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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022 LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Le tutele per i familiari dei lavoratori che hanno subito un infortunio o malattia professionale

Le tutele per i familiari dei lavoratori deceduti per fatto di lavoro

INAIL

INPS

LAVORO

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

INDICE

Premessa

pag. 4

Gli interventi dell’Inail

pag. 6

Le quote integrative

pag. 8

Requisiti per Coniuge, Unito Civilmente e figli pag. 8

Figli pag. 9

Rendita ai superstiti pag. 10

Speciale assegno continuativo mensile pag. 11

Assegno Speciale Continuativo Mensile per i familiari superstiti residenti all'estero pag. 12

Domanda e prescrizione quote integrative pag. 13

Compatibilità tra assegni familiari a carico dell’Inps e le quote integrative della rendita Inail

pag. 14

Assegno di Incollocabilità

pag. 16

Quota integrativa finché dura l’inabilità

pag. 18

Compatibilità e incompatibilità con trattamenti previdenziali e assistenziali

pag. 20

Premessa pag. 20

Incompatibilità e incumulabilità pag. 21

Invalidità civile – compatibilità Inail e altre prestazioni pensionistiche pag. 21

Assegno mensile di assistenza pag. 22

Cosa s’intende per “non dipendente dallo stesso evento o causa” pag. 22

Incompatibilità delle indennità pag. 23

Cosa si intende per “analoghe prestazioni” pag. 23

Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità Inps

pag. 24

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa Inps e Inail pag. 24

Pensione ai superstiti e rendita Inail

pag. 25

Pensione diretta pag. 25

Pensione indiretta pag. 25

Indennità una tantum pag. 25

Collocamento Obbligatorio delle altre categorie protette

pag. 26

Quali sono le altre categorie protette pag. 26

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Gli aventi diritto e iscrizione nelle liste speciali pag. 28

Stato di disoccupazione pag. 29

Collocamento obbligatorio e iscrizione alle liste speciali di coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di lavoro

pag. 30

Collocamento obbligatorio e iscrizione alle liste speciali per gli orfani o in alternativa per il coniuge delle persone decedute per fatto di lavoro

pag. 31

Modalità di attuazione del Collocamento Obbligatorio pag. 32

Modalità delle assunzioni pag. 32

Assunzioni nella Pubblica Amministrazione pag. 33

Collocamento obbligatorio e iscrizione alle liste speciali per le vittime del Covid-19 e loro familiari

pag. 34

Soggetti obbligati all'assunzione di altre categorie protette e modalità delle assunzioni pag. 35

Assunzione presso i datori di lavoro privati pag. 35

Assunzione presso i datori di lavoro pubblici pag. 36

Agevolazioni per l'assunzione di particolari categorie nella Pubblica Amministrazione pag. 37 Assunzione delle altre categorie protette tramite Convenzione pag. 38 Sanzioni per i datori di lavoro che non adempiono agli obblighi di assunzione delle altre

categorie protette pag. 39

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Premessa

È infortunio sul lavoro, ai sensi dell’articolo 2 DPR n. 1124/1965, l’infortunio avvenuto “per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, ovvero una inabilità temporanea assoluta che impone l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Anche la malattia professionale, che non si manifesta nella maniera repentina dell’infortunio, ma si rivela in tempi più lunghi, può produrre gli stessi effetti di compromissione del rapporto di lavoro, con conseguenze che possono essere anche molto importanti, non solo per la persona direttamente colpita da infortunio o malattia professionale, ma per tutta la sua famiglia e il contesto sociale.

Gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali hanno una ripercussione anche nei confronti dei familiari dei lavoratori deceduti o colpiti da grave inabilità, che si trovano improvvisamente a fronteggiare pesanti risvolti sociali ed economici e che, talvolta, non sono a conoscenza degli aiuti di cui possono usufruire.

Tra le numerose tutele apprestate dall’Inail rientra anche quella posta a favore dei familiari dei lavoratori, che siano diventati gravemente invalidi o siano deceduti, in conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una tecnopatia.

Pertanto, si ritiene utile fornire una informazione sulle tutele previste dalla normativa per i familiari di lavoratori deceduti o colpiti da grave infermità.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione uno strumento di orientamento in un momento difficile della vita delle persone coinvolte, uno strumento che possa essere utile anche per gli operatori e i servizi coinvolti nel processo di aiuto.

Il tema proposto viene affrontato da diversi punti di vista.

La prima parte del lavoro è dedicata agli aiuti di tipo economico, con una descrizione delle prestazioni a disposizione dei familiari delle vittime, erogate da Inail (quote integrative, rendita ai superstiti, assegno incollocabilità, ecc).

A seguire, è stato ritenuto opportuno illustrare la compatibilità tra i trattamenti pensionistici Inps e quelli concessi per invalidità civile con le prestazioni economiche Inail. Si tratta di una materia in cui è molto difficile orientarsi e che costituisce un motivo di preoccupazione ed incertezza per molti assistiti. Infatti, poiché per invalidità è possibile accedere a diversi riconoscimenti, con conseguente diritto a benefici economici differenti, che possono trovarsi in contrasto tra loro, questo crea non poche difficoltà sia ai diretti interessati che ai loro familiari, difficoltà spesso dovute alla mancanza d’informazione.

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

In proposito, sono state esaminate alcune delle più importanti provvidenze economiche spettanti ai lavoratori invalidi e le conseguenti incompatibilità e incumulabilità con le prestazioni dell’Istituto.

Infine, è stato affrontato un tema che è di interesse per i familiari, ma che non riguarda direttamente gli aspetti economici. Si tratta delle agevolazioni per il collocamento al lavoro dei familiari degli infortunati, che viene trattato nell’ambito del più vasto argomento del Collocamento Obbligatorio delle altre categorie protette, previsto dall’articolo 18 Legge n. 68/99.

Infatti, tra le altre categorie protette aventi diritto al Collocamento Obbligatorio, ci sono i familiari degli infortunati per fatto di lavoro: figli e coniuge, orfani e vedove.

La normativa riserva un regime di particolare favore per gli orfani ed il coniuge superstite degli infortunati sul lavoro.

L’intento è quello di fornire un contributo per orientarsi nella difficile e controversa materia del Collocamento, che trova modalità di applicazione molto diversificate e talvolta discordanti da parte degli Uffici competenti.

N.B. - Nella presente trattazione tutto ciò che riguarda il coniuge deve intendersi riferito alla parte dell’unione civile che è equiparata al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Gli interventi dell’Inail

Con riferimento alle prestazioni erogate dall’Istituto, la rendita per inabilità permanente, parziale o totale, costituisce la principale prestazione economica erogata dall’Inail ed è corrisposta quando al lavoratore infortunato o tecnopatico,

resta un danno che è destinato a durare dopo la guarigione (DPR n. 1124/1965).

Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 38/2000, è stato previsto l’indennizzo del danno biologico, come “lesione dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale”, per cui è considerato non solo il danno che si riflette sulla capacità lavorativa, ma anche quello fisico in sé considerato, che si ripercuote su tutte le attività e capacità della persona, ossia vita di relazione, sfera sessuale, affettiva, sociale e altro.

Ciononostante, trattasi pur sempre di indennizzo limitato ad assolvere una funzione sociale, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione, ben diverso quindi dal risarcimento civilistico finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quindi, realizza una forma di previdenza sociale e, pertanto, acquista la natura di assicurazione sociale, della quale possiede tutti i requisiti.

In base al principio indennitario, alcune prestazioni economiche, erogate dall’Inail in conseguenza dell’infortunio o malattia professionale, sono incompatibili con alcune prestazioni economiche erogate da altri Enti.

Le prestazioni economiche Inail, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili e né cedibili

L’Inail, insieme all’Inps, è inserito nel sistema di welfare a cui lo Stato delega in via esclusiva gli interventi di assicurazione sociale. Per questo motivo, gli Enti indicati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Anche a seguito di recenti innovazioni normative, la tutela ha assunto sempre più le caratteristiche di un sistema “globale e integrato”, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni economiche e sanitarie, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

Nell’ambito di un più ampio sistema di prevenzione, l’Istituto collabora anche con gli Enti assicuratori di altri Paesi, europei ed extraeuropei, e coopera con le principali Organizzazioni internazionali, che si occupano della tutela del lavoro L’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative ai lavoratori infortunati o tecnopatici.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Dal processo evolutivo che ha interessato e interessa la tutela sanitaria di persone infortunate sul lavoro e tecnopatiche, con Determinazione 29 settembre 2011, n. 261, l’Istituto ha approvato il “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, considerato un documento basilare nelle attività svolte dall’INAIL per favorire il recupero dell’integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro ed uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione del sistema di “tutela globale ed integrata”, che l’Istituto intende garantire ai propri assicurati.

Inoltre, i contenuti del Regolamento sono stati aggiornati, tenendo in considerazione la profonda evoluzione culturale rispetto ai temi della disabilità, che si è concretizzata nell’elaborazione del sistema di Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001.

Infatti, l’ICF, dando una nuova connotazione al concetto di “riabilitazione”, che non viene più inteso unicamente nell’accezione di recupero funzionale, ma con un significato più complessivo, che comprende la riappropriazione da parte della persona divenuta disabile della capacità di autodeterminazione e del proprio ruolo nel contesto familiare, socio-ambientale e lavorativo.

Con Delibera INAIL 14 dicembre 2021, n. 404, è stato approvato il nuovo

"Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, nell’ottica di migliorare e ampliare la fornitura di dispositivi tecnici, di prestazioni e di servizi finalizzati al recupero dell’autonomia personale e al reinserimento familiare, sociale e lavorativo.

Così come era stato previsto un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari delle prestazioni previste dal Regolamento nel 2011, ora sono stati maggiormente inclusi tra i beneficiari anche i familiari conviventi dei lavoratori assicurati e quelli superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Le quote integrative

(art.77 DPR n. 1124/1965)

L’importo corrisposto per rendita è aumentato di “quote integrative” rivolte al Coniuge o unito/a civilmente (Legge n. 76/2016), ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi.

Le quote integrative sono la percentuale prevista per il carico familiare e hanno natura indennitaria. Pertanto, non essendo assimilabili agli assegni familiari, sono cumulabili con altri trattamenti di famiglia (Nota Inail n. 39/1986) e costituiscono parte integrante della rendita, di cui seguono le vicende e cessano quando cessa la rendita, se vengono meno le condizioni o superati i limiti per le concessioni. Alla luce della evoluzione intervenuta nei rapporti familiari, può continuare ad essere corrisposta la quota anche in casi particolari.

Requisiti per Coniuge, Unito Civilmente e figli

L’importo corrisposto per rendita è aumentato in presenza di coniuge, o unito civilmente, indipendentemente dal matrimonio e, quindi, anche successivo all’evento. Nei soli casi previsti dalla legge, la quota integrativa è pari ad una percentuale corrisposta sulla base della composizione del nucleo familiare.

Unito civilmente

Con la Circolare INAIL 13 ottobre 2017, n. 45, sono state indicate le prestazioni economiche erogate dall’Inail in favore delle persone unite civilmente. La Circolare chiarisce che, essendo equiparati i diritti e gli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso a quelli tra coniugi (articolo 1 comma 20 Legge n. 76/2016), si estendono a chi è unito civilmente i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 76/2016.

In assenza di una espressa previsione normativa, che equipari i conviventi di fatto ai coniugi, il convivente non può essere ugualmente beneficiario di prestazioni economiche.

Con riferimento alla Rendita diretta per inabilità permanente per gli eventi denunciati fino al 24 luglio 2000, il calcolo della rendita è basato sulla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento lesivo e sul grado di inabilità riconosciuto.

L’importo della retribuzione da considerare per il calcolo deve comunque essere compreso entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge. Per specifiche categorie, il calcolo viene effettuato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale.

Con riferimento all’Indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico) per gli infortuni verificatosi dal 25 luglio 2000 e le malattie professionali a decorrere dalla stessa data, per effetto del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il calcolo per l’indennizzo erogato viene stabilito in base alle tabelle del danno biologico.

Pertanto, le quote integrative vengono applicate alla parte di rendita erogata per le conseguenze patrimoniali.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI Figli

I Figli possono essere legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, indipendentemente dalla data di nascita e quindi anche se successiva all’evento:

 fino a 18 anni, la quota integrativa deve essere corrisposta anche per i minori regolarmente affidati (Nota Inail n. 17/1975)

inabili senza limiti di età, finché dura l’inabilità lavorativa, anche se l’inabilità è successiva all’evento. Ai fini della sussistenza dell’inabilità, è necessaria una grave infermità o difetto fisico o mentale, che comporti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua (Circolare Inail n. 45/1979). Il perdurare di tali condizioni fisiche ed economiche dovrà essere oggetto di revisione periodica con cadenza biennale (Circolare Inail n. 63/1995)

 fino a 21 anni, se studenti di Scuola Superiore, la quota integrativa è dovuta in ogni caso, purché risultino iscritti a Scuole, Istituti o Corsi, la cui frequenza impedisca la sussistenza di un rapporto di lavoro o di attività di guadagno, tale da garantire un’ autosufficienza economica, che escluda lo status di vivenza a carico. Per la verifica di ciò, occorre fare riferimento alla normativa fissata dall’Inps in materia di assegni familiari, che prevede il limite di reddito al di sotto del quale si è considerati non autosufficienti (Circolare Inail n. 28/1976)

 fino a 26 anni, se studenti universitari in corso di laurea, la durata normale del Corso è un criterio oggettivo di durata. Il Corso normale universitario invece, è un criterio soggettivo, fondato sulla qualificazione che l’Università dà allo studente, in quanto iscritto ad un certo anno di Corso o come “fuori corso”. Ne deriva che la quota integrativa dovrà essere sospesa in caso di giustificata interruzione degli studi (malattia, mancata iscrizione, ecc.) e ripristinata nel rispetto e nel limite del 26° anno, per il numero di anni che ancora residuino alla conclusione, in via normale, del Corso universitario considerato (Nota Inail n. 2/ 1968)

Nota: nel corso degli anni sono state eseguite modifiche riferite a corsi di laurea, master, altro. Per queste forme particolari di Istruzioni è necessario consultare la sede Inail di riferimento.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Nei casi di decesso

Quando si verifica il decesso - immediato o a distanza di tempo - del titolare di rendita, nei confronti dei superstiti, l’Istituto eroga le seguenti prestazioni:

Rendita ai superstiti

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100%

della retribuzione calcolata, secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 (DPR n. 1124/1965).

Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell’articolo 116 (DPR n. 1124/1965).

Gli aventi diritto sono il coniuge o unito civilmente, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi; in mancanza di questi, genitori naturali o adottivi viventi a carico; fratelli e sorelle viventi a carico e conviventi, nelle seguenti percentuali:

 50%, coniuge o unito civilmente, fino alla morte o a nuovo matrimonio o nuova unione civile

 20%, ciascun figlio

 40%, ciascun figlio orfano di entrambi i genitori

 40%, ciascun figlio naturale riconosciuto, riconoscibile

 40% ciascun figlio di genitore divorziato

 40% ciascun figlio di genitore che ha contratto nuovo matrimonio In mancanza di coniuge e figli spetta il 20% a ciascun genitore naturale o adottivo, 20% a ciascuno dei fratelli o sorelle

Beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali

Con la Finanziaria del 2007, è stato istituito uno specifico Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Assegno funerario

Prestazione una tantum erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Speciale assegno continuativo mensile (Legge 5 maggio 1976, n. 248) Prestazione economica corrisposta solo al coniuge, o unito civilmente, ai figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta, deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale. a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale:

 con grado di inabilità permanente non inferiore al 65%, per gli infortuni sul lavoro nonché malattie professionali denunciate fino al 31.12.2006

 con grado di inabilità non inferiore al 48% per gli infortuni sul lavoro, nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge Finanziaria 2007”) Le misure percentuali che vengono applicate all’importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare sono:

 50% per il coniuge o unito civilmente fino alla morte o al nuovo matrimonio o a nuova unione civile

 20% a ciascun figlio:

- fino al 18° anno di età, nessun requisito

- fino al 21° anno di età, frequenza di scuola media superiore o professionale

 vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito:

- non oltre il 26° anno di età, frequenza di corso normale di laurea, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito

 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori

 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile

 40% a ciascun figlio di genitore divorziato

 40% a ciascun figlio di genitore che ha contratto nuovo matrimonio

 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità

La somma globale degli assegni che spettano ai superstiti non può superare l’importo della rendita diretta. In caso contrario, gli assegni vengono proporzionalmente adeguati.

Nel caso di redditi di importo inferiore all’assegno, l’Inail corrisponde la differenza fra l’importo dei redditi e l’importo inizialmente calcolato.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Assegno Speciale Continuativo Mensile per i familiari superstiti residenti all'estero (Nota Inail 5154/2014)

Per le prestazioni previdenziali a carattere contributivo valgono le disposizioni vigenti in Italia, nonché i principi posti dal diritto comunitario in tema di esportabilità delle prestazioni, al fine di garantire l’accesso a tali prestazioni anche al di fuori dei confini nazionali. Si distinguono dalle prestazioni di carattere assistenziale perché non sono dovute dallo Stato italiano a cittadini residenti all’estero, ai quali spettano soltanto quelle previste dalla legislazione dello Stato in cui risiedono, con oneri a carico dell’Istituzione competente dello Stato di residenza.

Lo speciale assegno continuativo, ha natura previdenziale, pertanto può essere erogata anche ai superstiti dei titolari di rendita Inail residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale.

La prestazione in questione va erogata, prendendo come base di calcolo la stessa, che si prenderebbe in considerazione, se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Domanda e prescrizione quote integrative

Al momento della variazione del nucleo familiare (matrimonio, nascita, divorzio, altro) è necessario comunicare la variazione alla sede Inail competente.

Con riferimento alla prescrizione del diritto alle quote integrative, la Nota operativa Inail 19 febbraio 2013, n. 1694 chiarisce che cambia il termine prescrizionale per quanto concerne le quote integrative della rendita liquidata all’infortunato. Infatti, non si applica più la prescrizione triennale alle quote integrative di cui all’art. 112 T.U. INAIL, bensì quello quinquennale previsto dall’articolo 2948 Codice Civile.

Documentazione

Per richiedere le quote integrative, è necessario presentare alla sede Inail di appartenenza la seguente documentazione:

 per il coniuge, atto di matrimonio oppure uno stato di famiglia dove sia indicata la data del matrimonio

 per i figli minori di 18 anni, atto di nascita oppure stato di famiglia dal quale risulti la data di nascita

 per i figli studenti di Scuola Media Superiore, certificato di iscrizione alla Scuola e atto notorio del titolare della rendita, dove lo stesso dichiari che il figlio è a suo carico, essendo studente

 per i figli studenti Universitari, atto notorio come per gli studenti di Scuola Media e certificato di iscrizione, dal quale risulti l'indicazione del corso e della sua durata legale, l'anno di immatricolazione ed eventualmente, gli anni di interruzione per mancata iscrizione

 per i figli riconosciuti totalmente inabili, certificato di invalidità totale

Tutta la documentazione richiesta può essere sostituita da autocertificazione ai sensi di legge.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Compatibilità tra assegni familiari/assegno unico universale a carico dell’Inps e le quote integrative della rendita Inail

Come la rendita, le quote integrative hanno funzione risarcitoria, nel senso che risarciscono i familiari dell’assicurato che risentono anch’essi delle conseguenze patrimoniali dell’evento professionale.

Pertanto, le quote integrative sono cumulabili con gli assegni familiari a carico dell’INPS (Circolare INPS n. 207/1986).

Nota: la questione della compatibilità o meno tra gli assegni familiari e le quote integrative della rendita INAIL, cioè quelle quote che vengono erogate al lavoratore colpito da malattia professionale o da infortunio sul lavoro per i propri familiari (coniuge e figli) secondo quanto previsto dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articoli 77 e 85 DPR 30 giugno 1965, n. 1124), ha formato oggetto di numerosi quesiti da parte delle Sedi intese a conoscere se per la stessa persona potessero essere percepiti entrambi i trattamenti.

Sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione (Sentenza INPS – Lo Grasso, 5 luglio 1984) e ha affermato che non esiste un principio di incumulabilità, per lo stesso beneficiario, tra assegni familiari od ogni altro trattamento di famiglia ad essi equiparabile e la maggiorazione della rendita da infortunio, data la loro diversa natura.

Secondo la Suprema Corte, gli assegni familiari e gli altri trattamenti di famiglia comunque denominati “hanno la natura di emolumenti integrativi in funzione diretta del carico familiare di chi percepisce la retribuzione o la pensione", mentre "la maggiorazione della rendita da infortunio ha natura indennitaria secondo l'articolo 77 T.U. n. 1124/1965, che, infatti, all'ultimo comma definisce tale maggiorazione quale parte integrante della rendita medesima”. Una natura indennitaria che “si ritrova nella volontà legislativa di indennizzare, per l'infortunio occorso, anche i familiari dell'infortunato in quanto, sebbene indirettamente, comunque, vivendo nello stesso nucleo familiare, risentono anche essi delle conseguenze dell'infortunio”.

Il coniuge e /o figli possono iscriversi come categoria protetta in via sostitutiva dell'avente diritto quando il reddituario percepisce l'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail (Circolare INAIL n. 66/2001).

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309 - è stato istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico. La prestazione decorre dal 1 marzo 2022.

Si tratta di un beneficio economico spettante per i figli a carico, attribuito su domanda ed è su base mensile per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno è il mese di febbraio dell'anno successivo. È destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, valutata in base al indicatore della situazione economica equivalente ovvero ISEE.

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Assegno di Incollocabilità

Il coniuge e /o figli possono iscriversi come categoria protetta in via sostitutiva dell'avente diritto quando il reddituario percepisce l'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail (Circolare INAIL n. 66/2001).

L'INAIL provvede all'accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione nella quale si specifica che l'interessato non può fruire del Collocamento Obbligatorio per la perdita di ogni capacità lavorativa e all'attivazione immediata delle procedure per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità.

La prestazione economica, integrativa/assistenziale dell'assegno di incollocabilità, spetta:

 in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati fino al 31.12.2006, ai titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge

 in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati dal 1 gennaio 2007, ai titolari di rendita con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, danno biologico, superiore al 20% riconosciuto

secondo le Tabelle allegate all'articolo 13 Decreto Legislativo n. 38/2000 e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge

(Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, “Finanziaria 2007”) Come si ottiene la prestazione:

 presentare apposita domanda alla Sede Inail di appartenenza (per il Settore navigazione la Sede compartimentale): la domanda deve contenere, i dati anagrafici, la descrizione dell'inabilità lavorativa accertata per il soggetto e fotocopia del documento di identità

 presentare certificazione a supporto in caso di invalidità extralavorativa

La domanda può essere presentata tramite:

 sportello della Sede competente

 posta ordinaria

 PEC (posta elettronica certificata)

 Patronato

L'assegno può essere erogato tramite:

 accredito su conto corrente bancario o postale

 accredito su libretto del deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale (escluso il Settore navigazione)

 accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN

 tramite gli Istituti di Credito convenzionati con l'Inps per i titolari di rendita che riscuotono all'estero (escluso il Settore di navigazione)

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Per gli importi non superiori a mille euro, con pagamento in contanti localizzato presso Sportello bancario o postale

Il Centro medico-legale della Sede Inail, dopo l'accertamento dei requisiti amministrativi, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente (Decreto Ministero Lavoro e Previdenza Sociale n. 137/1987, articolo 1).

Se a seguito dell'esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli organismi competenti, la sede Inail acquisirà, direttamente dal Centro per l'Impiego competente, la certificazione di incollocabilità dell'assicurato e l'avvio amministrativo per l'assegno.

In caso di non accoglimento, saranno specificate all'assicurato, per mezzo posta, le relative motivazioni.

Importo dell'assegno di incollocabilità

L'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente con decorrenza 1 luglio di ogni anno, con apposito Decreto Ministero Lavoro e Previdenza Sociale in relazione all'indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'IRPEF.

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Quota integrativa finché dura l’inabilità

Per il/la coniuge o unito civilmente, ai fini del riconoscimento:

della quota integrativa dei figli orfani (o discendenti ad essi equiparati) ultradiciottenni inabili al lavoro

della rendita a superstiti a collaterali inabili (a carico e conviventi dell'infortunato o tecnopatico)

si rendono necessari i seguenti adempimenti:

1. una visita medica per il riscontro obiettivo delle condizioni psico-fisiche dell'interessato, dalla quale dovrà scaturire una diagnosi circostanziata delle menomazioni ed un giudizio medico-legale in ordine alla possibilità dello stesso di attendere ad un proficuo lavoro

2. una verifica (contestuale) da affidare ad un ispettore addetto alla vigilanza esterna oppure ad un funzionario socio-educativo volta ad accertare se in concreto l'interessato presti una qualsiasi attività lavorativa proficua Il perdurare di tali condizioni fisiche ed economiche dovrà essere oggetto di revisione periodica con cadenza biennale (Circolare INAIL 27 ottobre 1995, n. 63).

L'Inps fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS.

Per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica dispone che il figlio inabile non deve avere un reddito personale superiore a quello indicato per l’erogazione della pensione di invalidità civile e, se titolare di indennità di accompagnamento, di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell’importo dell’indennità stessa.

Ai fini dell’accertamento dei limiti di reddito, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni di guerra e le provvidenze economiche concesse per invalidità civile, o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF come per le rendite INAIL (Circolare 18 novembre 2015, n. 185).

Oltre alle quote integrative previste per i familiari a carico del reddituario Inail, con lo scopo di porgere un proprio sostegno, che non prevede solo la parte economica, ma anche interventi di natura sociale previsti dal Titolo IV della Circolare n. 61/2011, l'INAIL affianca i familiari del lavoratore infortunato o tecnopatico nella gestione delle problematiche, che possono intervenire e/o acuirsi a seguito di un infortunio o malattia professionale, favorendo la capacità di predisporre le strategie più adeguate a fronteggiare la condizione di disabilità del familiare infortunato o tecnopatico.

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Vengono comprese, in tale ambito, anche le azioni dirette a supportare i familiari superstiti del lavoratore deceduto per cause lavorative, al fine di limitare l'impatto negativo derivante dal decesso dell'assicurato.

Il sostegno alla persona riguarda interventi, che intendono supportare dal punto di vista psicologico e sociale il lavoratore infortunato o tecnopatico, la sua famiglia, nonché i familiari superstiti del lavoratore deceduto sul lavoro, in presenza di situazioni di difficoltà e/o di emarginazione personale, familiare e sociale derivanti dall'evento infortunistico o dal decesso del lavoratore.

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PACCHETTO INFORMATIVO N. 12, LUGLIO 2022

LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Compatibilità e incompatibilità con trattamenti previdenziali e assistenziali

In questo documento verranno esaminate, in linea generale, alcune delle più importanti provvidenze economiche spettanti ai lavoratori invalidi e, in particolare, le conseguenti incompatibilità e incumulabilità con le prestazioni economiche concesse dall’INAIL per infortunio o malattia professionale.

Premessa

È importante precisare che per invalidità è possibile accedere a riconoscimenti diversi, che daranno diritto a provvidenze economiche differenti secondo la tipologia di accertamento effettuato: quelli che possono essere richiesti per invalidità civile e quelli a cui è possibile accedere solo nel caso in cui si svolga attività lavorativa. In questa scheda, si tratteranno alcuni dei trattamenti previdenziali più rilevanti, cioè quelli che possono essere concessi ai lavoratori invalidi.

In sintesi, per invalidità civile si intendono gli accertamenti, a cui hanno diritto tutte le persone con disabilità, senza limiti di età e indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa. In questo caso, per ottenere le prestazioni economiche non è necessario avere una determinata anzianità contributiva, poiché si tratta di prestazioni assistenziali, ossia quelle vengono concesse a solo titolo della patologia o menomazione. In questo caso, gli accertamenti vengono effettuati dalle ASL, con successiva verifica da parte della Commissione medico-legale dell’INPS e gli eventuali benefici economici spettanti sono considerati prestazioni assistenziali.

Per inabilità lavorativa, invece, si intendono gli accertamenti che possono essere richiesti soltanto da parte dei lavoratori invalidi. Tali accertamenti debbono essere effettuati dagli Enti previdenziali di appartenenza. In questo caso, i benefici economici spettanti rientrano tra le prestazioni denominate previdenziali, poiché sono legate ad una posizione assicurativa e contributiva dell’interessato.

Per quanto riguarda gli Enti previdenziali (Inps/ex Inpdap), per presentare domanda di riconoscimento dell’inabilità è necessario essere in possesso di un minimo di anni di contribuzione.

Per le prestazioni economiche e diversi benefici erogati dall’INAIL, invece, non è necessario essere in possesso di nessuna anzianità contributiva, dal momento che l’INAIL è un’assicurazione, che tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici dovuti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, ossia quelli derivanti dalla stessa attività lavorativa. In altre parole, l’INAIL può intervenire, per esempio, anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale accada o si manifesti in qualunque momento, indipendentemente dal tempo trascorso dalla data di inizio del lavoro e il momento dell’evento lesivo.

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Incompatibilità e incumulabilità

Considerando quanto sopra esposto, dal momento che è possibile accedere a diversi accertamenti e riconoscimenti per invalidità, gli stessi possono dar luogo ad alcune forme di incompatibilità o incumulabilità, sia per quanto concerne le visite di accertamento sia per i relativi benefici economici spettanti.

A questo punto è importante chiarire cosa comporta l’incompatibilità e l’incumulabilità.

Per incompatibilità si intende l’impossibilità di effettuare due accertamenti da parte di Enti diversi per la stessa patologia o menomazione e, di conseguenza, di percepire i trattamenti economici spettanti per ogni tipologia di accertamento (per esempio, accertamento INAIL e di invalidità civile per la stessa patologia.

Quando si verifica una di queste condizioni è necessario (ove possibile), optare per l’accertamento che si ritiene più conveniente.

Si parla di incumulabilità, invece, quando si ha la possibilità di avere due accertamenti e riconoscimenti diversi per la stessa causa invalidante, ma non si ha diritto al cumulo delle singole prestazioni economiche relative ad ogni riconoscimento.

Invalidità civile – compatibilità Inail e altre prestazioni pensionistiche La pensione, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per invalidità civile, era incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o per causa di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (articolo 3 Legge n. 407/1990).

Il divieto di cumulo è stato abrogato dall'articolo 12 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ma limitatamente alle persone invalide civili totali (100%), alle persone cieche civili e alle persone sorde civili, che possono cumulare la pensione conseguita per invalidità civile con gli altri trattamenti pensionistici sopra specificati.

Infatti, la Legge n. 412/1991 ha abrogato ogni incompatibilità fra la pensione concessa alle persone invalide civili totali, cieche assolute e sorde civili con:

altri trattamenti pensionistici di inabilità erogati dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti

la rendita INAIL (ma soltanto se il riconoscimento non dipende dallo stesso evento o causa)

analoghe provvidenze concesse per causa di servizio, ma soltanto se il riconoscimento non dipende dallo stesso evento o causa (articolo 1 Legge n. 508/1988)

analoghe provvidenze concesse per causa di guerra, ma soltanto se il riconoscimento non dipende dallo stesso evento o causa (articolo 1

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Ad ogni modo, le pensioni riconosciute per invalidità civile saranno cumulabili con le pensioni sopra indicate, a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto annualmente per la concessione delle pensioni concesse per invalidità civile.

Assegno mensile di assistenza

Sono esclusi i titolari di assegno mensile di assistenza – concesso alle persone invalide civili parziali - per i quali non è previsto il cumulo con nessun altra prestazione pensionistica erogata a titolo dell’invalidità.

Non è cumulabile neppure con la rendita INAIL, anche nel caso in cui i riconoscimenti non dipendano dallo stesso evento invalidate (Circolare INAIL n. 54/93; articolo 3 n. Legge 407/90; articolo 12 Legge n. 412/91;

Decreto n. 553/92). Per questa categoria è data la facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. Tale facoltà di opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del trattamento pensionistico incompatibile (DM n. 553/92).

Cosa s’intende per “non dipendente dallo stesso evento o causa”

La stessa persona, già dichiarata invalida per causa di guerra, lavoro (INAIL) o per causa di servizio, può richiedere l’accertamento dell’invalidità civile solo qualora subentri una patologia o una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell'aggravamento o dell'interdipendenza con la patologia, che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile. In altre parole, perché possa coesistere un riconoscimento per invalidità civile e un riconoscimento INAIL, per causa di servizio o guerra, le infermità non devono dipendere dallo stesso evento o causa.

Esempio

Nel caso una persona abbia ottenuto un riconoscimento di invalidità civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, quest'ultimo evento sarà valutato separatamente dall'invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, come sopra precisato, è ammesso solo per le persone invalide civili totali (100%), cieche civili e sorde civili.

Altresì, le pensioni d’inabilità lavorativa riconosciute dall'INPS e da altri Enti previdenziali sono cumulabili con le prestazioni erogate per le persone invalide civili totali (100%), cieche civile e sorde civili, anche nel caso che il loro riconoscimento fosse dovuto alla stessa causa invalidante.

Esempio

È cumulabile la pensione di inabilità INPS o la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (ex Inpdap) con la pensione per le persone invalide civili totali (100%), cieche civili e sorde civili. In questo caso, la cumulabilità è con le prestazioni concesse per invalidità civile. Anche in questo caso, il cumulo sarà possibile solo a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione delle pensioni erogate per invalidità civile.

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI Incompatibilità delle indennità

L'indennità di accompagnamento concessa alle persone invalide civili e cieche civili assolute è incompatibile con analoghe indennità concesse per causa di guerra (la cosiddetta “indennità di assistenza e di accompagnamento”, concessa solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria); con analoghe indennità concesse per causa di lavoro (INAIL) o per causa di servizio. È data la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (articolo 1 Legge 508/1988).

Cosa si intende per “analoghe prestazioni”

L'articolo 1 comma 4 Legge n. 508/1988, che ha previsto l'incompatibilità dell’indennità di accompagnamento concessa per invalidità civile “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio”, deve essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo, in questo caso, fa riferimento alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità. Di conseguenza, l’indennità di accompagnamento per invalidità civile non può essere cumulata con l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa INPS (assegno di accompagnamento), concesso a coloro che hanno avuto un riconoscimento d’inabilità lavorativa, e neppure con l’assegno di accompagnamento INAIL (articolo 1 comma 4 Legge n. 508/1988).

Scelta fra diverse provvidenze economiche opzionabili

Nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche opzionabili. È infatti data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (articolo 1 comma 5 Legge n. 508/1988).

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Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità Inps

Secondo la normativa in vigore dal 1 settembre 1995, la pensione di inabilità, così come l’assegno ordinario d’invalidità concesso ed erogato dall’INPS, non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL, se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.

Infatti, l’articolo 1 comma 43 Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che:

“Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.

Pertanto, è possibile avere un accertamento e riconoscimento di pensione di inabilità o assegno ordinario d’invalidità e, contemporaneamente uno INAIL, per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili.

Per esempio, nel caso di un grave infortunio sul lavoro (INAIL), che precluda la possibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa, può essere presentata domanda di accertamento sia INAIL che INPS.

Nel caso in cui venga riconosciuta una rendita e contemporaneamente la pensione di inabilità, le due prestazioni non saranno cumulabili. Infatti, quando l’inabilità è causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione sarà corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita (articolo 2 comma 6 Legge n. 222/84; articolo 1 comma 43 Legge n. 335/95).

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa Inps e Inail Coloro a cui è stata riconosciuta dall'INPS l'inabilità lavorativa, possono ottenere l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (articolo 5 comma 1 Legge n. 222/84;

Circolare INPS 28 maggio 1987, n. 139).

Tuttavia, l'assegno INPS è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento) corrisposto dall'INAIL (articolo 5 comma 1 lettera b) Legge n. 222/84).

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LE TUTELE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI INFORTUNATI O DECEDUTI

Pensione ai superstiti e rendita Inail

Pensione diretta

È considerata pensione diretta di reversibilità quando il lavoratore, al momento del decesso, risultava già titolare di pensione di vecchiaia, anticipata (ex pensione di anzianità) o di inabilità lavorativa (Inps/ex Inpdap).

Le pensioni ai superstiti, con decorrenza dal 1 luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 2000 che, per effetto della Legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite INAIL fino alla data del 30 giugno 2000. A partire dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL.

Pensione indiretta

Viene chiamata pensione indiretta poiché si tratta di un trattamento concesso ai superstiti, in caso di morte di un lavoratore assicurato, ma non ancora titolare di pensione. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore fosse stato in possesso dei requisiti per ottenere la pensione, ma fosse deceduto prima di ottenerla oppure la pensione fosse in corso di liquidazione, i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità, denominata “pensione indiretta”.

Per questo trattamento pensionistico valgono gli stessi requisiti e presupposti già indicati per la pensione diretta di reversibilità: aventi diritto, quote, limiti di reddito, trattenute, incompatibilità, importo, decorrenza, ecc.

Indennità una tantum

L’indennità “una tantum” è concessa, su domanda, ai superstiti del lavoratore assicurato che sia deceduto senza aver perfezionato i requisiti assicurati e contributivi previsti per la concessione della pensione diretta oppure per la pensione indiretta di reversibilità e solo nel caso in cui il trattamento pensionistico dovesse essere liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo (articolo 1 comma 20 Legge 8 agosto 1995, n. 335).

L’indennità spetta a determinate condizioni:

 mancanza di requisiti per la pensione indiretta

 che non abbiano diritto ad una rendita INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale

 che si trovino, alla data di decesso dell’assicurato, nelle condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno sociale

Nel caso in cui l'indennità non spetti a uno dei superstiti, perché destinatario di rendita INAIL o perché in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera

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Collocamento Obbligatorio delle altre categorie protette

Affrontando questo tema, dobbiamo premettere che, in generale, la normativa che riguarda il Collocamento delle altre categorie protette di cui all'art. 18 della Legge n. 68/99 è veramente di difficile lettura perché molto complessa e poco chiara. Lo sono in particolar modo le regole che riguardano i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le categorie ad essi equiparate, tra cui vi sono gli orfani ed il coniuge superstite dei lavoratori deceduti per fatto di lavoro.

Frequentemente, ne consegue anche una difforme interpretazione ed applicazione della legge da parte dei Servizi competenti (Centri per l'Impiego).

Di questo mettiamo continuamente a conoscenza nelle nostre schede informative pubblicate su www.superabile.it e nelle nostre risposte ai quesiti proposti dagli utenti del Servizio.

L'art. 18 comma 2 Legge n. 68/99 prevede che “in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale”.

Purtroppo, a distanza di oltre 20 anni, questa disciplina organica, che avrebbe potuto e dovuto sciogliere i molteplici dubbi interpretativi, non è ancora intervenuta.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, negli anni, numerosi provvedimenti legislativi si sono succeduti e talvolta sovrapposti, mentre c'è stato un continuo ampliamento delle originarie categorie protette prevista dall'art. 18 Legge n. 68/99 per l'intervento di numerosi provvedimenti legislativi, che hanno man mano aggiunto molte nuove categorie.

Quali sono le altre categorie protette

Pertanto, ad oggi le categorie protette che hanno diritto al Collocamento Obbligatorio, ognuna con propri requisiti e prerogative, sono quelle di seguito elencate:

- orfani e coniugi superstiti delle persone decedute per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause (art. 18 Legge n. 68/99);

- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (art. 18 Legge n. 68/99);

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- profughi italiani rimpatriati di cui alla legge n. 763/81 (art. 18 Legge n. 68/99);

- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 comma 2 Legge n. 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);

- familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (art. 1 comma 2 Legge 407/98 e successive modificazioni ed integrazioni);

- testimoni di giustizia (art. 7 Decreto-legge n. 101/2013);

- orfani per crimini domestici (art. 6 Legge n. 4/2018);

- orfani disastro hotel Rigopiano (art.11-septies, comma 2 Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135);

- care leavers: giovani che al compimento del 18° anno di età vivono al di fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (art. 67 bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34);

- vittime del contagio da Covid 19 e loro familiari: coniuge, figli, fratelli se conviventi e a carico della vittima del dovere, i genitori se unici superstiti (art. 16-bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).

In considerazione della numerosità delle categorie protette e della complessità della normativa, in questa trattazione ci occuperemo in particolare di quelle categorie protette che sono di interesse per l'INAIL:

- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di lavoro (cosiddetti equiparati), esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;

- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell'invalidità riportata per tale causa;

- vittime del contagio da Covid 19 e loro familiari

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Iscrizione alle liste speciali delle altre categorie protette

Per usufruire del Collocamento Obbligatorio, tutte le categorie protette devono essere in ogni caso iscritte negli elenchi speciali tenuti dai Centri per l'Impiego.

Per iscriversi alle liste speciali del Collocamento è necessario, in generale, essere in possesso dello stato di disoccupazione, ma ciò non è richiesto per tutte le categorie.

Per alcune categorie protette di nostro interesse come gli orfani ed il coniuge superstite dei deceduti per fatto di lavoro, per le vittime di Covid e loro familiari non è richiesto lo stato di disoccupazione.

I due elenchi che seguono sullo stato di occupazione/disoccupazione costituiscono un esempio evidente delle differenze di trattamento che vi sono tra le varie categorie protette.

Categorie protette per le quali è possibile l'iscrizione solo se in possesso dello stato di disoccupazione

- orfani/coniugi superstiti delle persone grandi invalidi guerra e per servizio (art. 18 Legge n. 68/99);

- figli e coniugi di coloro che sono stati riconosciuti grandi invalidi (per cause di lavoro, servizio, guerra (cosiddetti equiparati), esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (art. 18 Legge n. 68/99);

- profughi italiani rimpatriati di cui alla legge n. 763/81 (art. 18 Legge n. 68/99);

- orfani per crimini domestici (art. 6 Legge n. 4/2018);

- care leavers (art. 67 bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34)

Categorie protette per le quali è possibile l'iscrizione anche se occupate La Legge n. 68/99 prevede che possano iscriversi al Collocamento Mirato, anche se occupati, i soggetti di cui alla Legge n. 407/98 e successive modifiche, nonché le categorie ad esse equiparate quali:

- vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari (Legge n. 407/98);

- orfani o in alternativa coniugi superstiti di vittime del lavoro (Legge n. 244/07);

- testimoni di giustizia (art. 7 Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013; D.M. n. 204/2014);

- orfani disastro hotel Rigopiano (art.11-septies, comma 2 Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135);

- vittime del contagio da Covid e loro familiari (art. 16-bis Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).

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Tornando alle categorie di nostro interesse, si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 DPR n. 333/2000, possono essere iscritti negli elenchi del Collocamento Obbligatorio i soggetti di cui alla Legge 407/1998, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione e perciò, concludendo:

- i figli e il coniuge delle persone grandi invalidi del lavoro possono essere iscritti, solo se in possesso dello stato di disoccupazione;

- gli orfani e il coniuge superstite delle persone grandi invalidi del lavoro possono essere iscritti, anche se non in possesso dello stato di

disoccupazione, in virtù del fatto che l'art. 3 comma 123 Legge n. 244/2007 ha esteso agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di

persona deceduta per fatto di lavoro le disposizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla Legge n. 407/98;

- vittime del Covid e loro familiari possono essere iscritti, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione, in virtù del fatto che l’art. 16-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha esteso anche a questa categoria le disposizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla Legge n. 407/98.

Stato di disoccupazione

I "disoccupati" ai sensi dell’art. 19 comma 1 Decreto Legislativo n.

150/2015 - come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera i) Decreto Legislativo n. 185/2016 - sono “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, relativo a reddito di cittadinanza e quota 100, ha introdotto novità sullo stato di disoccupazione.

L’art. 4 comma 15-quater, pur non modificando l’art. 19 comma 1 Decreto Legislativo n. 150/2015, specifica che "per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917": al momento, come precisato dalla Circolare Anpal n. 1/2019,

€ 8.145 annui nel caso di lavoro dipendente ed € 4.800 annui nel caso di lavoro autonomo nel corso dell'anno solare).

Attualmente, in base alle disposizioni del Decreto Legge n. 4/2019, i requisiti

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