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REGOLAMENTO ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L. 240/2010

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Reg. XXXI n.20

IL RETTORE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240;

VISTO il Regolamento di Ateneo degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 900 del 26/05/2011;

CONSIDERATO che la Legge 240 sopracitata prevede, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, che le università provvedano a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo di ateneo secondo i principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa;

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 68 del 02/12/2011, e in particolare l'art. 16 comma 1, che definisce che i Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte rivolte all'esterno ove a esse correlate

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento degli assegni di ricerca in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Legge 240, dal nostro Statuto e dal Funzionigramma di Ateneo in materia di competenza del Dipartimento e di semplificare il testo dell'art. 9, demandando al singolo bando ogni disposizione organizzativa;

RITENUTO opportuno rettificare gli articoli 9, 11 e 20 secondo la narrativa sotto specificata;

VISTA la Delibera del S.A. n. 293/5495 del 29/10/2012 con la quale sono state approvate le modifiche al testo;

DECRETA

E’ emanato il nuovo regolamento assegni di ricerca ai sensi dell’art.

22 della legge 240/2010

REGOLAMENTO ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L. 240/2010

Art. 1 - Istituzione

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L'Università degli Studi di Brescia conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d’ora innanzi denominati semplicemente assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 - Individuazione dei fondi di finanziamento

La spesa per gli assegni di ricerca di cui al presente regolamento può derivare integralmente o parzialmente:

a) da fondi dell'Università individuati a bilancio, anche come cofinanziamento dei fondi resi disponibili dal MIUR a tale scopo;

b) da fondi di programmi/progetti di ricerca comunque finanziati e disponibili nel bilancio d'Ateneo e dei Dipartimenti, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.

I fondi stanziati dall’Università per finanziare assegni di ricerca sono vincolati al progetto medesimo e non possono essere utilizzati per altre finalità, ivi comprese eventuali economie realizzate a seguito di rinunce dei beneficiari.

Art. 3 - Importo dell'Assegno di Ricerca di Ateneo

Il trattamento economico minimo del titolare di assegno di ricerca è fissato ai sensi dell’art. 22 comma 7 della L. 30.12.2010 n. 240, al netto di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione erogante.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l’importo dell’assegno di ricerca, totalmente o parzialmente finanziato dall’Ateneo, sia aumentato rispetto alla previsione ministeriale.

L’assegno di ricerca è liquidato in rate mensili posticipate, salvo diversa determinazione.

Art. 4 – Beneficiari degli assegni di ricerca

Ai sensi dell’art. 22 comma 7 della L. 30.12.2010 n. 240, possono essere beneficiari di assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale (o titolo equivalente) e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di Università ed Enti Pubblici di Ricerca.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito preferenziale ai fini dell’ammissione alle procedure concorsuali e conseguente attribuzione dell’assegno.

Non possono beneficiare di Assegni di Ricerca finanziati o cofinanziati dall’Ateneo coloro che sono iscritti e frequentano un corso di Dottorato di Ricerca.

Il C.d.A. può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Art. 5 - Programmazione per il finanziamento degli Assegni di Ricerca

Il C.d.A., in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, stanzia sull’apposito capitolo le somme necessarie al finanziamento degli Assegni di Ricerca.

Il Senato Accademico, in sede di programmazione delle attività, distribuisce tra i Dipartimenti (o Aree Scientifiche) il numero degli Assegni di Ricerca secondo criteri predeterminati.

Spetta ai Consigli di Dipartimento la potestà di deliberare in ordine all’attivazione degli assegni di ricerca finanziati con propri fondi, ivi compresa la determinazione dei relativi importi, nonché di

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avviare le relative procedure concorsuali, ferme restando le prescrizioni di legge e quelle di cui al presente Regolamento.

Art. 6 - Obblighi delle Strutture Dipartimentali

L’attivazione di Assegni di Ricerca presuppone la presentazione di una richiesta contenente tutte le indicazioni, sia scientifiche sia finanziarie, utili per lo svolgimento della ricerca.

Art.7 - Modalità di conferimento degli Assegni di ricerca

Ai sensi dell’art. 22 comma 4 della Legge 30.12.2010 n. 240 il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante selezione previa pubblicazione di un bando di concorso.

Le modalità di conferimento degli assegni sono le seguenti:

a) pubblicazione di un unico bando relativo a più assegni di ricerca per ciascuna area scientifica di interesse dell’Università, seguito dalla presentazione, diretta e autonoma dei candidati, di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica Commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Università e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi per singoli assegni di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal presente regolamento.

Art. 8 - Bando di Concorso

I bandi di concorso devono contenere:

1) il titolo del programma di ricerca;

2) l’area scientifica;

3) i requisiti soggettivi e le competenze scientifiche per l’ammissione al concorso;

4) la durata del programma di ricerca nell’ambito del quale è inquadrato l’assegno;

5) l'importo annuo dell'assegno di ricerca e la sua durata.

6) ogni ulteriore elemento in ossequio ai principi di proporzionalità, trasparenza e correttezza.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale dell’Università e della Struttura Dipartimentale presso il quale è stato finanziato l'assegno oltre alla contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Università, del Ministero e dell’Unione Europea. Dell'avviso di selezione può essere data pubblicità anche mediante ulteriori forme.

Dalla data di affissione sul sito ufficiale dell'Università devono decorrere trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9 - Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate in un unico plico al Direttore del Dipartimento che bandisce l’assegno entro il termine previsto dal singolo bando.

Nella domanda il candidato dovrà necessariamente indicare sotto la propria responsabilità il diploma di laurea magistrale posseduto, come specificato nel bando di selezione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione ottenuta, dell'Università che l'ha rilasciato e del titolo della tesi, per ogni altra indicazione si rimanda al bando di selezione.

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Art. 10 - Commissione giudicatrice per i bandi di cui all’art.7 lettera a)

Per la valutazione dei progetti presentati direttamente dai candidati di cui all’art. 7 lett. a) è costituita una Commissione giudicatrice per ciascuna area scientifica.

La Commissione deve essere composta da tre membri indicati, successivamente alla data di scadenza del bando, dalla Struttura Dipartimentale. Il concorso è per titoli, pubblicazioni e discussione del progetto presentato. La Commissione valuta, preliminarmente, la coerenza, la scientificità e il rigore metodologico del progetto presentato. In caso positivo, procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, prima della discussione del progetto.

La Commissione può avvalersi di modalità telematiche e, in sede di discussione del progetto, anche della videoconferenza.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine delle graduatorie stilate dalla Commissione giudicatrice.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, a pena di decadenza.

Art. 11 – Commissione giudicatrice per i bandi di cui all’art.7 lettera b)

Per la valutazione dei candidati a singoli progetti di ricerca di cui all’art.7 lettera b) è costituita una Commissione giudicatrice per ciascun assegno di ricerca.

La Commissione deve essere composta da tre membri, tra cui il Responsabile del progetto e altri due membri indicati, dopo la scadenza del bando, dalla Struttura Dipartimentale.

Il concorso è per titoli, pubblicazioni e colloquio.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio.

La Commissione può avvalersi di modalità telematiche e, in sede di discussione del progetto, anche della videoconferenza.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, a pena di decadenza.

Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle riunioni, sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Direttore di Dipartimento per l’adozione della disposizione di approvazione.

Art. 12 - Durata dell'assegno di ricerca

La durata dell'assegno di ricerca è compresa tra uno e tre anni. L'assegno potrà essere rinnovato, fino a quattro anni come previsto dalla legge, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca e allo stato di avanzamento del programma stesso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti per ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della Legge 240/2010 intercorsi con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non hanno rilevanza i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le

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di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

L'Università destina annualmente una quota dello stanziamento per assegni di ricerca iscritto nel proprio bilancio alla copertura dei relativi oneri.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, per responsabilità civile verso terzi e per malattie professionali a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Il trattamento di missione, preventivamente autorizzata, è equiparato a quello di un ricercatore di ruolo non confermato e la spesa ricade sui fondi del Responsabile della ricerca cui afferisce l'assegnista.

Art. 14 - Incompatibilità e vincoli

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni.

Ai titolari degli assegni di ricerca è fatto divieto di assumere incarichi di insegnamento, mentre gli stessi possono svolgere attività didattica integrativa . fino ad un massimo di 50 ore annue. I titolari di assegni di ricerca di area medica, in possesso del titolo di specializzazione, potranno svolgere attività assistenziale previa definizione di specifici accordi tra Università ed Aziende sanitarie.

La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, Dottorato di ricerca con borsa, Specializzazione medica o Master con borsa, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 15 - Conferimento assegni

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine delle graduatorie stilate dalle Commissioni Giudicatrici di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Gli assegni decorrono dal 1° del mese successivo alla data di stipulazione del contratto.

Eventuali differimenti della data d’inizio dell’attività possono essere richiesti dal responsabile della ricerca e concessi per giustificati motivi dal Consiglio di Dipartimento.

Nel caso di mancata accettazione entro il termine stabilito dal bando di concorso, l'assegno è conferito al primo idoneo in graduatoria dello stesso progetto.

Art. 16 - Compiti dell’assegnista

L'attività di ricerca, che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze delle attività stesse, deve avere carattere temporalmente definito, non meramente occasionale; essere in stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una sua fase, che costituisce l'oggetto del rapporto; essere svolta in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal Responsabile scientifico, senza orario di lavoro predeterminato.

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Art. 17 – Rinnovo

Gli Assegni di Ricerca finanziati con somme stanziate dal C.d.A. non possono essere rinnovati con fondi dell’Ateneo, salvo diversa determinazione del Senato Accademico.

Il rinnovo è consentito con fondi del Dipartimento e deve essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art. 18 - Risoluzione anticipata del contratto

Durante il rapporto contrattuale e nel caso lo sviluppo del progetto di ricerca dovesse risultare insoddisfacente, il Responsabile della ricerca può richiedere all'assegnista una dettagliata relazione scritta dell'attività svolta e inviare al Senato Accademico richiesta motivata di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 19 - Rinuncia

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della ricerca e alla struttura di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.

Nel caso di rinuncia, su proposta del Responsabile della ricerca, l'assegno può essere conferito:

a) al primo degli esclusi dello stesso progetto risultato idoneo per il tempo rimanente alla scadenza dell'assegno;

b) se costui rinunciasse, a sua volta, l'assegno potrebbe essere erogato al secondo candidato escluso, e così via fino a esaurimento dell'elenco dei candidati esclusi;

c) in assenza di candidati esclusi, il Responsabile della ricerca può decidere di bandire nuovamente l'assegno di ricerca per il tempo residuo, a condizione che il godimento residuo non sia inferiore a un anno, alle condizioni previste dal terzo comma dell’Art. 5 del Regolamento; se il tempo è inferiore, i fondi vengono recuperati e assegnati al relativo capitolo di Bilancio.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

I rapporti contrattuali attivati in conformità a bandi di concorso pubblicati in data antecedente all’entrata in vigore della legge 30.12.2010 n.240, sono disciplinati dalla normativa all’epoca vigente. I titolari di tali assegni potranno continuare a godere delle condizioni più favorevoli, ovvero essere beneficiari di assegni di ricerca per la durata di otto anni.

La fruizione di assegni di ricerca secondo la disciplina di cui al precedente comma non incide sul cumulo di cui all’art. 22, comma 9, della legge 240/2010.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.

Brescia, 14/11/2012

F.to IL RETTORE (Prof. Sergio Pecorelli)

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