• Non ci sono risultati.

DETPRES DEL 15 DICEMBRE 2014 N. 369

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "DETPRES DEL 15 DICEMBRE 2014 N. 369"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

DETPRES DEL 15 DICEMBRE 2014 N. 369

Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per la trasmissione dei dati di cui all’art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge 30

luglio 2010, n. 122;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;

visto l’art. 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) nel quale confluiscono le informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

visto l’art. 244 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in base al quale, tra l’altro, è demandata all’Istituto – per effetto del citato l’art.7 del D.L. 78/2010 che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’Ispesl e il trasferimento delle relative funzioni all’Inail – la realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono;

visto l’art. 58 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (C.A.D.) e successive modificazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni mediante cooperazione applicativa e l’Agid, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce standard di comunicazione e regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi;

ravvisata la necessità, nelle more dell’emanazione delle regole tecniche da parte dell’Agid

e della piena attuazione del predetto art. 58 del C.A.D., di stipulare con l’Inps una

convenzione, ai sensi della previgente normativa, per la trasmissione all’Istituto dei dati di cui al citato art. 244 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

viste le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche

(2)

vista la deliberazione del Presidente-Commissario Straordinario n.160 del 31 luglio 2009 “Modello Organizzativo “ Privacy” (D.Lgs 196/2003)”;

visti la relazione del Direttore Generale in data 5 dicembre 2014 e lo schema di convenzione con l’Inps ivi allegato;

considerato che la convenzione consente l’integrazione degli archivi INPS -INAIL per la realizzazione di Sistemi di monitoraggio di cui al sopra citato art. 244, ad integrazione dei flussi informativi di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

tenuto conto che la convenzione non è a carattere oneroso per le parti contraenti,

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di cui all’art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che, allegato, forma parte integrante della presente determinazione.

Riferimenti

Documenti correlati

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2021/258 del 25/01/2021 Firmatari: LORITO Matteo.1. E’ prevista la frequenza obbligatoria

d. che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail al Convegno dal titolo: “I formatori qualificati nel Registro Professionale” che, organizzato dall’Associazione

Risultato fondamentale, che ha permesso la comparazione delle diverse realtà territoriali in un’unica sintesi che viene poi presentata pubblicamente (All. 1) e che ne

La programmazione strategica, l’allocazione delle risorse, il rispetto degli adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, il monitoraggio, la

VISTO il comma 438 dell’art.1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,