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PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) TRAMITE RDO APERTA SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E RADIOLOGICHE DI PROPRIETA’ DELL’INAIL SICILIA - CIG: 8146311480

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PROCEDURA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) TRAMITE RDO APERTA SU MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E RADIOLOGICHE DI PROPRIETA’

DELL’INAIL SICILIA - CIG: 8146311480

CHIARIMENTI N.1 DEL 13 GENNAIO 2020

1) Q: Con riferimento al paragrafo 5.3 - Requisiti minimi di capacità economico/finanziaria del Disciplinare di gara che prevede che “i concorrenti dovranno possedere, alla data di pubblicazione del bando di gara un fatturato medio minimo annuo (riferito agli ultimi due anni precedenti alla pubblicazione della gara), nel settore di attività oggetto dell’appalto, di almeno € 100.000,00.”, si chiede di confermare che come periodo di riferimento sia da considerare il biennio 18/12/2017 - 18/12/2019.

R: Ai fini della valutazione dei Requisiti minimi di capacità economico/finanziaria indicati nel paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara come periodo di riferimento si considera il biennio 18/12/2017-18/12/2019.

2) Q: Con riferimento all’art. 4 del Disciplinare di gara relativo al subappalto, si chiede conferma che trattasi di refuso l’indicazione massima della quota di servizi subappaltabile del 50%, considerato che il D.L. c.d. "sblocca cantieri"

prevede l'aumento del limite di prestazioni subappaltabili fino al massimo del 40% del valore del contratto.

R: Al paragrafo 4 -Subappalto del Disciplinare di gara è stata erroneamente indicata la quota massima di servizi subappaltabile del 50%, trattasi dunque di refuso. Ai sensi dell’art.1, comma 18, primo periodo, della legge n.55 del 2019, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

3) Q: Con riferimento alle indicazioni di cui alle pagg. 10 e 11 del Disciplinare di gara in merito alla documentazione da produrre da parte dei subappaltatori, si chiede conferma che trattasi di refuso, poiché al bando si applica la disciplina transitoria prevista dal decreto c.d. “sblocca cantieri”, ossia la sospensione dell'obbligo di indicare la terna in sede di partecipazione alla gara. Infatti a norma dell’art. 1, co. 18, del D.L. n. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, convertito con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino alla data del 31 dicembre 2020 è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

R: Al paragrafo 7 – DGUE del Disciplinare di gara, è stata erroneamente indicata la documentazione da produrre in caso di subappalto per ciascun subappaltatore, trattasi

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dunque di refuso. Ai sensi dell’art.1, comma 18, secondo periodo, della legge n.55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 sono sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

4)

Q:

Con riferimento alla qualifica ed all'esperienza maturata del personale impiegato ed ai relativi criteri di valutazione, di cui al par. 10 del disciplinare di gara, pagg. 14 e 15, nn. 1) e 2), ed altresì con riferimento al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico che, a pag. 5, 1° cpv, che prevede "...l'impiego di Personale tecnico adeguato - almeno una unità a tempo pieno - ...", si chiede di chiarire in termini di punteggio come venga valutata l'offerta di personale in n. superiore ad una unità a tempo pieno.

R: Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non rileva il numero di persone impiegato, purché non inferiore ad una unità a tempo pieno.

5) Q: Con riferimento inoltre all'esperienza maturata del personale impiegato - n.

2) par. 10 del Disciplinare - si chiede di chiarire in termini di punteggio come venga valutata l'offerta di personale tecnico con diploma ed esperienza di oltre 30 anni rispetto a quella di personale tecnico con laurea ed esperienza di 6 anni.

R: Ai fini dell’attribuzione del punteggio riguardante l’offerta di personale tecnico con diploma ed esperienza di oltre 30 anni rispetto a quella di personale tecnico con laurea ed esperienza di 6 anni si farà riferimento al criterio di valutazione 2 e al coefficiente di prestazione dell’offerta corrispondente alla qualifica del personale tecnico. In proposito si rinvia al contenuto del paragrafo 10 – Criteri di aggiudicazione del Disciplinare di gara.

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