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42 del 19 luglio 1985 Oggetto: Nuova misura delle sanzioni civili previste dall'articolo 50 del Testo Unico n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 42 del 19 luglio 1985

Oggetto: Nuova misura delle sanzioni civili previste dall'articolo 50 del Testo Unico n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 2, 2° comma, del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge numero 638/1983. Decreto ministeriale 24 aprile 1985.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 24 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 13 giugno 1985, ha approvato la del liberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 gennaio 1985 (allegato n. 1) concernente le nuove misure delle sanzioni civili previste dall'articolo 50 del vigente Testo Unico, così come modificato dall'articolo 2, 20 comma, del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge numero 638/1983.

Le nuove misure si applicano indistintamente alle ipotesi di inadempienze previste dall'articolo 50, 2°, 3° e 4° comma del Testo Unico. Con tale soluzione, la legge ha inteso eliminare la diversa entità delle sanzioni nelle misure massime previste dal richiamato articolo 50 del Testo Unico.

In detta prospettiva, gli interessi già previsti dal 3° comma del citato articolo 50 del Testo Unico risultano assorbiti nella nuova misura massima della sanzione.

Peraltro, avuto riguardo al combinato disposto degli articoli 1224 e 1219, 2° comma, n. 3, del c.c., a decorrere dal 361° giorno dalla scadenza del termine per il pagamento, l'Istituto ha il diritto di applicare gli interessi nella misura legale sia sui premi ed accessori sia sulle sanzioni civili.

La normativa in oggetto esplicitamente fa salva l'applicazione, per le inadempienze di cui trattasi, delle ulteriori sanzioni amministrative e penali.

Come si rileva dalle nuove disposizioni, l'importo massimo delle sanzioni in esame pari al doppio del minor premio liquidato in conseguenza del comportamento del datore di lavoro ovvero del premio non pagato o pagato in ritardo.

Detta misura massima è suscettibile, per espressa previsione di legge, di graduazione secondo le unite tabelle (allegati nn. 2 e 3) che sostituiscono gli allegati nn. 1 e 2 alla circolare n. 114/1970.

Per quanto concerne la tabella allegato n. 2, relativa alle inadempienze previste dal 30 comma dell'articolo 50 del Testo Unico, si richiama l'attenzione sulle seguenti variazioni rispetto a quella precedente:

- esplicito riferimento della graduazione operata alla misura intera della sanzione;

- eliminazione dei riferimenti agli interessi già previsti dal 3° coma dell'articolo 50 del Testo Unico che, come detto, restano assorbiti dalla nuova misura della sanzione stessa.

In ordine, poi, alla tabella allegato n. 3 relativa alle inadempienze previste dal 2° e 4° comma del ripetuto articolo 50 del Testo Unico, è opportuno segnalare le seguenti variazioni:

- aggiornamento dei valori di L. 100.000 e di L. 1.000.000 (previsti come minor premio ai punti 1 e 2 della tabella finora in vigore) rispettivamente a L. 600.000 e lire 6.000.000 in base al mutato valore della lira;

- espressione in frazione della sanzione intera per tutte le ipotesi descritte con eliminazione, quindi, dei riferimenti ad interessi annui.

Ciò, per eliminare le dubbiezze talvolta manifestate dai datori di lavoro circa la natura sanzionatoria del provvedimento, rilevante, quindi, ai fini della configurazione della recidiva di cui all'articolo 51 del Testo Unico.

Inoltre detta modifica soddisfa l'avvertita esigenza di omogeneità della tabella in parola anche rispetto a quella relativa alle inadempienze di cui al 3° comma dell'articolo 50 del Testo Unico, che resta articolata soltanto in base a frazioni della sanzione intera;

- riferimento più esplicito delle sanzioni graduate alla sanzione intera fissata dalla legge.

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Il soprarichiamato articolo 2, 2° comma, del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n.

638/1983, si applica alle inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983, data di entrata in vigore del decreto legge stesso.

Alla luce di quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo unico della legge n. 638/1983, la norma contenuta nel ricordato articolo 2, 2° comma, del D.L. numero 463/1983, inoltre, applicabile alle inadempienze verificatesi nel periodo dal 12 marzo 1983 (data di entrata in vigore del decaduto D.L. n.

59/1983, che ha introdotto la disciplina in esame) all'11 settembre 1983, qualora per le suddette inadempienze siano stati adottati provvedimenti che, facendo esplicito riferimento ad uno dei decreti decaduti per mancata conversione in legge, contenessero specifica riserva di definitiva quantificazione delle sanzioni nelle misure scaturenti dalle modifiche intervenute in materia.

Per quanto concerne le nuove tabelle di graduazione delle sanzioni in parola, si precisa che le stesse troveranno applicazione per tutte le inadempienze soggette alla disciplina ora vigente. Si ritiene utile precisare che l'efficacia retroattiva di dette tabelle resa possibile dalla considerazione che la graduazione delle sanzioni costituisce un provvedimento favorevole per i datori di lavoro, i quali, altrimenti, in mancanza di un valido strumento di graduazione, dovrebbero corrispondere le sanzioni nella misura massima di legge.

Le sanzioni già previste dal 3° comma dell'articolo 50 del Testo Unico, scaturenti da inadempienze commesse in vigenza della preesistente normativa, e le sanzioni già previste dal 2° e 4° comma del citato articolo 50 del Testo Unico riferite ad omissioni esauritesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, saranno richieste, sia nella misura graduata sia nella misura intera, secondo le precedenti tabelle e misure massime.

Per quanto, in particolare, riguarda i criteri da adottare relativamente alle inadempienze previste dal 2° e 4° comma del ripetuto articolo 50 del Testo Unico, iniziate prima delle suddette date del 12 marzo e del 12 settembre 1983 e protrattesi oltre tali date, la nuova normativa si applica soltanto in relazione alle retribuzioni del periodo decorrente dalle suddette date, soggiacendo alla precedente normativa le retribuzioni dei periodi ad esse anteriori.

Dovranno, pertanto, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, essere esperiti gli opportuni accertamenti.

Gli importi delle sanzioni relative ad inadempienze ricadenti nella nuova normativa, già richiesti in base alla disciplina preesistente, dovranno essere rideterminati, sia nella misura graduata sia in quella intera, e formeranno oggetto di nuove richieste ai datori di lavoro.

Si precisa che nessuna modificazione è intervenuta per quanto concerne la graduazione ad 1/95 della sanzione prevista dal 3° comma dell'articolo 50 del Testo Unico, in caso di riconoscimento di "motivi di particolare rilievo del tutto estranei alla volontà del datore di lavoro"

Per la concreta attuazione della su esposta disciplina, le unità operative dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella allegata "nota tecnica" (allegato numero 4).

All.: n. 4

Allegato n. 1 alla circ, n. 42/58 T.U./1985

4/g) Art. 2, 2° comma, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 - Nuova misura delle sanzioni civili ex art. 50 T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 21 gennaio 1985 visto l'art. 50 T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

vista la legge n. 272 del 21 aprile 1967, che ha fissato i criteri di base per la graduazione delle sanzioni civili;

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viste le proprie deliberazioni del 9 aprile 1968, del 29 settembre 1970, del 22 maggio e 31 luglio 1979, con le quali sono stati attuati detti criteri;

visto il 2° comma dell'art. 2 del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639/1983, che ha fissato le nuove misure delle sanzioni civili derivanti dal mancato pagamento dei premi dovuti alle gestioni previdenziali entro il termine stabilito o dal pagamento in misura inferiore al dovuto;

vista la relazione della Direzione generale in data 29 novembre 1983;

visto il parere espresso dal Comitato tecnico industria nella seduta del 20 dicembre 1983;

visto il parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 10 febbraio 1984;

vista la relazione integrativa della Direzione generale in data 29 maggio 1984;

visto il parere espresso dal Comitato tecnico industria nella seduta del 26 ottobre 1984;

visto il parere espresso dalla I Commissione consiliare in data 5 dicembre 1984;

sentito il Direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, d e l i b e r a

1) il 2° comma dell'art. 2 del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, si applica alle ipotesi di inadempienze previste dai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 50 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

2) gli interessi legali di cui al 3° comma del citato articolo 50 T.U. sono assorbiti dalla sanzione prevista dal soprarichiamato 2° comma dell'art. 2;

3) la nuova disciplina si applica alle inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983;

4) la nuova disciplina stessa si applica, inoltre, alle inadempienze verificatesi nel periodo del 12 marzo 1983 all'11 settembre 1983 purchè formalmente contestate al datore di lavoro;

5) per le inadempienze previste dai commi 2° e 4° dell'art. 50 T.U., riguardanti periodi assicurativi antecedenti e susseguenti l'entrata in vigore della nuova normativa, si terrà conto, per l'applicazione e la quantificazione delle relative sanzioni, delle retribuzioni afferenti ai distinti periodi;

6) sono approvate le tabelle, allegati 2 e 3 alla relazione integrativa in data 29 maggio 1984 della Direzione generale, in premessa citata, di graduazione delle sanzioni civili per le inadempienze previste ai commi 2°, 3° e 4° comma dell'art. 50 del suddetto Testo Unico, che, unite alla presente deliberazione, ne formano parte integrante.

Dette tabelle di graduazione sono applicabili alle predette inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983 nonché a quelle verificatesi dal 12 marzo 1983 all'11 settembre 1983 purché formalmente contestate al datore di lavoro;

Le tabelle di cui trattasi saranno inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del decreto di approvazione a norma di legge.

Allegato n. 4 alla circ. 42/50 T.U./1985 NOTA TECNICA

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La concreta attuazione delle norme indicate nella presente circolare, tenuto conto della nuova disciplina, impone di trattare distintamente le inadempienze già segnalate ed acquisite in archivio magnetico da quelle ancora da rilevare o da segnalare.

Nuovo regime.

A partire dalle segnalazione relative all'aggiornamento anagrafico del mese di agosto 1985, le Sedi, nel comunicare le inadempienze di cui al 2° e 4° comma dell'art. 50 T.U., dovranno:

- compilare distinte schede 07 e/o 09 del modulo 1-SM per la segnalazione di retribuzioni omesse relative ai periodi precedenti la data del 12 settembre 1983 rispetto a quelle relative ai successi periodi;

- indicare i relativi coefficienti di graduazione previsti nella tabella allegata (cfr. all. 3) limitatamente ai periodi di inadempienza successivi all'11 settembre 1983;

- indicare i preesistenti coefficienti di graduazione per i periodi di inadempienze precedenti il 12 settembre 1983.

Le schede 07 e 09 del modulo 1-SM saranno assoggettate ad appositi controlli che, in caso di inosservanze delle presenti disposizioni, produrranno lo scarto della segnalazione.

Per quanto riguarda le inadempienze di cui al 3° comma dell'art. 50 T.U., la determinazione delle sanzioni secondo la nuova disciplina sarà operante a partire dall'aggiornamento contabile del mese di ottobre 1985.

Pertanto, gli aggiornamenti contabili precedenti a quello di ottobre 1985 conteranno ancora la riserva relativa al successivo ricalcolo della sanzione civile.

Sistemazione casi pregressi.

Atteso che la nuova disciplina determina il regime delle sanzioni civili per le omissioni retributive di cui 2°

e 4° comma dell'art. 50 T.U. non in base alla data dell'accertamento, ma al periodo cui si riferisce l'inadempienza, in concreto si possono presentare le seguenti situazione:

a) segnalazioni riferite a periodo di inadempienza precedenti la data del 12 settembre 1983;

b) segnalazioni riferite a periodi di inadempienza successivi alla data dell'11 settembre 1983;

c) segnalazioni riferite a periodi precedenti e susseguenti la citata data del 12 settembre 1983.

Per quanto attiene all'ipotesi di cui al punto a), non occorre alcun intervento, ricadendo le fattispecie ipotizzate sotto la preesistente normativa.

Per quanto riguarda il punto b), questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione procederà al ricalcolo delle sanzioni dovute secondo la nuova misura, richiedendo:

- nei casi di sanzioni già richieste in forma graduata e pagate nei termini, la relativa integrazione con l'avvertenza che la stessa, se non pagata entro il termine assegnato, determinerà il ripristino della sanzione intera nella nuova misura (ovviamente il valore del ripristino sarà uguale alla misura massima della sanzione meno quanto già richiesto in misura graduata e la successiva eventuale integrazione).

Sul relativo modulo di richiesta dell'integrazione figurerà la comunicazione di cui all'allegato A) alla presente "nota tecnica";

- nei casi di sanzioni già richieste in forma graduata e non pagate o pagate oltre il termine, la sanzione sarà rideterminata nella misura massima secondo la nuova disciplina e, tenendo conto di quanto già richiesto in forma graduata e dell'eventuale ripristino, sarà richiesta la differenza.

Sul relativo modulo di richiesta figurerà la comunicazione di cui all'allegato B) alla presente "nota tecnica".

Qualora l'inadempienza acquisita in archivio magnetico abbia determinato l'applicazione da parte della Sede della sanzione commisurata ad interessi annui ("buona fede" od "errore scusabile"), non essendo

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possibile calcolare automaticamente l'integrazione, si renderà necessario evidenziare i casi interessati su apposito tabulato che, inviato alle unita operative, consentirà alle stesse il ricalcolo delle sanzione in base alla nuova disciplina.

L'importo da richiedere ad integrazione dovrà essere segnalato al Servizio meccanizzazione con le modalità operative che saranno contenute nella nota di accompagnamento del tabulato stesso.

Infine, per le fattispecie ricadenti nel punto c), la sistemazione avverrà con la seguente procedura:

- il Servizio meccanizzazione elaborerà ed invierà alle unità periferiche interessate un tabulato che evidenzierà i casi di specie già presenti nell'archivio magnetico con l'indicazione delle sanzioni già richieste sia in forma graduata sia ripristinate e con l'indicazione delle eventuali date di pagamento;

- le Unità periferiche, a ricezione del suddetto tabulato, provvederanno, in via preliminare, a riquantificare le retribuzioni con riferimento alla data del 12 settembre 1983. Procederanno, quindi, al ricalcolo delle sanzioni civili dovute, tenendo conto che, sulle retribuzioni afferenti il periodo precedente il 12 settembre 1983, dovrà essere applicata la preesistente disciplina mentre per le retribuzioni decorrenti da tale data dovrà essere applicata la nuova disciplina;

- le suddette unità, sulla scorta dei dati contenuti nel predetto tabulato, determineranno gli importi delle integrazioni da richiedere, che dovranno essere segnalate al Servizio meccanizzazione per la effettiva richiesta al datore di lavoro.

La nota di accompagnamento del tabulato conterrà tempi e modalità di attuazione delle suddette operazioni.

Per quanto riguarda le inadempienze di cui al 3° comma del citato art. 50 T.U. il Servizio meccanizzazione procederà al ricalcolo delle sanzioni dovute in base alla nuova normativa, richiedendo le integrazioni delle sanzioni già applicate sia in misura graduata sia in misura intera, pagate o non pagate.

In relazione alle diverse ipotesi verificabili, i moduli di richiesta conterranno le avvertenze di cui agli allegati A) e B) alla presente "nota tecnica".

All. A) alla "nota tecnica"

TESTO DI COMUNICAZIONE AI DATORI DI LAVORO

La presente sanzione viene richiesta, quale integrazione di quella già notificata a codesta Ditta, a norma del D.M. 24 aprile 1985 che ha approvato la deliberazione 21 gennaio 1985 del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. relativa ai nuovi criteri di graduazione delle sanzioni civili previste dall'art.

50 del Testo unico n. 1124/1965, così come modificato dalla legge n. 638/1983.

Ove il pagamento dell'importo di L. ... non avvenga entro il termine di scadenza indicato, codesta Ditta decadrà dal beneficio della graduazione e sarà tenuta a pagare la sanzione in misura intera pari a L.

...

All. B) alla "nota tecnica"

TESTO DI COMUNICAZIONE AI DATORI DI LAVORO

La presente sanzione viene richiesta, quale integrazione di quella già notificata a codesta Ditta, a norma del D.L. 24 aprile 1985 che ha approvato la deliberazione 21 gennaio 1985 del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. relativa ai nuovi criteri di graduazione delle sanzioni civili previste dall'art.

50 del Testo unico n. 1124/1965, così come modificato dalla legge n. 638/1983.

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