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Redditi diversi da cessione titoli: focus su usufrutto e patto di rotatività

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Academic year: 2022

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Risposta n. 384

OGGETTO: Redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività - Articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

L’istante rappresenta che, in data 4 marzo 2018, è deceduto suo padre (soggetto residente presso la Confederazione Elvetica) lasciando un’eredità comprensiva di un patrimonio finanziario composto da titoli azionari e obbligazionari depositato presso un intermediario Svizzero.

Il de cuius ha stabilito che il patrimonio finanziario dovesse essere trasferito per successione in nuda proprietà alle sue tre figlie (tra cui l’istante) e in usufrutto alla seconda moglie.

Nel merito, l’istante precisa che, su detto portafoglio di strumenti finanziari, verrà costituito l’equivalente giuridico italiano di un usufrutto con patto di rotatività (cd. “usufrutto rotativo”), con apertura, presso un intermediario svizzero di:

- un conto a nome delle tre figlie (nudi proprietari) in cui saranno depositati i titoli;

- un sotto-conto intestato alla seconda moglie del de cuius (usufruttuaria), su cui verranno accreditati interessi, dividendi e proventi derivanti dagli strumenti finanziari in oggetto.

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non

Commerciali

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L’istante rappresenta che i capital gain derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari in portafoglio verranno automaticamente reinvestiti in nuovi titoli azionari, obbligazionari nonché quote di fondi, e che sui nuovi titoli acquistati si costituirà automaticamente (per effetto del patto di rotatività) il diritto di usufrutto a beneficio della seconda moglie.

In virtù del diritto di usufrutto, anche i redditi di capitale (interessi, dividendi e altri proventi) derivanti da questi nuovi titoli verranno accreditati direttamente sul sotto-conto dell’usufruttuario.

Le strategie d’investimento verranno pattuite tra nudi proprietari e usufruttuario all’inizio della gestione, così da garantire un equilibrio tra esigenze patrimoniali dei primi e interesse reddituale del secondo.

Alla data di estinzione dell’usufrutto, l’usufruttuaria avrà l’obbligo di restituire ai nudi proprietari la piena proprietà dei beni oggetto di usufrutto, al valore che essi avranno a tale data, ossia il valore di mercato che gli strumenti finanziari depositati sul portafoglio avranno alla fine dell’usufrutto.

L’istante, che è l’unica erede residente in Italia, precisa che, in relazione a tale patrimonio mobiliare, non ha alcun obbligo fiscale in Svizzera e chiede di conoscere quali siano gli obblighi fiscali in Italia, che le derivano dalla nuda proprietà del patrimonio finanziario ereditato e depositato in Svizzera.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante, premettendo che la fattispecie giuridica in rilievo è regolata dal diritto estero, chiarisce che l’usufrutto con patto di rotatività costituisce un diritto reale di godimento su cosa altrui che può essere esercitato su un portafoglio titoli (contenitore di strumenti finanziari per sua natura dinamico), senza dover procedere alla costituzione del diritto di usufrutto ad ogni nuova immissione di strumenti finanziari in portafoglio.

Il patto di rotatività consiste, infatti, nell’automatica estensione dell’usufrutto ai titoli che vengono immessi in portafoglio, a seguito del reinvestimento del corrispettivo derivante dalla cessione di titoli già presenti.

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L’istante ritiene che al nudo proprietario di un portafoglio di strumenti finanziari, avente le caratteristiche sopra descritte, non possano essere attribuiti redditi di natura finanziaria, in assenza del presupposto impositivo.

A tal proposito, rileva che nel caso di specie:

- i redditi di capitale vengono accreditati direttamente sul conto corrente dell’usufruttuario, mentre il nudo proprietario non ha alcuna possibilità materiale di fruire di quel reddito né alcuna titolarità giuridica su di esso;

- i capital gain derivanti dalla cessione dei titoli, benché accreditati sul conto corrente intestato ai nudi proprietari, sono automaticamente reinvestiti in nuovi titoli. Pertanto, il nudo proprietario non ha alcuna possibilità materiale né alcuna titolarità giuridica per fruire di tale somma di denaro.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’ articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, l’istante ritiene di dover indicare la quota di patrimonio finanziario di cui ha la nuda proprietà nella propria dichiarazione dei redditi nel Quadro RW.

Infine, l’istante ritiene di non essere tenuta al versamento dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE).

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’usufrutto è un diritto reale regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice civile, che consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.

L’usufrutto rotativo si pone sul medesimo piano dell’usufrutto di universalità di beni mobili: ove i singoli componenti oggetto del diritto di usufrutto non rilevano in quanto tali, ma come parte – variabile – di un complesso unitariamente considerato.

La clausola di rotatività prevede, sin dall’origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto del diritto.

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La costituzione di vincoli sugli strumenti finanziari è prevista nel nostro ordinamento dall’articolo 83-octies, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF) in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Tale disposizione prevede che i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario e che “possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l’intermediario è responsabile dell’osservanza delle istruzioni ricevute all’atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell’integrità del valore del vincolo ed all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari”.

Ai fini fiscali, per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria, l’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), disciplina le “plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso” delle attività finanziarie.

Pertanto, una plusvalenza si intende realizzata allorquando i titoli sono ceduti a titolo oneroso, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e, quindi, anche nel caso in cui lo stesso sia reinvestito.

Con riguardo alle plusvalenze di cui nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 del citato articolo 67, il successivo articolo 68, comma 6, del Tuir prevede che le stesse “sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione”.

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Nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, con riferimento alla determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di titoli gravati da usufrutto, in linea con la circolare del Ministero delle Finanze 10 maggio 1985, n. 16, viene chiarito che il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - TUR).

Pertanto, il valore dell’usufrutto deve essere determinato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto in allegato al decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 19 dicembre 2018 in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

In sostanza, il costo fiscale dell’usufrutto è calcolato sulla base della vita presunta dell’usufruttuario alla data del trasferimento del titolo (nel caso di specie, trasferimento mortis causa). Di conseguenza, il valore della nuda proprietà sarà pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto.

Ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso del titolo gravato da usufrutto, il corrispettivo dovrà essere ripartito tra l’usufruttuario e il nudo proprietario in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione, determinati sulla base dei coefficienti di cui al citato decreto ministeriale.

Nel caso di specie, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del Tuir, il soggetto istante, relativamente al proprio diritto e ad ogni singola operazione di cessione, determinerà la plusvalenza realizzata, ancorché non incassata in quanto reinvestita, da assoggettare a tassazione:

- con riferimento alla cessione dei titoli ricevuti in eredità, quale differenza tra il corrispettivo della cessione ad esso imputabile e il costo fiscale determinato al momento della successione come sopra determinato;

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- con riferimento ai titoli acquistati successivamente, quale differenza tra il corrispettivo della cessione ad esso imputabile e il costo di acquisto del titolo determinato applicando i citati coefficienti.

In merito agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge 27 giugno 1990, n. 167, come chiarito nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, i contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia (cfr. risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010).

Ciò posto, l’istante deve indicare le attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche.

Infine, per quanto riguarda l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) di cui all’articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella circolare n. 28 del 2 luglio 2012 (paragrafo 2.1), è chiarito che le “persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni”.

Pertanto, l’istante è tenuta al pagamento dell’IVAFE in relazione ai titoli in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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