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Oggetto: Rateazioni per il pagamento dei debiti contributivi ex articolo 2, comma 11, del Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 28 del 30 marzo 1999

Oggetto: Rateazioni per il pagamento dei debiti contributivi ex articolo 2, comma 11, del Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Nell'ambito del processo di decentramento avviato in questi ultimi tempi dall'Istituto, in attuazione dei principi introdotti dal Decreto legislativo n. 29/1993 e riaffermati dal successivo Decreto legislativo n.80/1998 in tema di autonomia e responsabilità decisionale dei dirigenti, il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 129 dell'11 marzo 1999 (all. n.1), ha parzialmente innovato le disposizioni, precedentemente adottate dal Comitato esecutivo con delibera n. 77 del 15 febbraio 1990, in materia di rateazioni.

In particolare, la competenza ad autorizzare le rateazioni dei debiti contributivi, originariamente attribuita al Comitato esecutivo dell'Istituto, dall'articolo 2, comma 11, del Decreto legge 338/1989

convertito nella legge n.389/1989 e successivamente demandata al Consiglio di amministrazione, a seguito dell'emanazione del Decreto legislativo del 30 giugno 1994, n.479, è stata redistribuita su tre livelli decisionali, in relazione all'entità del debito da frazionare ed al numero di rate concedibili.

Restano, peraltro, immutati i criteri e le modalità di concessione delle rateazioni già delineati con la circolare n. 6/1991.

QUADRO NORMATIVO



articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338

, convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n.389;

 decreto legge del 28 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge n. 537 del 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

 articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - così come modificato dall'articolo 4, comma 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 - e l'articolo 7, comma 3, della stessa legge n. 88 del 1989;

 delibera del Comitato esecutivo n. 77 del 15 febbraio 1990 che ha dettato la compiuta disciplina in materia di rateazione di debiti contributivi;

 decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

 articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

 articolo 11 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;



articolo 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

. NUOVO ASSETTO DELLE COMPETENZE

Per effetto delle nuove disposizioni la competenza ad emettere i relativi provvedimenti di accoglimento o di reiezione delle domande di rateazione, a prescindere che si tratti di debiti correnti o pregressi, risulta così articolata:

 al Dirigente di Sede è demandata l'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a 500 milioni e per un numero di rate non eccedenti le dodici mensilità;

 al Dirigente regionale è attribuita la competenza per le domande di rateazione relative ad importi fino a 2 miliardi, ovvero per un numero di rate superiore a dodici ma non

eccedente le ventiquattro mensilità;

 al Direttore generale è riservata la decisione per le richieste di rateazione di importi superiori ai due miliardi, ovvero per un numero di rate maggiore di ventiquattro fino ad un massimo di trentasei (previa autorizzazione in quest'ultimo caso del Ministro del

Lavoro e della Previdenza sociale, così come disposto dall'art. 2, comma 11, della legge n.

389/1989).

(2)

Per quanto riguarda le richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o parziale accoglimento adottati dal Dirigente della Sede, fermo restando l'iter procedurale di cui al punto 3 della circolare n. 6/1991 così come modificato relativamente ai livelli decisionali, è il Dirigente regionale che decide in via definitiva sui casi di riesame (art. 11, comma 4, del Decreto legislativo n. 80/1998).

Similmente, avverso le determinazioni del Direttore generale non è proponibile ricorso gerarchico.

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE RATEAZIONI

Ciò premesso per quanto riguarda le competenze, i criteri e le modalità di concessione delle rateazioni rimangono, come sopra detto, immutati e si possono così sintetizzare:

 debito non inferiore ad un milione di lire;

 presentazione da parte del datore di lavoro (entro il termine di pagamento per i debiti correnti) di motivata istanza con impegno formale a rispettare il piano di rateazione (scadenze e importi) nonchè a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge;

 versamento di un acconto non inferiore al 20% dell'importo rateizzato, da effettuare entro il termine di scadenza, per i debiti correnti, o contestualmente alla presentazione della domanda per quelli pregressi;

 decadenza dal beneficio della rateazione, in caso di tardato o parziale pagamento anche di una sola rata;

 inammissibilità ad usufruire dell'agevolazione per quei datori di lavoro che non abbiano rispettato piani di rateazione concessi nel biennio precedente.

In concreto la Sede dovrà:

 comunicare al datore di lavoro mediante raccomandata con avviso di ricevimento,

l'accoglimento della domanda entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine la richiesta si intende automaticamente accolta (silenzio-assenso);

 comunicare al datore di lavoro, con le stesse formalità, la reiezione, o il parziale accoglimento dell'istanza di rateazione.

Con la comunicazione di reiezione, come per il passato, il datore di lavoro dovrà essere diffidato al versamento dell'intero importo con la precisazione che, in relazione al ritardo, saranno applicate le sanzioni civili nella misura prevista dalla legge n. 662/1996 (cfr.

circ. n. 14/1998).

Avverso il provvedimento negativo della Sede il datore di lavoro, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione e per il tramite della Sede, può proporre, come sopra detto, ricorso al Dirigente regionale.

La richiesta di riesame, debitamente istruita e corredata del parere del Dirigente della Sede, dovrà esser inoltrata, entro i successivi 10 giorni, al Dirigente regionale che decide in via definitiva.

In caso di esito positivo del riesame, si applicano gli interessi di rateazione.

In caso, invece, di conferma del provvedimento negativo del Dirigente della Sede il datore di lavoro dovrà corrispondere le relative sanzioni civili ed eventualmente quelle amministrative.

Per quanto concerne le rateazioni che superano la competenza del Dirigente di Sede, le relative istanze, debitamente istruite e corredate del parere del Dirigente medesimo e di ogni utile notizia che ne consenta la completa valutazione, dovranno essere inoltrate, a seconda delle tipologie sopradescritte, al Dirigente regionale ed alla Direzione generale-Direzione Centrale Rischi per le determinazioni del Direttore generale.

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Le decisioni del Dirigente regionale devono essere immediatamente comunicate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al datore di lavoro e per conoscenza alla Sede competente.

Si ribadisce che le decisioni del Dirigente regionale hanno valore definitivo e che le richieste di riesame non hanno effetto sospensivo. Pertanto, il datore di lavoro, in attesa dell'esito del ricorso, deve comunque rispettare il piano di rateazione a suo tempo proposto.

MONITORAGGIO DEL FLUSSO RATEALE

Rimane confermato il compito di relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle rateazioni, peraltro, con cadenza annuale.

Pertanto, le Direzioni regionali dovranno, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, comunicare a questa Direzione generale - Direzione Centrale Rischi, i dati, distinti per Sede, non rilevabili a livello centrale.

Tali dati dovranno essere riferiti:

 al numero delle istanze respinte dal Dirigente della Sede, per le quali non è stato richiesto il riesame da parte del datore di lavoro;

 al numero delle istanze respinte dal Dirigente regionale, per le quali non è stata avanzata domanda di riesame dal datore di lavoro;

 al numero delle istanze per le quali è stato chiesto il riesame, evidenziando quante sono state decise negativamente da parte del Dirigente regionale.

La presente normativa entra in vigore con effetto immediato e si applica anche alle istanze di rateazione in corso di istruttoria.

ALLEGATO n. 1

Art. 2, coma 11, del Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 - Rateazione di debiti contributivi.

(D/6)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta dell'11 marzo 1999

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

vista la relazione del Direttore generale facente funzioni in data 9 marzo 1999;

visto l'art. 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;

visto l'art. 55 della legge 9 marzo 1989. n. 88 - così come modificato, dall'art. 4, comma 13, del Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 - e l'art. 7, comma 3, della stessa legge n. 88 del 1989;

visto il Decreto legge del 28 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge n. 537 del 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la delibera del Comitato esecutivo n. 77 dei 15 febbraio 1990 che ha dettato la compiuta

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disciplina in materia di rateazione di debiti contributivi;

visto il Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

visto l'art. 11 del Decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

attesa la necessità di snellire l'iter procedurale delle richieste di rateazione, in coerenza con i principi di decentramento stabiliti dal suddetto decreto legislativo n. 80/1998.

sentito il Direttore generale facente funzioni il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento,

delibera

1. di delegare ai Dirigenti delle Sedi la competenza a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi sia correnti che pregressi con i seguenti limiti:

sino a 500 milioni e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità;

2. di delegare ai Dirigenti regionali la competenza:

 a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi sia correnti che pregressi per importi fino a 2 miliardi e per numero di rate superiore a 12 e non eccedente le 24 mensilità;

 a decidere sulle richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale adottati dal Dirigente della Sede.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto lgs. N. 80/1998, le decisioni dei Dirigenti regionali sono assunte in via definitiva.

3. di delegare al Direttore generale la competenza a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi sia correnti che pregressi con i seguenti limiti:

per importi superiore a 2 miliardi e per numero di rate eccedente le 24 mensilità e fino ad un massimo di 36 rate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4. di stabilire le seguenti condizioni per la concessione del provvedimento:

 debito non inferiore ad un milione;

 presentazione da parte del datore di lavoro di motivata istanza con impegno formale a rispettare il piano di rateazione (scadenze ed importi) nonché a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge; per le rateazioni di debiti correnti l'istanza deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento;

 versamento di un acconto in misura non inferiore al 20% dell'importo dovuto, da effettuare, per i debiti correnti, entro il termine di scadenza, per i debiti pregressi, contestualmente alla presentazione dell'istanza;

 decadenza dal beneficio della rateazione, in caso di tardato pagamento anche di una sola rata;

 inammissibilità ad usufruire dell'agevolazione per quei datori di lavoro che non. abbiano osservato piani di rateazione concessi nel biennio precedente.

La presente normativa entra in vigore con effetto immediato e si applica anche alle istanze di rateazione in corso di istruttoria.

Il Direttore generale facente funzioni informerà annualmente con apposita relazione il Consiglio di amministrazione sull'andamento delle rateazioni.

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