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Bonus idrico in partenza: pubblicato il Decreto attuativo

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Academic year: 2022

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Bonus idrico in partenza: pubblicato il Decreto attuativo

Numero:

223/2021

Gruppo:

A

GEVOLAZIONI

Oggetto:

B

ONUS IDRICO

Norme e prassi: ART. 1, COMMI 61-65 DELLA LEGGE 178/2020; D.M. 27.09.2021(PUBBLICATO IN GU IL 23.10.2021, SERIE GENERALE N.254).

Autore: REDAZIONE FISCO E TASSE

Sintesi

Il Decreto del Ministero della transizione ecologica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2021 ha individuato i beneficiari e definito i criteri per l’ammissione al c.d. “bonus idrico”.

Grazie a simile misura sarà possibile, per le persone fisiche residenti in Italia, ottenere il rimborso delle spese sostenute per alcuni interventi di “efficientamento idrico” effettuati nel corso del 2021, fino ad un massimo di 1.000 euro.

Gli

argomenti

1. PREMESSA

2. BENEFICIARI BONUS IDRICO 3. SPESE AMMISSIBILI

4. ASPETTI PROCEDURALI 5. CONTROLLI E SANZIONI

(2)

Premessa Con l’art. 1, commi da 61 al 65 della Legge 178/2020 è stato introdotto il

“bonus idrico”, rappresentato da un rimborso spese finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche. Tale beneficio viene riconosciuto:

alle persone fisiche residenti in Italia;

nel limite massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario;

per le spese effettivamente sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

relativamente agli interventi di efficientamento idrico che verranno riportati in seguito.

Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 27.09.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2021 (serie generale n. 254) sono stati individuati i beneficiari della misura in esame e definiti i criteri per l’ammissione al rimborso delle somme per gli interventi.

Sul sito del Ministero sono state inoltre caricate alcune FAQ sull’agevolazione https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021.

L’importo complessivo stanziato, a livello erariale, per il bonus idrico è pari ad euro 20 milioni per l’anno 20211.

Il bonus idrico viene riconosciuto, ai richiedenti, secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate. È quindi importante procedere con la tempestiva presentazione della richiesta da parte dei beneficiari.

Il beneficio in esame non costituisce reddito imponibile per il percettore e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il bonus idrico è poi alternativo e non cumulabile, per le voci di spesa ammesse, con altre agevolazioni di natura fiscale per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Beneficiari bonus idrico

L’art. 2 del Decreto dispone che le persone fisiche (maggiorenni) residenti in Italia, destinatarie del bonus idrico, devono essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure titolari di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su:

edifici esistenti;

parti di edifici esistenti;

1 comprensivo degli oneri per le attività di attuazione e monitoraggio del beneficio (artt. 5 e 6 del Decreto). Attività per le quali il Ministero si avvale, tra gli altri, di SOGEI - Società generale d’informatica S.p.A. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma (art. 4 del Decreto), per le attività di verifica (art. 5, comma 4 del Decreto) e per le attività di controllo (art. 7 del Decreto) e di CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. per la gestione delle attività di liquidazione (art. 4 del Decreto), in esito alla comunicazione delle positive verifiche effettuate dalla Società SOGEI.

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singole unità immobiliari.

I soggetti richiamati devono aver effettuato, nel 2021, interventi di:

sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, si può richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne. Dichiarazione che andrà allegata alla domanda da inserire nella piattaforma.

La domanda per il bonus idrico può essere presentata:

per un solo immobile;

per una sola volta;

da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Spese ammissibili Come previsto dalla normativa primaria2, l’art. 3 del Decreto dispone che a ciascun beneficiario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per:

la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Aspetti procedurali Per ottenere il rimborso delle spese sostenute i beneficiari presentano apposita istanza, registrandosi su un’applicazione web – denominata

“Piattaforma bonus idrico” (“Piattaforma”) – accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica.

L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati personali3 è accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione

2 art. 1, commi da 61 a 64 della Legge 178/2020.

3 nome, cognome e codice fiscale.

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dell’identità digitale4.

All'atto della registrazione sulla piattaforma il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione5 in conformità al modello di istanza presente sulla stessa piattaforma, specificando le seguenti informazioni6:

nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione7;

specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

identificativo catastale dell’immobile8 per cui è stata presentata istanza di rimborso;

dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;

coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;

indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus idrico9;

attestazione del richiedente (ove non proprietario o comproprietario), ex D.P.R. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

attestazione, ex D.P.R. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario10 della volontà di fruire del bonus.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale11 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il bonus.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida la messa a disposizione della seguente documentazione:

fattura o documento commerciale attestante l’acquisto del bene agevolabile;

4 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2014.

5 rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

6 l’art. 5, comma 4 del Decreto dispone che per le verifiche dei dati riportati nell’istanza di rimborso (in particolare per quanto previsto dall’art. 4, comma 7 lettere a), e) ed i) del Decreto), da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.A., il Ministero della Transizione Ecologica si avvale dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per le verifiche di congruità delle caratteristiche tecniche di cui ai restanti punti dell’art. 4, comma 7, sempre da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.A., il Ministero della Transizione Ecologica si avvale dei dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari: a questo fine, le predette amministrazioni integrano gli accordi di cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza (art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679).

7 ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a) e b) del Decreto.

8 Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno.

9 proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario eccetera.

10 identificato a sua volta con nome, cognome e codice fiscale,

11 di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 07.12.2016.

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copia del versamento bancario o postale (o mediante altri sistemi di pagamento12);

documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato (come da modello disponibile sulla

“Piattaforma”).

Come già riportato, le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla documentazione di cui sopra, vengono ammesse secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (20 milioni di euro stanziati per il 2021).

Il rimborso va però escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati richiesti dal Decreto.

Controlli e sanzioni In base a quanto previsto dall’art. 7 del Decreto il Ministero della Transizione Ecologica vigila13 sul corretto funzionamento dell’erogazione del bonus idrico e interviene – anche su segnalazione da parte di SOGEI – in caso di:

eventuali usi difformi;

violazioni delle norme del Decreto;

per la revoca e il recupero del beneficio erogato. Il tutto, facendo salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

A tal fine il Ministero della Transizione Ecologica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.

12 previsti dall’art. 23 del D.Lgs 241/1997.

13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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