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666. Il tribunale di Milano ribadisce la discriminazione se il trasporto scolastico non è gratuito (Ord. 3/6/2021)

aipd.it/site/scheda/666-il-tribunale-di-milano-ribadisce-la-discriminazione-se-il-trasporto-scolastico-non-e-gratuito- ord-3-6-2021/

Scheda pubblicata il 11/06/2021 e aggiornata il 11/06/2021

Il Tribunale di Milano con Ordinanza monocratica del 3/6/2021 ha accolto il ricorso di una famiglia che avendo ricevuto il rifiuto di trasporto gratuito per il trasporto di un alunno di scuola superiore, aveva dovuto anticipare la spesa per poi agire contro il Comune per discriminazione indiretta ai sensi della l. n° 67/06.

Il Tribunale ha dapprima dovuto superare l’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Milano che sosteneva la causa rientrante nella competenza esclusiva del TAR ai sensi del Codice di procedura amministrativa, secondo il quale, le controversie relative ai servizi pubblici sono devoluti esclusivamente ai TAR.

Il Tribunale in proposito ha osservato che la richiesta della famiglia era diretta

espressamente a chiedere la cessazione della discriminazione indiretta determinata dal Comune col suo diniego a fornire il servizio di trasporto scolastico gratuito. Pertanto conferma la competenza del Tribunale come prevista dalla l. n° 67/06.

Quindi, passando al merito, ha dimostrato con ampio riferimento alla normativa nazionale e regionale della Lombardia come la competenza finanziaria per il trasporto gratuito degli alunni con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva è ormai stata attribuita alle Regioni che, in Lombardia, è stata riassegnata dalla Regione ai Comuni, singoli o associati, i quali possono effettuarla secondo propri regolamenti o in forma diretta o in convenzione su base concorsuale o in forza di voucher alle famiglie che debbono rivolgersi solo ad enti accreditati. Questa ultima soluzione era stata adottata dalla famiglia.

Dal momento che, secondo la normativa lombarda, la Regione è competente per la parte finanziaria e della formulazione dei criteri di svolgimento del servizio in base alle apposite linee guida, mentre è di competenza dei Comuni l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Tribunale ha condannato in solido la Regione ed il Comune ad eliminare le cause di discriminazione per il futuro ed al rimborso delle spese documentate per il passato; li ha ancora condannati in solido per le spese processuali, mentre non ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (possibilità prevista dalla stessa l. n° 67/06), poiché non documentati, come è invece richiesto dalla legge.

OSSERVAZIONI

La decisione è conforme nei risultati alla Giurisprudenza ormai consolidata in materia di discriminazione subita da alunni con disabilità a causa della mancata assegnazione sia di risorse che di servizi.

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E’ anche consolidato l’aspetto processuale circa la competenza esclusiva dei Tribunali civili in materia di diritti ed interessi legittimi , quando si controverta in materia di

discriminazione a persone con disabilità.

E’ però interessante la ricostruzione normativa operata dal Tribunale, relativa alla competenza originaria delle provincie in questa materia ed al suo trasferimento alle Regioni e quindi successive determinazioni differenziate di queste ultime.

Assai interessante è pure l’espresso riferimento al fatto che ormai la normativa ha attribuito il diritto al trasporto gratuito ed in genere al “supporto organizzativo” a tutti gli alunni con disabilità, superando l’omissione prima riguardante gli alunni con disabilità intellettive e relazionali, conseguente alla formulazione dell’art. 13 comma 3 l. n° 104/92, che assicura il diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione ai soli “alunni con disabilità fisiche e sensoriali”.

Purtroppo ancor oggi ci sono Comuni e Regioni che, ignorando quanto stabilito dal decreto legislativo n° 112/98, art. 139, comma 4, lett. c) e dalle l. n° 56/14 e n° 108/15, negano agli alunni con disabilità intellettive e relazionali il “supporto gratuito” costituito sia dal trasporto gratuito che dalla nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Questa decisione, e soprattutto il richiamo delle leggi integrative all’art. 13 della l. n°

104/92 testè richiamate, dovrebbe far cessare queste prassi illegittime che costringono ancora molte famiglie a dover ricorrere alla Magistratura per ottenere con sentenza quanto è già chiarissimamente stabilito per legge.

In questi casi di riottosità degli enti locali al rispetto, o almeno alla conoscenza delle norme vigenti, i Pubblici Ministeri presso le Sezioni Regionali della Corte dei Conti dovrebbero aprire procedimenti per danno erariale nei confronti degli Enti locali, che costringono i cittadini a doversi sobbarcare cause, che, siccome ormai vengono tutte perdute dagli stessi Enti locali, provocano all’erario un inutile ed evitabile danno.

Vedi anche le schede: n° n°

Salvatore Nocera Nicola Tagliani Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica Via Fasana, 1/b 00195 Roma Tel: 351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306 E-mail: [email protected]

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