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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE STAZIONI RADIO BASE DI TEEFONIA MOBILE

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REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PADOVA

CITTA’ DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP 35031 – Piazza Caduti, 1 – tel. 049 8245111 – telefax 049 8600499 C.F. 00556230282 – C.C.P. 11345342 – www.abanoterme.net

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE STAZIONI RADIO BASE DI

TEEFONIA MOBILE

Approvato con Delibera consiliare n. 55 del 19/07/2012.

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CAPO I

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22.2.2001, n. 36, dell’art. 2, comma 1 bis della L.

66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e del Decreto legislativo 259 del 01.8.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di ABANO TERME.

3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

4. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori.

5. Nell’ambito territoriale di Abano Terme è fatto divieto di installare impianti per la trasmissione in standard DVB- H o di altri impianti ad emissioni elettromagnetiche che possono nuocere alla salute pubblica e non siano comunque considerati “servizio pubblico”.

Art. 2 -FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

a) Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a salvaguardia della salute pubblica;

b) Assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;

c) disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all’articolo 1;

d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;

e) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

f) conoscere e controllare la situazione generale relativa al livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;

g) favorire l’utilizzo di fibra ottica per dare connettività alle stazioni radio base al fine di eliminare con gradualità i ponti radio di trasporto connettività, il tutto con l’obiettivo di ridurre al livello più basso l’emissione delle onde elettromagnetiche;

h) assicurare il regolare monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche presenti nel territorio comunale ed una sollecita e trasparente informazione alla popolazione in merito alle stesse.

2. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono:

a) presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

b) conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;

c) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l’Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

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CAPO II

Art. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L’Amministrazione Comunale individua le ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile. Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento.

2. Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti Stazione Radio Base.

3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati al comma 2 di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d’affitto o di una concessione-contratto per l’uso del suolo pubblico, al fine di regolare diritti e obblighi reciproci.

4. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità e il decoro del luogo sacro.

5. Fermo restando quanto sopra specificato, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:

a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico, salvo l’acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;

b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

c) Aree di rispetto cimiteriale;

d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.

6. L’eventuale installazione degli impianti in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale. Si prenderanno in considerazione le richieste solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in tali posizioni che dimostri l’assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l’efficace copertura di un’area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all’art. 6 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dal piano di localizzazione.

7. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nella cartografia del piano di cui art. 6 del presente regolamento.

8. Al fine di ridurre l’impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è consentito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni “cositing” o quantomeno all’interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

9. E’ vietata l’installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, suoi supporti o recinzioni.

10. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

11. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l’impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

12. Nel territorio aperto, ove consentito, l’eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

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Art. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Precisato che i nuovi impianti potranno essere installati solamente ove previsti dal piano, è comunque stabilito il divieto dell’installazione degli impianti:

a) nelle aree sensibili così come definite dall’art. 5, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 5 p.to d);

b) nelle aree soggette a Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere b), c), f), g) e i) del medesimo articolo nelle quali l’installazione/modifica è possibile previa l’acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;

c) In area soggetta a Vincolo paesistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 5 - AREE SENSIBILI

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;

b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;

c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. La cartografia comunale allegata al “Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile” individua le ubicazioni idonee, suddivisi per gestore e localizza gli impianti esistenti e di sviluppo.

Successivamente potranno essere individuate nuove ubicazioni con le modalità e criteri definiti dal presente regolamento.

2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi esclusivamente nelle ubicazioni rappresentate nella planimetria denominata “Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee all’installazione di antenne per la telefonia mobile” che, in Tav. “A” e “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale, è gestito dall’Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico o con apposita convenzione a ditte specializzate.

2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell’impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri A.R.P.A.V., ed i controlli effettuati.

CAPO III

Art. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

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1. I titoli abilitativi di cui al Capo IV, art. 9, è subordinata preventivamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:

a) planimetria con l’ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;

b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art.

3;

c) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste.

d) Il tipo, il modello e le dimensioni di ciascuna antenna trasmittente (specificando se trattasi di impianto in tecnologie LTE), con indicate le seguenti caratteristiche:

- i digrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

- la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

- l’inclinazione sull’orizzontale della direzione di massima irradiazione; l’altezza dal suolo del centro elettrico dell’antenna;

- la polarizzazione;

- la frequenza utilizzata;

- la potenza massima immessa in antenna.

3. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell’Amministrazione comunale, la quale valuta i Piani entro 90 giorni successivi al 30 settembre.

3bis. Il piano di localizzazione delle SRB, parimenti agli strumenti urbanistici generali, avrà scadenza indeterminata e comunque sarà valida fino a nuova revisione del piano.

4. L’Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso i Piani presentati dai Gestori verranno valutati entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

5. L’Amministrazione comunale ha il compito di verificare:

a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;

b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5.

6. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell’arco dell’anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.

7. I risultati della verifica devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale.

8. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all’Amministrazione Comunale , entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all’art. 7.

9. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

CAPO IV

Art. 9 – TITOLI ABILITATIVI, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la trasformazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è normata da quanto disposto dagli artt. 87 e 87/bis del D.Lgs.

dell’1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche e integrazioni.

2. L’istanza autorizzativi o la denuncia di inizio attività (D.I.A.) deve essere corredata di tutta la documentazione grafica e tecnica necessaria per la sua definizione (progetto, relazione con descrizione dell’impianto e delle aree circostanti, caratteristiche radioelettriche e stime del campo generato, planimetria ante opera e post operam, documentazione opere in C.A. e/o metalliche, nomina e accettazione D.L., nominativo impresa esecutrice ecc.).

3. In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità del titolo abilitativo è soggetta alle disposizioni del Titolo IV – “Vigilanza sull’attività edilizia, responsabilità e sanzioni” della Parte I del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

4. La messa in funzione degli impianti sottoposti ad autorizzazione o D.I.A. è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione all’Ufficio Tecnico Comunale da parte del direttore dei lavori e impresa esecutrice di una

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dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell’impianto rispetto al progetto autorizzato.

5. In assenza dell’attestazione di conformità l’impianto non potrà essere attivato.

6. Entro 30 giorni dall’attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all’Ufficio comunale competente che all’A.R.P.A.V. per le verifiche di competenza.

Art. 10 - IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori indicando:

- l'ubicazione dell'impianto;

- il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

a) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

b) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

c) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

d) il guadagno dell'antenna;

e) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

f) la polarizzazione;

g) la frequenza utilizzata;

h) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L’installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.V.

3.La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l’impianto è realizzato in assenza di titolo abilitativo.

4. Non è possibile spostare l’impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

Art. 11 - PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori indicando:

- l'ubicazione dell'impianto;

- il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

a. i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

b. la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

c. l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

d. il guadagno dell'antenna;

e. l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

f. la polarizzazione;

g. la frequenza utilizzata;

h. la potenza massima immessa in antenna.

2. L’installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V.

Art. 12 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

2. Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene consentito l’uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

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4. I soggetti gestori degli impianti SRB, entro un anno dall’entrata in funzione della fibra ottica, dovranno collegare gli impianti alla stessa, dove possibile nel rispetto della normativa vigente in materia. Tramite la rete in fibra ottica dovrà pervenire il segnale “in ingresso” alla stazione radio base.

CAPO V

Art. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l’Amministrazione Comunale, avvalendosi dell’A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 14 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale, con l’eccezione dei casi previsti dall’art. 3 comma 5 p.to d);

- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;

- In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale.

3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Gli impianti esistenti installati in prossimità dei siti sensibili, alla scadenza del contratto, devono per quanto possibile essere delocalizzati in un sito alternativo preferibilmente su suolo pubblico.

CAPO VI

Art. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell’A.R.P.A.V. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell’U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l’eventuale supporto di tecnici esterni.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall’A.R.P.A.V, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con parte delle risorse provenienti dagli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia.

4. Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet, dati delle misure e l’accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta, ai sensi della vigente normativa in materia.

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5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

CAPO VII

Art. 16 – INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

3. Ogni anno il responsabile dell’Ufficio Ambiente e del Sistema di Gestione Ambientale (EMAS) raccoglie e rende pubblici i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio riportandoli nella Dichiarazione Ambientale che viene distribuita nel territorio e inserita nel sito Internet del Comune.

Art. 17 - SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale o, in mancanza, quelle di cui al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Art. 18 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell’attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l’esecutività della deliberazione di approvazione.

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