• Non ci sono risultati.

DETPRES DEL 14 LUGLIO 2015 N. 255 Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DETPRES DEL 14 LUGLIO 2015 N. 255 Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente."

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

1

DETPRES DEL 14 LUGLIO 2015 N. 255

Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto l’art. 59 del D.P.R. n. 509/1979, e successive modificazioni, che disciplina la concessione di benefici socio-assistenziali ai dipendenti ivi compresi i mutui ipotecari;

visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

vista la delibera Presidente-Commissario Straordinario n. 28 del 27 gennaio 2009

“Disciplina per la concessione dei mutui ipotecari al personale dipendente ed ex dipendente in quiescenza”;

vista la delibera Presidente-Commissario Straordinario n. 115 del 3 giugno 2009

“Disciplina per la concessione dei mutui ipotecari al personale dipendente ed ex dipendente in quiescenza. Riduzione dei tassi di interesse”;

considerate le richieste delle OOSS di riduzione dei tassi di interesse applicati ai mutui edilizi erogati al personale dipendente ed ex dipendente in quiescenza;

considerata l’esigenza, nel valutare le sopradette richieste, di favorire le condizioni di accesso ai mutui ipotecari da parte dei dipendenti – attesa la natura di beneficio socio assistenziale degli stessi – limitando comunque i maggiori costi a carico dell’Istituto;

visto il verbale d’intesa siglato con le OO.SS. nazionali in data 23 giugno 2015, in cui le parti hanno condiviso di apportare le seguenti principali modifiche alla suindicata

“Disciplina”: diminuzione dello 0,5% il tasso di interesse annuo applicato sull’intera durata per i mutui di nuova concessione e per quelli in corso di regolare ammortamento, applicazione delle nuove percentuali di interesse a tutti i nuovi mutui concessi ed ai mutui in corso di ammortamento – con riferimento al solo personale dipendente in servizio – dalla data della presente determinazione, esclusione dalla concessione di nuovi mutui e dall’abbattimento del tasso dei mutui in corso di ammortamento del personale in quiescenza;

(2)

2

tenuto conto che l’attuazione di tali modifiche è in linea con quanto applicato dagli Istituti di credito ai prestiti a tasso fisso e consente una sensibile riduzione per l’Ente delle situazioni di rischio di insolvenza dei mutuatari essendo oggi la quasi totalità di esse concentrate proprio nella categoria del personale in quiescenza;

ritenuto, al fine di ridurre i costi a carico dell’Istituto, di rendere obbligatoria la consegna della perizia tecnica giurata da parte del mutuatario, che mantiene a suo carico la spesa relativa;

considerato che i mutui già in essere sono originati da atti negoziali la cui modifica presuppone un’espressa manifestazione di volontà della parte mutuataria mediante la formale acquisizione di un “atto di adesione” compilato e firmato dalla parte mutuataria stessa;

considerato quindi opportuno, per non protrarre eccessivamente la procedura di rinegoziazione e contenere al massimo l’impatto delle regolazioni derivanti dalla variazione dell’importo della rata mensile - che peraltro non è frazionabile - di stabilire quale decorrenza per l’applicazione del nuovo tasso di interesse ai mutui già in essere (ad eccezione di quelli relativi al personale in quiescenza):

 dal 1° luglio 2015 per le rinegoziazioni il cui atto di adesione sarà sottoscritto entro 4 mesi dalla data della presente determinazione;

 dal 1° giorno del mese della data di sottoscrizione dell’atto di adesione se quest’ultima avverrà oltre il termine sopradescritto;

tenuto conto che la natura di beneficio socio-assistenziale dei mutui concessi dall’Istituto, impone che le domande acquisite in procedura nel corso dell’esercizio finanziario siano accolte nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio stesso, secondo l’ordine cronologico di presentazione, e che, in caso di intervenuta insufficienza delle risorse, le domande rimaste escluse saranno accolte, con priorità di presentazione, nell’esercizio finanziario successivo;

considerato che, con l’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 175/2014, l’agevolazione ai fini dell’imposta del valore aggiunto è stata vincolata alla categoria catastale dell’immobile, analogamente a quanto era stato già previsto dall’art. 10 del D.Lgs n. 23/2014 ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e pertanto, per poter qualificare un immobile “di lusso”, non si dovrà più far riferimento al D.M. n. 1072 del 1969 ma all’eventuale appartenenza dello stesso alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ritenuto, infine, di modificare alcune clausole previste dall’art. 2, lettere f) e g), della citata

“Disciplina” che risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di personale;

vista la relazione del Direttore Generale in data 3 luglio 2015,

(3)

3

DETERMINA

- di approvare - in sostituzione della “Disciplina per la concessione dei mutui ipotecari al personale dipendente ed ex dipendente in quiescenza” di cui alla delibera del Presidente–Commissario Straordinario n.28/2009 e successive modificazioni - la

“Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente” che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione;

- di applicare i nuovi tassi (relativamente al capitale non ancora ammortato) anche ai mutui già in essere (ad eccezione di quelli relativi al personale in quiescenza) ed in corso di regolare ammortamento:

- dal 1° luglio 2015 per le rinegoziazioni il cui atto di adesione sarà sottoscritto entro 4 mesi dalla data della presente determinazione;

- dal 1° giorno del mese della data di sottoscrizione dell’atto di adesione se quest’ultima avverrà oltre il termine sopradescritto.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Riferimenti

Documenti correlati