AS 2085 ARTICOLO 48
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
“a bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all’Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2% del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all’ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.”.
SEN. ANDREA MANDELLI
RELAZIONE
Il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nell’art. 48 del presente disegno di legge rischia di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell’ENPAF: è verosimile, infatti, che nel medio-lungo periodo, con il capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che hanno solo l’Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, soggetti all’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS.
Questo, dunque, potrebbe determinare profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell’Ente, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni.
In tal senso, il presente emendamento, tenuto conto di quanto già previsto dall’art. 1, comma 39, della L. 243/2004, che pione a carico delle società di capitali un contributo previdenziale in favore dell’ENPAM, pari al 2% del loro fatturato annuo sulle prestazioni specialistiche rese in regime di SSN, è finalizzato ad introdurre analoga disposizione anche in favore dell’ENPAF, escludendo tuttavia le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 ex art. 5 della L. 395/1977.