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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 45 del 24 settembre 1979

Oggetto: Articoli 77 e 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124. Quote integrative. Inabilità successiva all'evento assicurato.

La Corte di Cassazione (con le sentenze nn. 770/1978, 4238/1978 e 5821/1978), ha convalidato l'orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando in merito alla questione in oggetto nel corso di questi anni, disattendendo l'indirizzo interpretativo in base al quale l'Istituto ha finora ritenuto giuridicamente irrilevante ai fini della erogazione delle quote integrative, la condizione di inabilità verificatasi successivamente alla data dell'evento assicurato (notiziari nn. 3/1968 e 10/1974).

La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che il legislatore, con la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 77 del "Testo Unico", ha inteso innovare completamento rispetto alla normativa precedente (articolo 44 R.D. n. 200/1937) attribuendo il diritto alle quote integrative per il coniuge e per i figli indipendentemente dal momento in cui costoro vengono ad avere i requisiti richiesti ai punti 1 e 2 dell'articolo 85, compresa la condizione di inabilità successiva alla data di infortunio. La suddetta Corte ha rafforzato tale linea interpretativa richiamandosi alle sentenze espresse dalla Corte Costituzionale (nn. 36 e 37/1975) in materia di pensioni di guerra.

Pertanto, poiché tale indirizzo giurisprudenziale, così largamente sostenuto, è oggi un punto di riferimento non eludibile, si ritiene che debbano essere introdotti nuovi conseguenti criteri ermeneutici che riconoscano al soggetto assicurato il diritto alle quote integrative per i figli, indipendentemente dalla data in cui si verifica la condizione di inabilità.

Va comunque precisato che tale orientamento non può essere esteso al settore delle prestazioni ai superstiti disciplinato dall'articolo 85, per considerazioni di ordine giuridico e di carattere operativo. Infatti, premesso che la questione non è stata affrontata nelle decisioni della Corte, va posto in rilievo come il legislatore limiti esplicitamente alle quote integrative (articolo 77, 1° comma) la volontà di sganciare dalla data dell'evento assicurato il sorgere del relativo diritto. Ne possono peraltro sottovalutarsi le situazioni di incertezza nei rapporti giuridici che verrebbero a verificarsi, come nell'ipotesi in cui alla data dell'evento altri soggetti avessero titolo alla rendita e soltanto successivamente si realizzasse la condizione di inabilità del figlio.

Efficacia nel tempo

Come inizialmente evidenziato, lo stesso orientamento giurisprudenziale conferma che soltanto la vigente normativa infortunistica viene ad operare una innovazione rispetto alla disciplina precedente (il già citato articolo 44, R.D. 200/1937) che saldava rigidamente il sorgere del diritto alle quote integrative alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dell'evento assicurato.

Il più recente indirizzo interpretativo ha pertanto efficacia dalla data di entrata in vigore del "Testo Unico"

che ha appunto introdotto una nuova regolamentazione del diritto.

Da tale premessa è in coerenza con soluzioni già operanti nello specifico settore, deriva che i nuovi criteri ermeneutici, oltre che per i casi futuri, debbono trovare applicazione:

a) nelle fattispecie in corso di trattazione;

b) nelle fattispecie pregresse, già definite negativamente, anche in sede giudiziaria con sentenza favorevole all'Istituto. In tale casistica deve rinunciarsi alla prescrizione triennale ed eccepirsi la sola prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

Il riesame delle singole pratiche deve aver luogo-indipendentemente da una precisa iniziativa degli interessati mediante apposita istanza - per tutte le fattispecie che vengano comunque a conoscenza e all'evidenza delle unità operative.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con tale indirizzo.

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