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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONVENZIONE QUADRO PER I PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN COOPERATIVE SOCIALI EX ART. 22 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 17/2005

Il giorno …..., presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, per la stipula della presente convenzione, valida ad ogni effetto di legge, sono presenti:

la Provincia di Reggio Emilia,

le Associazioni imprenditoriali provinciali di Reggio Emilia:

Associazione industriali,

Confapi PMI Reggio Emilia,

Confindustria Ceramica,

Coldiretti,

Confagricoltura,

Confartigianato – Federimpresa,

Confcommercio,

Confederazione Italiana Agricoltori;

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa,

Confesercenti,

Gruppo Imprese reggiane;

le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di Reggio Emilia, che sottoscrivono la presente convenzione anche in qualità di Associazioni imprenditoriali provinciali:

Confcooperative,

Legacoop;

le Organizzazioni sindacali provinciali di Reggio Emilia:

C.G.I.L.,

C.I.S.L.,

U.G.L.,

U.I.L.

(2)

Premesso che:

le parti firmatarie riconoscono l’importanza, per le persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato dei disabili che presentino particolari condizioni e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, del passaggio da una condizione inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio-lavorativa;

l’art.22 della Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17, prevede che le Province, sentiti gli organismi previsti dall’art.18, comma 4° della suddetta legge , possano stipulare apposite convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, finalizzate all’integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo “B” o i loro Consorzi, nei confronti delle quali i datori di lavoro privati si impegnino ad affidare commesse di lavoro;

l’intenzione delle parti firmatarie è quella di integrare ed allargare, con l’attuazione di quanto previsto dal citato art.22, la gamma degli strumenti per favorire l’inserimento lavorativo stabile delle persone disabili nel mercato del lavoro non protetto, valorizzando con ciò le esperienze ed il ruolo assunto dalla cooperazione sociale, oltre che nel sistema produttivo provinciale, nei percorsi propedeutici alla stabilizzazione della situazione lavorativa dei disabili anche attraverso convenzioni ed accordi già esistenti fra imprese obbligate alla L.68/99 e cooperative sociali di tipo B;

visti

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n.469 “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art.1 della L.15 marzo 1997 n.59, come modificato dall’art.6 comma 2 della L.12 marzo 1999 n.68-art.6”;

- la Legge 8 novembre 1991, n.381;

- la Legge regionale dell’Emilia-Romagna 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche e integrazioni”;

- la Legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- l’art.14 del D.Lgs n. 276/2003 e, per la Regione Emilia-Romagna, la Legge regionale 1 agosto 2005, n.17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare gli artt.17 e 22 recanti norme in materia di promozione dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali;

sentita

ai sensi e per gli effetti dell'art.22, comma secondo, della L.R. n.17/2005, la Commissione provinciale tripartita di concertazione e consultazione delle forze sociali in materia di politiche dell'istruzione, di politiche del lavoro e della formazione della Provincia di Reggio Emilia allargata alle rappresentanze delle Associazioni dei disabili (in seguito richiamata come Commissione provinciale tripartita), che ha espresso sul seguente testo parere favorevole,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

(3)

Articolo 1 – Finalità

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, avente carattere sperimentale, il cui scopo è quello di allargare ed integrare la gamma degli strumenti e delle modalità per favorire l’inserimento di persone per le quali risulta particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante la realizzazione, ai sensi dell'art.22 della L.R.

n.17/2005, di programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso cooperative sociali, quale strumento che integra quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, fatti salvi, sempre ai sensi dell’art. 22, comma 1°, della citat a L.R., gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo. Obiettivo prioritario della realizzazione dei programmi di inserimento individuali di cui sopra é la stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, vengono disciplinati, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 17/05 i criteri di riferimento in base ai quali provvedere successivamente all'adozione di specifica convenzione fra Provincia, impresa fornitrice di commessa e Cooperativa sociale o Consorzi di cooperative sociali a fronte dell'assunzione, da parte di questi, di personale disabile a copertura degli obblighi previsti dalla L. 68/99 a carico dell'impresa committente.

Art. 3 – Percentuale di copertura della quota d’obbligo e computo disabili

1) La copertura della quota d’obbligo, attraverso la stipula di convenzioni ex art.22 della L.R. n.

17/2005 ed esclusivamente per la durata della convenzione singola di cui al successivo art.4, può avvenire per una percentuale non superiore al 30% della quota d'obbligo di cui all'art.3 della L.n.68/99, con arrotondamento all’unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l’ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, anche attraverso la stipula di convenzioni ex articoli 11 e 12 della predetta legge, l’applicazione degli istituti dell’esonero parziale e/o della compensazione territoriale.

2) Il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui alla L. n.68/99, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale in riferimento ai seguenti criteri:

- per le aziende con base di computo superiore ai 50 dipendenti, la commessa dovrà corrispondere almeno all’80% del costo corrispondente ad ogni unità a tempo pieno secondo l'orario di lavoro previsto dal CCNL applicato dall'azienda committente, oltre alla maggiorazione di cui all’art. 10, c.

2;

- per le aziende con base di computo fino a 50 dipendenti, la commessa dovrà corrispondere almeno al 50% del costo corrispondente ad ogni unità a tempo pieno secondo l'orario di lavoro previsto dal CCNL applicato dall'azienda committente, oltre alla maggiorazione di cui all’art. 10, c.

2;

3) I disabili inseriti attraverso convenzioni ex art.22 della L.R. n. 17/2005 saranno computati per le quote d'obbligo delle aziende committenti e non anche delle cooperative sociali.

Art. 4 - Convenzione singola

1) Le convenzioni singole di cui al comma 4°, lett. a), dell’art. 22 della L.R. n.17/2005 saranno sottoscritte tra Provincia, impresa fornitrice di commessa e cooperativa sociale o consorzio di cui al comma 1° del citato articolo, sulla base dello sche ma allegato A alla presente convenzione quadro.

2) Alla convenzione singola saranno allegati, quali parti integranti e sostanziali:

3

(4)

- la domanda di attivazione, attraverso uno specifico modello “Allegato B” alla presente convenzione, riportante le caratteristiche fondamentali della commessa, con riguardo, in particolare, alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, alla durata ed ai tempi di attivazione;

- i progetti di inserimento lavorativo individuali predisposti dalla cooperativa sociale.

3) E' ammesso il ricorso ad una convenzione singola anche per una pluralità di disabili o una pluralità di commesse, sempre che sia stipulata fra la Provincia, una singola impresa committente e una singola cooperativa sociale ospitante.

4) La stipula di una Convenzione ex art. 11 o 12 L. n. 68/1999, ancora in corso di validità, non preclude al datore di lavoro la possibilità di accedere ad una Convenzione ex art. 22 L.R. n.

17/2005, purché ne ricorrano i requisiti e siano rispettati i limiti di Legge.

5) Contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione singola ex art. 22 L.R. n. 17/2005, fra datore di lavoro e Provincia si dovrà procedere, se necessario, alla modifica dell’eventuale Convenzione ex art. 11 L. n. 68/1999 preesistente.

Articolo 5 – Caratteristiche dei lavoratori da inserire

1) In attuazione di quanto previsto dall'art.22, comma 4°, lett.c, della L.R. n.17/2005 sono destinatarie della presente convenzione le persone disabili disoccupate od inoccupate, individuate ai sensi del successivo art. 10, corrispondenti alle seguenti caratteristiche:

a)

con disabilità psichiche e/o intellettive ai sensi degli artt.9, comma 4, e 13, comma 1, lett. a) della Legge n. 68/1999;

b)

in condizioni di gravità certificata ex L. n. 104/1992.

2) La Commissione provinciale tripartita, entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione, a seguito di istruttoria del Comitato tecnico, valuterà l'individuazione di criteri applicativi relativi ai lavoratori con altra disabilità, non riconducibile alle tipologie di cui al comma precedente, che renda particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie di collocamento mirato, di cui all'art.22, comma quarto, lett.c), della L.R. n.17/2005.

In attesa della definizione dei suddetti criteri, eventuali casi singoli e specifici potranno essere motivatamente presentati al Comitato tecnico che li esaminerà in prima istanza indipendentemente dalla procedura di cui al successivo art.9 e quindi preventivamente rispetto all'eventuale inserimento nei nominativi di cui al secondo comma dell'articolo stesso. Limitatamente a tali casi, per l'eventuale successiva espressione da parte del Comitato tecnico del parere favorevole di cui all'art.9, secondo comma, è richiesto il voto all'unanimità dei presenti.

3) In ogni caso, pur ricorrendo i requisiti citati alla lettera c) del comma 4° dell'art.22 della L. R.

n.17/2005, come specificati al primo comma, dovranno essere individuati esclusivamente disabili per i quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie, escludendo automatismi di sorta.

Articolo 6 – Requisiti dei datori di lavoro

1) Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni singole ex art.4 della presente convenzione i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all’obbligo di cui all’art.3 della legge 68/99, non rilevando, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la condizione dell'adesione del datore di lavoro ad una delle associazioni datoriali firmatarie della presente convenzione.

2) Le convenzioni singole possono essere stipulate con imprese aventi sede legale o amministrativa nella provincia di Reggio Emilia, ovvero, previa intesa fra le Province interessate, con imprese aventi unità operative nella provincia e sede legale o amministrativa in altra provincia.

Articolo 7 – Requisiti delle cooperative sociali

(5)

Ai sensi della presente convenzione, le commesse di lavoro possono essere conferite alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1°, lettera b), della L. n. 381/1991 e ai consorzi di cui all’art.8 della stessa legge, con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Reggio Emilia o nelle province limitrofe che autocertificano il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione, all’atto della stipula della convenzione singola, alla CCIAA;

b) iscrizione, all’atto della stipula della convenzione singola, alla sezione provinciale dell’Albo Regionale;

c)

costituzione antecedente di due anni alla stipula della convenzione singola. In mancanza di tale requisito, si richiede l'espressione di parere favorevole da parte di un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative firmataria della presente convenzione quadro;

d) esercizio dell’attività imprenditoriale non limitato alla sola commessa oggetto della convenzione;

e) applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e del contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale ovvero del contratto del settore di attività nel quale avviene l'inserimento lavorativo;

f) il rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere architettoniche;

g) essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti;

h) assenza di procedure concorsuali;

i) ottemperanza agli obblighi della L.68/99.

L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è a carico della cooperativa sociale.

Articolo 8 – Modalità di adesione dei datori di lavoro

1) I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 della L.R. n.17/05, ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali, devono presentare espressa richiesta alla Provincia, da formulare attraverso uno specifico modello Allegato B alla presente convenzione), che conterrà i seguenti elementi:

a) la ragione sociale dell’Azienda, il legale rappresentante e il responsabile delegato a gestire la convenzione;

b) le caratteristiche fondamentali previste per la commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi da conferire, alla durata ed ai tempi di attivazione, caratteristiche tutte da regolare tra le parti con successivo separato atto scritto, il numero delle unità che l'azienda intende coprire, il valore economico della commessa e la/le mansione/i individuata/e al fine della copertura dell’obbligo attraverso convenzione ex art.22 della L.R. n.17/05;

c) la cooperativa o il consorzio destinatario dell’ipotizzata commessa, riportandone la certificazione dei requisiti di cui all'art.7 ed il responsabile delegato a seguire la convenzione, le mansioni che dovrebbe svolgere il disabile in cooperativa, l'orario di lavoro e la sede;

d) per le imprese aventi unità operative nella provincia e sede legale o amministrativa in altra provincia, la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99 e gli strumenti attivati per adempiere agli obblighi della legge 68/99 (Convenzioni ex art. 11 e 12, esonero parziale, compensazione territoriale, ecc).

2) Nel caso di variazione della situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto informativo presentato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della L. 68/99, la richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto.

3) Nel caso di rigetto dell'istanza o di indisponibilità di lavoratori, la Provincia comunica al datore di lavoro l’impossibilità di procedere alla stipula di una Convenzione singola ex art. 22 L.R. n.

17/2005. In tal caso il datore di lavoro ha tempo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 3 L. n. 68/1999, anche attraverso richiesta di stipula di diversa convenzione ex art.22 L.R. n.17/2005.

4) Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell’esito della medesima da parte della Provincia, il datore di lavoro viene considerato ottemperante all'obbligo di cui all’art. 3, L. 68/1999, limitatamente al numero dei soggetti disabili per i quali è previsto l'inserimento nella cooperativa o nel consorzio.

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(6)

Art. 9- Individuazione dei lavoratori.

1) La Provincia, accertata la regolarità della richiesta di cui all'art.8, provvede ad individuare, avvalendosi dei Nuclei territoriali, nominativi di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche richieste per la convenzione proposta, verificandone altresì la disponibilità.

2) La Provincia presenta i nominativi prescelti, di norma in numero superiore ai lavoratori da inserire, al Comitato tecnico richiedendo allo stesso l'espressione del parere, obbligatorio e vincolante, su ogni singolo nominativo.

3) La Provincia valuterà eventuali nominativi di disabili proposti con la richiesta di cui all’art.8. Tali nominativi saranno trasmessi al Comitato tecnico, anche unitamente a nominativi di altri disabili, con la richiesta del parere di cui al comma precedente.

4) Per l'espressione da parte del Comitato tecnico del parere favorevole sull'inserimento di eventuali disabili riconducibili alla fattispecie in via di eccezione del precedente art.5, comma 2°, è richiesta l'unanimità dei presenti.

5) Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico, la Provincia, di norma nei 45 giorni successivi alla presentazione della richiesta di cui al precedente art.8, presenta i nominativi prescelti, possibilmente in numero superiore ai lavoratori da inserire, alla valutazione della cooperativa sociale individuata dall’azienda che ha presentato la richiesta ed invita il datore di lavoro e la cooperativa a concordare la Convenzione singola, come disciplinata dal precedente art.4 e secondo lo schema di cui all'allegato A della presente convenzione, e presentarla per le successive valutazioni.

6) Alla convenzione singola viene allegato il programma individuale di inserimento del disabile individuato definitivamente dalle parti private, programma che dovrà essere condiviso da tutte le parti interessate, che conterrà, fra l’altro:

a)

il tipo di CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività;

b)

le mansioni attribuite, le modalità di svolgimento, il livello, l’orario di lavoro;

c)

il corrispettivo annuo lordo attribuito;

d)

le forme dettagliate di sostegno necessarie

e)

l'indicazione analitica delle voci di costo.

7) Con la presentazione del programma individuale di inserimento la cooperativa sociale attesterà l'impiego di personale formato e qualificato per il tutoraggio e l'accompagnamento sul lavoro di persone con elevata disabilità, del quale fornirà i curricula.

7bis) La Convenzione singola ed il Programma individuale d’inserimento vengono presentati per l’approvazione al Comitato Tecnico e, in caso favorevole, sottoscritti dalla Provincia.

8) La Provincia provvederà a richiedere al servizio sociale o sociosanitario che ha in carico il disabile, a completamento del programma individuale, valutazioni sulla previsione della ricaduta ergoterapica e sulla previsione degli effetti della ricaduta di un potenziale fallimento lavorativo"

9) In caso di cessazione del disabile precedentemente inserito, per la sostituzione si adottano le medesime procedure previste per l’individuazione, utilizzando, in via prioritaria gli eventuali nominativi presenti nell’elenco precedentemente inviato alla Cooperativa sociale.

La sostituzione avverrà, in caso di disponibilità di nominativi già valutati dal Comitato Tecnico, entro 30 giorni dalla data di cessazione.

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Art. 10– Requisiti inerenti la commessa e suo valore

1) La commessa cui si riferisce la convenzione singola può essere preesistente alla stipula della stessa ed alla data di sottoscrizione della presente convenzione, a condizione che corrisponda ai requisiti dell'art.22 della L.R. 17/2005 e della presente convenzione.

2) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.22, comma 4, lett. d), della L.R. n. 17/2005, nella convenzione singola sarà contenuta espressa formulazione attestante che le parti private, nella determinazione contrattuale del valore complessivo della commessa, hanno compreso il costo del lavoro, con la maggiorazione di almeno il 20%, come disciplinato dalla richiamata lett. d) del comma 4° dell'art.22 e definito successivamente all'individuazione del disabile da parte della Provincia, in relazione al costo del lavoro dell’impresa committente corrispondente alla mansione indicata da quest'ultima ai sensi dell'art.8, comma 1°, lett. b) della presente convenzione.

3) Qualora, ai sensi del successivo comma 3° dell'art. 11, il lavoratore disabile inserito nella cooperativa svolga, transitoriamente od esclusivamente, mansioni differenti rispetto alle mansioni tecnicamente necessarie per l'esecuzione della commessa, il costo del lavoro di cui al precedente comma viene comunque calcolato in relazione alla mansione indicata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.8, comma 1°, lett. b) della presente Conve nzione.

4) Al fine di consentire la copertura dell'obbligo di assunzione previsto dalla L. n. 68/99 con le modalità prescritte dal comma 4°, lett.b, dell'art. 22, per ciascuna unità per la quale il datore di lavoro intende adempiere l'obbligo attraverso la convenzione singola, la cooperativa sociale dovrà garantire la copertura oraria in misura proporzionale all’entità della commessa , secondo il CCNL applicato dalla cooperativa stessa ( a titolo esemplificativo, nel caso la commessa corrisponda all’80% del costo di un unità a tempo pieno - al netto della maggiorazione di cui al precedente c. 2 - secondo l'orario di lavoro previsto dal CCNL applicato dall'azienda committente, l’orario di lavoro in cooperativa sociale dovrà corrispondere almeno all’80% dell’orario a tempo pieno secondo il CCNL applicato dalla cooperativa stessa) . Nel caso ciò avvenga attraverso una pluralità di rapporti di lavoro e la commessa corrisponda ad 1 unità a tempo pieno, fermo restando che il datore di lavoro deve coprire il costo complessivo calcolato secondo i criteri enunciati nel precedente comma 2°, la cooperativa sociale dovrà garantire la copertura oraria pari ad almeno 0,9 unità a tempo pieno.

Art. 11 – Modalità dell’inserimento lavorativo

1) Ai sensi dell'art.22, comma 1°, della L.R. n.17/ 2005, l’inserimento lavorativo in cooperativa del disabile presuppone la sua assunzione a seguito di stipula di apposita convenzione singola.

2) La Provincia, attraverso l’Ufficio Collocamento mirato dei disabili, cura l’avviamento in cooperativa dei lavoratori individuati definitivamente ai sensi dell'art.9, che devono prestare idoneo consenso, secondo il programma individuale di inserimento di cui al precedente art.9, comma 6°.

3) Il lavoratore disabile inserito nella cooperativa potrà svolgere, transitoriamente od esclusivamente, anche mansioni differenti rispetto alle mansioni necessarie per l'esecuzione della commessa, se ciò sarà maggiormente corrispondente al progetto di inserimento individuale.

4) La Provincia provvede a sviluppare un’adeguata azione di monitoraggio attraverso i Nuclei territoriali sull’andamento della convenzione e del programma di inserimento, riferendone al Comitato tecnico.

Art. 12 – Disciplina del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro è in capo alla cooperativa sociale o al consorzio ed il rapporto di lavoro è conseguentemente disciplinato.

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Art. 13 - Cessazione della validità della convenzione singola e conseguenze sul rapporto di lavoro con il disabile

1) Comportano decadenza di diritto della convenzione singola, con conseguente ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/99 a carico dell’azienda :

A) lo scioglimento del contratto di affidamento della commessa;

B) la mancata comunicazione alla Provincia, entro 7 giorni dall'evento, da parte della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali della diminuzione del numero di disabili stabilito con la stipula della convenzione, anche per causa di dimissioni del disabile;

C) il riscontro da parte della Provincia, sentito il Comitato tecnico, di grave inadempimento rispetto a quanto previsto nel programma di inserimento lavorativo od il venir meno di requisiti previsti nel precedente art.7.

2) Comporta inoltre decadenza della convenzione singola la formale richiesta in tal senso da parte di azienda committente per la quale variazioni della situazione occupazionale intercorse successivamente alla stipula della convenzione comportino il venir meno degli obblighi di assunzione di cui all'art.3 della L.68/99 posti a base della convenzione stessa.

3) Nei casi di decadenza di cui al presente articolo, viene assicurato fino alla scadenza il rispetto del contratto di lavoro con i disabili in forza in esecuzione della convenzione singola stipulata.

Art.14 – Durata delle convenzioni e adempimenti successivi A) Convenzione quadro

1) La presente convenzione quadro ha carattere sperimentale ed è valida per la stipula di non più di 20 convenzioni singole e fino alla data del 31/12/2012. La verifica della Convenzione quadro da parte dei firmatari, coordinati dalla Provincia, ha inizio almeno due mesi prima della sua scadenza.

2) A due mesi dalla scadenza il Comitato tecnico riferisce per iscritto, con il supporto degli uffici provinciali, ai componenti della Commissione provinciale tripartita sull'applicazione della convenzione quadro e sulla gestione delle convenzioni singole, compresi gli aspetti economici, con particolare riferimento al rapporto tra l'entità della commessa e i costi dichiarati dalle cooperative sociali.

3) Le parti firmatarie si impegnano a riformulare, anche prima della scadenza, la presente Convenzione, ai sensi del comma 2° dell'art.22, qua lora le disposizioni di Legge citate in premessa subiscano modificazioni, ovvero in conseguenza di nuove disposizioni regionali in merito, ovvero ancora in conseguenza degli esiti del monitoraggio della sua applicazione in sede locale o regionale. Le parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate in sede di Commissione provinciale tripartita da una o più parti firmatarie.

4) Le parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.

B) Convenzioni singole

1) Le convenzioni singole stipulate ai sensi del presente accordo hanno durata non inferiore a 18 mesi e sono sottoposte da parte del Comitato tecnico a verifica periodica da effettuarsi con cadenza non superiore a 24 mesi e, comunque, almeno tre mesi prima della scadenza, con

particolare riferimento, ai sensi dell'art.22, comma 6°, all'obiettivo della stabilizzazione del rappo rto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali, e di accesso a contributi ed agevolazioni.

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2) Le Convenzioni singole che abbiano scadenza successiva a quella della Convenzione quadro e durata non superiore a 18 mesi resteranno disciplinate dalla Convenzione quadro vigente all’atto della stipula.

3) Alla scadenza della commessa i datori di lavoro di cui all'art.6 della presente convenzione adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, eventualmente emergenti, attraverso:

a) assunzioni da effettuarsi entro 60 gg. dalla conclusione delle commesse, con impegno alla prioritaria valutazione della possibilità di assunzione dei lavoratori che, in relazione all’esecuzione della commessa, abbiano effettuato un programma individuale di inserimento presso la cooperativa sociale o il consorzio;

b) ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi, da realizzarsi ai sensi della convenzione quadro vigente all’atto della scadenza della commessa;

c) modifica o stipula di convenzioni ex art.11 L.68/99 da richiedere da parte del datore di lavoro entro i 60 giorni successivi alla conclusione delle commesse;

d) entro i 60 giorni successivi alla conclusione delle commesse, richiesta di ricorso ad altri istituti e strumenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

Reggio Emilia,

Provincia di Reggio Emilia

Associazione industriali

Associazione Piccole e medie Industrie

Assopiastrelle

Coldiretti

Confagricoltura

Confartigianato – Federimpresa

Confcommercio

Confederazione Italiana Agricoltori

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa

Confesercenti

Gruppo Imprese reggiane

Confcooperative

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Legacoop

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.G.L.

U.I.L.

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