Allegato C _ Relazione sull’impostazione del controllo analogo congiunto su Terre di Siena Lab S.r.l.
Introduzione
Il D.lgs. n. 50/2016 ed il D.lgs. n. 175/2016, nel recepire gli orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale in materia, hanno inquadrato i requisiti fondamentali che le società devono possedere per essere destinatarie di affidamenti in house providing di pubblici servizi, fornendo al contempo indicazioni utili ai necessari adeguamenti statutari.
Nel dettaglio, il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, è stato approvato in sostituzione del precedente codice in materia (D.lgs. n. 163/2006) al fine di armonizzare la giurisprudenza nazionale a quanto previsto dalle direttive europee n. 23, 24, 25 del 2014.
Il Codice, oltre ad occuparsi dell’aggiornamento della disciplina sulle procedure di affidamento delle opere, ha delineato, all’art. 5, le necessarie caratteristiche richieste per le società al fine di ricorrere all’affidamento in house di pubblici servizi, nonché ha previsto, all’art. 192, l’introduzione del c.d. “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”.
Il D.lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), attuativo della delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016, è entrato in vigore il 23 settembre 2016 ed è stato successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 100/2017.
Il TUSP, nato con lo scopo di favorire la razionalizzazione delle società pubbliche, ha ricondotto ad un unico testo la frammentata disciplina in materia di partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici che negli anni si era articolata in numerosi interventi normativi.
Oltre a tale riorganizzazione normativa, ha introdotto importanti novità di inquadramento e di regolazione;
in tal senso, il comma 1 dell’art. 26 del D.lgs. n. 175/2016 ha disposto che le società a controllo pubblico dovessero adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto stesso entro il 31 luglio 2017 (termine non perentorio).
Ai decreti citati si sono poi aggiunte le Linee guida n. 7, adottate in attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti
“Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs.
50/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017
Le linee guida si occupano di disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici.
Nell’ambito del suddetto quadro normativo, è pervenuta alla Provincia di Siena, in qualità di ente capofila della società Terre di Siena Lab S.r.l., nota ANAC del 02.04.2021 (protocollata dalla Provincia in data 06.04.2021) contenente preavviso di rigetto alla richiesta di iscrizione della società nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 per rilevate criticità e carenze dei requisiti del regime in house providing previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 (v. § 3)
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In tal senso, al fine di fornire uno strumento utile a supportare l’iscrizione di Terre di Siena Lab S.r.l nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del D.lgs. n.
50/2016, la presente nota si articola nei seguenti punti:
1. Il modello di società in house
2. Le caratteristiche di Terre di Siena Lab S.r.l.
3. I rilievi ANAC
4. Gli indirizzi di adeguamento statutario ai sensi della normativa in materia di società in house 4.1. Adeguamenti specifici per le società in house
4.2. Adeguamenti obbligatori ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 4.3. Adeguamenti opzionali ai sensi del D.lgs. n. 175/2016
4.4. Adeguamenti opzionali in materia di anticorruzione e trasparenza 5. Requisiti del controllo analogo nella convenzione di servizio
6. Distribuzione delle competenze 7. Le maggioranze assembleari
1. Il modello di società in house
Come anticipato, le società in house trovano principali riferimenti normativi nell’ambito del D.lgs. n.
175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e del D.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”.
L’art. 2, comma 1, lett. b), c) e o), del D.lgs. n. 175/2016 definisce come:
- Controllo analogo/ controllo analogo congiunto, la situazione in cui una o più amministrazioni esercitano, anche congiuntamente, sulla propria partecipata, un controllo analogo a quello esercitato internamente sui propri servizi, godendo così del potere di influenzare in modo determinante le scelte e gli obiettivi strategici della società.
- Società in house, la società in cui:
o una o più amministrazioni esercitano controllo analogo, anche congiuntamente;
o il capitale di privati è eccezionalmente presente nei limiti riportati all’art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016;
o viene sodisfatto il requisito dell’attività prevalente contenuto all’art. 16, comma 3, del D.lgs.
n. 175/2016.
L’art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 individua:
- le possibili finalità perseguibili mediante le società in house (“a) produzione di un servizio di interesse generale”, “b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche”, “d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni” ed “e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”);
- l’obbligo, per tali società, di operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
L’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, delinea infine la disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici, sottolineando le condizioni necessarie per configurare una società come in house:
- affidamenti diretti da parte delle amministrazioni pubbliche partecipanti;
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- capitale totalmente pubblico: la partecipazione di capitali privati è concessa solo se prescritta dalla Legge e solo se non comporti trasferimento di poteri di controllo, di veto e di influenza determinante in capo ai privati;
- esercizio del controllo analogo o controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni affidanti;
- rispetto del limite dell’attività prevalente: oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve riguardare compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci (la produzione ulteriore al limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società).
Quanto sopra è confermato anche al D.lgs. n. 50/2016 che, recependo le direttive comunitarie, ha individuato, all’art. 5, le condizioni essenziali per configurare un affidamento in house; nello specifico:
- Controllo analogo dell’amministrazione pubblica sulla società (o controllo analogo congiunto);
- Attività prevalente della società effettuata per le amministrazioni controllanti (limite minimo dell’80%);
- Esclusione di partecipazione di privati al capitale della società, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
L’affidamento in house presuppone dunque uno stretto legame tra affidante e affidatario che comporta una sostanziale inesistenza di distinzione tra i due soggetti: la possibilità per l’ente pubblico, di affidare direttamente al soggetto controllato l’esecuzione di un servizio, senza la partecipazione ad una gara, è strettamente correlata alla forte influenza esercitata sullo stesso, così da poter considerare l’affidatario alla stregua di una divisione operativa dell’ente affidante.
Ai fini dell’affidamento in house è anche utile rilevare come l’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 preveda:
- L’iscrizione all’ “elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, istituito presso l’ANAC.
- La preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento:
o delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
o dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
o degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
- La pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico.
Relativamente all’elenco di cui al comma 1 dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, evidenziamo che le Linee guida ANAC n. 7 in materia (deliberazioni ANAC n. 235/2017 e n. 951/2017), oltre a definire le procedure per l’iscrizione, presentano importanti spunti di analisi, utili a verificare la sussistenza dei requisiti per l’affidamento in house richiesti dall’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016, esemplificando alcuni elementi ritenuti idonei a configurare la sussistenza del controllo analogo, quali, ad esempio:
- Individuazione di modalità temporali di controllo (controllo preventivo – contestuale – consuntivo);
- Poteri di nomina/ revoca della maggioranza degli organi di gestione, amministrazione e controllo;
- Poteri di direttiva, indirizzo e veto sull’organigramma;
- Vincolo per gli amministratori al rispetto delle prescrizioni impartite dai soci.
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In ultimo, a completamento dell’inquadramento del modello in house, è utile richiamare alcuni tra gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia:
- Tar Lombardia – Sentenza 281/2021: il Tar Lombardia ha evidenziato che la mancata previsione di un potere in capo all'organo preposto all'esercizio del controllo analogo "di vincolare l’organo amministrativo alle proprie decisioni inerenti le scelte strategiche principali", nonché "l’assenza di un potere del singolo Comune affidante di opporsi alle decisioni del Consiglio d’Amministrazione che abbiano immediate ricadute sul proprio territorio", comportano il difetto della "condizione di eterodirezione della società partecipata da parte degli enti soci affidanti, che costituisce l'essenza del controllo analogo". Comparando il caso oggetto di analisi con altri modelli già oggetto di precedente esame da parte della giurisprudenza, il Collegio ha dunque constatato, nel caso oggetto di esame, l'assenza dei tratti necessari al fine della corretta configurazione di una situazione di controllo analogo, individuando in particolare la mancanza in capo all'organo preposto all’esercizio del controllo analogo “di annullare o revocare gli atti del C.d.A. contrastanti con gli interessi degli Enti soci affidanti” e “di sanzionare gli amministratori che disattendano le proprie direttive”, nonché in capo agli enti affidanti del “potere di veto dell’Ente affidante rispetto alle decisioni che attengano al servizio reso nel proprio territorio” e del “potere dell’Ente affidante di recedere dall’affidamento quando non soddisfi più i propri interessi generali”.
- Tar Lazio - Sentenza n. 1027/2021: il Tar Lazio ha ricordato che l’iscrizione nell’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante organismi in house "è condizione necessaria ma non sufficiente per procedere, in concreto, ad un affidamento in house essendo, a tal fine, richiesta anche una dettagliata e specifica motivazione per ciascun affidamento."
- Tar Lombardia – Sentenza 2080/2021: il Tar Lombardia ha rammentato che "la sussistenza del controllo analogo va verificata non rispetto a tutte le Amministrazioni socie, ma in rapporto alla singola Amministrazione che affida il servizio alla società partecipata, avuto riguardo alla entità della sua partecipazione, alla composizione della compagine sociale in quel momento, all’esistenza di patti parasociali". In linea generale il Collegio ha osservato che "ai fini dell’affidamento “in house” di un servizio non è necessario il possesso da parte dell’Amministrazione affidante di una quota minima del capitale sociale della società affidataria ... nondimeno, in caso di partecipazione pulviscolare ... affinché alla modestia della partecipazione non corrisponda una debolezza sia assembleare, sia amministrativa, è necessaria la previsione di strumenti che, rafforzando l’azione collettiva delle singole Amministrazioni partecipanti, garantisca loro di incidere sulle decisioni più rilevanti della vita e dell’azione societaria". La Corte ha quindi ribadito che "il controllo analogo consiste in una forma di eterodirezione della società, tale per cui i poteri di governance non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio pubblico controllante che si impone a questi ultimi con le proprie decisioni".
- Tar Veneto – Sentenza n. 434/2021: il Tar Veneto ha ricordato che, oltre a quella contenuta all'art. 1 co.
2 del D.lgs. n. 165/2001, sussiste una nozione di "pubbliche amministrazioni" più ampia che ricomprende nella definizione tutti gli “enti e i soggetti indicati a fini statistici in appositi elenchi approvati dall’Istat con proprio provvedimento” la quale prescinde totalmente “dalla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti interessati, e dà invece prevalenza alle fonti di finanziamento pubbliche (…) ricomprendendo pertanto anche una molteplicità di persone giuridiche private”, in cui rientrano quindi anche le società in house in quanto
“articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano”
- Corte dei Conti Lazio – Pronuncia n. 22/2021/PRSP: la Corte dei Conti Lazio ha sottolineato che il controllo analogo dev’essere inquadrato come “controllo non meramente formale sulla società limitato alla nomina degli amministratori, ma sostanziale e strutturale e, quindi, con la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l’individuazione delle scelte gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare: ciò anche al fine di rendere legittimi gli affidamenti dei servizi da parte del socio unico altrimenti non attribuibili alla medesima società in house”
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- Consiglio di Stato – Sentenza n. 1385/2020: Il Consiglio di Stato ha confermato che non è erroneo sostenere che la società in house è sempre pubblica in quanto non risultano norme di diritto interno che attuino precise previsioni di partecipazione dei privati in suddette società. Dall’analisi delle disposizioni contenute all’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 ed all’art. 16, co. 1, del D.lgs. n. 175/2016 è possibile ricavare che, al fine di configurare una partecipazione del soggetto privato nelle società in house, risulta necessaria una successiva norma che “espressamente prescriva la partecipazione dei privati alla società in house e, soprattutto, che ne stabilisca le modalità di partecipazione e di scelta del socio”, norma che, ad oggi, non risulta essere stata introdotta dal legislatore. In tal senso il Consiglio ha concluso che “deve ritenersi preclusa ai privati la partecipazione alla società in house dato che, diversamente opinando, non sapremmo né in che percentuale possano partecipare, né come debbano essere scelti”.
- Consiglio di Stato – Sentenza n. 7261/2020: Il Consiglio di Stato ha specificato che l’art. 11, comma 9, lett. d), D.lgs. n. 175 del 2016, nel quale viene stabilito il divieto per gli statuti delle società a controllo pubblico di “istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società” non trova applicazione per le società in house la cui disciplina, contenuta all’art. 16 del medesimo decreto, risulta essere “speciale e derogatoria” rispetto a quella prevista per le società a controllo pubblico in generale. Ciò in quanto il controllo richiesto per le società in house non si configura con le forme dell’art. 2359 cod. civ. ma si sostanzia nella presenza di un controllo analogo da parte delle amministrazioni partecipanti come definito all'art. 2 co. 1 lett. o) del D.lgs. n. 175/2016; lo statuto di queste società non può quindi "ripetere regole e procedure previste per le società di capitali di diritto comune". In tal senso la Corte ha sottolineato che la possibilità di derogare agli artt. 2380 bis e 2409 nonies del cod. civ. riconosciuta agli statuti delle società in house dall'art. 16 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 175 del 2016 “va intesa quale deroga all'ordinario sistema di gestione delle società per azioni incentrata sul rapporto tra consiglio di amministrazione /assemblea sociale.
Lo statuto di una società in house pluripartecipata (e, dunque, dell'autonomia privata dei soci partecipanti) può, dunque, assegnare il potere gestorio ad organi assembleari diversi dal consiglio di amministrazione configurando, così, un peculiare sistema di amministrazione e controllo della società in house, nel quale gli amministratori sono privi di poteri decisionali propri, che derivano, invece, da altri organi della società, e che, comunque, non esercitano in piena autonomia rispetto ad essi”.
- Consiglio di Stato – Sentenza 8028/2020: Il Consiglio di Stato, nell’analizzare un caso di affidamento in house, ha ritenuto che non vi sia alcun divieto per dei soci pubblici di istituire organi speciali preposti all’esercizio del controllo congiunto su una società in house. Tale facoltà è supportata dal fatto che “la possibilità che l’art. 16 comma 2, lett. a) d.lgs. n. 175 del 2016 assegna agli statuti delle società in house di derogare alle disposizioni dell’articolo 2380 bis cod. civ. (…) che disciplina i medesimi poteri in caso di sistema dualistico (ove è presente, cioè, un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza), va intesa quale deroga all’ordinario sistema di gestione della società per azioni incentrata sul rapporto tra consiglio di amministrazione/assemblea sociale” dunque “lo statuto di una società in house pluripartecipata (…) può assegnare il potere gestorio ad organi assembleari diversi dal consiglio di amministrazione configurando, così, un peculiare sistema di amministrazione e controllo della società in house, nel quale gli amministratori sono privi di poteri decisionali propri, che derivano, invece, da altri organi della società, e che, comunque, non esercitano in piena autonomia rispetto ad essi.”.
- Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz., Toscana – Sentenza n. 100/2020: La sezione giurisdizionale Toscana della Corte dei Conti ha ritenuto infondata l’eccezione di insindacabilità di una transazione operata da una società in house e basata sull’assunto che trattasi di “scelta gestionale di un amministratore societario che agisce, quale imprenditore, in base alla logica del rischio” in quanto “la società in house agisce quale longa manus dell’ente pubblico che possiede il capitale, l’attività che svolge non è assimilabile a quella di un imprenditore privato, sia per i fini, sia per gli aspetti di tutela della finanza pubblica, anche se l’attività venga svolta tramite atti negoziali di diritto privato. L’ente pubblico e la società in house non godono dell’elasticità nelle transazioni che spetta al privato perché: “se a transigere sia invece un soggetto pubblico, a cui una società in house è equiparata (quantomeno in ordine alla tutela delle finanze dei soci pubblici), i parametri valutativi
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sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi) a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente” (sez. giurisdizionale Regione Lombardia, 19.7.2019 n. 196)”. La Corte ha evidenziato altresì che “oggetto del giudizio non è la scelta di transigere, in sé e per sé, ma la diseconomicità della transazione stessa… la Corte dei conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico che, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 1, devono essere ispirati a criteri di economicità e di efficacia… la scelta di addivenire ad una transazione è soggetta a sindacato nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa, tra i quali, la convenienza economica”
2. Le caratteristiche di Terre di Siena Lab S.r.l.
Terre di Siena Lab S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da n. 33 Comuni, da un’Unione di Comuni e dall’Amministrazione Provinciale di Siena – la quale, da sola, rappresenta oltre il 70%
del capitale sociale.
La società, nata a fine gennaio 2016 dalla scissione della società “Agenzia Provinciale per l’energia, l’ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.”, fornisce supporto alle Amministrazioni socie nello sviluppo di progetti e nell’individuazione di modalità e strumenti di finanziamento per realizzarli; in particolare, l’art. 4 dello Statuto individua quale oggetto sociale lo svolgimento delle attività di:
“Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio (…);
(Servizio Europa Area Vasta -SEAV) Attività specifica per il supporto tecnico agli enti soci per informazione, progettazione e gestione di progetti da finanziare con risorse regionali, nazionali comunitarie, o altri strumenti di fundraising (…) anche attraverso attività di raccordo e supporto finalizzate a potenziare la capacità dei soci di accesso a dette risorse;
Supporto tecnico amministrativo agli enti soci per la progettazione tecnica, la predisposizione di documenti di gara nonché svolgere funzioni di stazione appaltante; (…)
Progettazione gestione ed assistenza tecnica di progetti di valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali;
Progettazione gestione ed assistenza tecnica di interventi finalizzati a supportare l’iniziativa economica locale, con particolare riferimento al sistema dell’autoimprenditorialità;
Promozione, gestione e coordinamento di iniziative per favorire lo svolgimento delle funzioni proprie dei Comuni, singoli o associati, nell’ambito dello sviluppo dell’economia, del marketing territoriale, delle risorse turistico-culturali;
Gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico dei soci e all’uso sostenibile delle risorse;
Supporto per individuare la sostenibilità economica, nel rispetto della mission societaria di intercettazione di risorse finanziarie per gli enti locali, nonché la successiva fattibilità tecnica di progetti e attività (…) di tutela e valorizzazione del sito Unesco “Parco Artistico Naturale e culturale della Val d’Orcia”; Di promozione e sviluppo di prodotti agricoli e artigianali locali; (…)”
Come rilevabile dal suo sito istituzionale, la società offre agli enti soci “supporto tecnico per conoscere e valutare con efficacia le opportunità di finanziamento per il territorio” in tre principali settori:
Turismo e territorio;
Giovani e imprese;
Innovazione urbana e sostenibilità.
3. I rilievi ANAC
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Come sopra presentato, a seguito di attività istruttoria, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riscontrato alla richiesta di iscrizione della società Terre di Siena Lab S.r.l. nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house, formulata dall’Amministrazione provinciale di Siena con domanda n. 878 del 24.04.2018, inviando, in data 02.04.2021, preavviso di rigetto dell’istanza.
Nell’analizzare la documentazione proposta dall’Amministrazione provinciale, l’Autorità ha rilevato criticità e carenze dei requisiti del regime dell’in house providing come richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
In particolare, le maggiori problematiche sono state individuate relativamente alle previsioni sul controllo analogo congiunto le quali, secondo l’Autorità, non sono coerenti con i requisiti necessari per assicurare a tutti i soci l’esercizio del controllo analogo stesso. In tal senso ANAC sottolinea come sia il comma 2 dell’art.
25 dello statuto, ove si prevede che “Il controllo analogo è esercitato attraverso il “Comitato di indirizzo e vigilanza”, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte degli Enti Soci sulla gestione ed amministrazione della Società”, sia l’art. 26 sul Comitato laddove viene specificato che “Il suo compito è quello di coadiuvare, supportare ed indirizzare gli organi societari nell’assolvimento degli obblighi normativi sul controllo analogo, formulando specifiche indicazioni che dovranno essere recepite dall’Organo Amministrativo” contraddicano la previsione di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, che vede il controllo analogo saldamente preordinato nel rapporto interorganico tra amministrazioni aggiudicatrici socie e organismo in house realizzabile tramite “un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”.
Al fine di colmare tale carenza l’Autorità ha dunque auspicato un’azione di rafforzamento della relazione di predominanza che deve avere il controllo analogo sull’esercizio dell’attività societaria.
In aggiunta, negli articoli oggetto di esamina viene rilevato un mancato coordinamento tra funzioni attribuite al Comitato e agli altri organi societari, nonché l’assenza di patti parasociali o di un regolamento sul funzionamento del Comitato stesso benché previsto, seppur in via ipotetica, dalle disposizioni richiamate.
Altro aspetto censurato dall’Autorità è rappresentato dalla carenza di previsioni che rassicurino la rappresentanza di tutti i consorziati titolari di quote minoritarie necessaria per il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, lettera a), D.lgs. n. 50/2016. Richiamando l’art. 17 dello statuto, in cui la società ha previsto la maggioranza qualificata del 60% del capitale come quorum per la nomina dell’organo amministrativo, ANAC ha rilevato la mancanza delle previsioni citate in quanto, nella sostanza, il quorum inserito può essere rappresentata da un solo socio dei 36, senza essere prevista alcuna salvaguardia per la rappresentanza dei restanti soci.
Per concludere l’Autorità ha altresì rilevato la scorretta rappresentazione nelle norme statutarie del limite prescritto dall’art. 16, comma 3, D.lgs. n. 175/2016, invitando la società alla modifica della previsione.
4. Gli indirizzi di adeguamento statutario ai sensi della normativa in materia di società in house
La normativa vigente contiene disposizioni che devono essere necessariamente recepite all’interno degli statuti delle società in house, in particolare in merito all’esercizio del controllo analogo, in quanto essenziali al fine della validità di tale tipologia di affidamenti:
- il D.lgs. n. 175/2016, oltre a contenere disposizioni volte alla generalità delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, presenta disposizioni puntuali nei casi in cui la partecipazione pubblica sia di controllo prevedendo una svariata gamma di spunti a fondamento di possibili adeguamenti
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statutari in materia, i quali possono essere distinti in adeguamenti obbligatori, adeguamenti opzionali e adeguamenti specifici per le società in house.
- il D.lgs. n. 50/2016 circoscrive la possibilità di ricorrere all’istituto dell’in house providing alla presenza di determinate caratteristiche delle società affidatarie, nonché disciplina l’istituzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’elenco degli organismi in house.
- le Linee guida ANAC n. 7, oltre alle fasi del procedimento di iscrizione all’elenco istituito presso l’Autorità, delineano il processo di verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, offrendo raccomandazioni in particolare per verificare l’effettività del controllo analogo.
In tal senso, all’allegato A è proposto aggiornamento statutario a recepimento delle suddette previsioni.
L’allegato B contiene invece bozza di patto parasociale volta a rendere effettivo l’esercizio del controllo analogo congiunto tra i soci di Terre di Siena Lab S.r.l.
Nei paragrafi che seguono si presentano, per ogni fattispecie dei possibili citati adeguamenti, le indicazioni e gli spunti utili ad aggiornare l’impianto del controllo analogo congiunto su Terre di Siena Lab S.r.l. fornendo evidenza degli interventi eventualmente proposti negli allegati suddetti.
4.1. Adeguamenti specifici per le società in house
Una fattispecie peculiare di possibili adeguamenti statutari è quella riconducibile alle previsioni per la formalizzazione e la conduzione del c.d. controllo analogo, da prevedersi nell’ambito delle società che operano secondo affidamenti in house providing
I presupposti per gli interventi in tal senso contenuti nel D.lgs. n. 175/2016 sono di seguito richiamati.
D.lgs. n. 175/2016 - Disposizioni per le società in house
Tipologia D.lgs. n. 175/2016 Contenuto Disposto normativo Note D&P
Definizioni
Art. 2 – Definizioni
Definizioni controllo analogo e società in house
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: (…) c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
(…) o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo
congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3.(…)
integrato art. 1 dello statuto
Allegato C _ Relazione sull’impostazione del controllo analogo congiunto su Terre di Siena Lab S.r.l.
D.lgs. n. 175/2016 - Disposizioni per le società in house
Tipologia D.lgs. n. 175/2016 Contenuto Disposto normativo Note D&P
Art. 16 – Società in house
Definizioni società in house
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. (…)
integrati artt. 1 e 6 dello statuto
Adeguamenti statutari obbligatori
Art. 4 – Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
Finalità perseguibili
1. Le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.
(…)
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. (…)
integrato art. 4 dello statuto
Art. 16 – Società in house
Limiti quantitativo minimo fatturato Vs.
soci
(…) 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al
modificato art. 4 dello statuto
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comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. (…)
Adeguamenti statutari opzionali
Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico
Prorogatio degli organi delle pubbliche amministrazioni
(…) 15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (…)
integrati artt. 19 e 27 dello statuto
Art. 16 – Società in house
Clausole statutarie particolari
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
non previsto nello statuto; da valutare l’eventuale interesse ad integrare i contenuti con disposizioni nel merito
Patti parasociali ultraquinquennali
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: (…)
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
modificato art. 25 dello statuto e predisposta bozza di patto parasociale
Oltre a quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono altresì presenti, nell’ambito del D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti), specifiche disposizioni di legge in merito alle caratteristiche delle società in house, ed in particolare in merito all’esercizio del controllo analogo; nello specifico:
Art. 5 D.lgs. n. 50/2016 - Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
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c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
(…) 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
d) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
e) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
f) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. (…)”
Art. 192 D.lgs. n. 50/2016 - Regime speciale degli affidamenti in house
“1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.”
Al quadro normativo sopra riportato, si aggiungono importanti riferimenti di prassi: l’ANAC ha infatti aggiornato, con determinazione n. 951 del 20/09/2017, le “Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016”, in cui vengono esplicitate una serie di condizioni per rilevare l’effettività del controllo analogo; in particolare è utile richiamare le seguenti indicazioni:
“6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
6.1 L’Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente.
Allegato C _ Relazione sull’impostazione del controllo analogo congiunto su Terre di Siena Lab S.r.l.
6.2 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016.
6.3 Ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.
6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:
a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:
- la previsione, nel documento di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l’in house providing, anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- la preventiva approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc..
b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:
- la richiesta di relazioni periodiche sull’andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell’organismo in house;
- la previsione di controlli ispettivi;
- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l’utenza.
c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall’organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:
a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
b) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
c) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell’organigramma dell’organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;
d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
e) la disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo da parte del socio pubblico.
Allegato C _ Relazione sull’impostazione del controllo analogo congiunto su Terre di Siena Lab S.r.l.
6.3.3 La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali o altro corrispondente strumento di diritto pubblico, nonché, eventualmente, del contratto di servizio degli organismi coinvolti. L’onere della prova è posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco o a richiesta dell’Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.” (…)”
Come emerge dal quadro normativo e di prassi sopra richiamato, il sistema di regolamentazione dell’in house providing, ed in particolare del controllo analogo, può essere condotto attraverso un insieme diversificato di strumenti; la declinazione degli aspetti procedurali ed operativi del controllo analogo può essere pertanto formalizzata attraverso diverse soluzioni; relativamente alle disposizioni statutarie, risulta consigliabile recepire le indicazioni più rilevanti, evitando di inserire previsioni su prassi gestionali non consolidate che, alla prova dei fatti, potrebbero irrigidire l’operatività della società, compromettendone efficienza ed efficacia.
Tenuto conto del quadro normativo e di prassi e di quanto già previsto nelle disposizioni statutarie di Terre di Siena Lab S.r.l., dopo aver predisposto una griglia (check list) per il riscontro dei requisiti per gli affidamenti in house providing e per la conduzione del controllo analogo sulla base dei riferimenti precedentemente richiamati, si è verificata la presenza delle condizioni minime nell’ambito dello statuto vigente. Nel prospetto che segue, sintetizziamo l’esito della verifica effettuata e anticipiamo gli eventuali interventi proposti negli allegati 1 e 2 alla presente analisi.
Parametro Criterio Sotto - Criterio Riferimento Disposizione Note D&P
Partecipazione pubblica
Assenza di partecipazione di capitali privati
Lett. c) c. 1 art. 5 D.lgs.
n. 50/2016
“nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”
disposizione in materia contenuta all’art. 6 dello statuto; integrato art. 6 dello statuto
Lett. o) c. 1 art. 2 D.lgs.
n. 175/2016
“«società in house»: le società (…) nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1 (…)”
c. 1 art. 16 D.lgs. n.
175/2016
“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni (…) solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.”
Punto 6.4 “L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto
Allegato C _ Relazione sull’impostazione del controllo analogo congiunto su Terre di Siena Lab S.r.l.
Parametro Criterio Sotto - Criterio Riferimento Disposizione Note D&P
Linee Guida ANAC
costitutivo dell’organismo partecipato, l’assenza di
partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l’Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sull’organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.”
Divieto di cessione quote a soggetti privati
Lett. a) Punto 6.3.2 Linee Guida ANAC
“il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione
nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”
disposizioni in materia contenute agli artt. 7 e 8 dello statuto; integrato art.
6 dello statuto
Oggetto sociale esclusivo ed attività prevalente
Oggetto sociale esclusivo
c. 4 art. 4 D.lgs. n.
175/2016
“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. (…)”
disposizioni in materia contenute agli artt. 1 e 4 dello statuto; integrato art.
4 dello statuto Punto 6.2
Linee Guida ANAC
“L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.”
Attività prevalente
Lett. o) c. 1 art. 2 D.lgs.
n. 175/2016
“«società in house»: le società (…) che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3”
disposizioni in materia contenute all’art. 4 dello statuto; integrati artt. 1 e 4 dello statuto
c. 4 art. 4 D.lgs. n.
175/2016
“Le società in house (…) operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”
80% fatturato realizzato per gli enti soci
Lett. b) c. 1 art. 5 D.lgs.
n. 50/2016
“oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi”
disposizioni in materia contenute all’art. 4 dello statuto; modificato art. 4 dello statuto
c. 3, 3-bis e 4 art. 16 D.lgs. n.
175/2016
“3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse
Allegato C _ Relazione sull’impostazione del controllo analogo congiunto su Terre di Siena Lab S.r.l.
Parametro Criterio Sotto - Criterio Riferimento Disposizione Note D&P
affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
3-bis La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. (…)”
Punto 6.5 Linee Guida ANAC
“L'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.”
Controllo analogo
Influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative
Lett. a) c. 1 art. 5 D.lgs.
n. 50/2016
“l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”
disposizioni in materia contenute agli artt. 25 e 26 dello statuto; modificati ed integrati artt. 1, 4, 17, 25 e 26 dello statuto e recepite disposizioni in materia nell’ambito dei patti parasociali
c. 2 art. 5 D.lgs. n.
50/2016
“Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.”
Lett. c) c. 1 art. 2 D.lgs.
n. 175/2016
““controllo analogo”: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può