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Si allega, inoltre, l'analisi del costo dell'accordo 7 maggio Ci è gradita l occasione per inviarvi i nostri migliori saluti,

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AREA SINDACALE METALMECCANICI Gruppo Merceologico Metalmeccanici

Prot.n. 940 - MI/cs Milano, 20 maggio 2003

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Oggetto: Accordo 7 maggio 2003 per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 1999 per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti - Una tantum.

Con la presente anticipiamo le prime indicazioni riguardanti l'una tantum prevista dall'Accordo 7 maggio 2003 (Allegato n. 1) la cui prima tranche, pari a 115,00 Euro lordi, deve essere corrisposta nel corso del prossimo mese di giugno.

Si allega, inoltre, l'analisi del costo dell'Accordo 7 maggio 2003.

Ci è gradita l’occasione per inviarVi i nostri migliori saluti,

IL RESPONSABILE DI AREA (Elio Minicone)

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UNA TANTUM.

L'importo forfettario lordo di 220,00 euro, a copertura del periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003, è dovuto a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003.

L’una tantum (Allegato n. 1) dovrà essere corrisposta in due rate pari a:

— euro 115,00 lordi con la retribuzione erogata nel corso del mese di giugno 2003;

— euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004;

(l'erogazione dell'una tantum è indipendente dal momento in cui viene pagata la retribuzione di competenza del mese rispettivamente di giugno e gennaio).

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedente al momento di pagamento dell’una tantum, questa sarà erogata in cumulo con le altre competenze dovute.

L’importo dell'una tantum dovrà essere registrato a libro paga con apposita voce (ad esempio: una tantum ex accordo 7.5.2003) ed andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di erogazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell'una tantum, sia la prima che la seconda rata, sono assoggettate a tassazione ordinaria (cfr. la nostra circolare n.

22 del 29 gennaio 2002).

L'importo dell'una tantum tiene già conto di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, le parti hanno, inoltre, espressamente escluso tale importo dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'una tantum deve essere ragguagliata a tante quote mensili (pari a 19,17 euro per la prima tranche e 17,50 euro per la seconda) per quanti sono i mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1°

gennaio - 30 giugno 2003. A questi effetti la frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero.

L'erogazione non compete in relazione ai periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad esempio, servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, ecc.).

Sono, invece, utili ai fini della maturazione dell'una tantum, le giornate di assenza

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che straordinaria, e per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà.

Per quanto riguarda l'orientamento degli Istituti previdenziali circa le modalità operative da seguire per l'inserimento delle quote di una tantum nella retribuzione integrabile o nella base di calcolo delle diverse indennità erogate nel periodo 1°

gennaio - 30 giugno 2003, riteniamo applicabili i criteri già adottati dall'Inps nelle precedenti occasioni (cfr. le circolari Inps Allegato n. 2).

Comunque, in attesa di conferma da parte degli uffici competenti, ci riserviamo di inviare specifiche comunicazioni in materia.

In riferimento a particolari problemi applicativi che dovessero sorgere, si ricorda che:

— l'una tantum non compete ai lavoratori assunti a partire dal prossimo 2 giugno;

— ugualmente, non compete ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 1° giugno 2003;

— trattandosi di ordinario trattamento economico le erogazioni non competono ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all'art. 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);

— ai lavoratori con contratto di apprendistato ed ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro l'una tantum compete in misura intera in relazione al periodo di servizio nell'arco temporale interessato (1° gennaio - 30 giugno 2003);

— ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza alla data del 1° giugno 2003, competono tante quote di una tantum quanti sono i mesi, o loro frazioni equiparabili a mese intero, di servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003;

— ai lavoratori a tempo parziale compete l'erogazione dell'importo forfettario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale.

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ANALISI DEL COSTO DELL’ACCORDO 7 MAGGIO 2003

Il rinnovo contrattuale per il biennio economico 2003-2004 ha stabilito un incremento medio retributivo dei minimi a regime pari a 90 euro; gli importi per livello sono stati successivamente determinati sulla base di una scala parametrale (100:210) concordata nell’ambito del rinnovo e della distribuzione della forza occupata nel settore così come rilevata dall’ultima indagine annuale Federmeccanica relativa al mese di dicembre 2001.

Nella determinazione dell’importo complessivo si è tenuto conto dell’intero scostamento tra inflazione effettiva ed inflazione programmata (1,6%) relativo al periodo luglio 2001-dicembre 2002 poiché le ragioni di scambio afferenti al passato biennio sono risultate in miglioramento ed i prezzi all’importazione non hanno determinato una crescita delle dinamiche inflative, dovute per intero a fattori di origine interna.

Oltre a tale elemento ed ai tassi di inflazione programmata per il biennio 2003- 2004 rispettivamente pari all’1,4% e all’1,3%, al fine della determinazione dell’aumento complessivo (ottenuto con il valore punto pari a 15,65 euro) si è concordata, alla luce delle dinamiche inflazionistiche, un'ulteriore quota retributiva pari ad 1,3 punti di inflazione collocata a fine vigenza e conguagliabile nell’ambito del prossimo rinnovo.

Sulla base degli elementi descritti, rispetto all’incremento medio di 90 euro a regime l’aumento sarà rispettivamente pari a 104,65 euro per la qualifica impiegatizia e 80,76 euro per quella operaia. Tali valori sono, ovviamente, relativi al complesso delle imprese metalmeccaniche associate mentre nelle singole aziende gli importi medi varieranno in funzione della distribuzione degli addetti nei diversi livelli di inquadramento.

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INCREMENTO DEI MINIMI A REGIME, SCALA PARAMETRALE E DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER LIVELLO DI INQUADRAMENTO

Livelli Distribuzione

Categoriale

Scala Parametrale

Aumenti a regime

7 11,30 210 118,24

6 14,03 190 106,98

5 S 2,99 177 99,66

5 20,47 160 90,08

4 21,04 146 82,20

3 25,85 138 77,70

2 4,17 117 65,88

1 0,15 100 56,30

Operai 61,32 143,4 80,76

Impiegati 38,68 185,9 104,65

Media 100,00 159,8 90,00

Gli aumenti dei minimi sono stati distribuiti su tre tranche: la prima pari a 45 euro, con decorrenza 1° luglio 2003; la seconda pari a 24 euro, dal 1° febbraio 2004; la terza pari a 21 euro, a decorrere dal 1° dicembre 2004. Per il periodo pregresso è stata prevista l’erogazione di un importo retributivo pari a 220 euro (115 euro nel mese di giugno 2003 ed i restanti 105 euro nel mese di gennaio 2004) che, a causa della sua caratteristica di una tantum, non si consolida nella retribuzione e pertanto non influisce sui risultati a regime.

L’effetto della modifica dei minimi produrrà sulla retribuzione di fatto dell’anno 2002, stimata dalla Federmeccanica in 1.821,50 euro un incremento a regime pari al 4,9% mentre esso sarà rispettivamente pari al 5,4% per la qualifica operaia e al 4,5% per quella impiegatizia.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 l’indennità di funzione per i lavoratori inquadrati al 7° livello con la qualifica di quadro passerà dagli attuali 98,13 euro a 114 euro.

Tale aumento, spalmato sull’intera forza occupata, determinerà una crescita media della retribuzione settoriale di 0,99 euro ed un incremento percentuale inferiore allo 0,1%.

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CRESCITA RETRIBUTIVA PER RINNOVO CCNL (Euro)

Operai Impiegati Media

Retribuzione 2002 1487,49 2350,94 1821,50

Aumento dei minimi a regime 80,76 104,65 90,00

Indennità Funzione Quadri - 2,57 0,99

Totale incrementi 80,76 107,22 90,99

Variazioni percentuali 5,4 4,6 5,0

Con riferimento al biennio di vigenza contrattuale occorre sottolineare che, oltre alle dinamiche salariali derivanti dall’accordo 7 maggio 2003 devono essere considerati gli effetti di trascinamento del CCNL 3 luglio 2001, il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale relativamente ai mesi di aprile e maggio 2003 (complessivamente 10,18 euro medi per addetto metalmeccanico) mentre nessun incremento retributivo deriverà dagli aumenti periodici di anzianità i cui importi in cifra fissa non sono stati oggetto di rivalutazione.

Per una valutazione complessiva delle dinamiche retributive andrebbero, inoltre, sommati agli elementi derivanti dal contratto nazionale anche gli effetti degli slittamenti salariali (premio di risultato, superminimi individuali ed altri elementi di origine aziendale) che, di differente ammontare nelle diverse aziende, possono essere stimati sulla base di evidenze empiriche relative agli anni precedenti, in circa un punto percentuale medio annuo.

In assenza di modifiche delle percentuali contributive previste a carico delle imprese, la dinamica del costo del lavoro ricalcherà quella delle retribuzioni con un risparmio frazionale derivante dalla non incidenza dell’una tantum ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tenendo conto degli elementi sopra descritti e valutando l’una tantum con il criterio di competenza, il contratto nazionale determinerà una crescita della retribuzione media del 2,6% nel 2003, dell’ 1,6% nel 2004 mentre nel 2005 si avrà un trascinamento pari ad un punto percentuale. Sulla base delle ultime previsioni disponibili il tasso di inflazione per l'anno in corso dovrebbe collocarsi poco al di sotto del 2,5% mentre nel 2004 sarà pari a circa il 2%.

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Dinamica retributiva per il rinnovo del Ccnl (Una tantum valutata con il criterio di competenza)

2003 2004 2005

Inflazione programmata 1,4 1,3 --

Trascinamenti C.c.n.l. 1999 0,3 -- --

Minimi Ccnl e indennità fruizione quadri 1,3 2,5 1,0 Una tantum e Vacanza contrattuale 1,0 - 0,9 --

Totale 2,6 1,6 1,0

Adottando il criterio di cassa per la valutazione dell'una tantum, la crescita retributiva risulta pari all’ 1,7% nel 2003, al 2,4% nel 2004 mentre il trascinamento sull’anno 2005 è pari allo 0,6%.

Dinamica retributiva per il rinnovo del Ccnl (Una tantum valutata con il criterio di cassa)

2003 2004 2005

Inflazione programmata 1,4 1,3 --

Trascinamenti C.c.n.l. 1999 -0,1 -- --

Minimi Ccnl 1,3 2,5 1,0

Una tantum e Vacanza contrattuale 0,5 - 0,1 - 0,4

Totale 1,7 2,4 0,6

Nelle due ipotesi formulate, il diverso ammontare del trascinamento che il rinnovo del CCNL 2001 determina nell'anno 2003, rispettivamente + 0,3 e - 0,1%, è anch'esso ascrivibile al diverso criterio adottato nell'imputazione dell'una tantum.

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ALLEGATO N. 1

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ALLEGATO N. 2 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

A SOSTEGNO DEL REDDITO

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 10 ottobre 2001 Periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 179 e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale Per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale. Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Una tantum.

SOMMARIO: Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 3.7.2001 (£ 450.000 -Euro 232,41- per il periodo 1.1.2001-30.6.2001) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di integrazione salariale.

Nel verbale di accordo 3 luglio 2001, Federmeccanica Assistal e Fim Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno riconosciuto, a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 3 luglio 2001, l’importo forfetario di £ 450.000 lorde (232,41 Euro), suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio – 30

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secondo il quale la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata agli effetti in questione come mese intero.

Pertanto l’una tantum è ragguagliata a tante quote mensili per quanti sono i mesi interi (applicando il criterio dei 15 giorni) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo predetto.

Il pagamento della somma in questione – comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale – è previsto in due rate, pari, rispettivamente, a £ 300.000 lorde (154,94 Euro) e a £ 150.000 lorde (77,47 Euro), da corrispondere la prima, con la retribuzione relativa al mese di luglio del 2001 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di luglio 2002, ovvero all’atto della liquidazione delle competenze nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Si precisa altresì che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Come per il passato, l’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono invece utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2001, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione a carico delle aziende.

Analogo contratto di rinnovo è stato stipulato dalla Unionmeccanica Confapi, con la particolarità che l’importo forfetario complessivo previsto a titolo di una tantum - non riconosciuto nei confronti dei lavoratori a domicilio - è pari a £ 420.000 (216,91 Euro), erogabili con le retribuzioni dei mesi di luglio 2001 e di novembre 2001, nella uguale misura di £ 210.000 lorde (108,46 Euro).

Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n. 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).

Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio e luglio 2001 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).

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Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.1.96) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.

In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

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Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 maggio 1991 periferici dei Rami professionali

Ai Primari Coordinatori generali e Circolare n. 127 Primari Medico legali

Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza,

Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Rinnovo contratto collettivo metalmeccanici. Erogazione di somme per arretrati retributivi.

Conguagli a titolo di indennita’ di malattia e di maternita'.

Il nuovo contratto collettivo dei metalmeccanici dipendenti da aziende private ha stabilito (art.36), tra l'altro, la corresponsione ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto (14 dicembre 1990), a titolo di arretrati retributivi, di un importo forfettario (art.36)da corrispondere in due rate (vds. allegato).

L'importo anzidetto e' suddivisibile in quote mensili di £. 70.000, ciascuna spettante per quanti sono i mesi interi per i quali e' stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1990; la frazione di mese superiore a 15 giorni - secondo i criteri di computo stabiliti dal contratto di cui trattasi e confermati dall'art. 36 succitato - deve essere considerata come mese intero.

Secondo esplicita previsione contrattuale le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e purperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo di cui trattasi, che abbiano dato luogo al pagamento di indennita’ a carico dell'Istituto previdenziale competente, sono considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra.

Per quanto attiene ai riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternita’ (nonche’ per i riposi orari post-partum e per le "retribuzioni" corrisposte ai donatori di sangue) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite in precedenza (circolare n.41 P.M.M.C., n.1147 FAD, n.2710 O./78 del 30.3.1987, nonche’ la circolare, ivi richiamata, n.134419/AGO/150 del 7.7.1984).

Si conferma preliminarmente che gli emolumenti di cui trattasi non devono essere presi in considerazione nel periodo di paga in cui sono stati effettivamente corrisposti, ma suddivisi pro quota tenendo conto di quanto effettivamente dovuto per il mese considerato per i mesi ai quali si riferiscono; si precisa poi, ad ogni buon conto che, qualora (ad esempio per effetto di servizio militare, di aspettativa per malattia, di aspettativa per una delle causali disciplinate dalla legge n.300/1970, di assenza facoltativa post partum, ecc.) il lavoratore non abbia prestato servizio nel mese precedente l'evento per almeno 15 giornate ( incluse quelle equiparate ai fini in argomento: malattia, infortunio gravidanza ecc.), la quota mensile dell'emolumento di cui trattasi non spetta per il relativo periodo; ne consegue che, per eventuali episodi morbosi o di maternita’ insorti nel mese successivo, la stessa non va inclusa nella retribuzione da prendere a riferimento per l'erogazione dell'indennita’.

Per quanto superfluo si sottolinea infine che, considerato il sistema di computo delle indennita’ in oggetto, (inserimento "pro quota" nella retribuzione media giornaliera su cui calcolare l'indennita’) l'arretrato suddetto non fara’ mai carico integralmente all'Istituto, a differenza di quanto accade per la integrazione

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I.N.P.S. MESSAGGIO N. 51516 DEL 05/03/91 D.G.SER.GESTIONI. SPEC.

MITTENTE: REP. IX

OGGETTO: CCNL PER L’INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI REP. IX ROMA, 5 MARZO 1991

CIRCOLARE N. 58 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI

AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E, PER CONOSCENZA,

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: C.C.N.L. PER L’INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI. ARRETRATI RETRIBUTIVI IN MISURA FORFETTARIA. RICALCOLO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI.

L’ACCORDO DEL 14 DICEMBRE 1990 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L’INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI HA PREVISTO LA CORRESPONSIONE DELL’IMPORTO DI LIRE 840.000 PER “ARRETRATI RETRIBUTIVI “ DA EROGARE IN DUE RATE, RISPETTIVAMENTE, CON LA PRIMA RETRIBUZIONE UTILE CORRISPOSTA SUCCESSIVAMENTE AL 14 DICEMBRE 1990 E CON LA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NEL MESE DI MAGGIO 1991, IN FAVORE DEI LAVORATORI IN FORZA ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELL’ACCORDO STESSO (4 DICEMBRE 1990).

L’IMPORTO ANZIDETTO E’ SUDDIVISIBILE IN QUOTE MENSILI DI 70.000 CIASCUNA SPETTANTE PER QUANTI SONO I MESI INTERI PER I QUALI E’ STATA CORRISPOSTA LA RETRIBUZIONE A CARICO DELL’AZIENDA NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 1990;

LA FRAZIONE DI MESE SUPERIORE A 15 GIORNI DEVE ESSERE CONSIDERATA COME MESE INTERO.

PER QUANTO ATTIENE GLI EFFETTI RIFLESSI SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI, SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE, EROGATE NELL’AMBITO DEL PERIODO CUI SI RIFERISCE LA CORRESPONSIONE DELL’IMPORTO IN QUESTIONE (1 GENNAIO/31DICEMBRE 1990), SI RICHIAMANO IN QUANTO APPLICABILI LE ISTRUZIONI GIA’ IMPARTITE IN OCCASIONE DI ANALOGHE SCADENZE (CFR. CIRCOLARE N. 837 G.S. DEL 26 MARZO 1987).

IN PARTICOLARE OCCORRE TENERE PRESENTE CHE IL PARAMETRO DI COMMISURAZIONE

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MASSIMALE MENSILE – PER EFFETTO DI INTERVENTI, ORDINARI O STRAORDINARI, AUTORIZZATI, DEVONO ESSERE CALCOLATI SEGUENDO I SEGUENTI CRITERI:

1) I PERIODI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SONO UNICAMENTE I PERIODI DI SOSPENSIONE TOTALE DAL LAVORO, IN QUANTO NEL CASO DI RIDUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO (SIA VERTICALE E CHE ORIZZONTALE) I PERIODI STESSI SONO COMUNQUE PERIODI RETRIBUTIVI E QUINDI L’EROGAZIONE E’ A COMPLETO CARICO DELL’AZIENDA (1);

2) QUALORA LA DURATA DEL PERIODO LAVORATIVO SIA SUPERIORE A 15 GIORNI, L’ONERE DELLA QUOTA MENSILE GRAVA INTERAMENTE SUL DATORE DI LAVORO ANCHE SE NEL MESE SONO COMPRESI PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE;

3) LA QUOTA MENSILE E’ INTERAMENTE A CARICO DELL’ISTITUTO SE LA DURATA DEL PERIODO INTEGRATO SIA SUPERIORE A 15 GIORNI.

UNA VOLTA DETERMINATO L’ONERE A CARICO DELL’ISTITUTO, IL DATORE DI LAVORO, NEL CASO CHE LE INTEGRAZIONI SALARIALI CHE COSTITUISCONO IL TITOLO PER IL RIMBORSO SIANO STATE CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO MEDESIMO, EFFETTUERA’ IL CONGUAGLIO DELLA SOMMA RIMBORSABILE IN DUE RATE DI PARI IMPORTO; LA PRIMA ALLA PROSSIMA SCADENZA UTILE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI E LA SECONDA IN OCCASIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE DEL MESE DI MAGGIO P.V. (2).

PER QUANTO ATTIENE I CASI DI PAGAMENTO DIRETTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI DA PARTE DELL’ISTITUTO, LA RICHIESTA DELLE SOMME SPETTANTI A COMPLETO DELLE INTEGRAZIONI GIA’ EROGATE, DEVONO ESSERE RIVOLTE ALLA SEDE CHE HA DISPOSTO IL PAGAMENTO.

SULLE SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO OVVERO POSTE IN PAGAMENTO DALLA SEDE DOVRANNO ESSERE APPLICATE LA RIDUZIONE DEL 4,69 PER CENTO AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE N. 41/86 E LE RITENUTE ERARIALI; INOLTRE L’IMPRESA DOVRA’ VERSARE IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI CUI ALL’ART. 12 DELLA LEGGE N.

164/1975, SE STABILITO NEL PROVVEDIMENTO INERENTE IL PERIODO INTERESSATO.

IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA

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