legalità ed ammini dova, 2008, 37 ss.; L. FERRARA, sdizionale dei principi dell’azion riforma della legge sul proced del processo di legittimità?, in D

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u istanza di parte, che si cipio del giusto

procedi-ale l’Amministrazione è i soggetti interessati e di provvedimenti di

ri-pecificità di questo nuo-vo introdotto nel 2005 si alettico tra Amministra-diverso momento proce-cesso all’istante di inter-pporto non più connota-ispirato alla separazione

amministrati, bensì an-avorire una dimensione nale, nella quale il direttamente con la di-a findi-ale. L’intervento, in-lla fase istruttoria – fase ve di composizione degli provvedimento sono an-nsì in un momento c.d.

to l’Amministrazione ha ed esternare i motivi che o del provvedimento, il a ormai essere pressoché ontenuto dispositivo9. La

di cui all’art. 10 bis della i sostanzia

essenzialmen-ortunità difensive: infat-i che hanno proposto infat-

Nigro statuiva che “in tutti i ha inizio su domanda di un quale spetta la decisione fina-uta ad informare l’iniziatore e ad orientarsi negativamente avanzata”.

i rigetto e principio del con-to amministrativo, in L. R. L. 7 agosto 1990 n. 241, tra

ga-inistrazione di risultato, Pa-RA, I riflessi sulla tutela giuri-zione amministrativa dopo la cedimento: verso il tramonto

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stanza all’Amministrazione per l’ provvedimenti ampliativi, da u sentare ulteriori allegazioni doc canti, dall’altro, di opporsi alla dell’amministrazione prospettan alternative le quali devono com valutate dalla P.A., la quale sarà esternare le ragioni per cui non l mente prese in considerazione n finale in senso favorevole all’istan

4. Forma e modalità della com cui all’art. 10 bis della legge n. 24

L’art. 10 bis della legge n. 241 de sciplina in alcun modo la forma di rigetto. Il termine “riceviment tenuto (“Entro il termine di diec cevimento della comunicazione evocare implicitamente la nece scritta. In una prospettiva di p auspicabile l’utilizzo dei mezzi che alla luce di quanto disposto d legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 del nuovo art. 3 bis nel corpo n legge n. 241 del 1990): “Per conse re efficienza nella loro attività, l zioni pubbliche incentivano l’uso tica, nei rapporti interni tra le div strazioni e tra queste e i privati”. ratio dell’istituto del preavviso d ve peraltro ritenere che la comun essere indirizzata all’interessato modo e contesto, e pertanto, oltre l’invio di una comunicazione ad qualsivoglia altra occasione rel privato e l’Amministrazione. No trina che ammette ad esempio ch so di rigetto possa essere data all’istante tanto in sde di accesso amministrativi, quanto in sede d servizi, sempre che si propenda pazione del privato alla stessa, f

Rivista di diritto amministrativo

er l’ottenimento di a un lato, di

pre- documentaliman-lla scelta negativa

ttando soluzioni comunque essere arà poi tenuta ad on le ha eventual-ne eventual-nella decisioeventual-ne

stante.

omunicazione di . 241 del 1990.

1 del 1990 non di-ma del preavviso ento” in esso

con-ieci giorni dal ri-one …”) sembra ecessità di forma i progresso, resta zzi telematici,

an-to dall’art. 3 della 2005 (introduttivo o normativo della nseguire maggio-à, le Amministra-’uso della diverse Ammini-ti”. In linea con la o di rigetto, si

de-unicazione possa sato in qualsiasi ltre che attraverso ad hoc, anche in relazionale tra il Non manca dot-o che del preavvi-ta comunicazione esso ai documenti e di conferenza di da per la parteci-a, facendo

discen-dere codesta partecipazio quanto disposto dall’art. dell’11 febbraio 2005 (int art. 14 quinquies nel corpo ge n. 241 del 1990): “Nelle di servizi finalizzata all’ap getto definitivo in relazio applicazione le procedure bis e seguenti della legge 109, sono convocati alla co to di voto, anche i soggetti cessione individuati all’esi cui all’art. 37 quater della vero le società di progetto quinquies della medesima

5. I possibili contenuti de to.

L’art. 10 bis della L. n. 24 disporre in via generale c ivi disciplinata deve conte “motivi che ostano all’ac manda”, senza descrivere tenuti della suddetta com prospettiva di economicità ritenere che tale comunic porre tutte le indicazioni legge n. 241 del 1990 (inte legge n. 15 dell’ 11 febbraio to alla comunicazione di a to; con le uniche eccezion tuzione,medio tempore, d sponsabile del procedime decretazione di una proro nonché di trasferimento a fascicolo nel quale sono co nabili, ipotesi queste, 59 n zione informativa di cui suggerita dalle circostanze il legislatore del 2005 con

10 S. TARULLO, op. cit., 4.

azione direttamente da rt. 12 della legge n. 15 (introduttivo del nuovo rpo normativo della leg-elle ipotesi di conferenza

ll’approvazione del pro-zione alla quale trovino ure di cui agli articoli 37 gge 11 febbraio 1994 n. a conferenza, senza

dirit-etti aggiudicatari di con-l’esito della procedura di

lla L. n. 109 del 1994, ov-etto di cui all’articolo 37 ma legge”.

i del preavviso di

riget-. 241 del 1990 si limita a le che la comunicazione ntenere l’indicazione dei l’accoglimento della do-ere analiticamente i con-comunicazione. In una icità, non sembra doversi unicazione debba ripro-oni di cui all’art. 8 della

integrato dall’art. 5 della raio 2005) con riferimen-di avvio del proceriferimen-dimen- procedimen-ioni dell’ipotesi di sosti-e, della persona del re-imento, di sopravvenuta

oroga del procedimento, o ad un altro Ufficio del o contenuti gli atti

visio-9 nelle quali la duplica-cui sopra sembra essere

nze stesse10. Certamente

con il termine “motivi”,

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ha voluto implicitamente richia menti motivazionale elencati dal 1, ultimo inciso, della legge n. 2 quale dispone che “La motivazi care i presupposti di fatto e le r che che hanno determinato dell’amministrazione in relazion ze dell’istruttoria”. Per il resto, stensione dei “motivi all’accoglimento della domanda” al prudente apprezzamento della za, la quale ne valuterà l’opport caso. Sembra tuttavia doversi esc ta impugnabilità da parte dell’in comunicazione incompleta; b all’orientamento consolidatosi in cune della comunicazione di av dimento amministrativo ex art. 7 del 1990, orientamento questo, ch negare all’interessato l’accesso al sdizionale in via immediata, ma sce in un momento successivo a provvedimento finale. In consi suddetto orientamento non semb plicare al preavviso di rigetto ( natura di “atto notificato al dest 3 comma 4 della legge n. 241 del prevede che “n ogni atto notifica rio devono essere indicati il term cui è possibile ricorrere”. Nono sopra osservato, non si esclude ch possa diffidare la P.A. a rinnovar zione ex art. 10 bis con contenut traverso esposti o reclami, opp promuovere ricorso al difensore garante del buon andamento e d za dell’Amministrazione11.

11 Cfr. il nuovo art. 25, comma 4 della L

come sostituito dall’art. 17 della legge n. io 2005.

Rivista di diritto amministrativo

chiamare gli dall’art. 3 comma

n. 241 del 1990 il azione deve indi-le ragioni giuridi-to la decisione ione alle risultan-sto, l’eventuale e-che ostano da” resta affidata ella

giurispruden-ortunità caso per escludere la diret-ll’interessato della basti pensare i in ordine alle

avvio del proce-t. 7 della L. n. 241 , che sembrerebbe o alla tutela

giuri-ma che lo differi-o all’addifferi-ozidifferi-one del onsiderazione del embra doversi ap-to (sebbene abbia estinatario”) l’art. del 1990, laddove ficato al destinata-ermine e l’autorità onostante quanto e che l’interessato vare la comunica-nuti più chiari at-ppure che possa sore civico, quale e della

trasparen-lla L. n. 241 del 1990, e n. 15 dell’11

febbra-6. Competenza ad effettua

Il regime di competenza p bis della legge n. 241 del definire “aperto”, in quant un generico riferimento procedimento o l’autorità parole, non viene contrapp del responsabile del proc tenza di altro funzionario bene la locuzione “autorit mente essere riferita al all’adozione del provvedi scelta legislativa, sembra p ne con l’obiettivo princi Commissione Nigro ad ist sponsabile del procedime duare in un’unica e ben id sica, l’interlocutore unico, interessato è chiamato l’intero arco procedimenta che il responsabile del pr dell’art. 6 comma 1 lett. a) tenuto a valutare, “ai fini i ni di ammissibilità, i requ ed i presupposti che l’emanazione del provved accertare “di ufficio i fatti pimento degli atti all’uop segue che sia proprio il re dimento il soggetto più qu un qualsivoglia progetto d che e soprattutto ai fini de motivi ce ostano all’accogl

7. Mancato preavviso: ill vedimento finale?

Uno degli interrogativi ch mente dopo l’introduzion tuto del preavviso di riget vio del preavviso com l’illegittimità del provved sposta a un tale interroga

Pag. 7 di 10

ttuare la comunicazione.

a prospettato dall’art. 10 del 1990 sembra potersi anto tale disposizione fa to al “responsabile del ità competente”: in altre apposta alla competenza rocedimento la compe-rio ben individuato, seb-orità” possa all’organo competente

edimento finale. Siffatta ra porsi in contraddizio-incipale che indusse la

istituire la figura del re-imento: quello di indivi-n ideindivi-ntificata persoindivi-na fi-co, con il quale il privato to a rapportarsi lungo entale. Deve considerarsi l procedimento, ai sensi . a) e lett. b), è colui che è ini istruttori, le condizio-equisiti di legittimazione

e siano rilevanti per vedimento” nonché ad fatti, disponendo il com-uopo necessari”; ne con-l responsabicon-le decon-l qualificato ad elaborare

di decisione finale, an-i dell’an-indan-ivan-iduazan-ione dean-i oglimento dell’istanza.

: illegittimità del

prov-i che nacque prov-immedprov-iata- immediata-ione dell’innovativo isti-igetto è se il mancato in-comporti di per sé vedimento finale. La

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stessa legge: infatti l’art. 21 octies del 1990 (introdotto dall’art. 14 d dell’11 febbraio 2005) statuisce dimento finale “non è è comunq per mancata comunicazione dell cedimento qualora l’Amministra in giudizio che il contenuto del p non avrebbe potuto essere divers concreto adottato”.

A tal proposito giova far un’interessante pronuncia del TA ri)12 che si è pronunciato come se

la partecipazione al procediment interessato non sia in grado di p diversa conclusione dello stess comunicazione del preavviso d comporta ex se l’illegittimità del to di diniego, dovendo congiun carsi l’art. 10 bis e l’art. 21-octies 241 del 1990”.

Recentemente, nello stesso senso Tar Salerno nella sentenza n. 6 stabilito a chiare lettere che “nel amministrativo la mancata com

preavviso di rigetto non compo

gittimità del provvedimento fina norma sancita dall'art. 10-bis, l. 7 241 va interpretata alla luce del 21-octies comma 2 il quale, nell'i dice di valutare il contenuto provvedimento e di non annulla so in cui le violazioni formali no so sulla legittimità sostanziale d rende irrilevante la violazione de ni sul procedimento o sulla form lorché il contenuto dispositivo no tuto essere diverso da quello in co to”.

Il suesposto orientamento, orm ha il duplice pregio di prevenire

12 Tar Puglia, Sez. II, 1 marzo 2013 n. 307

Rivista di diritto amministrativo

ties della L. n. 241 4 della legge n. 15 ce che il provve-unque annullabile

ell’avvio del pro-strazione dimostri

el provvedimento verso da quello in r riferimento a l TAR Puglia (Ba-e s(Ba-egu(Ba-e: “Laddov(Ba-e

ento del soggetto di portare ad una tesso, la mancata o di rigetto non del provvedimen-iuntamente appli-ties comma 2 L. n. nso si è espresso il . 607/2017, ove è nel procedimento omunicazione del porta ex se l'ille-inale, in quanto la l. 7 agosto 1990 n. del successivo art. ell'imporre al

sostanziale del llare l'atto nel non abbiano inci-le del medesimo, e delle disposizio-forma dell'atto al-o nal-on avrebbe pal-o- po-in concreto adotta-rmai consolidato, nire annullamenti

307.

non immediatamente satis del privato e di salvaguar amministrazioni.

8. Il termine intercorrente provvedimento finale.

La disposizione di cui al semplicemente a preveder rigetto debba essere invia ma della formale adozion sfavorevole e comunque Non viene tuttavia fissato rio che debba essere osser zione e l’adozione del p Una certezza è che il prov potrà essere adottato prim dieci giorni dal riceviment ne: l’interessato dispone d po al fine di presentare p osservazioni, corredandol cumenti, oppure di prese elementi documentali riten che si ricava privilegiand in linea con l’art. 10 comm n. 241del 1990, il quale dis di cui all’art. 7 e quelli dell’art. 9 hanno diritto d scritte e documenti, che l l’obbligo di valutare, o all’oggetto del procedimen A questo punto sorge la q di tale termine, e a tale venire in risposta un’inter TAR Sardegna13 che si è es

termine di dieci giorni, st della L. n. 241 del 1990 pe osservazioni e/o documen zione della comunicazion all’accoglimento dell’istanz natura perentoria, posto ch

13 Tar Sardegna, Sez. II, 7 marzo

satisfattivi per le ragioni uardare l’efficienza delle

nte tra comunicazione e

i all’art. 10-bis si limita dere che il preavviso di viato all’interessato pri-ione del provvedimento que “tempestivamente”. ato alcun termine

dilato-servato tra la comunica-l provvedimento finacomunica-le. rovvedimento finale non rima che siano spirati i ento della comunicazio-e di qucomunicazio-esto lasso di tcomunicazio-em- tem-re per iscritto le proprie

dole, se del caso, di do-esentare esclusivamente itenuti utili (questo è ciò ando un’interpretazione mma 1 lett. b) della legge dispone che “ i soggetti elli intervenuti ai sensi o di presentare memorie e l’Amministrazione ha , ove siano pertinenti

ento”).

la questione sulla natura le interrogativo sembra nteressante sentenza del è espresso come segue: “l , stabilito dall’art. 10 bis 0 per la presentazione di enti in seguito alla rice-ione dei motivi ostativi tanza del privato, non ha o che 1) la disciplina non

rzo 2012 n. 248.

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lo qualifica espressamente come eccezione fatta per i ricorsi ammi le domande di partecipazione a di evidenza pubblica e ai concors impiego, nell’ambito di procedim strativi non vi sono termini deca nel diritto processuale, 3) la com viata ai sensi di tale disciplina n termini di conclusione del proce interrompe (con conseguente, r renza ex novo), risultando quind dalla comunicazione del preavv istituita con lo scopo di favorir procedimento amministrativo l’istante, possa derivare contes termine decadenziale di dieci gio so istante e il raddoppio dei term

clusione del procedim

l’Amministrazione, 4) lo scopo de deflazionare le controversie giuri rebbe meno, in quanto l’istante presentare osservazioni oltre il te giorni, farebbe valere tali osserv alla competente autorità giudizi l’amministrazione, fino all’em provvedimento conclusivo del ha il dovere di prendere in con osservazioni e i documen dall’istante”. Per tutto quanto de tandosi di termine a valenza di esclude che possa essere lo stess nifestare la volontà di rinuncia mente al suo integrale decorso al re un provvedimento più tempe peraltro avvenire che il privato, vuto il preavviso di rigetto, dispe persuadere l’amministrazione a favorevolmente: in tal caso egli dere, una volta ottenuto il prov tempi ravvicinati, di impugnar mente in sede giurisdizionale o am

Rivista di diritto amministrativo

me perentorio, 2) ministrativi e per e ai procedimenti corsi per pubblico edimenti ammini-ecadenziali, come comunicazione in-a non sospende i ocedimento, ma li e, relativa decor-uindi illogico che,

avviso di rigetto, orire un esito del o positivo per ntestualmente un giorni per lo

stes-ermini per la con-dimento per o del legislatore di iurisdizionali ver-nte, non potendo il termine di dieci ervazioni dinanzi diziaria; pertanto, ’emanazione del el procedimento, considerazione le enti presentati detto finora,

difensiva non si esso istante a ma-nciare spontanea-o al fine di spontanea- ottene-pestivo. Potrebbe to, una volta rice-isperi di riuscire a e a determinarsi gli potrebbe deci-provvedimento in

narlo immediata-o amministrativa.

9. La motivazione del prov

L’art. 10 bis dispone che de accoglimento delle osserv risposta al preavviso di ri nella motivazione del prov legislatore ha con ciò vol modus operandi della Pu essere orientato all’“ascolt apporto partecipativo, de oggetto di un attento esam Gli interrogativi che poss prima lettura di tale disp volmente risolvibili in via Ci si chiede innanzitutto e confinato l’obbligo dell’Amministrazione. Inte sito citare una sentenza d quale ha certamenteil pre portune precisazioni, osse che “Ai sensi dell’art.10 b del 1990, le memorie e le o dal privato nel corso del p essere effettivame dall’Amministrazione e di ve restare traccia nella mo dimento finale”; ma come che “non sussiste alcun ob samina e confutaz all’Amministrazione proc osservazioni presentate nell’ambito della partecipa le, bastando che sia dimos motivazione del provved acquisizione, cognizione apporti partecipativi”. Dal tenore letterale della che l’obbligo di valutazio mente le osservazioni e no documentali presentati da te può rilevarsi come anch

14 Tar Calabria, Sez. I, 24 gennaio

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provvedimento finale.

e dell’eventuale mancato ervazioni del privato in i rigetto “è data ragione rovvedimento finale”. Il voluto ribadire come il Pubblica autorità debba colto” del privato, il cui deve comunque essere same da parte della P.A. ossono sorgere ad una isposizione paiono age-via interpretativa.

to entro quali limiti vada di valutazione Interessante a tal propo-a del TAR Cpropo-alpropo-abripropo-a14, la

pregio di fare delle op-sservando come sia vero

0 bis della legge n. 241 le osservazioni prodotte el procedimento devono

amente valutate

e di tale valutazione de-motivazione del provve-ome sia altrettanto vero n obbligo di specifica

di-tazione, in capo rocedente, delle singole ate dagli interessati cipazione

procedimenta-ostrata, tramite la stessa vedimento, l’intervenuta ne e valutazione di tali ella norma sembrerebbe zione investa esclusiva-e non anchesclusiva-e gli esclusiva-elesclusiva-emesclusiva-enti

dal privato. Logicamen-nche dalla semplice

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duzione documentale sia possib rappresentazione di interessi con contenuto del preavviso di rigetto che l’obbligo di valutazione di guardi anche i documenti presen in replica alla comunicazione di bis della L. n. 241 del 1990. Ques infatti essere confermata dalla g del TAR Lombardia15, la quale a

leva che la regola secondo la qua la facoltà di presentare osserva documenti, finalizzata a consen partecipazione dello stesso all’ist dimentale, “comporta che l’Am ha l’obbligo di valutare sia le oss te che i documenti eventualm dall’interessato ove siano pertine del procedimento, e di dare con vazione del provvedimento final che l’hanno indotta a non acco rappresentato dal privato”. Se doversi riconoscere al preavviso natura di “autovincolo16” all’oper

in altre parole, l’Autorità ammi potrà esporre, nel provvediment tazioni fondate su elementi info nel preavviso, che non siano per delle osservazioni e dei docum dall’istante; la stessa P.A. non po to di tutte quelle ragioni di fatto e sebbene conosciute in un tempo preavviso di rigetto, siano sfug dell’istante. Tutti questi dati non essere “recuperati” in sede di provvedimento finale, a meno non sia inviata nuova comunica dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1

15 Tar Lombardia, Sez. III, 8 novembre 20 16 S. TARULLO, L’art. 10 bis della legge

preavviso di rigetto tra garanzia partecip zione istruttoria, 2005, 8, in www.giustam

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ssibile trarre una contrastante con il etto. Ne consegue di cui sopra, ri-sentati dall’istante

di cui all’art. 10 uesta tesi sembra la giurisprudenza le attentamente ri-quale il privato ha rvazioni scritte e sentire la fattiva l’istruttoria proce-’Amministrazione osservazioni scrit-almente prodotti tinenti all’oggetto conto, nella moti-nale, delle ragioni accogliere quanto Sembra tuttavia viso di rigetto la perato della P.A.: ministrativa non ento finale, valu-nformativi omessi

pertanto sviluppo umenti presentati potrà tenere con-tto e di diricon-tto che,

po antecedente al sfuggite al vaglio non potranno più di adozione del no che al privato icazione, ai sensi el 1990. e 2010 n. 7200. gge n. 241 del 1990: il tecipativa e collabora-stamm.it

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