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I rimedi nei confronti dei provvedimenti interinali nei giudizi di separazione e divorzio

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Academic year: 2022

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Prof. Enzo Vullo

I rimedi nei confronti dei provvedimenti interinali nei giudizi di separazione e divorzio

ABSTRACT

Com’è noto, tra il 2005 e il 2006, la disciplina dei processi di separazione e di divorzio è stata oggetto di una profonda riforma. Non vi è dubbio che una delle novità più importanti introdotte dal legislatore sia quella prevista dall’attuale testo dell’ultimo comma dell’art. 708 del codice di procedura civile (norma in materia di separazione personale dei coniugi, ma che, in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge n. 54/2006, sull’affidamento condiviso, si applica anche al processo di divorzio), vale a dire la possibilità di proporre reclamo davanti alla corte d’appello contro l’ordinanza con cui il presidente del tribunale assume i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi, provvedimenti che il presidente pronuncia al termine dell’udienza di comparizione dei coniugi, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione.

Premesso ciò, la lezione odierna sarà dedicata all’esame della disciplina del nuovo rimedio introdotto dal legislatore contro l’ordinanza presidenziale, nonché ai vari problemi teorici e applicativi segnalati dalla dottrina ed emersi nella prassi. In particolare, dopo avere svolto alcune rapide riflessioni circa la natura dei provvedimenti interinali nei giudizi della crisi coniugale, ci si soffermerà sul regime della competenza e sul termine per proporre reclamo, si affronterà la dibattuta questione dell’applicabilità di quest’ultimo anche all’ordinanza con cui il giudice istruttore modifica o revoca quella presidenziale, si valuteranno i rapporti e le eventuali interferenze tra il reclamo e la richiesta di modifica o revoca, suggerendo i possibili criteri per favorire il coordinamento tra i due istituti, si parlerà, infine, degli effetti del reclamo sul regime di esecutività dell’ordinanza presidenziale.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Art. 708, ult. comma, c.p.c.; art. 709, ult. comma, c.p.c.; art. 4, comma 8, l. 1° dicembre 1970, n.

898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio); art. 4, comma 2, l. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

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GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Nonostante siano trascorsi meno di tre anni dall’introduzione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali nei giudizi di separazione e di divorzio, la giurisprudenza relativa a tale istituto è già abbondantissima e si arricchisce, pressoché quotidianamente, di nuovi contributi.

Detto questo, e dunque senza alcuna pretesa di completezza, si possono ricordare, tra le molte decisioni di merito pubblicate: App. Bologna, 8 maggio 2006, (decr.), in Fam. dir., 2007, p. 617 s., nt. TOMMASEO;App. Bologna, 13 novembre 2006, (decr.), in Fam. dir., 2007, p. 280, nt. ARCERI; Trib. Lucera, 31 gennaio 2007, (ord.), in Giur. merito, 2008, p. 685 ss., nt. NARDELLI,; Trib. Foggia, 2 maggio 2006, (ord.), in Foro it., 2006, I, c. 2213 ss., nt. CEA; App. Cagliari, 18 luglio 2006, (decr.), ivi, c. 3242 ss., nt. CEA; App. Milano, 6 luglio 2006, (decr.), ivi; App. Bari, 16 giugno 2006, (ord.), ivi, c. 3243 ss.; App. Roma, 18 giugno 2006, (decr.), in Dir. fam., 2007, p. 173 s. Trib.

Genova, 2 maggio 2006, (ord.), in Foro it., 2006, I, c. 2213 ss., nt. CEA; Trib. Reggio Emilia, 6 novembre 2006, (ord.), in Fam. dir., 2007, p. 281 ss., nt. ARCERI; in Foro. it., 2007, I, c. 973 ss.;

Trib. Messina, 16 novembre 2006, (ord.), www.affidamentocondiviso.it, nt. PADALINO; Trib. Roma, 7 luglio 2006, (decr.), in Dir. fam., 2007, p. 210 ss., nt. GAZZONI. App. Milano, 30 marzo 2007, (decr.), in Dir. fam., 2007, p. 1187 ss., nt. DANOVI; in Fam. pers. e succ., 2007, p. 503 ss., nt.

TOMMASEO Trib. Napoli, 9 novembre 2006, (ord.), in Foro it., 2007, I, c. 302 ss. Trib. Modena, 5 ottobre 2006, (ord.), in Fam. pers. e succ., 2007, p. 221 ss., nt. DANOVI; Trib. Padova, 2 aprile 2007, in Foro it., 2007, I, c. 1916 ss.

Riferimenti

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