Appendice B – Schede di rilievo edifici
Di seguito viene allegata una legenda di aiuto per la compilazione e la lettura delle schede di rilievo dell’accessibilità negli edifici secondo la normativa vigente.
Differenza tra Accessibilità, Visitabilità ed Adattabilità:
• Accessibilità
“Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia” (D.M. 236/89, art. 2 lett. G).
È il livello più alto di qualità edilizia e indica una completa fruibilità di tutti gli spazi in condizione di sicurezza e autonomia. Si ha la totale assenza di barriere architettoniche e la presenza di adeguamenti, elementi di ausilio, e di orientamento.
• Visitabilità
“Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione ed almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli ambienti di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta” (D.M. 236/89, art. 2 lett. h).
È un livello intermedio di fruibilità dello spazio riservato a quegli edifici che non sono completamente accessibili, ma che lo sono solo in parte.
L’accessibilità è limitata solo ad alcune parti, i cosiddetti “spazi di relazione”, ovvero quegli spazi più o meno estesi che permettono all’utente di entrare in relazione con la funzione principale che si svolge all’interno dell’edificio (compresi la facile individuazione e l’agevole utilizzo di almeno un servizio igienico). Sono da considerarsi spazi di relazione gli ambienti di soggiorno o pranzo dell’alloggio privato o dei luoghi di lavoro (mense), servizio e incontro (banche, auditorium), nei quali la persona entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
• Adattabilità
“Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale” (D.M. 236/89, art. 2 lett. i).
Si definisce quindi adattabile ciò che non risponde ai requisiti di accessibilità e visitabilità, ma che, per caratteristiche funzionali, strutturali e impiantistiche, può essere reso accessibile a costi limitati. Il D.M. 236/89 elenca, poi, le diverse tipologie di edifici indicandone il grado di fruibilità richiesto.
Parcheggio:
D.P.R. 503/96, artt. 10, 16; codice della strada art. 20 fig. 79/a, art. 149 figg. 445/a, 445/b:
1. il numero di posti macchina riservati non deve essere inferiore a 1 ogni 50; 2. a volte il posto macchina riservato è adeguato ma non è stata inscritta la
segnaletica verticale (cartello con il simbolo dell’accessibilità) o viceversa (striscia gialla, tratteggio, simbolo dell’accessibilità).
Accesso:
3. art. 16 D.P.R. 503/96: il percorso pedonale è considerato accessibile se il marciapiede, sia in rilevato sia a raso, risulta privo di dislivelli causati da gradini superiori a 2,5cm, strozzature, restringimenti. Deve avere inoltre larghezza utile netta superiore od uguale a 90cm e slarghi di 150x150cm almeno ogni 10m.
4. art. 8.1.1 D.M. 236/89: prevede dimensioni minime di 135x135/141cm per consentire la rotazione della carrozzina. Per consentire la rotazione della carrozzina consigliamo 150x150.
5. art. 15 D.P.R. 503/96: molti materiali (pietra, marmo, ecc…) se al momento della posa possono essere bocciardati o martellinati, col tempo le asperità si consumano, con il conseguente risultato di una superficie liscia e levigata. La pioggia e l’umidità aumentano la sdrucciolevolezza. Il degrado e la sconnessione del materiale è un problema frequente causando discontinuità della superficie e conseguente rischio di inciampo e caduta.
6. I pozzetti, le griglie o quant’altro, sono elementi che se sporgono dalla quota pavimento, creano pericoli d’inciampo e conseguente rischio di cadute.
7. art. 8.1.1 D.M. 236/89: lungo il percorso pedonale non devono esserci dei gradini, e l’adeguamento più frequente è la realizzazione di una rampa in corrispondenza degli stessi con larghezza minima di 90-150cm e pendenza che dovrà essere inferiore all’8%. Ricordiamo la formula: altezza/lunghezza = pendenza.
8. art. 15 D.P.R. 503/96: per superare la serie di gradini l’eventuale soluzione adottata può essere l’inserimento di una pedana elevatrice o servoscala.
9. art. 15 D.P.R. 503/96: le rampe esistenti non devono superare la pendenza longitudinale dell’8%, infatti con pendenze superiori sarebbe difficile percorrerle. La pendenza che ci permettiamo di consigliare è del 3%. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere evidenziate con variazioni cromatiche (art. 4.2.1 D.M. 236/89).
10. art. 8.1.1 D.M. 236/89: verificare la misura netta in quanto una dimensione inferiore agli 80cm potrebbe non consentire l’accesso alle persone non deambulanti.
11. art. 4.1.1 D.M. 236/89: è importante presegnalare le trasparenze in modo da evitare eventuali ed accidentali urti che potrebbero causare anche la rottura dell’elemento vitreo con conseguente pericolo di ferite e tagli.
12. art. 17 D.P.R. 503/96: accessibilità significa anche fornire indicazioni chiare, leggibili e semplici, in modo da informare e garantire autonomia nei movimenti agli utenti.
13. art. 8.1.5 D.M. 236/89: la posizione verticale da pavimento è essenziale per garantire l’autonomia delle persone.
14. art. 8.1.6 D.M. 236/89: attenersi alle misure descritte dalla normativa; in caso contrario sarebbe difficile, se non impossibile garantire l’effettivo utilizzo dei servizi igienici e delle attrezzature presenti.
15. valgono le stesse cose dette al precedente punto. 16. valgono le stesse cose dette al precedente punto.
Collegamenti verticali:
17. artt. 13, 15 D.P.R. 503/96: nel caso l’edificio lo consenta inserire un ascensore per il superamento dei dislivelli tra piano e piano.
18. art. 8.1.12 D.M. 236/89: verificare le dimensioni della cabina ascensore per consentirne l’utilizzo.
19. art. 8.1.12 D.M. 236/89: verificare le dimensioni e l’altezza della porta ascensore per consentirne l’utilizzo.
20. art. 8.1.12 D.M. 236/89: verificare l’altezza dal pavimento dei vari accessori. 21. art. 8.2.2 D.M. 236/89: molti materiali (pietra, marmo, ecc…) se al momento
della posa possono essere bocciardati o martellinati, col tempo le asperità si consumano, con il conseguente risultato di una superficie liscia e levigata. La pioggia e l’umidità aumentano la sdrucciolevolezza. Il degrado e la sconnessione del materiale è un problema frequente causando discontinuità della superficie e conseguente rischio di inciampo e caduta (artt. 4.1.10, 8.1.10 D.M. 236/89). Per agevolare persone con deficit visivo, si consiglia di differenziare cromaticamente la fine della pedata e l’alzata del gradino.
22. artt. 4.1.10, 8.1.10 D.M. 236/89: oltre a questo tipo di corrimano, verificare se occorre anche quello per i bambini che dovrà essere posto ad una altezza di
75cm da terra. Ricordare, inoltre, che il corrimano dovrà iniziare 30cm prima e dopo l’ultimo gradino.
23. artt. 4.1.10, 8.1.10 D.M. 236/89: per impedire eventuali cadute, porre attenzione all’altezza del parapetto che deve essere almeno a 100cm dalla quota pavimento.
24. artt. 4.1.10, 8.1.10 D.M. 236/89: il corpo scale è tra gli elementi edilizi quello considerato più pericoloso. Si controlli l’illuminazione, che deve essere priva di zone d’ombra.
Percorso interno:
25. art. 8.2.2 D.M. 236/89: molti materiali (pietra, marmo, ecc…) se al momento della posa possono essere bocciardati o martellinati, col tempo le asperità si consumano, con il conseguente risultato di una superficie liscia e levigata. La pioggia e l’umidità aumentano la sdrucciolevolezza. Il degrado e la sconnessione del materiale è un problema frequente causando discontinuità della superficie e conseguente rischio di inciampo e caduta.
26. art. 4.1.9 D.M. 236/
27. lungo il percorso orizzontale non devono esserci dei gradini e l’adeguamento più frequente è la realizzazione di una rampa in corrispondenza degli stessi. Ricordiamo la formula: altezza/lunghezza = pendenza.
28. art. 4.1.11 D.M. 236/89: le rampe esistenti non devono superare la pendenza longitudinale dell’8-12% (art. 8.1.11 D.M. 236/89), infatti con pendenza superiore, sarebbe difficile percorrerle. La pendenza che ci permettiamo di consigliare è del 3%.
29. art. 23 D.P.R. 503/96, art. 4.1.4 D.M. 236/89: per garantire l’autonomia della persona, bisogna che anche l’arredo sia adattato alle possibilità degli utilizzatori.
30. artt. 4.1.4, 4.1.9 D.M. 236/89: il percorso è considerato accessibile se di larghezza minima utile di 90cm al netto di eventuali arredi ma in ogni caso dovranno essere previsti slarghi nelle parti terminali e comunque ogni 10m. 31. art. 1 D.P.R. 503/96: gli elementi ed impianti tecnologici, spesso vengono
posizionati ad altezza o con sporgenza da filo muro tale da divenire eventuali fonti di pericolo all’incolumità della persona .
32. art. 1 D.P.R. 503/96, art. 4.3 D.M. 236/89: accessibilità significa anche fornire indicazioni chiare, leggibili e semplici, in modo da riuscire a rendere autonomi gli utenti.
33. art. 8.1.1 D.M. 236/89: verificare l’effettiva luce netta delle porte in modo da garantire l’attraversamento.
34. art. 4.1.5 D.M. 236/89: è obbligatorio, negli edifici scolastici ma è consigliabile anche per gli altri, l’utilizzo di interruttori luminosi facilmente individuabili anche al buio.