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32 del 27 aprile 1984 Oggetto: Norme e procedure per la concessione dei brevetti e distintivi d'onore agli invalidi del lavoro

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 32 del 27 aprile 1984

Oggetto: Norme e procedure per la concessione dei brevetti e distintivi d'onore agli invalidi del lavoro.

In linea con gli attuali orientamenti in tema di decentramento ed allo scopo di snellire le procedure relative alle prestazioni in oggetto, sono state predisposte le nuove norme cui fare riferimento per i relativi adempimenti.

1 - L'esame ed il controllo della documentazione per l'accertamento dei requisiti richiesti per la concessione del distintivo d'onore agli invalidi del lavoro, con l'annessa elargizione di denaro, sono affidati, d'ora in avanti, alle Unità periferiche che non dovranno più inviare le relative pratiche a questa Direzione generale.

Le predette Unità sono tenute, peraltro, ad istruttoria ultimata, alla compilazione dei due elenchi (v. fac- simile allegati A e B) degli aventi titolo, da trasmettere in duplice copia entro il 15 gennaio di ogni anno, a questa Direzione generale - Servizio prestazioni integrative che provvederà ad impartire istruzioni per la prevista cerimonia di consegna.

Anche la compilazione dei brevetti, recanti il numero della pratica di infortunio o di malattia professionale e l'anno di concessione, avverrà a cura delle Unità periferiche ai cui Direttori il Presidente ha delegato, con proprio provvedimento, la rappresentanza legale per la firma degli stessi.

Questa Direzione generale provvederà al primo invio del fabbisogno dei brevetti e dei distintivi ai Direttori di Ispettorato per la successiva distribuzione alle Unità dipendenti.

Dal 1985, ogni Ispettorato regionale provvederà direttamente ad acquisire il fabbisogno annuale dei brevetti presso la Tipografia di Milano e dei distintivi presso la Ditta che verrà indicata non appena saranno state espletate le relative procedure d'acquisto.

1.1 - Premesso quanto sopra, si rammenta in via preliminare che ai sensi del R.D. 17 marzo 1938, n. 255, i distintivi d'onore sono due: uno destinato ai grandi invalidi, con inabilità pari o superiore all'80%, l'altro agli invalidi minori con inabilità dal 50% al 79% ed in genere ai cittadini che, in occasione di lavoro, abbiano riportato una menomazione invalidante in misura pari o superiore al 50%;.

Hanno, inoltre, titolo alla provvidenza gli invalidi per infortuni verificatisi all'estero e tutti coloro che si sono infortunati in occasione di lavoro svolto quali appartenenti a categorie del personale dello Stato. Per quanto concerne, invece, gli infortunati dipendenti delle aziende autonome delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telecomunicazioni, questi dovranno rivolgersi alle Aziende stesse che hanno facoltà di concedere direttamente l'onorificenza.

2 - Requisiti e modalità per la concessione.

I destinatari, come sopra individuati, per fruire della onorificenza, debbono essere cittadini italiani e non aver riportato condanne penali definitive superiori ai due anni di reclusione. La concessione, accompagnata da una elargizione in denaro, la cui misura è periodicamente fissata dal Comitato tecnico per la gestione dei grandi invalidi del lavoro, avviene d'ufficio per i grandi invalidi, sulla scorta della documentazione in possesso dell'Unità periferica o dalla stessa acquisita; a domanda per gli invalidi minori che sono tenuti invece a presentare la prescritta documentazione.

2.1 - Documentazione

Gli invalidi minori dovranno presentare, assieme all'istanza:

- certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

- certificato di cittadinanza italiana (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

- certificato penale.

(2)

2.2 Accertamento del requisiti richiesti.

Grado di inabilità: per l' accertamento del grado di inabilità le Unità periferiche dovranno fare riferimento agli atti della pratica di infortunio o di malattia professionale in loro possesso; qualora non esistano precedenti presso le medesime e presso il Casellario centrale infortuni e qualora trattisi di casi non tutelati dalla legge infortunistica, avranno cura di acquisire idonea documentazione dell'epoca dell'infortunio, quale ad esempio copia di cartelle cliniche, copia degli articoli di giornali che dettero notizia dell'evento e qualsiasi altro documento nel quale siano riportate cause e circostanze comprovanti l'origine lavorativa dell'evento stesso.

Non dovranno essere presi in considerazione, in sostituzione dei suddetti documenti, atti notori resi da terzi su presunta conoscenza personale dei fatti.

- Assenza di condanne penali: l'accertamento di tale requisito comporta l'acquisizione del certificato penale che, per i grandi invalidi, avverrà d'ufficio. La condanna di durata superiore ai due anni comporterà il diniego, da parte dell'Unità periferica, della concessione che potrà essere richiesta soltanto a seguito di procedimento di riabilitazione. Tale ultima circostanza dovra esser portata a conoscenza degli interessati.

3 - Revoca della concessione.

Per quanto attiene alla revoca della onorificenza, le Unità periferiche, qualora vengano a conoscenza di condanne definitive pronunciate a carico degli insigniti, che comportino la decadenza dal diritto a fregiarsi del distintivo, dovranno segnalare i relativi casi a questa Direzione generale - Servizio prestazioni integrative cui compete ogni decisione.

4 - Sostituzione di brevetti e distintivi.

Il passaggio dalla categoria di invalido minore a quella di grande invalido - e viceversa - a seguito di revisione della rendita, darà luogo ad nuova concessione previo ritiro del brevetto e del distintivo precedentemente concessi. I nominativi degli interessati dovranno essere inseriti nel rispettivo elenco di cui al precedente punto 1.

5 - Decessi di invalidi prima della cerimonia.

Nei casi di aventi titolo alla prestazione non insigniti della onorificenza perchè deceduti in data anteriore a quella fissata per la cerimonia di consegna, le Unità periferiche provvederanno alla concessione del distintivo ed alla connessa elargizione in denaro (secondo quanto stabilito dal Comitato Tecnico Grandi Invalidi nelle sedute del 20 gennaio e 14 novembre 1972), in favore dei superstiti appresso indicati, ad istanza dei medesimi e con le seguenti modalità:

- Il distintivo al solo coniuge dell'invalido, purché convivente con il dante causa al momento del decesso; - l'elargizione in denaro a titolo originario, al coniuge dell'invalido o, in mancanza, ai figli o in loro mancanza agli ascendenti e in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle, tutti purché conviventi con l'invalido deceduto.

Il requisito della convivenza deve risultare da atto notorio.

Eventuali difficoltà che sorgessero nella fase di prima attuazione delle presenti disposizioni, che sono immediatamente operative, dovranno essere segnalate a questa Direzione generale - Servizio prestazioni integrative.

Restano confermate le precedenti disposizioni impartite in materia per quanto non in contrasto con le presenti.

All. "A" alla circolare n. 32/1984

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI ...

Elenco dei grandi invalidi che saranno insigniti del brevetto e del distintivo d'onore in occasione della

(3)

"Giornata del mutilato".

Anno ...

All. "B" alla circolare n. 32/1984

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI ...

Elenco degli invalidi minori che saranno insigniti del brevetto e del distintivo d'onore in occasione della

"Giornata del mutilato".

Anno ...

N. d'Ord. N. prat. Inf/MP cognome e nome Data di nascita Data Inf. o M.P.

N. d'Ord. N. prat. Inf/MP cognome e nome Data di nascita Data Inf. o M.P.

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