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COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale

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(1)

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

ORIGINALE

UFFICIO DI PIANO ufficio di piano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1297 del 01/08/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE

SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

ACCOMPAGNAMENTO AI TIROCINI FORMATIVI RISOCIALIZZANTI A FAVORE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE - CIG 7996755AFA – DETERMINA A CONTRARRE

LA RESPONSABILE P.O.

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1671 del 06.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di P.O. del Servizio 2 - Sezione Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2582 del 28/12/2018 è stato approvato l’avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, da svolgersi mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, per l’affidamento del servizio di accompagnamento ai tirocini formativi risocializzanti a favore degli utenti in carico al servizio tossicodipendenze;

Dato atto che il progetto si propone il re-inserimento socio-lavorativo stabile di ex tossicodipendenti e/o tossicodipendenti, al termine del percorso di cura, rappresenta una risorsa fondamentale, una possibilità concreta per attualizzare il cambiamento avvenuto con il percorso terapeutico e renderlo duraturo nel tempo. Inoltre, l’allargamento delle possibilità di inserimento lavorativo per persone che provengono da esperienze di disagio sociale, rappresenta una risorsa anche per il contesto sociale di riferimento in quanto garantisce loro una possibilità di protezione e tutela che si estende alla stessa comunità sociale;

Considerato che alla manifestazione di interesse hanno risposto i seguenti soggetti:

 Il Cammino Cooperativa Sociale ONLUS - Prot. n. 1695 dell’8/01/2019, pervenuta il 7/01/2019;

 Ninfea Cooperativa Sociale – Prot. n. 3415 del 14/01/2019, pervenuta il 14/01/2019;

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

(2)

 Alicenova Società Coopertaiva Sociale Onlus - Prot. n. 4977 del 18/01/2019, pervenuta il 17/01/2019;

 EYES srl - Prot. n. 5515 del 22/01/2019, pervenuta il 18/01/2019;

Vista la documentazione di gara trasmessa dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

Ritenuto, pertanto, indire una gara telematica con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio di accompagnamento ai tirocini formativi risocializzanti a favore degli utenti in carico al servizio tossicodipendenze per 12 mesi per l’importo omnicomprensivo di € 88.507,99, non soggetto a ribasso;

Visti:

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

l’art. 4 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che contempla i principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi;

l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 in conformità al quale i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

l’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che la spesa risulta già impegnata con D.D. n. 2582 del 28/12/2018, di cui € 63.383,00 al cap. 2531 (imp. n. 1223/2019) ed € 25.187,99 al Cap. 2012 (imp. n. 1204/2019) del bilancio 2019/2021;

Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs 50/2016, senza ribasso;

Rettificare, rispetto a quanto indicato nella manifestazione d’interesse, la ripartizione del punteggio complessivo di 100, che verrà considerato solo per l’offerta tecnica, in quanto attualmente la piattaforma MEPA consente di impostare tale fattispecie;

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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Ritenuto dover attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi con l’approvazione del Capitolato, del disciplinare di gara, nonché della modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) n. 7996755AFA;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il coordinatore dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011);

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli anni 2019-2021;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50/21016 ; Esaminato quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. indire gara telematica tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento della gestione del servizio di accompagnamento ai tirocini formativi risocializzanti a favore degli utenti in carico al servizio tossicodipendenze, per la durata di 12 mesi, per un importo di € 88.570,99 compresi oneri per la sicurezza e l’IVA (se e in quanto dovuta), importo non soggetto a ribasso comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto, compresi le indennità ai tirocinanti;

2. approvare la documentazione costituita dal Capitolato e dal disciplinare di gara, nonché dalla modulistica, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. invitare i concorrenti che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, di seguito specificati:

 Il Cammino Cooperativa Sociale ONLUS;

 Ninfea Cooperativa Sociale;

 Alicenova Società Coopertaiva Sociale Onlus;

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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 EYES srl;

4. dare atto che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per l’Amministrazione; l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse;

5. dare atto che la spesa risulta già impegnata con D.D. n. 2582 del 28/12/2018, di cui € 63.383,00 al cap. 2531 (imp. n. 1223/2019) ed € 25.187,99 al Cap. 2012 (imp. n. 1204/2019) del bilancio 2019/2021;

6. dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di gara e contatti”;

7. trasmettere ai Servizi Finanziari per le registrazioni contabili;

8. trasmettere la presente all’ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con D.Lgs. 19/04/2017 n.56.

Il Funzionario P.O.

Liliana Belli / INFOCERT SPA (Atto firmato digitalmente)

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

UFFICIO DI PIANO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1297 del

01/08/2019

Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI TIROCINI FORMATIVI RISOCIALIZZANTI A FAVORE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE - CIG 7996755AFA – DETERMINA A CONTRARRE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio- Residuo

Cod.

Mecc.

Capitolo

Des. Capitolo Atto Impegno

Accertament o

Importo Siope PRESA D'ATTO - LA SPESA

TROVA COPERTURA AI CAPP.

2531 IMP. 1223/19 E 2012 IMP.

1204/19

€ 0,00

Civitavecchia li, 05/08/2019 Il Funzionario P.O.

Francesca Picozzi / INFOCERT SPA (Atto Firmato Digitalmente)

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4

COMUNE DI CIVITAVECCHIA COMUNE DI SANTA MARINELLA COMUNE DI ALLUMIERE COMUNE DI TOLFA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI TIROCINI FORMATIVI RISOCIALIZZANTI A FAVORE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO

TOSSICODIPENDENZE – CIG 7996755AFA

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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Art. 1 – Caratteristiche dei servizi oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato disciplina la realizzazione di interventi diretti a favorire l’inserimento lavorativo degli utenti del Servizio Tossicodipendenze (d’ora in poi SerT).

Sono destinatari di tali interventi i soggetti ex-tossicodipendenti e/o tossicodipendenti, residenti nei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, e per i quali sia stato predisposto un piano di intervento individualizzato da parte del SERT della ASL ROMA 4.

Il re-inserimento socio-lavorativo stabile di ex tossicodipendenti e/o tossicodipendenti, al termine del percorso di cura, rappresenta una risorsa fondamentale, una possibilità concreta per attualizzare il cambiamento avvenuto con il percorso terapeutico e renderlo duraturo nel tempo.

Inoltre, l’allargamento delle possibilità di inserimento lavorativo per persone che provengono da esperienze di disagio sociale, rappresenta una risorsa anche per il contesto sociale di riferimento in quanto garantisce loro una possibilità di protezione e tutela che si estende alla stessa comunità sociale.

Finalità degli interventi di inserimento lavorativo è di raccogliere e valutare le capacità, le competenze e le motivazioni dei soggetti destinatari del percorso di inserimento.

Art. 2 – Obiettivi del servizio

Obiettivo del Servizio è la promozione dei soggetti socialmente fragili che, per diversa natura, non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro e per i quali è possibile la realizzazione di percorsi lavorativi, adeguati alle conoscenze, capacità e interessi pregressi, definiti attraverso un percorso di orientamento e/o tirocinio formativo che, finalizzato all’acquisizione di un bilancio di competenze, si traduca in erogazione di borse lavoro.

Tali percorsi saranno predisposti dal soggetto aggiudicatario che dovrà realizzare interventi di inserimento lavorativo.

Obiettivi saranno, quindi:

Ampliare le esperienze relazionali;

Dare la possibilità di vivere una vita più dignitosa creando opportunità per quelle persone fortemente deprivate ed emarginate;

Arricchire le abilità personali, promuovendo l’acquisizione di capacità di lavoro e di un effettivo inserimento nei processi produttivi e fornire strumenti utili al raggiungimento di obiettivi di autonomia ed integrazione sociale;

Sensibilizzare la comunità in modo che superi gli atteggiamenti di esclusione e di emarginazione nei confronti di soggetti svantaggiati:

Implementare il numero dei soggetti imprenditoriali disponibili ad effettuare percorsi di integrazione lavorativa.

Art. 3 – Destinatari del servizio

L’intervento è rivolto a soggetti adulti in carico al SerT, individuati dall’equipe multidisciplinare di riferimento tra coloro i quali hanno un progetto terapeutico in corso.

Numero dei destinatari dei tirocini formativi è di n. 7 per 6 mesi, anche rinnovabili per ulteriori 6 mesi se non ci sono nuove attivazioni.

Art. 4 – Valore e durata dell’appalto

L’importo complessivo per il servizio di che trattasi è pari ad € 88.507,99, di cui € 36.000,00 a base d’asta compresa IVA (se e in quanto dovuta), importo non soggetto a ribasso, comprensivo 2

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto, e la differenza di € 52.507,99 da destinare al pagamento dei tirocini formativi per 12 mesi.

Il presente appalto avrà una durata di 12 (mesi) decorrente dalla data di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari al contratto iniziale, per un importo di € 88.500,00 (compresa IVA), se la Regione Lazio accorderà un nuovo finanziamento. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari ad anni uno, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 88.500,00 (IVA compresa);

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 - Personale

Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività previste dal servizio sono:

- Coordinatore

- Operatori addetti all’orientamento lavorativo ed al tutoraggio

Gli operatori dovranno essere in possesso del titolo di studio richiesto e di un’esperienza documentata nel settore di almeno 4 anni.

F i g u r e p r o fe ss i on a li : r uo l i e f un z i oni

Coordinatore: (Laurea in Sociologia, Psicologia, Scienze Sociali) con formazione specifica nell’orientamento lavorativo, qualifica di operatore psico- sociale ed esperienza maturata nella progettazione e nel coordinamento con funzione di:

• Coordinamento dell’équipe operativa e delle attività del Progetto;

• Coordinamento dell’équipe allargata dei servizi invianti;

• Costruzione della rete con servizi ed altri Enti territoriali che interagiscono con il Progetto;

• Comunicazione con i referenti istituzionali;

• Relazioni e valutazione dei risultati;

• Attività relative alla diffusione e promozione del Progetto.

Operatori addetti all’orientamento lavorativo ed al tutoraggio: (Laurea in Sociologia, Psicologia, Scienze Sociali, Assistenti Sociali, Educatori Professionali) esperienze professionali in ambito dell’orientamento lavorativo e del tutoraggio con funzione di:

• Operatore dell’orientamento.

• Accompagnamento/tutoraggio individuale durante tutto il percorso formativo in azienda del/la tirocinante.

• Ricerca aziende e sostegno alla ricerca attiva del lavoro.

• Attività relative al monitoraggio ed alla valutazione.

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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Art. 6 – Svolgimento del Servizio SEDE

La sede presso cui si svolgeranno la maggior parte delle attività (Accoglienza, Orientamento, Riunioni d’équipe e Supervisione) previste dal Progetto è una struttura di proprietà del Comune di Civitavecchia, già sede del Distretto Socio - Sanitario, sita in via Trieste n. 20, nel centro storico di Civitavecchia e pertanto facilmente raggiungibile sia a piedi sia con i mezzi pubblici e privati, utilizzabile per 3 o 5 giorni a settimana, in base alla disponibilità che verrà comunicata successivamente all’aggiudicazione.

SERVIZIO

Le figure professionali richieste opereranno sia presso la sede, opportunamente messa a disposizione dal Distretto Socio – Sanitario, sia sul territorio per lo svolgimento delle attività di ricerca delle aziende, avvio dei tirocini e tutoraggio.

Tutti gli operatori del progetto, ognuno secondo il proprio ruolo, dovranno far riferimento ai Servizi Invianti per la condivisione del progetto individualizzato ed accertarsi che sia congruo e coerente con un più ampio progetto educativo e/o di reinserimento sociale; è necessaria pertanto una collaborazione continua e costante che si concretizzerà in aggiornamenti sui casi ed incontri periodici con i Servizi Sociali dei n. 4 Comuni del Distretto.

Art. 7 – Gestione dei Tirocini

Saranno affidati all’aggiudicatario anche la gestione delle attività e le incombenze derivanti dall’avvio dei tirocini formativi lavorativi presso le imprese, nonché il pagamento diretto dei tirocini.

Art. 8 – Rapporti tra il personale e gli utenti del Servizio

I rapporti tra il personale della Ditta ed i destinatari del Servizio devono essere improntati al rispetto dell’utente e all’osservanza del principio della riservatezza inerente ogni singola situazione, compreso il dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici deontologici delle differenti professioni di origine. Gli operatori avranno cura di informare l’utenza chiarendo limiti e potenzialità del proprio mandato e responsabilità di entrambi, dell’utente e del professionista. Il professionista dovrà astenersi dall’esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell’utenza che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell’individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L’inosservanza di quanto sopra raccomandato comporta la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno a tali principi.

Art. 9 - Variazioni nelle modalità di svolgimento del servizio

Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio determinate da situazioni impreviste e straordinarie, dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura dell'affidatario, all'utente e alle parti interessate.

Art. 10 – Documentazione e rendicontazione

La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti.

Al fine di documentare il servizio effettuato, l'affidatario deve disporre di un sistema di rilevazione delle prestazioni e documentare le stesse con apposito riepilogo da trasmettere entro 15 giorni dalla chiusura del mese.

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(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull’attività del servizio.

Art. 11- Formazione e aggiornamento degli operatori

L'affidatario si impegna ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio di cui trattasi. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti al servizio appaltato.

L'Affidatario dovrà comunicare al RUP, il programma e la durata dell'iniziativa, nonché il nominativo degli operatori che vi partecipano. Il Comune potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e/o alla partecipazione degli operatori.

Art. 12 – Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L’aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La ditta/impresa ospitante dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

Art. 13 – Rapporti con il personale

Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell' aggiudicatario non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune capofila del Distretto 1 RM 4.

Pertanto, il Comune capofila non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri.

E' fatto obbligo per l' aggiudicatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per il Comune capofila, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l’esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della ditta Affidataria e fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 14 – Assicurazione

L'Affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:

RCT per sinistro - € 2.500.000;

RCT per persona - € 1.000.000;

RCT per cose - € 500.000.

(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

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Art. 15 – Titolarità del Servizio e trattamento dati personali

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune capofila del Distretto 1 RM 4, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia in qualità di Comune capofila del Distretto 1 RM 4.

Il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;

e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

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(COPIA CARTACEA SEMPLICE DI ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

(12)

g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;

j) attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 16 – Sub-appalto

E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 17 – Penalità

Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell’aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:

a) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: a pplicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;

b) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;

c) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

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In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell’avvio del procedimento.

La fase successiva all’avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o PEC, l’Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

Art. 18 – Cause di risoluzione anticipata del contratto

1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:

a) qualora l’aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall’art.16;

b) qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;

c) qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;

d) qualora l’aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;

e) nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all’aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;

f) nel caso in cui si accerti l’inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;

g) in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.

2. In caso di risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.

3. Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell’incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

Coordinamento, verifica e valutazione.

Il Responsabile del Procedimento delle attività dell’Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell’appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d’équipe tra i diversi operatori.

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Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell’aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l’aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia.

Art. 20 – Corrispettivi

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al RUP di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC, previa attestazione di regolarità, nonché verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi comunali (se dovuti).

Art. 21 – Foro competente per le controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 23 - Allegati 1) Infomativa privacy

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Allegato 1) al Capitolato

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@comune.civitavecchia.rm.it . Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4

COMUNE DI CIVITAVECCHIA COMUNE DI SANTA MARINELLA COMUNE DI ALLUMIERE COMUNE DI TOLFA

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI TIROCINI FORMATIVI RISOCIALIZZANTI A FAVORE DEGLI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO

TOSSICODIPENDENZE – CIG 7996755AFA

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STAZIONE APPALTANTE

Comune di Civitavecchia Comune Capofila Distretto 1 Roma 4 – Via A. da Sangallo n. 11 – 00053 – Civitavecchia (RM) - P. IVA: C. F.: 02700960582 - Tel. 0766590766 - PEC:

comune.civitavecchia@legalmail.it

CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di “ACCOMPAGNAMENTO AI TIROCINI FORMATIVI RISOCIALIZZANTI”, in favore di persone ex-tossicodipendenti e/o tossicodipendenti, residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 1 Roma 4, per i quali sia stato predisposto un piano di intervento individualizzato da parte del SERT della ASL ROMA 4.

Non esistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO

Il presente appalto avrà una durata di 12 (mesi) decorrente dalla data di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari al contratto iniziale, per un importo di € 88.510,00 (compresa IVA), se la Regione Lazio accorderà un nuovo finanziamento. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari ad anni uno, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 88.510,00 (IVA compresa);

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.

106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo per il servizio di che trattasi è pari ad € 88.507,99, di cui € 36.000,00 a base d’asta compresa IVA (se in quanto dovuta), importo non soggetto a ribasso, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto, e la differenza di € 52.507,99 da destinare al pagamento dei tirocini formativi per 12 mesi.

L’appalto è finanziato con fondi regionali. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale prestazionale. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della L.

13/8/2010 n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il luogo di espletamento del servizio è il territorio del Distretto 1 Roma 4 nei Comuni Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, nelle modalità e frequenza previste nel Capitolato Speciale prestazionale.

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Art. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà alla scelta del contraente con procedura di acquisto tramite RDO “richiesta di offerta”

sul MEPA con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in termini di:

1) Offerta tecnica: punti 100/100 2) Offerta economica: punti: 0/100

Si procederà all’aggiudicazione del servizio al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto.

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma MEPA – Bando: Servizi Sociali, Prodotto: Gestione di Servizi Educativo-Assistenziali, di integrazione sociale e di accompagnamento e/o orientamento al lavoro con sede legale nella Regione Lazio CPV 85312510-7.

Gli operatori economici interessati, per partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione:

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

a) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs.

50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara e/o iscrizione ai competenti Albi istituiti con legge, ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto (Nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l’iscrizione) ovvero iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore istituito con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti del Terzo Settore come individuabili in base all’art. 5 della L. 328/2000 ed al DPCM 30 marzo 2001, all’art. 39 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11;

Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

b) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara

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cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16:

d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, Dlgs 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs 50/2016).

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e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art.

80, comma 2);

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016);

g) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :

• l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

• l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;

• l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

• la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;

• si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;

• l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

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• l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

• l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

• l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

• l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

• l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude l’operatore economico:

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 D.Lgs 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947

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n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell’ art. 3 del presente Disciplinare.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

h) un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 90.000,00 IVA esclusa

Tale requisito è richiesto in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

La comprova del requisito è fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

i) esecuzione negli ultimi tre anni di attività nel settore oggetto della gara di importo minimo complessivo di € 90.000,00 (IVA esclusa), regolarmente eseguiti. La comprova del requisito dovrà essere fornita con la presentazione, in copia conforme, dei certificati, rilasciati dagli enti committenti, attestanti l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione e la corretta esecuzione del servizio.

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, tutti i partecipanti al RTI devono possedere il requisito di cui sopra. Non è ammesso il cumulo.

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori

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individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto.

ALTRI REQUISITI

l) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

m) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;

n) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;

o) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

p) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs.

50/2016 fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere- a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.

Art. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e all’art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

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